Affido ceneri

Consiste nell’affidamento a persona ben identificata, a seguito della volontà espressa in tal senso dal defunto o in talune Regioni sulla base della volontà espressa dal defunto e dichiarata dagli aventi titolo a pronunciarsi, dell’urna cineraria contenente le ceneri di un defunto; essa deve essere conservata in un luogo esterno al cimitero che permetta di dare adeguate garanzie sulla non profanazione.
La legge prevede che l’urna debba essere conservata entro un colombario.
La competenza nel rilascio dell’atto di affido e per eventuali controlli del comune (dirigente o funzionario incaricato nei comuni privi di figure dirigenziali) nel cui territorio le ceneri saranno depositate.
Possono essere consegnate all’affidatario anche ceneri precedentemente tumulate o prodotte dalla cremazione di cadaveri prima sepolti o di resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni entrambe ordinarie.
Il colombario da intendersi, nell’accezione più ampia del termine, soprattutto dopo il DPR 24 febbraio 2004, quale luogo confinato nel quale l’urna sia racchiudibile, a vista o meno. L’indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall’esterno, devono essere riportati anche sul colombario. Quest’ultima richiesta, però, diventa particolarmente critica se il colombario è una teca, un piccolo tabernacolo realizzato in un’abitazione privata.
Prevale, quindi il volere sovrano del de cuius non in contrasto con la legge (ad esempio, deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, la sua volontà non ha valore); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d’uno la totalità. In alcune zone, però, è invalsa la procedura aggravata, in vero piuttosto rara ed inutilmente appesantita, di richiedere il consenso non solo del coniuge superstite ma di tutti coloro che a seguire, per via gerarchica, avrebbero potuto esercitare il loro diritto di disposizione sul cadavere del de cuius.
Chi designato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l’urna torna quindi nella disponibilità degli altri aventi titolo per la sepoltura o per l’affidamento familiare); – d’accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe esser designato come affidatario unico anche il nipote.
Una volta identificato il soggetto istituzionale a cui deve essere dichiarata la rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria si apre la problematica del ritorno dell’urna in cimitero.
Applicando l’articolo 50 del D.P.R. 285/90, si giunge alla conclusione che il cimitero in questione non possa che essere ordinariamente quello di decesso o quello di residenza del de cuius.

Possono essere scelti altri cimiteri solo laddove vi sia un preciso diritto di sepoltura dell’urna cineraria (dentro un sepolcro per il quale tale diritto già sussista, o in manufatto concesso per la circostanza). Tale diritto dovrà esser preventivamente verificato. Nel silenzio del de cuius e nell’inerzia dei suoi famigliari qualora non vi sia alcun ulteriore atto di disposizione sulle ceneri quest’ultime saranno naturalmente disperse in cinerario comune.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio dell’unità di tempo per la custodia delle ceneri che, racchiuse nell’urna costituiscono un unicum inscindibile. Quindi nello stesso momento l’urna non può trovarsi in due diverse località ed il suo contenuto non può esser frazionato o ripartito in più teche o recipienti.
Alcune regioni consentono anche una rotazione dell’urna attraverso l’affidamento congiunto a più soggetti.
La norma di difficile applicazione tranne nel caso in cui l’affidamento sia a:

a) due o più persone che non siano domiciliate nello stesso luogo, dovendo identificare con chiarezza il posto di conservazione dell’urna cineraria;

b) più persone, in sequenza temporale. Ad es. l’urna viene affidata alla consorte del de cuius e alla sua morte al figlio primogenito. In tal modo si avrebbe una sorta di graduazione sequenziale “a scalata” nell’affidamento, anche se resta il problema della successiva dichiarazione del luogo di conservazione, laddove si volesse procedere in tal senso.

Un’ultima opzione potrebbe esser rappresentata dall’affidamento temporalmente limitato (ad es. 10 anni ad una persona prestabilita dal de cuius) per poi dar luogo a dispersione delle ceneri.
Alcune leggi regionali non intendono dare rilevanza al luogo di conservazione delle ceneri, bensì alla persona affidataria evitando così, in caso di trasloco dell’affidatario (sempre se avviene entro i confini della regione) la necessità di rilasciare di volta in volta una nuova autorizzazione al trasporto ed alla custodia dell’urna.
Diverse legislazioni regionali, in dissonanza con la Legge 130/2001 ragionano in termini di affido personale e non solo famigliare per risolvere così l’impasse rappresentato da convivenze e coppie di fatto con l’atto di disposizione dell’affido consentito anche a persone che con il de cuius intrattenessero solo rapporti di natura morale, affettiva, ma non giuridica e parentale.

I legislatori più accorti e previdenti, muovendo da ipotesi pessimistiche su eventuali distorcimenti ed abusi nell’istituto dell’affido delle ceneri hanno precisato con tutti i crismi di legge come la custodia magari di più urne cinerarie non debba surretiziamente degenerare in una sorta di strisciante cimitero privato con inevitabile fine di lucro, mentre lo stesso atto comunale di custodia delle ceneri presso un domicilio privato non può mai esser interpretato come l’autorizzazione a creare, in regime di concessione, una sorta di piccolo sepolcreto per urne al di fuori del recinto cimiteriale siccome il cimitero (o i cimiteri) comunale l’unico presidio esclusivamente pubblico ed impianto istituzionale preposto ad accogliere cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.

Se l’affidatario ha disposto il collocamento dell’urna anche dopo la morte dell’affidante vi si dovrà dare esecuzione, diversamente l’affidamento avverrà secondo le regole ereditarie patrimoniali oppure le ceneri rientreranno al cimitero.

Se l’urna cineraria di pregiato valore e le ceneri dovranno essere disperse alla morte dell’onerato dal de cuius la stessa cade in successione secondo le regole testamentarie patrimoniali.
Per eventuali infrazioni a quanto dichiarato in sede di adozione del provvedimento di autorizzazione all’affido (generalità dell’affidatario, modalità e luogo di custodia…) si ritiene non si possa elevare la sanzione amministrativa di cui all’Art. 358 Regio Decreto 27 luglio 1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) per difetto di applicazione del medesimo Art. 358, se non diversamente disposto in sede di legislazione locale.

Esso, infatti, riguarda le violazioni al dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria che non annovera in alcun modo tra le sue fattispecie autorizzatorie l’affido delle urne cinerarie, reso poi legittimo solo con il DPR 24 febbraio 2004.

Le sanzioni da comminare, allora, saranno quelle dettate:

  • dalla legge o regolamento regionale (meglio se la regione si dotata di proprio ed autonomo sistema di diritto punitivo)
  • dal regolamento comunale di polizia mortuaria (Art. 16 Legge 16 gennaio 2003)
  • dallo stesso atto di affido, così come confermato dal DPR 24 febbraio 2004.

30 thoughts on “Affido ceneri

  1. Buongiorno un chiarimento,
    le ceneri di mio padre erano affidate a mia madre. Purtroppo è venuta a mancare anche mia madre, ora è possibile richiedere la dispersione in natura delle ceneri di mio padre?

    Grazie,
    S.

    1. X S.

      la linea interpretativa cui codesta Redazione aderisce in tema di dispersione ceneri, dati i riflessi di natura penale che quest’istituto comporta inevitabilmente, è improntata al massimo rigore e ad una lettura forse poco fantasiosa del dettato normativo.
      A nostro parere, difatti, non dovrebbe riuscire ammissibile il rilascio di apposita autorizzazione a sversare in natura ceneri precedentemente conservate/custodite, a meno di rinvenire postuma, ed in forma inequivocabile (= scritta) una sicura volontà del de cuius in questo senso. Suo padre, fatta sempre salva una sua diversa disposizione ad es. testamentaria, non potrebbe aver scelto congiuntamente per le proprie ceneri sia l’affido al coniuge, sia la dispersione. Non ci si può contraddire negli atti di disposizione sul post mortem, ecco perchè la necessità di un pronunciamento chiaro su una delle due pratiche funebri (alternative tra loro) in discussione. O c’è volontà di affido dell’urna o c’è quella di dispersione ceneri. Attenzione, poichè la legge punisce le dichiarazioni forzose o mendaci rese ad una pubblica amministrazione. Invero, però, vi sono visioni più aperturiste, ragion per cui alcune Regioni e di conseguenza i loro Comuni adottano strategie diverse e più light, dunque l’ipotesi da Lei suggerita potrebbe, poi, non esser così impraticabile. In buona sostanza: se il Comune nel cui territorio dovrebbe avvenire questa dispersione dovesse per avventura autorizzare lo sversamento in natura delle ceneri de quibus, non si rileverebbe nessun ulteriore problema ostativo. Parimenti il Comune potrebbe, invece, respingere la relativa istanza per vizio della volontà, siccome la dispersione soprattutto è lecita (altrimenti integrerebbe pur sempre fattispecie di reato) se effettuata nel rispetto della reale volontà del de cuius, che è, e resta sovrana. Allora, dopo tutto…tentar non nuoce di certo, meglio però documentarsi prima sulle possibili conseguenze della decisione sul percorso amministrativo da intraprendere.

  2. Buongiorno, sono la custode delle ceneri di mio padre dal 2014 presso il mio domicilio. Mia madre vorrebbe custodire lei le ceneri, posso rinunciare in suo favore?
    Grazie

    1. X Bianca,

      l’affido delle ceneri è atto personalissimo e nasce intuitu personae, cioè con particolare riguardo proprio per la persona fisica e famigliare del de cuius titolare dell’aut. alla custodia dell’urna.
      Orchestrare ad hoc rinunce “pilotate” per far subentrare altri congiunti nella responsabilità della domiciliazione delle ceneri può anche esser atto formalmente corretto (se quest’ipotesi è ammessa dalla locale disciplina di polizia mortuaria), ma lascia aperti diversi interrogativi sulla legittimità di fondo di tale operazione. Essa infatti non garantisce stabile e sicura conservazione dell’urna (l’affido “a rotazione” è un’idea perniciosa) e soprattutto non onora la reale volontà del de cuius. Al momento dell’affido avete infatti dichiarato Voi tutti aventi diritto a pronunciarvi che nel rispetto assoluto della volontà di Suo padre Lai sarebbe stata designata quale unica affidataria. Quindi o avete affermato il falso prima o non si capisce davvero il bisogno di questa traslazione delle ceneri in capo prima a Lei poi – forse – in futuro a Sua Madre. Comunque molto salomonicamente Lei deve presentare dichiarazione di rinuncia all’affido e contemporaneamente conferire, anche se in maniera temporanea l’urna nel cimitero di competenza, dopo si procederà con un nuovo atto di affido., sempre se questa procedura invero un po’forzata sia prevista dal Vostro reg. comunale di polizia mortuaria.

  3. Può essere effettuata una dispersione di ceneri in mare con una previsione quel giorno 23/12/2021 di mare mosso e forza vento 4,temperatura 5 gradi e nel periodo natalizio,precisamente il quarto giorno dei cinque ”santi giorni natalizi” ? Visto che la scala Douglas dice nelle note a mare mosso” tutto quello che in polvere in mar vien gettato si alza”…Grazie di una eventuale risposta..e grazie della vosta attenzione alla presente

    1. X MaurizioMauro,

      nel caso rappresentato si precisa che:

      qualcuno ha effettuato una dispersione in mare in un giorno proibitivo per condizioni climatiche avverse. Ciò è legittimo?

      La dispersione delle ceneri è e deve necessariamente esser autorizzata non solo in modo nominalistico e formale, ma con particolare attenzione anche al luogo ove essa avverrà agli effetti concreti.

      Per dispersione ceneri in alto mare il dettato della L. n.130/2001 non è, in sè stesso, esaustivo, quando enumera le cause ostative.

      E’bene, quindi, avvisare o comunque richiedere un feed back alle autorità marittime prima di procedere, quando e soprattutto la relativa autorizzazione dovesse esser formata e perfezionata in un Comune diverso (solitamente quello di decesso, su base regionale) dal Comune nel cui distretto amministrativo le ceneri saranno sversate tra le onde.

      Il T.A.R. Toscana, in una memorabile sentenza sulle competenze geografiche ad autorizzare la dispersione ceneri in natura, si spinge oltre, rilevando anche per le ceneri umane (che sono materia inerte e minerale= frammenti ossei calcinati e poi polverizzati) profili igienico-sanitari. Senza rincorrere il Giudice Amministrativo noi possiamo semplicemente chiederci solo se sia opportuno, dignitoso e confacente al sentimento di pietà verso i defunti sversare le ceneri in mare in un giorno di maltempo.

  4. Buonasera, sono residente a Roma, vorrei sapere se la mia urna cineraria potrà essere conservata in un cimitero di qualche piccolo paese, che ancora non ho individuato, dove non ho residenza, domicilio, o parenti, e quant’altro.
    Grazie

    1. A tempo debito, basterà ottenere in concessione una celletta cineraria nel cimitero di Sua scelta, la quale, anche se di modeste dimensioni fisiche, si configura, pur sempre, come un sepolcro privato entro il recinto cimiteriale, e di conseguenza richiede la stipula di un regolare atto di concessione amministrativa di utilitates pubbliche, poichè i cimiteri e per attrazione le tombe in essi sussistenti, sono comunque soggetti al regime dei beni demaniali (demanio specifico e necessario del Comune, che – sia ben chiaro – ha solo facoltà e non obbligo di concedere spazi o porzioni di edifici per la conservazione stabile delle urne cinerarie.

  5. Scrivo dalla Lombardia
    Un’urna ceneri è stata affidata in custodia alla convivente del defunto che la tiene presso il proprio domicilio. Ora la figlia del de cuius vuole essere la nuova custode delle ceneri e chiede alla convivente il recesso ed il riaffido a Lei.
    E’ possibile farlo con il precedente affidatario ancora in vita o l’urna deve per forza essere depositata in un cimitero?
    Grazie

    1. I passaggi un po’ – invero – macchinosi sono questi, in buona sostanza:

      retrocessione dell’urna con atto solenne
      rilascio di un decreto di trasporto alla volta del cimitero di competenza territoriale
      conferimento delle ceneri “in transito” presso la camera mortuaria del plesso cimiteriale
      formazione di un nuovo atto di affido
      nuovo decreto di trasporto dal camposanto sino al luogo della nuova domiciliazione (si spera definitiva).

      Questo ad una lettura molto fiscale del dettato normativo, in realtà opinione mia e, quindi opinabilissima, sarebbe addirittura auspicabile un back to back, omettendo le fasi intermedie (sostanzialmente un solo decreto di trasporto, saltando la sosta tecnica in cimitero) il vecchio atto di affido, con la rinuncia, è caducato, in ogni caso, quindi occorrerà, pur sempre, formalizzare la custodia delle ceneri presso un’abitazione privata, con una nuova e spicifica autorizzazione, dove l’oggetto è sempre lo stesso, mentre a variare è il…titolare del titolo autorizzativo.

  6. Buongiorno,
    scrivo dalla Regione Lombardia, vorrei sapere se al decesso dell’affidatario ceneri può o deve essere rilasciata nuova autorizzazione di affidamento a nuovo famigliare, previa domanda ed allegando certificato di morte dell’affidatario?
    Grazie mille

  7. Salve io vivo a Napoli e mio padre ha vissuto a Milano e conviveva con una donna da 35 anni e ha un figlio di 31, che sarebbe mio fratello che vivono a Milano , noi a napoli siamo in 4 fratelli, vorrei sapere siccome c’era la zona rossa tra Campania e Lombardia e quindi per fare cremare a mio padre visto che mia madre moglie di mio padre e deceduta non potendo lei firmare per la cremazione abbiamo mandato i documenti nostri, tessera e codice fiscale, con sopra scritto solo per uso di cremazione avanti e dietro i documenti, con un foglio firmato solo per cremazione e non abbiamo messo a chi andava fidato l’urna l’abbiamo rimasto in bianco che poi ha messo il figlio di mio padre il suo nome su tutti i 4 fogli per portarselo a casa che noi 4 figli di napoli vorremmo che l’urna va dove e nato e insieme i genitori di mio padre. Come si puo fare per portarlo nel cimitero dove stanno i loro famigliari defunti? Se la convivente e il figlio non fanno la rinuncia cosa posso fare?? Non abbiamo dato nessuna custodia e affidamento. E puo mai essere che mio padre e morto da covid-19 ed e stato cremato dopo 1 mese dalla sua morte?? L’hanno portato troppo alla lunga sia la convivente che il figlio sia il comune sia la pompe funebre chia ha le colpe cosa posso fare???

    1. X Francesco,

      per privavy, non entro nei vostri rapporti endo-famigliari, magari poco idilliaci, dico solo e sommessamente:

      il falso in atto pubblico è ancora un illecito, sotto il prifilo amministrativo almeno si veda l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, anche per le eventuali conseguenze penali.

      Sulla base della considerazione appena delibata qua sopra, il Comune che ha rilaciato l’autorizzazione all’affido, provvederà a caducarne subito gli effetti, con un atto ah hoc, per pesantissimi vizi della volontà.

      L’urna così rientrerà nella piena disponibilità finalmente di TUTTI i famigliari del de cuius aventi diritto a pronunciarsi sulla destinazione ultima e definitiva delle ceneri.

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