Quanto è ammissibile autorizzare la dispersione delle ceneri di defunti ante L. 30 marzo 2001, n. 130?

Talora accade che la L. 30 marzo 2001, n. 130 venga esposta a difficoltà interpretative, con la generazione di “interpretazioni”, per l’appunto, non tra loro coerenti, quando non anche contrapposte. Non si tratta di “vizi” di cui si affetta la legge, quanto del fatto che la realtà si rappresenta molto più articolata e piena di variazioni ben oltre quanto il “legislatore” possa prevedere o avere previsto. E non sempre chi aderisca da un’interpretazione riesce a confrontarsi con quanti argomentino diversamente, in particolare quando gli “angoli di visuale” non siano paritari, tendendosi, qui o là, a privilegiare alcuni aspetti, comprimendo approcci in cui siano considerate plurime angolazioni di visuale, specie quando i livelli di preparazione non siano adeguati o di abbastanza pari consistenza.

Per approfondire la questione che si intende affrontare pare utile iniziare dalla rubrica della legge ( “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” ) e dal suo art. 1 che ne disegna l’oggetto ( “Art. 1. (Oggetto) – 1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri” ). Se ne trae la conclusione che la legge ha due oggetti, qui evidenziati dalla sottolineatura, consistenti in: [ 1 ] la cremazione e [ 2 ]la dispersione delle ceneri. Se la prima aveva una qualche sua regolazione anche prima della L. 30 marzo 2001, n. 130 (nel Capo XVI d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (che, per inciso, ha visto modifiche con l’art. 36-bis D.-L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51 che, in relazione alla loro data, non consentono di sostenere che la L. 30 marzo 2001, n. 130 abbia, in linea di massima, sostituito la norma antecedente per il fatto di avere regolato diversamente la materia producendo effetti di abrogazione implicita (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale, c.d. Preleggi), anche se alcuno potrebbe affermare, pur senza che quest’affermazione porti ad effetti di sorta, che il “legislatore” (soggetto indistinto come difficilmente individuabile) sia incorso in un qualche fraintendimento non esente da incoerenze), in questa sede si intende considerare il secondo tra i due oggetti, la dispersione delle ceneri, in quanto in proposito vi è stata oggettiva innovazione. Infatti, è stato proprio con la L. 30 marzo 2001, n. 130 che la pratica della dispersione delle ceneri ha trovato una sua legittimazione, essendo stata, come noto, in precedenza sembra trattata quale fattispecie penale. Dichiamo subito che questa natura della dispersione delle ceneri quale reato non è stata superata totalmente, ma è stata “ridefinita”, come risulta dall’art. 411, comma 4 C.P., quale introdotto dall’art. 2 della legge, introduzione che ha interessato anche il nuovo comma 3 dello stesso art. 411 C.P., con la conseguenza che la dispersione delle ceneri è ammessa (o, più esattamente, non costituisce reato a certe condizioni …).

Non affrontiamo qui come sia regolata la dispersione delle ceneri da parte della legge, quanto una questione del tutto particolare, stante in tempo intercorso dall’entrata in vigore della legge, e precisamente se o quanto, eventualmente anche a quali condizioni e con quali procedimenti, essa possa riguardare le ceneri di persone defunte prima dell’entrata in vigore della legge. Non si si riferisce ai cadaveri defunti e da cremare nei giorni a cavallo dell’entrata in vigore della legge in quanto situazioni del tutto esaurite, quanto le situazioni dei cadaveri (ma sono sempre ancora cadaveri?) delle persone defunte fino al 3 maggio 2001 (giorno immediatamente precedente all’entrata in vigore della legge) e di cui venga richiesta la dispersione delle ceneri “ora” (per così dire). Si fa di notare che non si considera il momento della cremazione, che può essere ancora da eseguire (previa autorizzazione), oppure può essere stata eseguita già in precedenza, indipendentemente se la relativa autorizzazione sia stata rilasciata in applicazione dell’art. 3 della legge o, ancora in precedenza, in applicazione dell’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (non rileva se, eventualmente, per ragioni temporali, l’autorizzazione della cremazione sia stata rilasciata in conformità alle norme corrispondenti ulteriormente precedenti), dove la sola differenza che può esservi è quella nella fattispecie in cui la cremazione del corpo avvenga “ora”, oppure sia già avvenuta, comportando in tal caso che si abbia una dispersione delle ceneri contenute in apposita urna cineraria.

Un criterio interpretativo potrebbe appoggiarsi al brocardo “tempus actum regit, cosa che appare anche corretta, ma che porta a dover valutare se il momento da considerare sia quello della morte, oppure quello in cui sia richiesta l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri e quello della sua esecuzione ed è proprio sulla presa in considerazione di questo “momento” (cioè, quale debba essere il “momento” da considerare) che possono registrarsi linee interpretative non uniformi.
Grosso modo potrebbero aversi due orientamenti interpretativi.
1.- Essendo la persona defunta prima della legge (cioè quando la dispersione delle ceneri costituiva in tutti i casi fattispecie di reato), non è ammissibile autorizzare “ora” la dispersione delle ceneri,
2.- Poiché “ora” la dispersione delle ceneri, alle condizioni dell’art. 411, comma 3 C.P. (preferiamo citare la norma del C.P. e non l’art. 2 della legge, in quanto questo ultimo non ha fatto altro che modificare la prima, per cui si può dire che non abbia una propria autonomia o specificità) non sostituisce reato (alle condizioni stabilite) è ammissibile, alla condizioni previste, autorizzare la dispersione delle ceneri, anche se la morte sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge.

Il primo sembra non tenere conto che, con l’entrata in vigore della legge, si è venuta a modificare la fattispecie costitutiva del reato, con le due previsioni dell’art. 411, commi 3 e/o 4 C.P., per cui alla luce anche dell’art. 25, comma 2 Cost., non è possibile dare applicazione a norme penali modificare nella loro fattispecie, oltretutto considerandosi come il “fatto” da considerare sia la dispersione delle ceneri, non la sua autorizzazione (atto amministrativo), fatto che, nelle situazioni considerate, non può che avvenire se non in vigenza della normativa attualmente vigente. Il secondo, agendosi in ambito penalistico, porta doverosamente a dover considerare le norme del Codice Penale, il cui art. 1 non si discosta molto dalla riserva di legge di cui all’art. 25, comma 1 Cost. (e trova ulteriore rafforzamento nell’art. 7 “Nulla poena sine lege” della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, dall’Italia ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 ed in vigore per l’Italia dal 26 ottobre 1955. Di maggiore interesse sul punto viene risulta l’art. 2 C.P. (”Successione di leggi penali”), per cui: (a) va considerato il fatto in relazione al suo tempo (comma 1) e quando un fatto, per legge posteriore, abbia cessato di costituire reato (c.d. abolitio criminis, non può aversi applicazione della pena e, se vi sia stata condanna, cessano gli effetti penali (comma 2). Non solo ma in caso di ius superveniens (comma 4) si applica il c.d. principio del favor rei. Alla luce di quanto sopra, pare che vi siano sufficienti argomentazioni a favore del secondo dei due orientamenti interpretativi.

Qualche regione (ben poche, in verità; si cita unicamente la prima: art. 11, comma 6 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e s.m.) hanno disposto che la dispersione delle ceneri potesse farsi anche per ceneri raccolte in urna cineraria e derivanti da cremazione eseguita prima della L. 30 marzo 2001, n. 130: si tratta di disposizioni che soffrono palesemente d’illegittimità costituzionale, in quanto intervengono in materie (nella fattispecie, quelle dell’”ordinamento civile” e dell’”ordinamento penale”, che afferiscono alla competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. Ma questa constatazione (o, affermazione?) rimane sterile, dal momento che una norma di legge, anche quando ritenuta incostituzionale, continua ad esplicare forza di legge fino a che non solo la Corte Costituzionale non ne dichiari l’illegittimità costituzionale, ma viene a cessare di efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, comma 1 Cost.).

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Sereno Scolaro

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