Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Riferimenti: Foro amm. 2000, 217 (s.m.)
Massima:
TAR Puglia, Sez. II, 7 giugno 1999, n. 392
L’art. 57 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (recante il regolamento di polizia mortuaria), ribadito che “i cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie…”, ha statuito, al comma 3, che “è vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti”, consentendo, al comma 4, soltanto una deroga per l’ampliamento dei cimiteri esistenti (e non anche per la loro costruzione) negli stessi limiti già ammessi dall’art.… ... Leggi il resto