Cinerario comune: normative tecniche e diritto d’uso

L’obbligatorietà di realizzare il cinerario comune ancor prima che dalla legislazione regionale è prevista già nell’art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 il quale, indicativamente così recita:


“Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle spoglie mortali (con ciò intendendosi ogni trasformazione post-mortale, anche intermedia di un corpo umano esanime), per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione”.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 al punto 14 definisce cinerario comune un manufatto, epigeo o ipogeo, nel quale vengono disperse, attraverso un apposito rito (a proposito…quale? Se ne rileva la pesante mancanza, sia sul piano religioso sia dal versante laico!), le ceneri per volontà del de cuius, l’urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato dal cimitero per provvedere alla dispersione.
Questa costruzione, anche di lieve entità architettonica, agli effetti concreti dovrà avere le stesse caratteristiche dell’ossario comune di cui all’articolo 67 del D.P.R. 285/1990, salva diversa disposizione normativa regionale. Ossia, l’ossario (ergo cinerario) deve essere ricavato in modo che le ossa (ceneri) siano sottratte alla vista del pubblico e le chiusure esterne devono essere studiate in maniera tale da evitare infiltrazioni d’acqua o profanazioni, o ancora sottrazioni indebite per scopi non consentiti dalla Legge e perciò puniti direttamente dal Cod.Penale.
Quanto, poi, al pietoso contenuto del cinerario comune (ceneri sparse di più defunti) si reputa ragionevolmente esso sia da considerarsi come un unicum, specie quando si esaurisca la sua capacità ricettiva ed il diritto di accoglimento conseguentemente spiri ex se.


Da ciò si evince che questi impianti (dotazioni strutturali, per altro, minimali perché un cimitero possa dirsi in funzione) non richiedono particolari prescrizioni normalmente sotto il profilo meccanico e ne sotto quello igienico-sanitario.
L’assenza di dettami sanitari (le ceneri sono asettiche, constando di frammenti ossei polverizzati!) solleva un immediato quesito: l’A.U.S.L. deve rilasciare il nulla osta sanitario? L’articolo 56 del D.P.R. 285/1990, salva diversa disposizione regionale, prevede una relazione tecnico-sanitaria per i progetti di ampliamento e costruzione di cimiteri. Questo passaggio si colloca in relazione al fatto che i progetti dei cimiteri sono approvati a norma della legge sanitaria (art. 228 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).
L’indagine e verifica preventive possono attenersi limitatamente ad aspetti medico o di natura igienista-ambientale.
Detti eventuali rilievi dovranno essere recepiti dal tecnico comunale che redige la relazione tecnica dettagliata per il medesimo dall’articolo 56, commi 2 e 3 (descrizione vie accesso, zone parcheggio, costruzioni interne, calcolo dimensioni campo comune, ecc.).
È pacifico in dottrina come il termine composito “costruzioni cimiteriali” si riferisca alla costruzione di nuovi cimiteri e nuovi impianti cimiteriali (entro perimetri già delimitati) come ad esempio i cinerari. Ben si conforma la norma, e l’interpretazione al dispositivo (così quale testé illustrata) al principio generale secondo cui la manutenzione, l’ordine e supervisione sui cimiteri compete al Comune, titolare ultimo del cimiteriale, mentre le funzioni di vigilanza sul buon funzionamento del cimitero sono attribuite all’A.U.S.L. che ha titolo ad assolverle, anche formulando pareri.

Sotto il versante igienico-sanitario la costruzione di un dispersorio, luogo cimiteriale ove disperdere al vento le ceneri, e cinerario comune richiede solamente il parere sanitario e non nulla osta vincolante, salvo che la Regione regolamenti diversamente la materia.
Emerge chiaramente dalle premesse come l’unica forma dispersiva collettiva ammessa dal D.P.R. n. 285/1990 sia la dispersione nel cinerario comune autorizzata dal de cuius e non dall’Ufficiale dello Stato Civile, (competente, invece, per tutte le altre forme di dispersione contemplate dalla L. n. 130/2001) o diversamente ammessa qualora i familiari del defunto cremato non acquistino in concessione nicchia per collocarvi le ceneri, nella più classica tumulazione individuale, dimostrino inerzia eccessiva nel provvedere in tal senso, o addirittura disinteresse manifesto.
Il conferimento delle ceneri in cinerario comune è la destinazione postema ed irreversibile contemplata per le ceneri, l’unica oggi giorno sottoposta ancora al regime del tempo indeterminato, almeno entro il recinto del camposanto.

L’istituto, invero estremo, se visto come una tumulazione, ancorchè non individuale e non di urne, bensì di sole ceneri mischiate potrebbe evidenziare i tratti di una, appunto “sistemazione” (sto appositamente sul vago e generico) atemporale, illimitata quasi eterna.
Il problema, facendo della pura accademia, potrebbe presentarsi in caso di soppressione del cimitero, ipotesi rarefatta e remota, ma da non sottovalutarsi mai, assieme alla sua possibile, in futuro, progressiva saturazione di quel vano/tumulo/luogo chiuso e confinato conosciuto come “cinerario comune”.
Vieppiù motivo di ritenere la dispersione nel cinerario comune più una forma atipica, non altrimenti descrivibile di sepoltura plurima, anonima ed indistinta degli esiti da completa cremazione che non letteralmente una mera “dispersione”, in senso proprio.
Secondo il lessico comune, infatti, e senza troppi sofismi, ciò che “disperdo” non posso più raccogliere, operazione invece possibile, seppur in modalità massiva all’interno del cinerario, ed è per questo motivo che parlerei di sepoltura collettiva indistinta di spoglie rispetto alla dispersione in natura delle ceneri (evidentemente) non è più possibile procedere alla raccolta neanche in modalità indistinta.

Nel nostro ordinamento giuridico è radicato il culto perpetuo alla conservazione delle spoglie del defunto salvo deroga prevista dalla L. 130/2001 da esercitarsi tassativamente nelle forme e mei limiti da essa prevista (art. 411 cod. Penale commi 5 e 6)
Passare immediatamente dal culto della tomba al culto “della dispersione” senza lasciare traccia è l’oblio del culto del ricordo, ed un danno per i nostri posteri, che studieranno il periodo storico.
L’uso del cinerario comune (secondo parte della dottrina, almeno) rientrerebbe nel numerus clausus dei “servizi necroscopici”, quindi istituzionali e gratuiti erga omnes a fronte di una generale onerosità dei servizi cimiteriali.
Se si aderisce alla tesi secondo cui il cinerario comune è impianto senza dubbio cimiteriale, per giunta obbligatorio, sarà più logico classificarlo nel novero di quei servizi comunque di polizia mortuaria indispensabili e necessari ex D.M. 28 maggio 1993 per ogni Comune, titolare poi, non dimentichiamo, del bene cimitero e della sua funzione precipua (ex multis: conservazione delle spoglie mortali dei defunti).

Sotto il profilo della gratuità in quanto pratica residuale e di default il cinerario comune rivela un’ambiguità di fondo, intrinseca alla sua natura ancipite (destinazione d’ufficio per disinteresse/destinazione decisa come libera scelta).
La dispersione, se entro il recinto cimiteriale ex D.M. 1 luglio 2002 emanato giusta l’art. 5 comma 2 L. n. 130/2001, è tariffata, mentre il cinerario comune è e resta senza oneri per l’utenza, sempre!
Per coerenza ed equità, anche se si rischia l’impopolarità, se l’avvio delle ceneri al cinerario comune è una scelta deliberata dal de cuius stesso o dai famigliari (anche attraverso un particolare e “furbesco” silenzio-assenso) saremmo dinanzi ad una espressione comunque di volontà.
È bene ribadire l’indole di tale atto volitivo o – almeno – assenso di comunque di non contrarietà al conferimento delle stesse secondo l’art. 80 comma 6 D.P.R. n. 285/1990; per tale ragione di eguaglianza dovrebbe esser parimenti sottoposta a tariffa ministeriale, magari modulata e con una graduazione ad hoc, sempre che lo sversamento dell’urna in cinerario comune non sia letta come un’incerta e particolare tumulazione sine die, per di più gratuita.

E quando il cinerario comune fosse saturo? L’impianto normativo statale nulla dice, trattandosi per il D.P.R. n. 285/1990 di un’ipotesi remota, rarefatta, quasi assurda per la mentalità del Legislatore nell’ultimo scorcio del XX Secolo.
Se il cinerario comune fosse colmo, e specie se esso dovesse constare di un pozzo, un vano ipogeo, soluzione logica sarebbe, chiuderlo murarlo in eterno, cristallizzato della sua fissità, sino alla soppressione del cimitero stresso su cui insiste.
Azzardiamo, invece  un rimedio più romantico ed anche efficace, traendo spunto da un corpus legislativo locale.
La Legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 art. 4 comma 1 lettera c) almeno avrebbe stabilito che aree delimitate all’interno dei cimiteri, se previsto dalla normativa comunale (reg. municipale P.M. e piano regolatore cimiteriale, potessero anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990, e quindi, entro questi perimetri ben delimitati assimilabili in tutto e per tutto al c.d. “giardino delle rimembranze” potrebbero in un futuro lontano essere sversate o meglio disperse le ceneri provenienti dal cinerario comune. E’ un’idea affascinante, quanto meno, degna di nota e forse pure di qualche approfondimento.
Sotto il versante delle competenze autorizzative, lo smantellamento/svuotamento del manufatto “cinerario comune”, con conseguente dispersione massiva delle ceneri umane in esso deposte dovrebbe esser pur sempre atto eseguito esclusivamente dal gestore del camposanto ed a porte chiuse, non in presenza di pubblico, nonchè autorizzato dallo Stato Civile; almeno a legislazione quadro nazionale (L. n.130/2001) vigente.

Written by:

Carlo Ballotta

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