(schema di volontà ad essere cremato)
.. sottoscritt……………………, nat.. a ……………….. e residente a ……………., via/piazza ……….., cittadin.. italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.
………………lì…………
………………………………………. (firma di proprio pugno)
(non costituisce elemento essenziale, ma è possibile aggiungere quanto segue:)
…. nomina quale proprio esecutore testamentario per questo, ..l.. signor.. ………… nato.. a
…………. il ……………., residente a ………………
Esempio di schema compilato di volontà ad essere cremato
Il sottoscritto Giuseppe Verdi, nato a Verdopoli (Bari), il 7 luglio 1900, residente a Grigiopoli (Lecce), via dei Rossastri, 4, cittadino italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.
Grigiopoli, 8 agosto 2006
firma per esteso
Trattandosi di testamento olografo, l’intero testo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 codice civile);
Non è, quindi, ammessa la redazione a macchina o con mezzi diversi dalla scritturazione manuale.
Per la cremazione, posso delegare, come esecutore testamentario mia sorella? E’ necessario che vi sia la disposizioni del Comune anche se si ha la residenza altrove? Per questa poi non vi deve essere opposizione da parte dei congiunti (nella specie moglie e figli?) Da quello che ho capito sarebbe opportuno far riferimento comunque a questa SO. CREM. In caso di testamento olografo le spese per la pubblicazione spettano agli eredi diretti (nella specie, come detto, moglie e figli) o se la dovrà accollare l’esecutore, salvo poi rivalersi? Per le spese relative alle spese per il funerale (messa e trasposrto) su chi ricadono le spese?
X Alessandro,
quante (troppe?) domande e curiosità sulla cremazione, condensate in un unico quesito! Soprattutto se si tratta di quesiti posti in questo servizio di “primo soccorso funerario”, sperando, magari in un’esauriente risposta gratuita, com’è stato sino a qualche mese fa. Adesso, la casa editrice di questo sito ha puntato molto sulla strategia della soluzione di un problema specifico e reale, on demand, ossia con la formula del quesito a pagamento. E’ bene chiarire SUBITO le rispettive legittime aspettative di performance legate a funerali.org. Un consiglio spassionato: se è Lei la persona direttamente interessata dal problema (comune a tutti i mortali) dell'”E…DOPO???” Le suggerisco soprattutto in caso di potenziali conflitti endo-famigliari (= rapporti poco idilliaci già adesso che potrebbero, quasi sicuramente degenerare in futuro) di “SCOLPIRE” la Sua volontà per il post mortem in un atto, ovviamente scritto con forma solenne che sia limpido ed inoppugnabile. Quindi il testamento è uno strumento idoneo e previsto dalla Legge. Vuole tutelarsi maggiormente contro atti “oltraggiosi” di disposizione contrari alla Sua Volontà, aderisca pure liberamente ad una So.crem. Per le procedure di apertura successione mortis causa (suscettività del testamento di produrre i propri effetti giuridici) potrà molto più proficuamente consultare il Notaio di fiducia. Il Comune di decesso AUTORIZZA la cremazione, sulla base di una manifestazione di volontà.
X Maria,
Nel novero dei plurimi “diritti” al sepolcro, infine, anche è possibile includere il cd. ius nomini sepulchri (ovvero il diritto del fondatore di apporre il proprio nome al sepolcro) ed lo ius eligendi sepulchrum, il diritto del testatore a scegliere le modalità e il luogo della propria sepoltura o cremazione, che, ove il defunto non ne abbia disposto, spetta ai congiunti più stretti dello stesso. (si ritiene che queste ultime disposizioni siano tra le poche a poter essere oggetto di mandato post mortem).
Quindi: Lei faccia così:
scolpisca la sua volontà cremazionista in una tra le tre forme di testamento ammesse dalla Legge Civile (testamento olografo, pubblico o segreto) o con apposita iscrizione a So.Crem, in modo da tutelarsi da eventuali ingerenze o interferenze indebite da parte di Suo fratello, poi nomini esecutore testamentario di questa sua disposizione uno tra i nipoti a Lei più affezionati e leali nel dar seguito ai Suoi desideri, in proiezione dell’oscuro post mortem.
Se una persona muore improvvisamente e non ha scritto che desidera essere cremato e le ceneri conservate in casa o disperse ,i familiari possono decidere per lui?
Mio padre è mancato 17 anni fa, potremmo noi figlie farlo cremare? O è contro la legge?
X Valentina,
replico brevemente alla Sua missiva:
il diritto a scegliere la cremazione come “forma” atipica di sepoltura, prima sarebbe stato di sola eleggibilità da parte della persona interessata, ora prima con l’art. 79 comma 1 II Periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria e, poi, con l’avvento della controversa Legge 30 marzo 2001 n. 130 (art. 3) la prefata facoltà sorge anche in capo, nel silenzio del de cujus ai più stretti congiunti del defunto (prima il coniuge superstite, poi i parenti di primo grado, e così via scendendo giù per li rami dell’albero genealogico, sino al sesto grado di parentela, l’ultimo riconosciuto dal Cod. Civile).
Per la cremazione non si pongono particolari problemi (l’unico potrebbe esser la modalità di manifestazione della volontà) e nemmeno forse, per l’affido, la dispersione in natura, invece, presenta pur sempre profili di natura penale e, pertanto, richiede un’espressione di volontà rafforzata, da palesare con procedura aggravata, in quanto deve emergere inequivocabile il desiderio del de cuius, non surrogabile, questa volta, da soggetti terzi.
Una piccola provocazione: proprio 17 anni avreste dovuto aspettare per dar seguito a questo…impellente impulso cremazionista?
Buongiorno
Mia madre, vedova, è mancata
Ha lasciato testamento olografo che io non ho firmato e che non voglio assecondare
Mio fratello, siamo 2 eredi, ha firmato, ha provveduto alla pubblicazione con relative spese che io non intendo onorare
Vorrei sapere se agisco nel giusto
È molto urgente
Domani devo comunicare le mie decisioni alla avv di mio fratello
Grazie
Alessandra
Non ho ricevuto risposte l’altra volta
x Alessandra sulla competenza a pagare le spese di pubblicazione del testamento olografo
Chi deve pubblicare il testamento?
Chiunque è in possesso di un testamento olografo, appena abbia avuto notizia della morte del testatore, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione. L’obbligo di pubblicazione grava su chiunque si trovi in possesso di un testamento, a qualsiasi titolo pervenutogli. Quindi ha fatto bene suo fratello a farlo pubblicare il più rapidamente possibile.
Chi paga i costi della pubblicazione del testamento?
Tutti gli eredi sono tenuti, in pari misura, ad accollarsi le spese di pubblicazione del testamento. Il notaio comunque può rivalersi per l’intera somma anche solo nei confronti di uno di questi salvo il suo diritto di regresso verso gli altri in un momento successivo (cosiddetta responsabilità solidale).
Buongiorno
Mia madre, vedova, è mancata
Ha lasciato testamento olografo che io non ho firmato e che non voglio assecondare
Mio fratello, siamo 2 eredi, ha firmato, ha provveduto alla pubblicazione con relative spese che io non intendo onorare
Vorrei sapere se agisco nel giusto
È molto urgente
Domani devo comunicare le mie decisioni alla avv di mio fratello
Grazie
Alessandra
x Alessandra
non è questo il sito specializzato in questioni legali. Possiamo solo dirle, per esperienza, che quel che ha deciso sua madre non lo può cambiare Lei, visto che la volontà del defunto prevale sulla sua. Può solamente fare una scelta di non accettare l’intera eredità, oppure accettarla con beneficio di inventario, o ancora richiedere al Tribunale di cambiare l’assegnazione dell’eredità se Lei riesce a provare che è stata lesa la sua quota di “legittima”, cioè nell’attribuzione dell’eredità ai suoi figli sua madre doveva tener conto che meno di un certo TOT (stabilito come minimo di legge per ciascun figlio) non poteva lasciare. Nel suo caso, se non andiamo errati, si applica l’art. 565 del Codice Civile, che dice che essendoci solo figli (mancano altri eredi, come coniuge, ecc.) la quota di legittima spettante per tutti i figli è i 2/3 del patrimonio (e quindi per 2 figli 1/3 cadauno). Il restante 1/3 del patrimonio sua madre lo poteva destinare come voleva.
Se invece il quesito è sulla forma di sepoltura scelta, o sull’affidamento dell’urna ad un figlio e non ad un altro. In questo caso prevale la volontà della madre defunta.
Alessandra Giandomenico suo fratello si chiama Andrea? Se così fosse avrei comunicazioni da farle in merito a vostra madre, ma non so come poterla contattare
Buongiorno Tamara
Sono Alessandra Giandomenico sorella di Andrea
Sono a sua disposizione su Messenger.
Cordiali saluti
Le ceneri della cremazione di una salma possono essere consegnate ai familiari e poi disperse in natura (mare) dagli stessi, cioè come la volontà del defunto?
X Giancarlo,
in linea di principio ed al livello nazionale si veda la Legge 30 marzo 2001 n. 130 la quale (esclusa la Calabria) è stata implementata nei suoi disposti più controversi (la dispersione non autorizzata presenta profili di natura penale) dalle diverse leggi regionali in materia funeraria. Per modalità, procedure e sistemi di accesso a questa pratica funebre ci si riferisce alle singole Leggi Regionali le quali hanno declinato, talora in malo modo e non senza qualche stortura di troppo la Legge n. 130/2001, se non altro attuandola pienamente, per le parti di loro competenza.
Il mio compagno é divorziato con un figlio grande, io convivo con lui da 20 anni ed abbiamo un figlio maggiorenne insieme, dopo la sua morte chi decide per i funerali,? Se il mio compagno scrive un testamento e specifica che dobbiamo decidere io con i suoi figli, verrà rispettato? La sua ex moglie divorziata non ha nessun potere di decisione? Grazie
X Anna,
Nella malaugurata ipotesi di decesso della persona a lei legata da vincoli affettivi:
l’ex coniuge, se la sent. di divorzio sia giù stata annotata sui registri di stato civile, divenendo, così, effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ha più nessun potere di disposizione, una volta divenuto, com’è, un soggetto non più famigliare.
A parità di condizioni saranno i due figli, avuti da due diverse relazioni (non importa, ai fini legali) a disporre della spoglia mortale del genitore.
Se entrambi non formalizzate con gli strumenti, magari, offerti dalla c.d. Legge “CIRINNA” n. 76/2016, la vostra esperienza di vita insieme, anche Lei stessa, però, non potrà esercitare nessun diritto, in quanto FORMALMENTE solo convivente.
Molti Trib. cominciano a considerare anche la semplice (se comprovata) convivenza more uxorio come posizione soggettiva che legittimerebbe una qualificazione simile al matrimonio vero e proprio, almeno nei casi estremi dei diritti per il post mortem.
Salve
La mia famiglia è contraria alla cremazione ed il mio fidanzato ora è l’unico disposto a rispettare le mie volontà.
Abito in Veneto e vorrei preparare la documentazione necessaria per evitare una faida tra parenti e fidanzato qualora venissi a mancare,il necessario per la cremazione e se possibile nella mia regione, la dispersione delle ceneri in natura.
Grazie
X Giulia,
Per esercitare la capacità giuridica di agire bisogna aver raggiunto la maggior età.
Nella electio sepulchri (= potere di scegliere liberamente luogo e modalità della propria sepoltura, cremazione compresa) sovrana e centrale è sempre la volontà del de cuius (quando non in contrasto con la Legge), e va rispettata, solo in subordine possono intervenire i più intimi congiunti, ovviamente nel silenzio del de cuius stesso, surrogandone il volere, proprio perchè non formulato.
In Regione Veneto si applica integralmente la Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130 in tema di cremazione e successiva destinazione delle ceneri.
il fidanzato (se non vi sposerete in futuro) non è nè coniuge è tanto meno parente, e non può manifestare alcuna volontà in merito alla cremazione di Lei, tutt’al più potrebbe esserne silente depositario, (la Legge statale 30 marzo 2001 n. 130 all’art. 3 comma 1 lett. b) punto 3 parla di “qualsiasi altra espressione di volontà, senza apparente rigore di forma) ma occorrerebbe, magari sfruttando l’art. 700 Cod. Proc. Penale, per la sua celerità, suscitare un giudizio in sede civile in cui, anche a mezzo di prove testimoniali, emerga chiaramente la Sua volontà cremazionista, il conflitto con i famigliari sarebbe pressoché inevitabile. ED affidarsi all’alea che un processo pur sempre implica è comunque un rischio.
Lei può liberamente iscriversi ad una società di cremazione (le cosiddette So.Crem), incaricandola di far rispettare il suo desiderio anche contro l’opinione dei famigliaari più stretti, contrari, invece, alla pratica cremazionista.
Può altresì confezionare un testamento (nelle tre tipologie ammesse dalla Legge) in cui ex art. 587 comma 2 inserire disposizioni a carattere non patrimoniale in ordine alla cremazione della sua futura spoglia mortale.
C’è poi la soluzione meno collaudata, proprio perchè più innovativa (e controversa!), la Legge Regionale Veneta 4 marzo 2010 n. 18 all’art. 48 ha istituito il “REGISTRO per la CREMAZIONE”, strumento con cui il cittadino potrebbe anticipatamente depositare le proprie volontà cremazioniste, bypassando, addirittura la via testamentaria, la quale, però, rimane la più certa e sicura, assieme all’adesione ad una So.Crem. Le consiglio di informarsi presso il Suo Comune con un’avvertenza: data la relativa novità la procedura è ancora in rodaggio ed è logico aspettarsi comportamenti anche molto difformi tra loro…insomma siamo ancora in alto mare, ma l’idea tutto sommato non è da rigettare così precipitosamente.
Naturalmente tutti questi atti di volontà, qualora Lei dovesse cambiare orientamento funerario, sono sempre ed in qualunque momento revocabili.
Buonasera, va depositato il testamento? Se si dove? Io vivi in Lombardia?
X Valentina,
dipende dalla forma che il testamento assume. Tre, infatti, sono le possibilità offerte dalla Legge:
1) testamento pubblico o segreto (la competenza è del notaio)
2) testamento olografo (non va depositato presso il notaio, ma perchè abbia efficacia deve esser pubblicato presso un notaio).
Buona sera .si una persona dopo essere crema da voleva che le sue cenere fosseno sparsa al mare bisogno che lo scriva sul testamento ho bisogno fare una pratica altrove. Grazie
X Victoria,
tutto dipende dalla Legislazione Regionale: alcune Regioni (segnatamente la Lombardia decretano l’inammissibilità dell’istanza di dispersione qualora quest’ultima non sia corredata da una dichiarazione scritta e firmata dal de cuius. Abbiamo, quindi il testamento nelle sue tre forme o l’iscrizione certificata ad apposita società cremazionista, con l’ulteriore specificazione dello sversamento delle ceneri in natura o apposito spazio cimiteriale.
Altre Regioni, invece, come accade in Emilia-Romagna, ad esempio, accettano anche la formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui, sostanzialmente, i parenti del defunto si fanno latori della sua volontà espressa solo verbalmente e la formalizzano avanti l”Ufficiale di Stato Civile, figura deputata al rilascio dell’autorizzazione, secondo la norma statale. Altre Regioni, poi, hanno istituito un registro comunale della cremazione in cui “scolpire” le proprie ultime volontà (per altro sempre revocabili) in merito a cremazione e successiva destinazione delle ceneri. Ci dica da quale Regione ci scrive e potremo esser più precisi.
Buona sera io non voglio che se mi faccia nel Rosario nel funerale non voglio fiori voglio essere cremata.come devo fare Visto che mio marito e contrario
Grazie mille.Sonia
X Sonia,
La scheda testamentaria (nelle sue tre forme ammesse dalla Legge: testamento pubblico, segreto, oppure olografo)può contenere disposizioni di ultima volontà anche a carattere non patrimoniale ex art. 587 comma 2 Cod. Civile). Quest’ultima, può, pertanto rappresentare un’interessante soluzione legale (l’unica – forse?) al Suo problema.
Salve,
le ceneri vanno depositate esclusivamente nei cimiteri oppure ci sono altri posti?
Grazie
X Lorenzo,
L’unica destinazione extracimiteriale ammessa dalla Legge, solo ed esclusivamente, per le ceneri derivanti dalla completa cremazione di un corpo umano (o di quanto ne residui, quale sua trasformazione di stato intermedia, dopo un primo periodo di diversa sepoltura) consiste nell’affido delle urne cinerarie, da custodirsi in ambiente domestico, con precise regole di garanzia. Esse infatti, debbono esser deposte in un colombario avente certa e stabile sistemazione, così da evitare asportazioni non consentite dalla vigente normativa speciale di settore, profanazioni o addirittura accidentali dispersioni, punite ai termini dell’art. 411 Cod. Penale.
La Legge vieta espressamente l’impianto e l’esercizio di nuovi cimiteri privati, mentre legittima e recepisce la funzione e la presenza di quelli già in essere, purchè precedenti all’entrata in vigore del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
Se io non voglio essere cremato e non voglio andare in chiesa per la messa che cosa devo fare??
X Lorenzo,
la via maestra da seguire è quella della scheda testamentaria nelle sue tre forme contemplate dal Cod. Civile (testamento olografo, pubblico o segreto).
Essa potrà anche contenere disposizioni non a carattere patrimoniale (Art. 587 Cod. Civile) come , appunto, istruzioni dettagliate su modalità di sepoltura ed eventuali riti di commemorazione laici o religiosi. Per maggior sicurezza potrà, poi, nominare un esecutore testamentario (Art. 700 Cod. Civile) che curi il rispetto assoluto delle Sue ultime volontà in tema di jus elegendi sepulchrum, cioè del diritto personalissimo di scegliere luogo e tipologia del sepolcro, quando, ovviamente, non in contrasto con la Legge.
X Patrizia,
tutte le operazioni di polizia mortuaria debbono sempre esser preventivamente autorizzate, meglio se in modo contestuale da parte dei preposti uffici comunali (Art. 13 ed Art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n.267/2000)
Fuori del centro abitato, anche su terreni privati, purché da tale attività di concessione dello spazio sia escluso il fine di lucro ex Legge n. 13/2001, è legittimo DISPERDERE le ceneri (e non interrarle, per i motivi esaminati nella precedente risposta.)
Il trasporto delle ceneri nel luogo deputato alla dispersione in natura richiederà, quindi, l’emissione del relativo decreto, senza il quale si commette un illecito amministrativo, soggetto ora alla sanzione di cui all’Art. 339 Testo Unico Leggi Sanitarie, ora alla sanzione “residuale” di cui all’Art. 107 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, che, a sua volta, rinvia all’Art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie così come riformato dall’Art. 16 D.Lgs n.196/1999. Le sanzioni saranno elevate secondo modalità e procedure dettate dalla Legge n.689/1981
Per la stessa dispersione, poi è necessaria uno specifico provvedimento autorizzativo rilasciato, però, dall’Ufficiale di Stato Civile, il quale deve prima accertare, in base ai titoli formali, la reale volontà dispersionista del de cuius; si tratta di una competenza “speciale”, anche se estranea ai procedimenti propri dello Stato Civile (DPR n. 396/2000 ed Art. 14 D.Lgs n.267/2000) sancita dalla Legge n. 130/2001 la quale ha novellato l’Art. 411 Cod. Penale, aggiungendovi 3 nuovi commi. Detta autorizzazione è indispensabile, altrimenti ex Art. 411 Cod. Penale si commette un reato addirittura piuttosto grave, passibile di reclusione.
Salve
Non sono sposata e non ho figli,però ho cinque fratelli e molti nipoti,tre di questi li ho cresciuti dalla nascita e li considero figli miei,siccome è nata(in seguito a un simile evento che le espondo) una discussione molto forte, fra uno di questi nipoti e uno dei miei fratelli ,sulla cremazione alla mia morte,il primo contrario ,adducendo il fatto che lui era mio fratello e avrebbe deciso lui cosa fare,negando il consenso favorevole espresso sia da mio nipote,ma in primis da me stessa.la mia domanda è;posso lasciare uno scritto segreto in cui delego esclusivamente questi miei tre nipoti per la mia cremazione ed evitare a loro discussioni inutili?
La ringrazio infinitamente
grazie mille per la replica, mi permetto di aggiungere una considerazione a seguito di quanto ho letto tra le righe:
riferendomi all’ultimo paragrafo ho inteso che al di fuori dei centri abitati è legale seppellire (sempre inteso in senso lato) le ceneri del defunto.
In tal caso devo dichiararlo, oppure avvenuta la cremazione posso trasportare le ceneri liberamente in montagna (ad esempio)??
grazie nuovamente per la puntualità delle tue risposte.
Patrizia
X Patrizia,
è il combinato disposto tra gli Artt. 340 comma 1 e 343 comma 2 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 recante l’approvazione del Testo Unico Leggi Sanitarie a proibire la possibilità d’interrare le urne cinerarie in luogo diverso dal cimitero, e trattasi di norme di rango primario tassative e categoriche, pertanto, non facilmente eludibili né obliterabili, salvo non incorrere chiaramente in un’infrazione punita, con sanzione amministrativa pecuniaria, dallo stesso Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e con l’obbligo di provvedere a proprie spese al ripristino dello status quo ante, ossia al disseppellimento ed al relativo trasporto in cimitero.
Invero l’Art. 340 comma 1 citato vieta l’inumazione del cadaveri extra moenia (= fuori del recinto cimiteriale, ma tale regola, in via estensiva, si applica non solo ai feretri, ma anche alla loro trasformazioni di stato, come ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo.conservativo, ossa ed appunto ceneri.
Ai sensi di queste disposizioni ad esser inibita è quindi l’inumazione in sé, a prescindere da quale fattispecie medico-legale assimilabile ad un defunto, s’intenda seppellire nella nuda terra.
Dobbiamo, poi ,considerare l’Art. 80 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria secondo cui la destinazione ufficiale delle urne dovrebbe esser : a) la tumulazione in apposita nicchia. b) la dispersione nel cinerario comune del camposanto.
Certo La Legge n. 130/2001 con il seguente DPR 24 febbraio 2004 emanato dopo un importante parere del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato, in materia di cremazione e seguente sistemazione delle ceneri, ha aperto importanti spiragli, ammettendo a certe condizioni, proprio stante la formulazione dell’Art. 343 comma 2 del Regio Decreto n. 1265/1934 che le urne possano uscire dal circuito cimiteriale a patto però di fornire loro una collocazione stabile, entro un vano (celletta o, comunque spazio ricavato in edificio o porzione dello stesso) capace di garantirle contro atti di immonda profanazione. E’,di fatto, la legittimazione, in via giurisdizionale, dell’istituto dell’affido famigliare/personale per le urne cinerarie.
Dirò di più: la stessa Legge n. 130/2001 implementata, poi a livello regionale con apposite leggi o regolamenti ad hoc, in modo da riuscire finalmente operativa e non una mera enunciazione di principi ammette anche una forma di “sepoltura” ( da intendersi in senso molto lato) delle ceneri ben più estrema: come la dispersione in natura delle stesse, purchè il loro sversamento nell’ambiente esterno avvenga fuori del centro abitato così come definito dal Nuovo Codice della Strada D.LGS n.285/1992.
Salve, mi chiedevo se ci fosse eventualmente una legge che regola il MANTENIMENTO delle ceneri (appurato che non possono essere divise) il parente ereditario può (ad esempio) sotterrarle nel giardino di casa propria?
grazie mille in anticipo per la risposta!
grazie mille per la sollecita e cortese risposta
X Maria,
Ripartire le ceneri entro due o più urne? Pazzesco, non siamo mica gli Americani!
1) ai sensi dell’Art. 80 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990, in Italia, almeno, le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, purché ammesso dalla Legge, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo). Si afferma, così il criterio della individuabilità, aderendo all’impostazione secondo cui indipendentemente dalla scelta della pratica funeraria, il defunto rimanga un “soggetto individuale” e, oltretutto, inserito in un contesto sociale.
La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto (non essendo consentito il frazionamento delle stesse inpiù parti pe r l’affidamento a più soggetti).
Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse daquelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2) La Regione Veneto, con la Legge Regionale n.18/2010 è intervenuta in tema di cremazione, istituendo un apposito registro comunale cui affidare la propria volontà in favore di questa pratica funebre. Attenzione, però: questo stratagemma non mi convince per vari motivi: Accennerò alla principale obiezione mossa da insigni giuristi a questa “trovata” di diverse regioni, tra cui appunto il Veneto, che così vorrebbero bypassare il tradizionale circuito legale (disposizione testamentaria, atto sostitutivo di atto di notorietà, iscrizione a So.Crem) attraverso cui manifestare la volontà cremazionista. La cremazione, infatti, è un diritto della personalità e come tale è un diritto civile, il quale va garantito, per ogni cittadino italiano su tutto il territorio della Repubblica [Art. 117 lett. i), l), m) Cost.]. Il Registro Comunale, invece, sconta il pesante limite della competenza geografica, cioè, in altre parole, va benissimo, come surrogato del mio volere testamentario, se io decedo nella stessa circoscrizione amministrativa presso cui ho depositato le mie volontà, va meno bene se io dovessi morire, per ipotesi, in un’altra regione o addirittura all’Estero, ossia laddove il Registro Comunale non avrebbe alcun valore giuridico.
Una volta che si è sottoscritta la volontà di essere cremato, dove va inviata? esiste forse un registro apposito? e poi: io abito in Veneto ma sono originaria di Perugia dove ho una cappella di famiglia nel cimitero comunale. Se io volessi fare due urne, una da sistemare nel posto dove attualmente vivo e l’altra a Perugia, bisogna scriverlo? Lo fanno fare o è contro la legge? Grazie
X Rita,
assumo a riferimento per la risposta al Suo quesito solo la normativa statale attualmente applicabile, senza soffermarmi su quella regionale, siccome non conosco da quale Regione Lei mi scriva.
1) Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990: la volontà di cremazione, nel silenzio testamentario del de cuius, può esser manifestata, nelle forme dell’atto sostitutivo di notorietà (così, almeno si è espresso il competente Ministero degli Interni, con Circolare 1 settembre 2004 n. 37) dai familiari, individuati, secondo ordine di POZIORITA’ (= potere di scelta coniugato con la preminenza decisionale) dagli Artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile; in buona sostanza vale la dichiarazione dei congiunti sino al sesto grado di parentela, con la logica conseguenza che i consanguinei più stretti, nell’ordine prevalgono e così escludono quelli di grado più lontano.
2) La dichiarazione mendace, ex Art. 76 DPR n. 445/2000 integra la fattispecie di illecito penale rubricata come “falso privato in atto pubblico.
La cremazione eseguita abusivamente, senza cioè la necessaria autorizzazione comunale, o, in ogni caso, con un’autorizzazione patologicamente viziata da un difetto di volontà da parte dei soggetti legittimati ad esprimersi, oltre a configurare il reato di distruzione di cadavere, è, comunque, soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’Art. 358 comma 2 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265/1934 e recentemente novellata nel suo importo dall’Art. 16 D.LGS , n.196/1999. Ovviamente questa sanzione è elevata con modalità e procedure di cui alla Legge n.689/1981 e in opposizione ad essa è, pur sempre, ammesso il ricorso amministrativo, così come configurato dalla stessa Legge n.689/1981.
Attenzione: cremare un defunto, contra voluntatem eius, significa arrecare anche un danno esistenziale, risarcibile in sede civile, ai suoi discendenti, che vedrebbero così ingiustamente violato il loro diritto secondario di sepolcro.
Se non sussiste alcun testamento per la volontà di essere cremato, chi se ne deve assumere la responsabilità, se si è nubili o celibi?
Sussistono sanzioni a cremare qualcuno senza che questo abbia lasciato testamento di volontà?
Grazie.
La volontà con relativi atti di disposizione per il proprio post mortem si estrinseca in tre forme: testamento pubblico, segreto ed olografo; i primi due necessitano del diretto intervento del notaio, mentre il testamento olografo purchè sia interamente redatto a mano e sottoscritto di proprio pugno dal testatore è in sè perfetto, ma produce i propri effetti solo una volta ricevuta la debita pubblicazione presso un notaio (Art. 620 Cod. Civile).
scusate ma x essere uffiale nn deve essere depositata presso quale avvocao / notaio grazie
segno di estrema civilta’…….e di tentativo di speculare anche sui morti
Lancio l’idea di costituire un’Associazione ONLUS per diffondere la pratica crematoria, aiutare nelle pratiche burocratiche ed esecutive, facilitare tutte le attività necessarie ai parenti dei soci deceduti.
L’associazione potrebbe essere costituita sul modello della SO.CREM di Bologna e con i medesimi scopi ed attività.
Sono disponibile per qualsiasi attività in merito.
Posso essere contattato alla e-mail corrado.senior@gmail.com