Il cinerario comune

Tra i numerosi “impianti” che devono essere presenti nei cimiteri non vi sono solo quelli elencati all’art. 56, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., oltre ad eventuali altri, ma – dal 27 ottobre 1990 – anche il cinerario comune, che si è venuto ad affiancare, anche nella terminologia, all’ossario comune considerato dal precedente art. 67.
Nell’immediato, l’introduzione di quest’innovazione non ha sollevato molta attenzione, anche per il fatto che, all’epoca, la cremazione era del tutto contenuta, sostanzialmente inferiore, su media nazionale (per quanto possano valere le medie nazionali), al 2% dei decessi, arrivando a superare il 10% solo nel 2007, cioè 17 anni dopo che questo “impianto” era divenuto obbligatorio per ogni cimitero.… ... Leggi il resto

Cinerario comune: normative tecniche e diritto d’uso

L’obbligatorietà di realizzare il cinerario comune ancor prima che dalla legislazione regionale è prevista già nell’art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 il quale, indicativamente così recita:


“Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle spoglie mortali (con ciò intendendosi ogni trasformazione post-mortale, anche intermedia di un corpo umano esanime), per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione”.

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