Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Buongiorno, è possibile utilizzare un corriere (sda, tnt…) per il trasporto di un’urna cineraria da Lombardia a Sicilia?
    Grazie

    1. Sì, o Carlotta: è proprio così. In questo caso il corriere agisce quale semplice vettore nel trasporto di urna vero e proprio.
      Sarebbe un po’ come trasportare una spoglia mortale in aereo o in nave, o ancora in treno. Il “comandante del mezzo” prende in consegna il contenitore mortuario (ad es. la stessa urna cineraria) che deve sempre esser accompagnato dal relativo decreto di viaggio, su cui sarà annotato per completezza in quale forma (velivolo, veicolo, ferrovia) detto trasferimento dovrà avvenire.
      E’da escludersi tassativamente che titolare dell’autorizzazione – sia consentita l’iperbole ad esclusivo fine didascalico-… sia ADDIRITTURA… il postino, anche se sarà materialmente quest’ULTIMO (in qualità, appunto di solo VETTORE) a consegnare le ceneri alla loro destinazione ultima, indicata nel decreto di trasporto, il quale, non dimentichiamo è strettamente nominativo (non trasferibile) ed espone anche a qualche spiacevole conseguenza di natura penale, se l’urna dovesse avere problemi durante il tragitto prestabilito. Non è un atto banale, anche se, pur sempre, rientra nell’alveo delle autorizzazioni amministrative a contenuto vincolato, almeno nella disciplina della polizia mortuaria.

  2. Signore cinese deceduto in Italia, la famiglia vuole la cremazione per poi trasportare la urna cineraria in Cina… Come si richiede l’autorizzazione al trasporto delle ceneri per la Cina, quali sono documenti necessari? Grazie

    1. X Debora,

      la materiale aut. al trasporto finale delle ceneri all’Estero compete al Comune di decesso, Vi conviene seriamente aprire un proficuo canale comunicativo e di lavoro con la più vicina (Consolato?) Autorità Diplomatica Cinese che rilascerà il nulla osta all’introduzione dell’urna e saprà certamente renderVi edotti di quale ulteriore documentazione (integrativa?) dovesse rendersi necessaria per completare almeno questo passaggio di tutta la procedura volta a formazione e perfezionamento del titolo di viaggio internazionale. Poichè sono coinvolti nel trasporto Stati Sovrani e gli atti, seppur amministrativi, dovranno avere valore per e verso L’estero si richiama l’antica differenza tra l’apposizione delle apostille o la dovuta legalizzazione di chi firma il decreto di trasporto in Italia (comune di decesso, art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 sulla competenza funzionale) presso la locale Prefettura.

  3. Purtroppo di recente ho avuto un aborto e intendo occuparmi della sepoltura dei resti del mio piccolo. Vorrei trasportare l’urna dal mio comune di residenza a quello in cui si trova la cappella di famiglia. Il comune di residenza mi ha già confermato che mi rilascerà un decreto di autorizzazione al trasporto. Quello che voglio capire è come devo muovermi con il comune in cui si trova la cappella. Devo fare personalmente richiesta di autorizzazione per poter collocare l’urna in un loculo della cappella e pagare quanto dovuto? Il comune di arrivo riceverà qualche comunicazione da parte del comune che ha emesso l’autorizzazione al trasporto? O devo avvertirli io? Il fatto che non si tratti di una persona registrata all’anagrafe ma di quello che viene definito un “prodotto abortivo” non semplifica la procedura? Grazie infinite per i chiarimenti.

    1. X Elda,

      per competenza rilascio autorizzazioni si veda l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, da leggersi estensivamente.

      Per legittimità della pratica cremazionista anche su feti o prodotti abortivi ovvero del concepimento si veda sul piano non solo…”Tariffario” D.M. 1 luglio 2002.

      Se il prodotto abortivo o del concepimento è già stato cremato, con le derivanti ceceri racchiuse in urna cineraria apposita, occorreranno
      le normali autorizzazioni amministrative al trasporto.

      Qui, sconfiniamo nei meandri del diritto civile, in qualche modo “estremo”

      Ad ogni modo la mia risposta è positiva, ma con una sola postilla.

      Riguardo al profilo amministrativo la sepoltura privata e dedicata, come appunto la tumulazione comporta sempre:

      1) un atto di disposizione (= scelta della sepoltura) in termini di pietas, con istanza, in bollo, rivolta al Comune per ottenere il riconoscimento dello jus sepulchri (art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria
      2) la corresponsione del relativo canone di concessione da calcolarsi secondo i criteri del D.M. 1 luglio 2002 (se la concessione è già in essere il problema non si pone)
      3) il rilascio, dopo la stipula dell’atto, della relativa concessione in uso del manufatto sepolcrale.

      La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

      A rigore, il prodotto abortivo o del concepimento dovrebbe esser accolto nel Comune “di espulsione” e non si può fare riferimento alla residenza nel Comune, la quale presuppone la capacità giuridica (art. 1 Cod. Civile), non sorta, anzi mancando questa titolarità il “feretrino” non potrebbe essere accolto neppure in sepolcri privati esistenti nel Comune; tuttavia, ciò può anche accadere, poichè la Legge tende ormai a parificare le tre tipologie di sepoltura ammesse dall’ordinamento giuridico (inumazione, cremazione e tumulazione, appunto).

      Tenendo conto di aspetti fortemente emotivi, vi potrebbero pure essere comportamenti non strettamente rigorosi (e, nel caso, non mi scandalizzerei, proprio per il carico dei fattori affettivi e, tutto sommato, perchè questa scelta dell’Amministrazione cui compete pur sempre l’autorizzazione finale, rispetterebbe il principio del “neminem laedere”).
      Si può prescindere, quindi ,dalla mera e cruda correttezza amministrativa (un tempo, si parlava di “legittimità” formale …).

  4. Buongiorno,
    A tal ora le mie ceneri verrebbero rientrate in italia a mio desiderio non sarebbero consentito ai miei cari di essere disperse in un luogo a me caro giusto??
    Grazie Antonio da UK.

    1. X Antonio,

      Cfr.: art. 24 Legge. 31/5/1995, n. 218, sul diritto internazionale privato, in quanto gli atti di disposizione (anche post mortem) del corpo costituiscono diritti della persona.

      Cfr.: artt. 14, 15, 48, 68 L. 31/5/1995, n. 218, per procedure, modi e forme.

      Si evita di entrare nei dettagli della documentazione delle leggi di altri Stati, in quanto molto variabili e diversificate, restando sul generico “…L’autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di riferimento/appartenenza …”, anche perché non mancano casi in cui alcuni Stati non prevedono alcuna documentazione, ma ammettono dichiarazioni di avvocati, legali ecc. circa la legge nazionale.

  5. Buongiorno, da qualche giorno è venuto a mancare mio padre, residente a Napoli ma deceduto a Genova dove abbiamo fatto anche i funerali e la cremazione, ora per il trasporto a Napoli lo porteranno mia madre e mio fratello ma per la mettere l’urna nel loculo si deve pagare e quanto?

    1. X Antonio.
      Si, si deve pagare per la tumulazione dell’una in un loculo. La tariffa è stabilita dal comune. Si informi presso l’ufficio cimiteri del comune in cui vuole tumulare l’urna cineraria.

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