Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), l’art. 177 introduce una distinzione fondamentale per la qualificazione delle concessioni pubbliche: quella tra “concessione di domanda” e “concessione di offerta”. La classificazione dipende da dove ricade il rischio operativo.
Concessione di offerta
* Definizione: Il rischio operativo (cioè il rischio di domanda o di disponibilità dell’opera/servizio) è a carico del concessionario in quanto l’ente pubblico mette a disposizione un’opera già realizzata.
* Art. 177, comma 4, secondo periodo: si configura quando il rischio è legato alla disponibilità dell’opera.… ... Leggi il resto