Cassazione penale, Sez. VI, 8 aprile 1999, n. 6037

Norme correlate:
Art 319 Regio Decreto n. 1398/1930

Massima:
Cassazione penale, Sez. VI, 8 aprile 1999 n. 6037
È configurabile il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nel caso di infermieri addetti alla camera mortuaria di un ospedale i quali, violando i doveri di riservatezza ed imparzialità alla cui osservanza sarebbero tenuti, nella loro qualità di pubblici impiegati, concordino con determinate imprese di onoranze funebri di dare a queste ultime, dietro corrispettivo in danaro, secondo un turno prestabilito, immediata notizia dei decessi.

Testo completo:

Cassazione penale, Sez. VI, 8 aprile 1999 n. 6037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dagli illustrissimi Signori
Dott. Luciano DI NOTO – Presidente;
Dott. Gian Giulio AMBROSINI – Consigliere;
Dott. Francesco TRIFONE – Consigliere;
Dott. Antonino ASSENNATO – Consigliere;
Dott. Nicola MILO – Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
………
avverso la sentenza 18.5.1998 della Corte d’Appello di Catanzaro.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Antonio Siniscalchi, che ha chiesto rigettarsi del ricorso di e dichiararsi l’inammissibilità degli altri ricorsi:
osserva
FATTO
Con sentenza del 14.6.1997 il Tribunale di Crotone assolveva perché il fatto non sussiste , , , , , , e dal delitto di associazione per delinquere, loro ascritto al capo a) della rubrica per essersi associati allo scopo di assicurare l’esercizio dell’attività di pompe funebri in via esclusiva a tre nominate agenzie e di impedirlo all’agenzia <“I.”> e a qualunque altra ditta operante nel settore attraverso la mediazione degli infermieri dell’Ospedale civile di Crotone, e ,i quali, e all’occasione, in cambio di prestazioni di denaro attivavano, secondo turni prestabiliti ora l’una ora l’altra agenzia; proscioglieva i predetti per manco di querela dal delitto continuato di turbata libertà dell’industria e del commercio loro in concorso ascritto al capo D) della rubrica per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, allo scopo d’impedire l’esercizio dell’attività di pompe funebri alla predetta agenzia <“I.”> e a qualsiasi altra ditta operante nel settore, adoperato mezzi fraudolenti costituiti delle mediazioni degli infermieri addetti all’obitorio, e , i quali all’occasione in cambio di prestazioni di denaro si premuravano di attivare a turno le loro agenzie: dichiarava i predetti colpevoli del delitto di corruzione continuata in concorso ascritto al e allo per avere nella qualità di infermieri addetti all’obitorio dell’ospedale Civile di Crotone, attivato secondo turni prestabiliti la agenzie di pompe funebri <“K. F.”>, <“C.”> e <“C.”>, ricevendo in cambio dai gestori delle agenzie predette la somma di L. 1.500.000 mensili e di L. 200.000 per ogni salma; condannava tutti alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione.
Si gravavano gl’imputati e chiedevano di essere assolti, contestando in rito l’utilizzabilità delle dichiarazioni di , coindagato prosciolto dal GIP, ma escusso come teste; sottolineando che la decisione era malfondata sulle rancorose dichiarazioni della parte offesa, e sulle dichiarazioni dei testi e , inammissibilmente e sostanzialmente riferenti su voci correnti; rilevando che nemmeno dalle intercettazioni telefoniche poteva dedursi con certezza l’elargizione di denaro al e allo ; contestando la sussistenza del ritenuto delitto di corruzione perché i turni di servizio delle agenzie di pompe funebri erano stati concordati con la direzione sanitaria col benestare dell’autorità di pubblica sicurezza per evitare spiacevoli scene di concorrenza all’interno dell’ospedale; deducendo – il – che, mentre dall’istruzione non era emerso elemento alcuno che lo riguardasse direttamente, nemmeno le parti offese lo avevano menzionato quale autore di fatti di corruzione; lamentando – il – la mancata audizione di in merito alle pressioni e alle minacce asseritamente subite dall’.
Con sentenza del 18.5.1998 la Corte d’Appello di Catanzaro, riconosciuta a tutti l’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. e ridotta ad anno uno la pena inflitta a ciascuno confermava per il resto la decisione di primo grado.
Fondava la decisione essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie della parte lesa , ritenuta attendibile per la linearità e la coerenza della sua deposizione, che non appariva infirmata “da particolari sentimenti di livore o di acredine nei confronti degli ex soci”, nonché sugli “inequivocabili riscontri” desumibili dalle dichiarazioni del direttore sanitario del nosocomio, il quale aveva confermato la effettuazione dei turni, risultanti per altro verso dalle telefonate intercorse fra e l’ e confermate, come per la dazioni di danaro, dalle deposizioni dell’ e di alla polizia giudiziaria e acquisite in sede di contestazione quando dalle dichiarazioni del primo era emerso che egli “aveva subito “pressioni” e minacce indirette”.
Nel merito riteneva che la condotta addebitata ai due infermieri e consistita nella “ricezione delle somme predette” aveva “violato il bene giuridico tutelato dall’art. 319 c.p., costituito dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione”. Ricorrono per cassazione tutti gl’imputati tranne il .
Per il , l’, il , il e il , tutti tranne il contumaci in appello, il 22.6.1998 ha proposto ricorso l’avvocato , denunziando vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità, perché il Giudice d’appello ha pretermesso le censure della difesa; ha sopravvalutato le prove a carico dei predetti e ritenuto “privi di contenuto significativo gli elementi a loro favore”; ha applicato scorrettamente le regole della logica.
Con atto sottoscritto da lui medesimo e dal predetto difensore ricorre di persona e denunzia
1.- Mancanza e illogicità di motivazione
a) perché il Giudice d’appello, dimenticando che gli imputati erano stati assolti o prosciolti dai delitti loro ascritti ai capi A) e B), hanno scorrettamente impostato l’impianto motivazionale della sentenza quando hanno cercato di dimostrare che la dazione di denaro da parte di alcuni imputati e la percezione di esso da parte di altri “erano finalizzate alla maliziosa esclusione, dal mercato delle esequie, della impresa di pompe funebri gestita da ;
b) perché, dopo aver ammesso che la predetta “era a conoscenza delle dazioni di denaro solo per sentito dire, giacché “non le aveva constatato direttamente”” (pag. 10), con singolare e inammissibile inversione logica usa la sua testimonianza de relato a riscontro delle fonti utilizzate, vale a dire a riscontro delle dichiarazioni di e
c) perché, senza dar canto delle critiche da lui levate e sommariamente richiamate in ricorso sul loro reale significato e perciò scorrettamente tanto sul piano processuale quanto sul piano razionale, ha utilizzato le intercettazioni telefoniche – rectius il dialogo di con , dal primo registrato all’insaputa del secondo – a riscontro ulteriore delle dichiarazioni della ;
d) perché,- dopo aver dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese da quale teste e dopo avere escluso la necessità di rinnovarne l’escussione nelle forme di legge, “ha dato ampio risalto, ai fini del proprio convincimento, alla parole pronunziate dallo stesso ” nel corso della conversazioni telefoniche da lui stesso registrate;
e) perché acquisendole al fascicolo del dibattimento a seguito della contestazioni, ha elevato al rango di prova le dichiarazioni rese dall’ e da nel corso delle indagini preliminari, senza verificare le pressioni e le minacce, di cui l’ sarebbe stato oggetto, mediante l’escussione – vanamente sollecitata in appello – di , dal quale egli avrebbe appreso del malcontento suscitato dalle sue dichiarazioni:
f) perché, ancora una volta omettendo di prendere in considerazione puntuali contestazioni e precisi rilievi contenuti nell’appello, la Corte di merito si è limitata ad affermare del tutto apoditticamente che la sua attività di informatore dell’una o dell’altra agenzia risulterebbe pacificamente dalle intercettazioni telefoniche, dove invece nulla si rileva in proposito.
2. – Erronea applicazione dell’art. 319 c.p.
a) perché la Corte d’Appello andando oltre la contestazione, ha affermato che la “contrarietà ai doveri d’ufficio” della condotta ascritta a lui e allo “risulta evidente se si considera” che essi “ricevevano il denaro…… esclusivamente per informare tempestivamente di ogni decesso le tre ditte degli odierni imputati, escludendo le imprese dei loro concorrenti, fra le quali anche l’Agenzia della “;
b) perché la loro condotta, peraltro non provata, non sarebbe punibile siccome adeguata alle disposizioni e ai turni stabiliti dalla Direzione Sanitaria col beneplacito dell’Autorità di Polizia;
c) perché finanche la percezione – contestata – di denaro loro passato per gli avvisi asseritamente dati alle ditte che si assumono favorite, ancorché non commendevole, certamente è fatto penalmente irrilevante siccome non contrario ad alcun dovere del suo “ufficio”;
d) perché l’adeguamento alle disposizioni della direzione sanitaria, escluderebbe in ogni caso il dolo del reato.
L’ denunzia “erronea applicazione dell’articolo contestato… e mancanza e contraddittorietà di motivazione”
perché mancano prove a suo carico e perché nelle sentenze di primo e di secondo grado, “frutto di una superficiale e imprecisa ricostruzione dei fatti sulla base delle accuse delle due parti offese”, non si è tenuto conto “d:. moltissimi elementi favore e a discarico” di lui.
Lo denunzia illogicità manifesta della motivazione
perché, mentre dalle testimonianze di e di , figure deboli e contraddittorie”, nulla risulta a suo carico, così come nulla risulta dalle intercettazioni telefoniche e in particolare da quella espressamente indicata in sentenza, non “sono state rigorosamente valutate le posizioni di e di , testi di accusa la cui inattendibilità…. è emersa in maniera lapalissiana in dibattimento”.
Il denunzia vizio di motivazione.
Rileva l’inconsistenza delle testimonianze dell’ e di , l’inconsistenza delle risultanze e la loro riferibilità a pregressi accordi fra le parti, cui egli quale fioraio è rimasto del tutto estraneo.

DIRITTO
Tutti i ricorsi – tranne quello a firma di del quale si dirà separatamente – sono inammissibili per genericità dato che non spiegano quali siano le doglianze levate in appello e pretermesse da quel Giudice di merito, dove questi abbia fatto scorretta applicazione delle regole della logica, quali siano i “moltissimi elementi a favore e a discarico” dei diversi ricorrenti non presi in considerazione o perché sarebbero inconsistenti le testimonianze dell’ e di.
Supportato da diversi e specifici motivi e perciò ammissibile è invece il ricorso sottoscritto dal .
Tra la molteplici questioni da costui sollevate preliminari e assorbenti sono in via gradata quella sub 2 in narrativa circa la configurabilità in ipotesi del delitto di corruzione ascritto agl’imputati e sub 1-a in ordine alla finalizzazione della propria condotta all’esclusione del mercato della , evidente essendo che – se sussistenti – tanto l’inconfigurabilità del reato quanto la violazione dell’art. 522 c.p.p. e la conseguente nullità della sentenza impugnata renderebbero superfluo l’esame delle altre censure da lui levate.
In ordine alla prima delle predette censure va rilevato che questa Corte si è già altra volta In ordine alla prima delle predette censure va rilevato che questa Corte si è già altra volta (Cass. VI, 30.7.1991 ord. 2266, rv. 188328, Cascino) occupata di fattispecie omologa statuendo che costituisce atto contrario ai dover:. d’ufficio quello del dipendente di ospedale, il quale avverta sollecitamente gl’impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati.
La contrarietà ai doveri d’ufficio, oltre che sotto il profilo generale della correttezza, è stata dalla Corte ravvisata nel venir meno dell’imparzialità del pubblico dipendente e nella rivelazione di notizie d’ufficio, riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell’ospedale non avevano disponibilità.
Si contesta dal ricorrente che la condotta addebitatagli col relativo capo d’imputazione, siccome non riferita anche al dolo di escludere la e perciò non riferibile – contrariamente a quanto fatto i giudici di merito – a costei, non ha violato alcuno dei doveri suoi propri.
L’attività contestatagli infatti, mentre era “totalmente al di fuori dell’esercizio” del pubblico servizio da lui svolto ed estranea agli obblighi ad esso connessi, era inidonea da sola a procurare il servizio all’agenzia destinataria della sua segnalazione, di guisa che nemmeno sotto tale profilo poteva dirsi violato il dovere d’imparzialità.
Tale assunto difensivo non è radicato in fatto e non ha fondamento in diritto.
Non è radicato in fatto perché l’attività contestata al ricorrente non era estranea all’esercizio del servizio affidatogli dato che proprio da esso traeva le notizie secondo l’assunto accusatorio passate a pagamento alle ditte di pompe funebri, i cui titolari sono stati condannati con lui per corruzione attiva.
Non ha fondamento in diritto perché detta attività non ere estranea agli obblighi connessi alla sua incontestata qualità di persona incaricata di pubblico servizio essendo i pubblici impiegati tenuti, ai sensi dell’art. 15 dPR 10.1.1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 legge 7.8.1990, n. 241, al segreto di ufficio e in particolare a non rivelare notizie delle quali siano venuti a conoscenza a causa, come in fattispecie, delle funzioni o delle mansioni esplicate.
D’altra parte, se è vero che le notizie da lui di volta in volta fornite alle varie ditte non erano di per sè sufficienti ad assicurare loro il servizio relativo dato che gl’interessati potevano sempre rivolgersi ad altri, è pur vero che le ditte così avvertite dal venivano a trovarsi in posizione di vantaggio perché prime fra tutte e con tempestività ineguagliabile potevano proporre agl’interessati i propri servizi. La violazione dell’obbligo di riservatezza posto dalla legge a carico del trasmodava dunque con immediatezza e senza soluzione di continuità in una non ammessa parzialità del pubblico dipendente.
La ricezione delle somme di denaro secondo l’addebito percepite dal in corrispettivo del compimento di atti contrari – nei termini suddescritti – ai doveri propri del suo ufficio integra dunque gli estremi del reato in oggetto, che certamente nel sistema di legge non può essere scriminato dall’ordine o dal consenso del superiore o di qualsiasi altra autorità.
A prescindere infatti dalla considerazione che, le molteplici violazioni del segreto d’ufficio conseguite all’emanazione di tale ordine non potevano coinvolgere coloro che tali disposizioni avevano emanato semplicemente perché esse non risultano subordinate alla promessa o alla dazione di denaro o di altri indebiti vantaggi da parte di privati, in ogni caso tali disposizioni non discriminano il ricorrente nemmeno sotto il profilo del dolo giacché esse non prevedevano che egli facesse mercimonio del proprio ufficio facendosi pagare da privati per le notizie loro fornite. E tanto senza dire che secondo l’ipotesi d’accusa la condotta del ricorrente si è protratta ben oltre i termini di vigenza delle disposizioni impartite dalla Direzione sanitaria del nosocomio.
La seconda tra le censure sopra indicate trae pretesto dalla circostanza che, mentre la condotta secondo il capo d’imputazione addebitata al e allo è quella di avere, nelle loro qualità d’infermieri addetti all’obitorio, attivato “secondo turni prestabiliti, la agenzie di pompe funebri” dei coimputati, ricevendone in cambio somme di denaro, la condotta loro addebitata a pagina 14 della sentenza è invece connotata da un’appendice compendiata nella proposizione subordinata “escludendo le imprese dei loro concorrenti, fra le quali anche l’Agenzia della “.
Epperò lo “scopo di impedire l’esercizio dell’attività di pompe funebri all’agenzia “” e a qualsiasi altra ditta operante nel settore” connotava l’imputazione di cui al punto D) della rubrica, della quale, come ripetutamente rilevato dal Giudice di primo grado, non si poteva tener conto in seguito al proscioglimento degl’imputati per mancanza di querela; ma non connotava il capo d’imputazione relativo alla contestata corruzione di guisa che – si assume dal ricorrente – il fatto per il quale è stato condannato non è quello stesso di cui all’imputazione.
Tale censura, che sebbene levata soltanto sotto il profilo motivazionale, siccome afferente ad una nullità assoluta e insanabile rilevabile d’ufficio, (Cass; I, 4.12.1992, n. 11651, rv. 192580) comporterebbe, se fondata, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del e, per l’effetto estensivo, nei confronti di tutti i coimputati; ma fondata non è.
L’espressione suddetta infatti non comporta alcuna estensione del fatto, descritto in forma necessariamente sommaria nel capo d’imputazione, perché l’attivare a pagamento e “secondo turni prestabiliti le agenzie” nominate nel capo d’imputazione comporta all’evidenza l’esclusione di tutte le altre e, quindi, anche di quella della : proprio sull’esclusiva loro assicurata nei confronti di tutti gli altri concorrenti fonda infatti il pagamento delle somme periodicamente versate all’imputato.
In altri termini l’espressione, della quale ci si occupa, vale soltanto ad esplicare le clausole del patto illecito; ma certamente non vale ad ampliare il – fatto descritto nel capo d’imputazione o comunque a circostanziarlo, di guisa che non ricorre in fattispecie nè la nullità di cui all’art. 522 c.p.p. nè alcun vizio di motivazione, constando ogni motivazione largamente di diverse e connesse esplicazioni di fatti, di precetti, di principi e di criteri ermeneutici.
Poiché i fatti per i quali il è stato giudicato sono gli stessi di cui al capo d’imputazione, il vizio denunziato dal ricorrente non sussiste e il ricorso va rigettato in punto.
Anche le altre censure sono infondate.
Quanto all’utilizzazione delle conversazioni registrate da , va rilevato in primo luogo che secondo l’orientamento di questa Suprema Corte (Cass. I, 9.5.1992 n. 5467, rv. 190333) la registrazione e l’utilizzazione delle dichiarazioni rese ad un terzo – nel caso concreto a – da persona successivamente imputata – nel caso di specie – sono legittime perché non riconducibili nell’ambito delle intercettazioni irrituali né in quello delle dichiarazioni indizianti rese da persona non indiziata nè indagata, inutilizzabili si sensi, rispettivamente, dell’art. 271 e dell’art. 63 c.p.p..
Non si è infatti in presenza di intercettazioni, cioè di occulta presa d: conoscenza da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate; ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degl’interlocutori, cioè di un’attività riconducibile alla memorizzazione di notizie che uno degl’interlocutori si è procurato lecitamente dall’altro, attività questa riguardo alla quale il diritto alla riservatezza, il solo in via di principio opponibile, è limitato alla pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri, non sia da costui propalata senza il consenso dell’affidante e non costituisce valore garantito nel processo, ma cede certamente di fronte all’esigenza di formazione della prova, si dà del casa di registrazioni effettuate, anche con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria, dalla vittima di una tentata estorsione.
Le disposizioni dettate all’art. 266 c.p.p., siccome limitative del generale principio di libertà della prova sancito all’art. 189 stesso codice, non sono infatti suscettibili d’interpretazione estensiva o analogica.
Non si è in presenza di dichiarazioni indizianti inutilizzabili perché l’inutilizzabilità opera solo con riferimento alle dichiarazioni rese all’autorità o alla polizia giudiziaria in vesta propria, come tale ben conosciuta dal dichiarante, di guisa che in assoluto non ipotizzabile che un privato, al di fuori dei casi di flagranza calendati nell’art. 383 c.p.p., possa trovarsi investito di funzioni di polizia giudiziaria né che sia tenuto, in caso di colloquio con persona che gli riveli fatti rilevanti sul piano penale” ad ascoltarlo dopo avergli assicurato le garanzie previste per l’imputato.
Tali registrazioni d’altro canto non sono atti del procedimento, tali essendo soltanto quelli compiuti in esso dalle parti di esso e non rivestendo i due conversanti tale qualità all’epoca.
Nè si può fondatamente sostenere, sul piano razionale prima che su quello formale, che le registrazioni suddette non sono documenti e non sono quindi acquisibili e utilizzabili come tali perché non documentano “fatti, persone o cose mediante… la fonografia”, bensì dichiarazioni.
È evidente infatti che, mentre la fonografia non può registrare altro che suoni, le parole altro non sono che suoni articolati emessi dall’apparato vocale umano ,suscettibili di ipostasi appunto mediante la registrazione fonografica e” conseguentemente, idonee ad acquistare, una volta che, separate dai loro autori e fermate sul mezzo tecnico, abbiano acquistato autonoma esistenza nel mondo reale, dignità di prova documentale.
È quindi appena il caso di rilevare che le registrazioni in questione, una volta ammessane la liceità nei termini sopra richiamati, ancorquando le si volesse escludere – e per le ragioni su cennate non si può – dalla previsione dell’art. 234 c.p.p., in base al principio di libertà della prova ed ex art. 189 c.p.p sarebbero tuttavia utilizzabili nel procedimento come prove non disciplinate dalla legge (cfr. Cass. V, 8.3.1996, n. 95, CED 204.471).
Coerentemente questa Suprema Corte ha statuito (cfr. Cass. VI, 6.6.1994 n. 6633, CED 198526) che la registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste e che la registrazione all’insaputa di uno dei due interlocutori non costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione di costui, che ha comunicato in piena libertà, volendo comunicare. L’uso poi che di tale comunicazione possa fare il ricevente rappresenta un posterius rispetto all’autodeterminazione di comunicare. Di conseguenza la registrazione della predetta comunicazione è documento e idonea prova di essa (v. in tema di registrazione da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria Cass. V, 8.3.1996, n. 95, P.M c- Ascione e altri).
L’utilizzazione di tale documento, che, staccatosi dai propri autori, vive ormai di vita propria, nulla ha dunque a che vedere con la dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese quale teste da , che avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie previste per i coimputati.
E se è lecito al ricorrente censurare sul piano logico la valenza probatoria di tali registrazioni e il significato loro attribuito dai giudici, non è lecito sostanziare dette censure soltanto di una diversa interpretazione dei fatti, come nel caso di specie, invece che di evidenziati errori, salti logici, iati, incoerenze tra premesse di fatto, argomentazioni e dimostrazione della tesi.
Infondata è altresì la censura levata dal ricorrente in ordine all’acquisizione e all’utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese dai testi e alla polizia giudiziaria. A norma dell’art. 500 commi 4 e 5 c.p.p. le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono – cioè devono essere – acquisite al fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essi affermati tanto se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità quanto se, per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza o minaccia perché non deponga o deponga il falso e comunque quando risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell’esame.
Non par dubbio che nel caso di specie ricorresse sia tanto l’ipotesi di cui al quarto comma, inserendosi perfettamente le prime dichiarazioni – e non quelle dibattimentali – nel contesto delineato dalle altre prove escusse in materia di turnazione, di accordi lottizzatori, di divisione degl’incarichi e addirittura dei guadagni provenienti dai servizi effettuati in ospedale, quanto l’ipotesi di cui al quinto comma, incontestato essendo, sul piano delle modalità della deposizione, che l’ e il , del tutto immotivatamente, senza dare alcuna spiegazione al riguardo, avevano modificato il tenore delle dichiarazioni precedentemente rese, e, sul piano della minacce e delle intimidazioni subite che, come rilevato dal giudice di primo grado (pagg. 7-8), l’ aveva subito il danneggiamento della propria autovettura.
Avendo i giudici adempiuto all’obbligo loro di indicare le circostanze che a loro parere avevano compromesso la genuinità dell’esame testimoniale, il ricorrente non ha motivo di dolersi della mancata audizione del teste , che a suo parere avrebbe dovuto riferire sul contenuto del colloquio avuto con l’ in relazione alle dichiarazioni da lui rese alla polizia giudiziaria.
Infondata sul piano motivazionale è pure la censura relativa all’utilizzazione delle dichiarazioni della quale riscontro a quello dell’.
Di vero la circostanza che le dichiarazioni della prima siano completate da quelle del secondo non impedisce né sul piano razionale né su quello processuale che le dichiarazioni predette trovino vicendevole riscontro le une nelle altre e viceversa.
In proposito e per completezza d’indagine val bene osservare che il legislatore, dettando in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni del correo il canone di ermeneusi legale espresso nell’art. 192-3 c.p.p., non ha per ciò stesso escluso che tale criterio prudenziale sia adottato nei confronti dei testimoni ogni qual volta per costoro siano ravvisabili le stesse condizioni di coinvolgimento nei fatti, dalla legge ipotizzate per i correi (Cass. VI, 23.9.1993 n. 9677, ced 195996). Richiamata qui la regola generale dettata al comma primo del medesimo articolo in ordine alla necessità di una valutazione finale di tutto il compendio probatorio; considerato che “gli altri elementi di prova” necessari in legge per integrare la valenza probatoria della chiamata di correo, giusta la definizione formale, non sono di per sè prove, ma si sostanziano di coincidenze e concordanze di fatti, di tempi, di luoghi e di ogni altra circostanza esterna al dichiarante e da lui non controllata o controllabile, comprovante la veridicità della sua dichiarazione testimoniale o paratestimoniale in alcuno dei suoi aspetti particolari; rilevato tuttavia che la posizione della denunziante parte lesa è speculare – sul piano psicologico e sul piano razionale prima che su quello formale e processuale – rispetto a quella del chiamante in correità, potendo la parte lesa esser creduta dal giudice senz’uopo dei riscontri, opportuni ma non necessari, e viceversa, non potendo il secondo essere creduto in assenza di riscontri, necessari e al fine imprescindibili; la Corte ritiene che le dichiarazioni della abbiano trovato amplissimi riscontri nelle dichiarazioni del Direttore Sanitario dell’Ospedale e in quelle dell’agente , che della vicenda, come apprezzabile ab externo, hanno dato una ricostruzione coincidente con quella della denunziante, di guisa che anche Sotto quest’ultimo profilo nulla impediva al Giudice d’Appello di usare a sufficiente riscontro delle dichiarazioni dell’ quelle della denunziante, la cui esperienza direttamente e operativamente maturata nel settore, come evidenziata alle pagine 4 e 6 della sentenza di primo grado, certamente non era inferiore a quella del teste.
Poiché le dichiarazioni testimoniali della , dell’ e di , il quale ha precisato tra l’altro di aver constatato almeno una volta di persona una dazione di denaro al ricorrente, integrano una prova coerente e completa del contesto, è irrilevante infine che il Giudice d’appello non abbia indugiato nel commento delle intercettazioni telefoniche, cui si è limitato a fare riferimento.
La censura in punto è peraltro generica e inammissibile constando essenzialmente di un mero rinvio ai motivi di appello.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di ……… e
Rigetta il ricorso di ………
Condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi, tranne il ……… , al versamento della somma di L. 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Deciso l’8.4.1999.
DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 13/05/1999

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