Esempio volontà di essere cremato

(schema di volontà ad essere cremato)
.. sottoscritt……………………, nat.. a ……………….. e residente a ……………., via/piazza ……….., cittadin.. italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.

………………lì…………

………………………………………. (firma di proprio pugno)

(non costituisce elemento essenziale, ma è possibile aggiungere quanto segue:)

…. nomina quale proprio esecutore testamentario per questo, ..l.. signor.. ………… nato.. a
…………. il ……………., residente a ………………

Esempio di schema compilato di volontà ad essere cremato
Il sottoscritto Giuseppe Verdi, nato a Verdopoli (Bari), il 7 luglio 1900, residente a Grigiopoli (Lecce), via dei Rossastri, 4, cittadino italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.

Grigiopoli, 8 agosto 2006

firma per esteso

Trattandosi di testamento olografo, l’intero testo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 codice civile);

Non è, quindi, ammessa la redazione a macchina o con mezzi diversi dalla scritturazione manuale.

41 thoughts on “Esempio volontà di essere cremato

  1. Per la cremazione, posso delegare, come esecutore testamentario mia sorella? E’ necessario che vi sia la disposizioni del Comune anche se si ha la residenza altrove? Per questa poi non vi deve essere opposizione da parte dei congiunti (nella specie moglie e figli?) Da quello che ho capito sarebbe opportuno far riferimento comunque a questa SO. CREM. In caso di testamento olografo le spese per la pubblicazione spettano agli eredi diretti (nella specie, come detto, moglie e figli) o se la dovrà accollare l’esecutore, salvo poi rivalersi? Per le spese relative alle spese per il funerale (messa e trasposrto) su chi ricadono le spese?

    1. X Alessandro,

      quante (troppe?) domande e curiosità sulla cremazione, condensate in un unico quesito! Soprattutto se si tratta di quesiti posti in questo servizio di “primo soccorso funerario”, sperando, magari in un’esauriente risposta gratuita, com’è stato sino a qualche mese fa. Adesso, la casa editrice di questo sito ha puntato molto sulla strategia della soluzione di un problema specifico e reale, on demand, ossia con la formula del quesito a pagamento. E’ bene chiarire SUBITO le rispettive legittime aspettative di performance legate a funerali.org. Un consiglio spassionato: se è Lei la persona direttamente interessata dal problema (comune a tutti i mortali) dell'”E…DOPO???” Le suggerisco soprattutto in caso di potenziali conflitti endo-famigliari (= rapporti poco idilliaci già adesso che potrebbero, quasi sicuramente degenerare in futuro) di “SCOLPIRE” la Sua volontà per il post mortem in un atto, ovviamente scritto con forma solenne che sia limpido ed inoppugnabile. Quindi il testamento è uno strumento idoneo e previsto dalla Legge. Vuole tutelarsi maggiormente contro atti “oltraggiosi” di disposizione contrari alla Sua Volontà, aderisca pure liberamente ad una So.crem. Per le procedure di apertura successione mortis causa (suscettività del testamento di produrre i propri effetti giuridici) potrà molto più proficuamente consultare il Notaio di fiducia. Il Comune di decesso AUTORIZZA la cremazione, sulla base di una manifestazione di volontà.

  2. X Maria,

    Nel novero dei plurimi “diritti” al sepolcro, infine, anche è possibile includere il cd. ius nomini sepulchri (ovvero il diritto del fondatore di apporre il proprio nome al sepolcro) ed lo ius eligendi sepulchrum, il diritto del testatore a scegliere le modalità e il luogo della propria sepoltura o cremazione, che, ove il defunto non ne abbia disposto, spetta ai congiunti più stretti dello stesso. (si ritiene che queste ultime disposizioni siano tra le poche a poter essere oggetto di mandato post mortem).

    Quindi: Lei faccia così:

    scolpisca la sua volontà cremazionista in una tra le tre forme di testamento ammesse dalla Legge Civile (testamento olografo, pubblico o segreto) o con apposita iscrizione a So.Crem, in modo da tutelarsi da eventuali ingerenze o interferenze indebite da parte di Suo fratello, poi nomini esecutore testamentario di questa sua disposizione uno tra i nipoti a Lei più affezionati e leali nel dar seguito ai Suoi desideri, in proiezione dell’oscuro post mortem.

  3. Se una persona muore improvvisamente e non ha scritto che desidera essere cremato e le ceneri conservate in casa o disperse ,i familiari possono decidere per lui?
    Mio padre è mancato 17 anni fa, potremmo noi figlie farlo cremare? O è contro la legge?

    1. X Valentina,

      replico brevemente alla Sua missiva:

      il diritto a scegliere la cremazione come “forma” atipica di sepoltura, prima sarebbe stato di sola eleggibilità da parte della persona interessata, ora prima con l’art. 79 comma 1 II Periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria e, poi, con l’avvento della controversa Legge 30 marzo 2001 n. 130 (art. 3) la prefata facoltà sorge anche in capo, nel silenzio del de cujus ai più stretti congiunti del defunto (prima il coniuge superstite, poi i parenti di primo grado, e così via scendendo giù per li rami dell’albero genealogico, sino al sesto grado di parentela, l’ultimo riconosciuto dal Cod. Civile).

      Per la cremazione non si pongono particolari problemi (l’unico potrebbe esser la modalità di manifestazione della volontà) e nemmeno forse, per l’affido, la dispersione in natura, invece, presenta pur sempre profili di natura penale e, pertanto, richiede un’espressione di volontà rafforzata, da palesare con procedura aggravata, in quanto deve emergere inequivocabile il desiderio del de cuius, non surrogabile, questa volta, da soggetti terzi.

      Una piccola provocazione: proprio 17 anni avreste dovuto aspettare per dar seguito a questo…impellente impulso cremazionista?

  4. Buongiorno
    Mia madre, vedova, è mancata
    Ha lasciato testamento olografo che io non ho firmato e che non voglio assecondare
    Mio fratello, siamo 2 eredi, ha firmato, ha provveduto alla pubblicazione con relative spese che io non intendo onorare
    Vorrei sapere se agisco nel giusto
    È molto urgente
    Domani devo comunicare le mie decisioni alla avv di mio fratello
    Grazie
    Alessandra
    Non ho ricevuto risposte l’altra volta

    1. x Alessandra sulla competenza a pagare le spese di pubblicazione del testamento olografo
      Chi deve pubblicare il testamento?
      Chiunque è in possesso di un testamento olografo, appena abbia avuto notizia della morte del testatore, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione. L’obbligo di pubblicazione grava su chiunque si trovi in possesso di un testamento, a qualsiasi titolo pervenutogli. Quindi ha fatto bene suo fratello a farlo pubblicare il più rapidamente possibile.
      Chi paga i costi della pubblicazione del testamento?
      Tutti gli eredi sono tenuti, in pari misura, ad accollarsi le spese di pubblicazione del testamento. Il notaio comunque può rivalersi per l’intera somma anche solo nei confronti di uno di questi salvo il suo diritto di regresso verso gli altri in un momento successivo (cosiddetta responsabilità solidale).

  5. Buongiorno
    Mia madre, vedova, è mancata
    Ha lasciato testamento olografo che io non ho firmato e che non voglio assecondare
    Mio fratello, siamo 2 eredi, ha firmato, ha provveduto alla pubblicazione con relative spese che io non intendo onorare
    Vorrei sapere se agisco nel giusto
    È molto urgente
    Domani devo comunicare le mie decisioni alla avv di mio fratello
    Grazie
    Alessandra

    1. x Alessandra
      non è questo il sito specializzato in questioni legali. Possiamo solo dirle, per esperienza, che quel che ha deciso sua madre non lo può cambiare Lei, visto che la volontà del defunto prevale sulla sua. Può solamente fare una scelta di non accettare l’intera eredità, oppure accettarla con beneficio di inventario, o ancora richiedere al Tribunale di cambiare l’assegnazione dell’eredità se Lei riesce a provare che è stata lesa la sua quota di “legittima”, cioè nell’attribuzione dell’eredità ai suoi figli sua madre doveva tener conto che meno di un certo TOT (stabilito come minimo di legge per ciascun figlio) non poteva lasciare. Nel suo caso, se non andiamo errati, si applica l’art. 565 del Codice Civile, che dice che essendoci solo figli (mancano altri eredi, come coniuge, ecc.) la quota di legittima spettante per tutti i figli è i 2/3 del patrimonio (e quindi per 2 figli 1/3 cadauno). Il restante 1/3 del patrimonio sua madre lo poteva destinare come voleva.
      Se invece il quesito è sulla forma di sepoltura scelta, o sull’affidamento dell’urna ad un figlio e non ad un altro. In questo caso prevale la volontà della madre defunta.

    2. Alessandra Giandomenico suo fratello si chiama Andrea? Se così fosse avrei comunicazioni da farle in merito a vostra madre, ma non so come poterla contattare

      1. Buongiorno Tamara
        Sono Alessandra Giandomenico sorella di Andrea
        Sono a sua disposizione su Messenger.
        Cordiali saluti

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