L’obbligatorietà di realizzare il cinerario comune ancor prima che dalla legislazione regionale è prevista già nell’art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 il quale, indicativamente così recita:
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“Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle spoglie mortali (con ciò intendendosi ogni trasformazione post-mortale, anche intermedia di un corpo umano esanime), per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione”.