Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19

Il Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della salute ha chiarito la normativa vigente relativa alla gestione delle salme di persone decedute a causa di malattia da SARS-CoV-2 fuori del periodo pandemico, con propria circolare 1015 del 16/1/2025 DGPRE-MDS-P indirizzata agli Assessorati alla sanità regionali e di province autonome.
Il Ministero della salute specifica che Le disposizioni emergenziali introdotte con la Circolare del Ministero della Salute 818-11/01/2021 non sono più applicabili, poiché il periodo di validità, definito “un mese dopo la fine della fase emergenziale”, è scaduto.
Tornano quindi necessarie e sufficienti le misure indicate dal DPR 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, con l’avvertenza che tali indicazioni sono da applicarsi unicamente nel caso di morte dovuta a malattie infettive-diffusive.
Inoltre, Il Ministero rammenta che, come da aggiornamento all’ultima edizione settembre 2024 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, l’infezione da virus SARS-CoV-2 è classificata come rischio biologico 3 (allegato XLVI), e prevede dunque le misure e livelli di contenimento riportati nell’allegato XLVII.
Gli interessati, tra gli abbonati PREMIUM, possono reperire il testo della circolare anche nell’area Norme statali presente nel sito www.funerali.org

3 thoughts on “Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19

  1. X Stefania,

    i cosiddetti codici “Y”, ossia i feretri coVid-19 positivi, anche se inumati, come Lei ben ricorderà, debbono pur sempre esser costituiti dalla duplice cassa, lignea e metallica. Il Ministero stesso si pronunciò sulla questione con alcune risoluzioni davvero illuminanti, in quel frangente così convulso.
    Le salme, allora, dovrebbero esser rinvenute in uno stato abbastanza integro, anche perchè prima della stessa stagnatura del feretro, sono state confezionate entro body bag cosparsi di sostanza disinfettante.
    Qui sorgono tutte le criticità eventuali nel rilascio dell’autorizzazione all’esumazione straordinaria, contenute nell’articolo 84 DPR 285/1990.
    Ad ogni modo, sempre rifacendoci al dettato del decreto n. 285 del 1990, occorre interpellare l’A.USL (o comunque denominata) così da richiedere un parere di reale fattibilità sulle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria di defunti positivi al CoVid-19.
    Pertanto la risposta in definitiva è la seguente:
    La circolare del Ministero della Salute riguarda solo la gestione della salma al momento del decesso e durante il primo periodo post-mortem, per motivi sanitari legati alla trasmissibilità del virus. Non modifica, dopo il 30/4/2022, le regole ordinarie sulle esumazioni, che restano stabilite dai singoli regolamenti comunali e regionali. Per la Campania non risultano norme aggiuntive specifiche sulle esumazioni di salme di deceduti per COVID-19.

  2. In merito alla circolare in oggetto, restano dunque vigenti le disposizioni ordinarie in materia di esumazione prevista dai singoli regolamenti comunali? La circolare del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della salute si riferisce esclusivamente alla gestione della salma e non anche alle esumazioni ( di salme decedute illo tempore con Covid)?
    Per quanto attiene la regione Campania, non sono riuscita a reperire alcuna informazione aggiuntiva.

    1. x Stefania
      Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G.1 (circolare Ministero salute 818/2021), cioé il 30 aprile 2022 (un mese oltre il termine dell’emergenza), “le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.”
      Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie si ricorda quanto previsto dall’art. 84, lett. b) DPR 285/1990, cioé dopo almeno 2 anni dalla morte e d’accordo l’ASL competente. Si veda il testo sotto riportato.

      Art. 84. 1. Salvo i casi ordinati dall’autorita’ giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
      a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
      b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia’ trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo’ essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

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