TAR Puglia, Sez. II, 7 giugno 1999, n. 392

Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Riferimenti: Foro amm. 2000, 217 (s.m.)

Massima:
TAR Puglia, Sez. II, 7 giugno 1999, n. 392
L’art. 57 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (recante il regolamento di polizia mortuaria), ribadito che “i cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie…”, ha statuito, al comma 3, che “è vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti”, consentendo, al comma 4, soltanto una deroga per l’ampliamento dei cimiteri esistenti (e non anche per la loro costruzione) negli stessi limiti già ammessi dall’art. 338 comma 4 t.u. sanitario, senza far cenno alcuno alla possibilità di riduzione della fascia di rispetto e quindi, alla deroga di cui al successivo comma 5 art. 338 t.u. sanitario; di conseguenza deve ritenersi che la disposizione ha regolato in modo novativo le fattispecie già disciplinate dall’art. 338 t.u. sanitario, cit., con implicita abrogazione, per incompatibilità, di quelle parti non riprodotte e, in particolare, della previsione di una deroga alla fascia di rispetto cimiteriale non finalizzata all’ampliamento dei cimiteri esistenti.

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