Volontà di altri

Una persona in vita può avere espresso o no volontà in ordine alla propria sepoltura o alla cremazione delle sue spoglie mortali.

Prima della Legge 130/2001 (si vedano le sezioni di approfondimenti e propria volontà) la cremazione si collocava tra i diritti cosiddetti personalissimi (e come tali non suscettibili di rappresentanza). Dopo di essa, invece, prevedendosi espressamente l’istituto della rappresentanza degli incapaci essa rientra tra i diritti personali (anche se il Ministero della Sanità con circolare 24 giugno 1993 n. 24 aveva già aperto, con una certa lungimiranza, su questa problematica).

Il testamento è un mezzo macchinoso, (occorre la pubblicazione presso un notaio perchè esso acquisisca validità o la sua trasmissione alla cancelleria della Pretura) costoso e carente di certezza quanto a risultati, il legislatore, allora, ha predisposto, per la persona con eredi che si presumano rispettosi di una volontà crematoria espressa in vita dal defunto, lo strumento comunemente detto dell'”atto notorio” (si veda, in particolare, la circolare del Ministero degli Interni 1 settembre 2004 n. 37).

Se il de cuius non ha agito in questo senso verbalizzando i suoi desideri per le esequie, e si registra, quindi, il suo silenzio, la volontà di cremarne il cadavere può essere espressa dai familiari aventi diritto, secondo una precisa regola gerarchica, fondata sui legami di sangue in cui prevale il vincolo coniugale.

Vale unicamente la volontà del coniuge, salvo rare eccezioni, se questi è ancora in vita.

In assenza di coniuge la volontà è formulata da tutti i familiari di pari grado più vicino a quello del de cuius. E quindi il primo grado sono gli ascendenti (padre e madre del de cuius) e discendenti (figli). E, a seguire, con i diversi gradi familiari.

La volontà di essere cremato può essere manifestata in vita dal de cuius verbalmente o per iscritto.
La persona che conosce queste volontà è tenuta a manifestarle.

Se l’espressione di volontà è stata verbale i familiari aventi titolo dichiarano (tutti insieme e con lo stesso livello gerarchico di cui sopra) tale volontà del de cuius.

la Legge nell’ambito degli aventi titolo non distingue tra ascendenti (esempio: i genitori) e discendenti (esempio: i figli) non solo per la scelta cremazionista, ma anche per la successiva destinazione delle ceneri.

La soluzione del caso si presenta non facile.

Se ragioniamo in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente l’intenzione del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l’obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero’ precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunità presente in un dato momento e in un determinato territorio.

In ultima istanza bisogna poi sempre considerare il diritto secondario di sepolcro, ossia il potere, conferito dall’ordinamento giuridico, ai più stretti congiunti del de cuius di rendere, nel tempo, al defunto i dovuti onori attraverso atti di suffragio e pietas (visita al sepolcro, apposizione sullo stesso di oggetti votivi, simboli religiosi ornamenti floreali, ceri…)

Come potremo notare in modo più approfondito nelle sezioni dedicate ad affido famigliare (o personale) delle ceneri o dispersione delle stesse queste due ultime sistemazioni delle ceneri così atipiche, e per certi versi estreme, potrebbero proprio confliggere con il diritto secondario di sepolcro, poichè con conservazione delle ceneri presso un domicilio privato o loro sversamento in natura viene proprio meno l’idea stessa della tomba intesa come momento pubblico del nostro vivere sociale, facilmente identificabile in quanto stabile, unitario e certo, nonchè accessibile a tutti i cittadini.

Il de cuius può aver espresso la propria volontà anche in altro modo e cioé:

  1. associandosi ad una Socrem
  2. con testamento olografo
  3. con testamento reso nelle forme pubbliche …

E’ possibile cambiare la volontà di essere cremato, come anche esprimerla, fino all’ultimo momento di vita.

E’ per questo motivo che occorre accertarsi, nelle forme di legge, che non vi siano stati cambiamenti postumi di volontà.

Il principio fondamentale cui conformarsi è l’assoluto rispetto della volontà del defunto.

Esso si concretizza nell’acquisizione della sua volontà (disposizione testamentaria, iscrizione ad associazione cremazionista) o della volontà di chi per lui (parente più prossimo, per minori e persone interdette i legali rappresentanti) purché quest’ultimo dia atto, e per iscritto, di agire in ossequio alla volontà del de cuius.

La questione è particolarmente delicata in quanto vi potrebbe essere l’interesse da parte dei familiari a contrastare la volontà del de cuius, laddove questa comporti particolari oneri (ad es. se avesse scelto la tumulazione in cimitero) per sostituirla con modalità meno onerose (quali appunto l’affidamento familiare dell’urna o la dispersione).

Pertanto la dichiarazione da rendere da parte degli aventi titolo deve riportare la usuale specificazione per rendere edotti delle conseguenze di dichiarazioni mendaci (Art. 76 DPR 445/2000).

Secondo alcuni studiosi della materia funeraria il familiare può esercitare la scelta cremazionista sul corpo del de cuius esprimendo una propria volontà, eserciterebbe, così, un proprio diritto, non personalissimo, ma comunque privato non patrimoniale (Trib. Torino, 16.10.1985 in Dir. Famiglia 1986, 1077) e produttivo di determinati effetti giuridici (la cremazione del de cuius).

Un’altra interpretazione più formale della norma (Art. 79 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) cui pare aderire lo stesso Ministero degli Interni, vede nella dichiarazione del famigliare una semplice dichiarazione di conoscenza di una volontà espressa in vita dal defunto.

Pertanto il familiare sarebbe solo “nuncius” ossia colui che riporta fedelmente il volere del de cuius.

L’istruttoria posta in essere dal comune per perfezionare l’autorizzazione alla cremazione, per ovvi motivi di opportunità, non può eccedere la verifica della sussistenza dei soli titoli formali magari attraverso gli strumenti dettati dagli Artt. 46, 1, lett. f) (in parte) e 47 dPR 445/2000.

Sarà, così, compito dell’esecutore testamentario vigilare sull’effettivo e corretto rispetto dei desideri del de cuius, altrimenti sulla base del semplice sospetto, nessuna autorizzazione alla cremazione potrebbe esser accordata se non sulla base di uno scritto del de cuius stesso, sovvertendo la norma di cui all’Art. 79 DPR 285/90 che trasferisce anche in capo ai famigliari del defunto il potere di optare per scelta cremazionista.

L’ufficio comunale non ha altri compiti, quando sia investito della richiesta finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, se non di accertare se vi sia la volontà alla cremazione, ma non va, né può andare, oltre.

L’eventuale volontà testamentaria in direzione opposta (se c’è ferma opposizione del de cuius alla cremazione) va attuata ed attestata dall’esecutore testamentario, ma non spetta alla pubblica autorità che autorizza la cremazione estendere la propria attività amministrativa al di là della propria funzione.

A quale ufficio e come formalizzare la volontà del de cuius?

E’interessante un’ultima nota di carattere procedurale: la Legge nulla dice su natura e forma (dove alla prima consegue la seconda) con cui estrinsecare la volontà dei famigliari, la Circolare del Ministero degli Interni 1 settembre 2004 n. 37 con un intervento chiarificatore da molti auspicato (ma non condiviso da buona parte della dottrina) ha dettato istruzioni sull’applicazione dell’Art. 38 comma 3 DPR 445/2000, ad oggi, allora, è sufficiente la dichiarazione autoprodotta e trasmessa con copia del documento di identità, il destinatario di tale documentazione è l’ufficio della polizia mortuaria o dello Stato Civile (dipende dalle diverse leggi regionali) solitamente del comune di decesso (quando la cremazione abbia corso subito dopo il funerale) o del comune di prima sepoltura per cadaveri precedentemente tumulati o inumati.

Alcune leggi regionali in attuazione della Legge 130/2001 attribuiscono all’Ufficiale dello Stato Civile la competenza a verbalizzare la manifestazione di volontà alla cremazione da parte dei congiunti aventi titolo ed in sola presenza di quest’ultimi; non siamo dinnanzi, forse, ad una semplificazione amministrativa, tale scelta, però, può corrispondere ad un desiderio di certezza, sull’identità e sul titolo del dichiarante.

Ovviamente la persona, che dispone per il tempo successivo alla propria morte, non può rendere tale volontà direttamente al comune, che istruirà tutti i passaggi amministrativi in occasione del suo decesso; la volontà cremazionista, se non intimamente confidata ai congiunti, quando si è ancora vivi, deve esser formulata unicamente nelle forme previste dalla legge (testamento olografo, pubblico o segreto, iscrizione ad una So.Crem. o addirittura autodichiarazione sottoscritta (laddove consentito, come ad esempio, in Emilia Romagna).

10 thoughts on “Volontà di altri

  1. Sono divorziata e madre di un figlio appena deceduto e maggiorenne avuto da regolare matrimonio. Il mio ex marito nonché padre del defunto ,non mi ha permesso di poter partecipare al funerale è tantomeno informarmi della presunta data la quale si sarebbe svolto e le modalita’. Chiedo se potrei sporgere querela al mio ex marito e chiudere risarcimento per danni morali. Grazie per una gentile risposta.

  2. Scusate ho bisogno di aiuto,vorrei estumulare il mio bisnonno,soltanto che i loculi sono della seconda moglie ed i nipoti di quest’ultima si oppongono perchè le volontà della zia erano quelle di essere tumulata sotto il marito

    1. X Gianni,

      purtroppo per le Sue pur nobili intenzioni prevale il volere della II moglie, almeno per tutto il perdurare della concessione, poichè se essa era (e figuratamente è tutt’ora) effettivamente titolare della concessione ha istituito il sepolcro per sè e per il marito premorto e sposato in seconde nozze. Implicitamente nell’atto di concessione si potrebbe pure rinvenire un vincolo di destinazione per ambedue i feretri dei due coniugi, e di mantenimento nel tempo. Se la concessione fosse perpetua si avrebbe, quindi, l’inestumulabilità. In ultimo: negli atti di disposizione sulle spoglie mortali predomina sempre il volere del coniuge superstite, anche se sposato dopo un primo matrimonio, è un principio pretorio, cristallizzato poi, in seguito, in norma positiva dall’art. 79 del regolamento nazionale di polizia mortuaria e dall’art. 3 della Legge n. 130/2001.

  3. Salve, sono da poco stata trasferita in Sardegna ed ho dei dubbi sull’applicazione della Legge Regionale Sardegna sulla manifestazione di volontà alla cremazione da parte dei parenti. L’ Art. 43 – Autorizzazione alla cremazione- recita:
    “1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 130 del 2001.”
    Quindi il rimando alla legge 130 è totale. L’art. 3, c.1 lett B)parla di “…volontà manifestata all’Ufficiale dello stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo PROCESSO VERBALE all’ufficiale dello
    stato civile del comune di ultima residenza del defunto;”
    A me sembra che il riferimento al processo verbale sia abbastanza chiaro. Voi ritenete che la circolare del Ministero n. 37/2004 sia comunque applicabile anche in questo caso?

    grazie

    1. X Maria-Antonietta,

      no, non c’è compatibilità tar le due forme di manifestazione di volontà alla cremazione.

      La Circ. Min. Interno 1 settembre 2004 n. 37, in applicazione dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, prevede la dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, in base a quest’assunto: nel silenzio del de cuius i suoi più stretti congiunti agirebbero non per proprio volere, nell’esercizio di un diritto personalissimo, o, comunque, non patrimoniale, di disposizione sulla spoglia mortale, ma quali semplici nuncius di un volere intimo del de cuius, espresso solo verbalmente.

      La Legge 30 marzo 2001 n. 130 all’art. 3, invece, nell’individuare la competenza funzionale e territoriale, nella figura dell’ufficiale di stato civile per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione rinvia esplicitamente alla redazione del relativo processo verbale, superando in toto la diatriba tutta accademica sulla natura della volontà da formalizzarsi, sia essa propria del de cuius o dei suoi famigliari.

      Qualcuno ha tentato, indarno, di ipotizzare un ibrido tra il processo verbale vero e proprio e l’atto sostitutivo in atto di notorietà, ma con scarso successo, data la profonda divaricazione concettuale tra i due istituti. Immediatamente, poi, si sono affacciati problemi che ancora non hanno avuto una risposta ufficiale e quindi causano discrasie di comportamento e di servizio erogato al cittadino utente. Se uno dei dichiaranti risiede in una Regione che non attua la L.130/2001, come raccogliere la sua dichiarazione? Certo se sussistono rapporti di extra territorialità dovrebbe valere solo il D.P.R. n. 285/1990…almeno in pura teoria!

  4. X Luigi,

    Rispondo con il combinato disposto tra le norme nazionali (inderogabili, tassative e categoriche, poichè di ordine pubblico) e quelle della mia Regione: L’Emilia-Romagna, le quali, riproducono, quasi pedissequamente l’ordinamento statale di polizia mortuaria.

    Un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d’osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata, deposito d’osservazione, obitorio, casa funeraria) può, quindi, esser trasferito unicamente verso (come è persino scontato, solo una volta accertato il relativo titolo di accoglimento):

    – Il cimitero comunale (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri umani ai sensi dell’Art. 340 comma 1 R.D. n.1265/1934 pianamente in vigore ancora in Emilia-Romagna, ma si vedano anche l’Art. 4 L.R. n.19/2004 e gli Artt. 24 e 49 D.P.R. 285/90)

    – Un cimitero particolare ex Art. 104 comma 4 D.P.R. 285/90.

    – L’Estero (rimangono naturalmente valide le disposizioni di cui agli Artt. 27 e 29 D.P.R. 285/90 per l’estradizione dei feretri rispettivamente verso Paesi firmatari della convenzione di Berlino oppure Stati non aderenti all’Accordo di Berlino, così come confermato dall’Art. 10 comma 9 della L.R. n. 19/2004, anche per difetto di titolarità della regione a legiferare quando vi siano rapporti di extraterritorialità, come accade, appunto, per le norme di Diritto Internazionale (Art. 117 comma 2 lett. a) Cost.)

    – L’impianto di cremazione[1] (art. 4 comma 4 L.R. n.19/2004 ed Art. 78 comma 1 D.P.R. 285/90 e soprattutto Art. 343 comma 1 R.D. n.1265/1934)

    – Una tumulazione privilegiata (Art. 6 comma 2 L.R. n.19/2004, Art. 105 D.P.R 285/90 e Art. 341 R.D. n.1265/1934.

    – Una cappella gentilizia collocata fuori del perimetro cimiteriale (Capo XXI D.P.R. 285/90)

    – Un reparto speciale (per culti non cattolici) all’interno del camposanto (Art. 100 D.P.R. 285/90 da applicarsi in modo coordinato con l’Art. 1 del Reg. Reg. n. 4/2003 adottato ai sensi dell’Art. 2 comma 2 L.R. n.19/2004, il quale novella (o abroga implicitamente?) l’Art. 54 D.P.R 285/90),

    – Un cimitero di guerra, a questo punto, per militari deceduti in missione di pace (Art. 267 comma 2 lett. i) D.Lgs n.66/2010).

    Al di là della tumulazione privilegiata (caso, invero rarefatto e del tutto straordinario) l’unica destinazione extracimiteriale ammessa dalla Legge, solo ed esclusivamente, per le ceneri derivanti dalla completa cremazione di un corpo umano (o di quanto ne residui, quale sua trasformazione di stato intermedia, dopo un primo periodo di diversa sepoltura) consiste nell’affido delle urne cinerarie, da custodirsi in ambiente domestico, con precise regole di garanzia. Esse infatti, debbono esser deposte in un colombario avente certa e stabile sistemazione, così da evitare asportazioni non consentite dalla vigente normativa speciale di settore o addirittura accidentali dispersioni, punite ai termini dell’art. 411 Cod. Penale.

    La Legge vieta espressamente l’impianto e l’esercizio di nuovi cimiteri privati, mentre legittima e recepisce la funzione e la presenza di quelli già in essere, purchè precedenti all’entrata in vigore del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

    ——————————————————————————–

    [1] Il Crematorio deve obbligatoriamente insistere su suolo cimiteriale.

  5. chiedo scusa.
    se volessi fare un cimitero privato pero’ parziale..avrei problemi?
    una persona,pensando a cio,puo lasciare un oggetto personale o una ciocca,qualsiasi cosa..o decidere di farsi cremare all estero.
    cio che viene messo, risulterebbe in un magazzino.
    le cose sarebbero sepolte,ma tecnicamente aggirerei il problema.

    capisco il dubbio e la presunta illeicita’ ma sarebbe cmq da parte dello stato una presunzione o un processo all intenzione e dovrebbero essere loro denunciati.
    nascerebbe un precedente e ci sarebbero liberalizzazioni

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