Non tutti sanno cosa si ha diritto di fare o di seppellire in una tomba.
Abbiamo predisposto una raccolta specifica sui principali concetti sul diritto di sepolcro. Li potete trovare al seguente link:
www.funerali.org/series/diritto-di-sepolcro
Se non vi basta, nelle prossime righe potrete trovare altri links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:
Emilia-Romagna: quali le distinazioni ultime per un feretro?
In Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto tra l’ Art. 10 L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e la seguente Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, del 6 ottobre 2004 e s.m.i, il quale, sostanzialmente, riproduce lo stesso impianto normativo del Capo IV D.P.R. 285/90, richiamandolo espressamente, ll trasporto di cadavere è soggetto alla regola della “tipicità”. Un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d’osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata,
Ossario comune: come “calcolare” il momento opportuno per la dispersione delle ossa?
E’ bene riporre e custodire le ossa esumate o estumulate, raccolte entro separati contenitori (anche flessibili) in camera mortuaria cimiteriale per un “CONGRUO” e “RAGIONEVOLE” tempo, da stabilirsi nel regolamento municipale di polizia mortuaria, affinché gli aventi titolo a disporne possano esercitare i loro diritti di pietas, anche, magari, con un lieve ritardo rispetto al timing originariamente previsto. Questo lasso temporale potrebbe anche esser delimitato e contenuto, nonchè statuito con uno specifico art. del regolamento
Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!
Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo
Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitario
E’ stato richiesto, a codesta Redazione, a quale Ente Locale spetti accollarsi gli oneri della sepoltura di un indigente deceduto sul proprio territorio, ma residente in altro Comune. A tal proposito, si osserva, propedeuticamente, che la gratuità del servizio di inumazione per gli indigenti è prevista, con norma positiva, dall’art.1, comma 7 bis, del d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni dalla L.28 febbraio 2001 n.26, Legge di autentica interpretazione del comma 4
Sepolcro famigliare o ereditario? Natura dell’istituto, diritti riflessi ed oneri connessi
Chi ha diritto di essere tumulato nel sepolcro familiare?…Domanda annosa e non di agevole soluzione, data la notevole stratificazione tra diverse posizioni soggettive e le legittime aspettative Traggo spunto per alcune, ulteriori riflessioni sul poliedrico problema dello jus sepulchri, da un bell’articolo di Donato Berloco, pubblicato sulle pagine della rivista di settore: ” Lo Stato Civile Italiano”, in data 28 maggio 2015. Innanzitutto, va sempre operata una distinzione semantica e funzionale tra sepolcro famigliare o
Sepolcreto privato anche fuori del perimetro cimiteriale?
Cara Redazione, Siamo una comunità monastica italiana di giurisdizione greco-ortodossa presso il comune di xyz sito in Regione Toscana. Stiamo sondando la possibilità di realizzare un sepolcreto privato per i nostri fedeli. Il “cimitero” del monastero sarebbe solo un contenitore delle ossa di cadaveri inumati dello spazio ortodosso di un cimitero comunale, in quanto la chiesa ortodossa proibisce che le ossa dei morti possano essere “anonimate” anche dopo il tempo previsto per i piccoli loculi
Diritto di sepolcro, speciali ricorrenze ed ordinaria onerosità della sepoltura ex Art. 1 comma 7Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26
Durante un recente corso di aggiornamento è emerso questo quesito: esistono provvedimenti a livello nazionale o locale relativi alla possibile gratuità della sepoltura per, ad esempio, i defunti ultracentenari? Già in passato avevo affrontato questo tema, ma oggi voglio esaminarlo sotto la luce di una diversa prospettiva ed angolazione. Nel silenzio del DPR 285/1990, e, quindi, di una norma positiva si potrebbe così rispondere: Ai sensi dell’Art. 49 DPR n. 285/1990 ogni comune deve disporre
La tumulazione delle urne cinerarie nel copritomba dei campi ad inumazione?
Come “aggirare” il divieto di inumare le urne cinerarie? In effetti la sepoltura, nella nuda terra, delle ceneri si configurerebbe come una velata dispersione delle stesse tra le zolle della fossa, una volta ricoperta (ecco perchè, ad esempio, la Regione Lombardia non abbia recepito questo innovativo istituto della Legge n.130/2001) e lo sversamento delle ceneri, in modo da renderne impossibile un’ulteriore raccolta, richiede una procedura particolarmente aggravata (autorizzazione da perte dell’Ufficiale di Stato Civile) con
TUMULAZIONE DI CENERI E RESTI MORTALI EX CIRCOLARE N. 24 del 26/06/1993
La circolare n. 24 del 24/6/1993, emanata dal Ministero della Sanità, al punto 2 del paragrafo 13, consente la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Poniamo, allora, questo caso di scuola: in un loculo, magari a concessione perpetua, sono raccolte unicamente diverse cassettine ossario. E’d’obbligo indicare sulla lapide nominativi ed estremi anagrafici dei defunti cui appartennero quei resti mortali? Di solito,
Come tumulare nel sottosuolo le cassettine ossario di cui all”Art. 36 DPR n.285/1990
Se un familiare richiede che la cassettina di zinco con resti ossei di familiari, venga inumata presso tomba di famiglia, quali sono le previsioni di legge in merito, visto che lo zinco non è biodegradabile? In effetti la questione è piuttosto problematica e controversa, perché la Legge, per qualunque contenitore con “materiale umano” da avviare ad inumazione, richiede espressamente la perfetta biodegradabilità ed a maggior ragione (Art. 75 comma 2 DPR n.285/1990) per i feretri
Divisione di Sepolcro Gentilizio?
Riporto, qui di seguito, alcuni tra i passaggi più significativi pubblicati a questo link http://foro.romoloromani.it/index.php/topic/39365-divisibilita-sepolcro-gentilizio/ in merito ad un dibattito, tutt’interno alla più autorevole dottrina, sulla presunta ammissibilità della ripartizione in quote d’uso di un manufatto sepolcrale. Premessa: Al momento costitutivo della concessione di cui all’Art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma
L’urna contesa: nulla osta del concessionario ed atti di disposizione sulle ceneri
Cara Redazione, vi sottopongo questo quesito: il signor “Mario Rossi” ha presentato richiesta di operazione cimiteriale di traslazione dell’urna contenente le ceneri di sua madre “Rosa Bianchi ved. Rossi” tumulata in un loculo di una piccola tomba di famiglia di proprietà del defunto “Enrico Bianchi” ed eredi del quale sono un nipote di nome anch’egli “Enrico Bianchi” e la di lui madre “Grazia Neri ved. Bianchi” (cognata della defunta di cui sopra). “Enrico Bianchi” (nipote)
Jus sepulchri e lite tra gli aventi diritto a disporre del de cuius
Gentile redazione, oggi è venuta in agenzia una cliente ponendomi una questione. nel nostro cimitero vi e’ un loculo di proprietà dei genitori della signora nel quale sono tumulati i resti mortali dei genitori e di una sorella. In vita sono rimasti tre eredi: la signora in questione (residente a Brescia), sua sorella (residente nel comune del cimitero) e suo fratello (residente in America). La mia cliente si e’ costruita una cappella a brescia e
Ricognizione sullo Jus Sepulchri: l’istituto dell’immemoriale
Cara Redazione, a seguito di un evento luttuoso devo tumulare un mio congiunto nella cappella di famiglia (risale al 1932… almeno così mi è stato detto), ma non trovo l’atto formale per dimostrare in sede di istruttoria lo jus sepulchri. Insomma la tomba in questione è della mia famiglia ma non riesco a provarlo, il comune, allora, ha congelato il procedimento in attesa dei necessari chiarimenti. Come mi debbo comportare? Per tentare, anche solo timidamente,
Lo Jus Sepulchri come diritto alla tumulazione
Cara Redazione, Vi chiedo se la norma che regola la tumulazione nei cimiteri sia solamente quella fissata dall’articolo 50 del D.P.R. in vigore o se ce ne siano altre che ignoro? Ve lo chiedo perché debbo risolvere un caso postomi dal titolare di una ditta di onoranze funebri e riguardante la richiesta di alcuni familiari che vorrebbero far tumulare un loro congiunto non residente in vita in questo Comune di X e non titolare qui
Conflitti sul sepolcro famigliare
Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie: 1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato 2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura 3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti. Va
Jus sepulchri su tomba gentilizia
Se la tomba ha natura familiare è necessaria una espressa menzione nell’atto di fondazione della stessa perché sia trasmessa in via ereditaria al coniuge del fondatore, nonché agli eredi del coniuge di questi. Tale, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Consiglio di Stato, con sentenza 6728/2006, chiamato a decidere sulla legittimità di un atto con il quale il comune annullava un precedente permesso di costruire, rilasciato ad una signora che aveva dichiarato di essere
Atti di disposizione in conflitto sulla spoglia del de cuius
Cara Redazione, Aspra contesa è sorta tra i miei famigliari. In una surreale battaglia del tutti contro tutti non si riesce a decidere in merito ad una tomba in scadenza. Il titolare della stessa non vuole procedere al rinnovo, abbandonando i resti mortali contenuti nell’avello di cui sopra al loro destino (probabilmente cremazione o in alternativa interro in campo comune). Questa eventualità mi pare aberrante, come potrei oppormi? Per enucleare correttamente il problema fulcro di
Seppellire le ceneri?
L’Art. 2 comma 4 della Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recentemente varata dal Piemonte, ammette l’inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con ciò escludendosi l’ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell’individualità della sepoltura (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). L’art. 80 comma 3 del DPR 285/1990 prevede che l’ urna cineraria
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Sul sito dell’Università di Catania, cliccando qui, è disponibile una sentenza particolarmente interessante, commentata da Anna Ansaldo. Di seguito se ne riporta la massima. In caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull’affectio,
Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulcri
Ci sembra importante sufragare con autorevoli pronunciamenti della giurisprudenza, senza la pretesa di esser esaustivi, alcuni articoli pubblicati su questo sito tra cui spiccano: Le traslazioni nell’ordinamento di polizia mortuaria Lo Jus Sepulchri come titolo per autorizzare il trasporto funebre La trslazione nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria Lo jus sepulchri come titolo nelessario per il rilascio all’autorizzazione del trasporto funebre la rotazione dei posti feretro Le eseumazioni straordinarie Eredi o discendenti? Nota della redazione: tutti
Consenso ed assenso in ambito cimiteriale
Il diritto a decidere dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ceneri) non si esaurisce dopo la prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura, come chiaramente statuito dal paragrafo 5 Circ. Min. m.10 del 31 luglio 1998 che rinvia al paragrafo 14 della precedente Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, così, circa l’assenso alla cremazione dei resti mortali (inconsunti), si
Jus Sepulchri: titolo necessario per rilascio autorizzazione al trasporto funebre
Premessa: il comune in forza della Legge è tenuto disporre di almeno un cimitero a sistema ad inumazione (art. 337 TULLSS e art. 49 DPR 10 settembre 1990, n. 285), di idoneo dimensionamento. Lo stesso DPR 285/1990 con l’Art. 92 prende in considerazione la “grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune solo ed esclusivamente nel senso di carenza di aree per l’inumazione, alla luce delle coordinate disposizioni dell’art. 337 TULLSS, art.
Tumulazione illegittima?
Un nostro lettore ci segnala questo episodio: da un attenta verifica un tumulo risulta occupato da una bara senza nessun titolo. Quali sono le azioni da intraprendere da parte del comune? Premessa: Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione
Eredi o discendenti?
Gentile Redazione Vi sottopongo, questa volta, un quesito riguardante un'eredita' su di una piccola tomba di famiglia e la possibilita' di liberare un loculo&' La signora A. R. scrive al Sindaco della mia citta' per chiedere l'autorizzazione alla traslazione, nella tomba di famiglia ex-Bianchi, del feretro di sua sorella M.R., morta nell'anno 2005 ed attualmente tumulato in un loculo di proprieta' comunale. La richiedente fa presente di 'ritienere d' aver titolo alla esecuzione di quanto
Il senso della ‘famiglia’ nel DPR 285/90
Premessa: Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato ‘Delle persone e della famiglia’.La maggior parte degli articoli che lo compongono hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo originario del 1942.Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e
Per cortesia avrei bisogno di sapere se nel 1979 i comuni potevano aver già adottato il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria o se i regolamenti comunali di polizia mortuaria sono stati adottati successivamente, in quale anno ?
Grazie
X Mari
A far data dall’entrata in vigore del R.D. n. 2322 del 1865 (!) i Comuni DEVONO tassativamente adottare il proprio regolamento comunale di polizia mortuaria, tempo addietro spesso, per miopia accorpato a quello principale di igiene.
L’obbligo è ribadito dal Vigente Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934, art. 345 con la speciale procedura di omologazione, proprio per il regolamento di polizia mortuaria comunale). Per di più il regolamento municipale di polizia mortuaria rientra tra quelli di cui, IMPLICITAMENTE, all’art. 116 comma 6 III Periodo Cost., poichè almeno in materia di cimiteri e sepolture la riserva di normazione locale è prevista espressamente addirittura dal Cod. Civile. L’art. 824 comma 2, infatti qualifica il cimitero come demanio specifico e necessario di ogni Comune sottoposto, quindi, al regime dei beni demaniali di cui al prec. art. 823.
Buonasera,
è possibile traslare un’urna cineraria collocata in ossario verso altro cimitero senza procedere ad una tumulazione e quindi posizionarla non all’interno di loculo /ossario,ma semplicemente fissarla all’esterno di una tomba marmorea a terra? in generale, sono ammessi posizionamenti ulteriori al di fuori di loculi e ossari per le urne cinerarie, anche al fini di un ricongiungimento tra defunti familiari?
grazie
Regione Toscana
X Cecilia,
art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie: le urne possono solo esser tumulate: ossia custodite e deposte in luogo chiuso, confinato ove garantire loro la stabilità della sepoltura e tutte le precauzioni necessarie affinchè non siano compiuti atti di profanazione sulle ceneri, come sottrazione, per scopi non consentiti o dispersione non autorizzata. La violazione dell’urna è punita penalmente.
Secondo la L.130/2001 le ceneri possono anche esser interrate, ma questo istituto presenta notevoli criticità, e non è applicato ovunque.
E’in ogni caso vietata ogni forma di sepoltura promiscua.
Per cortesia un informazione. So che il regolamento nazionale di polizia mortuaria esiste da moltissimi anni ed è stato modificato nel 1975 e nel 1990 ecc. ma non ho trovato menzionato il discorso del subentro in caso di decesso del concessionario /fondatore.
Il Regolamento COMUNALE di polizia mortuaria quando è stato istituito? Ho bisogno di capire se nel 1979 (anno del decesso del fondatore di una tomba di famiglia) esisteva il regolamento Comunale di Pol. Mort. Che imponeva agli eredi del fondatore di subentrare al concessionario.
A oggi alla tomba di famiglia non risulta nessun subentro ma nel regolamento Comunale di polizia mortuaria il subentro sarebbe dovuto avvenire entro 12 mesi dal decesso del fondatore/concessionario. Qualcuno dei figli o nipoti del fondatore sarebbe obbligato a subentrare oppure si può lasciare le cose come stanno visto che il decesso del fondatore/concessionario è avvenuto nel 1979? Ringrazio Anticipatamente
x Mari
L’istituto del subentro viene introdotto solo con regolamento comunale (anche successivo all’originaria concessione), oppure è regolato dal contratto di concessione originario. Non è previsto a livello di regolamento statale.
La disposizione che permette a livello comunale di avere un regolamento di polizia mortuaria è contenuta nell’art. 344 del TU delle leggi sanitarie REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265, originariamente come parte del regolamento di igiene e sanità comunale e poi, col tempo come regolamento a parte.
Art. 344.
I regolamenti locali di igiene e sanita’ contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l’assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l’acqua potabile, la salubrita’ e la genuinita’ degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l’esecuzione del le disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrita’.
I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in
altre leggi, sono puniti con l’ammenda fino a lire mille.
Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.
Talvolta vi sono norme regionali che integrano il regolamento statale di polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990 e quindi potrebbero avere previsto sia il subentro, sia l’obbligo di regolamentazione comunale. Dipende quindi anche dalla sua regione.
Per conoscere la presenza del regolamento di polizia mortuaria comunale nel 1979 può cercare nella sezione regolamenti del sito web del suo comune. Oppure leggere il regolamento vigente: in genere vi è il riferimento al regolamento precedente che viene modificato o abrogato.
In alternativa chieda all’ufficio cimiteri del suo comune.
Il mancato subentro nella intestazione della tomba crea problemi nella gestione della concessione, problemi che non possono essere individuati se non leggendo attentamente il testo del regolamento vigente nel suo comune. La soluzione più semplice è quella di andare all’ufficio di polizia mortuaria/cimiteriale del suo comune e porre queste stesse domande.
Diversamente, se a Lei necessita una consulenza personalizzata, con necessità di leggere il regolamento del suo comune, occorre acquistare il servizio a pagamento. Per una serie di domande come quelle da lei poste tenga presente che necessita fatturarle la risposta a 2 quesiti, con l’onere che può individuare nel tariffario che trova al seguente link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf. Nello stesso file trova il modulo per l’inoltro della richiesta, se fosse di suo interesse.
Buongiorno,vorrei oppormi all’esposizione della foto sulla tomba dei genitori di mio marito deceduto.La sua scelta non era di essere tumulato in nessun cimitero ma di essere cremato e rimanere con me in casa.Posso oppormi come moglie del de cuius?
X Flora,
sì ne ha tutti i diritti, poichè sovrana è – certo – la volontà del de cuius, da dimostrarsi anche in giudizio, ma nel silenzio dello stesso sarebbe il coniuge superstite (nella fattispecie data: Lei!) ad aver titolo privilegiato nel decidere la destinazione ultima della spoglia mortale del de cujus. Se c’è identità di vedute sul proprio post mortem tra i coniugi, con una sorta di vincolo anche per il “dopo”, è senz’altro all’interno del vincolo coniugale che si forma la volontà relativa al proprio corpo, quando sarà esanime.
Lei, quindi, non esprime una volontà sua propria, ma addirittura tutela la memoria del marito scomparso facendosi nuncius di un desiderio espressoLe solo verbalmente da lui, magari. Senza addentrarsi nella negromanzia, per Legge si ritiene (salvo prova contraria ed inoppugnabile) che sia la moglie, ora vedova, del marito defunto a manifestare la volontà di cremazione e successivo affido delle ceneri. Eventuali liti saranno risolte avanti il giudice. Civile o Amministrativo? Lascerei aperto uno spiraglio su ambedue le soluzioni giudiziali, poichè c’è copiosa giurisprudenza sia civile (Cassazione) sia amministrativa (Cons. Stato) in materia.
Buon giorno grazie,quindi mi conferma che posso fare togliere la fotografia .Andrebbe a ledere la volontà di anonimato scelta da mio marito nel non farsi tumulare in nessun cimitero.
X Flora,
per non ingenerare confusione nell’anagrafe cimiteriale ogni tomba deve contenere almeno gli estremi identificativi dei defunti in essa effettivamente sepolti. La foto è elemento accessorio, non di diritto.
Essenziale è il rispetto della volontà del de cuius, attenzione però alle vendette indirette: apporre un ritratto su una lapide di persona deceduta, ma altrove tumulata o dispersa non è un gesto certo empio, anzi potrebbe rientrare tra gli atti di pìetas verso i morti che la Legge, comunque, tutela e riconosce. Ogni intervento anche del marmista in cimitero deve esser preventivamente autorizzato dal Comune, tramite il preposto ufficio della polizia mortuaria. No, quindi, a soluzioni fai da te, sarebbe come farsi giustizia da soli: vietatissimo! Norme e codicilli troppo capziosi o cavillosi rischiano di esser, per eterogenesi dei fini, criminogeni, invece di ricomporre i conflitti… li esasperano…
Buongiorno, mi piacerebbe sapere se una persona residente in Italia che muore in Spagna dove è residente il figlio possa essere sepolta in Spagna secondo le sue ultime volontà pur risultando residente in Italia. Grazie mille!
Sì, si può! Naturalmente, e con spontaneità la sepoltura dovrebbe avvenire proprio e sempre nel luogo di morte, è un principio metagiuridico, valido dalla notte dei tempi!
Grazie infinite Carlo Ballotta, quindi non bisogna fare nessuna richiesta specifica? È sufficiente solamente notificare il decesso allo Stato Italiano o serve anche qualcosa di scritto per richiedere che il defunto sia seppellito nel luogo di morte, essendo diverso dal luogo di residenza? Scusi l’ignoranza. La ringrazio nuovamente moltissimo per la disponibilità! Luca
X Luca,
per le procedure funerarie si seguirà la Legge del luogo di decesso (e quindi se il decesso è in Spagna le norme spagnole).
L’Italia non rilascia nessuna autorizzazione perchè non obbliga certo al rimpatrio forzato della salma.
Per il decesso all’Estero e le registrazioni di Stato Civile si veda il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile: D.P.R. n. 396/2000.
Grazie infinite Carlo Ballotta per la gentilezza e la chiarezza. È stato molto esaustivo. Distinti saluti. Luca
Buongiorno, nella mia regione (Lombardia) essendo titolare di agenzia funebre e conseguente licenza di Pubblica Sicurezza, posso incaricare i miei dipendenti, occasionalmente in caso di mia assenza, a svolgere le pratiche inerenti al defunto presso ospedali, Comuni, ecc.?
Grazie!
X Martino,
In buona sostanza, in codesta rubrica dedicata ai quesiti si chiede se i “collaboratori” del titolare dell’azienda (sto volutamente sul vago per definire il rapporto di lavoro comunque intercorrente tra questi due soggetti) siano legittimati a compiere tutti gli atti propri della vecchia licenza per agenzia d’affari in nome e per conto dell’ – in questo caso – imprenditore che esercita pur sempre la funzione dispositiva nell’impresa funebre. Io direi “Si’” per questo semplice motivo: la Regione Lombardia prevede tutto uno specifico percorso autorizzativo per “fare ed esser impresa funebre” tra cui spiccano i requisiti formativi del personale in servizio presso la ditta. Quindi in Lombardia (più o meno…almeno nominalmente) ogni “regolare” necroforo addetto alla trattazione degli affari, potrà senz’altro provvedere al disbrigo pratiche amministrative. E per i “soli” autisti-necrofori non in possesso del patentino complementare di II livello, per la trattazione degli affari, appunto? Quale linea interpretativa seguire?
Buongiorno, con la presente vorrei chiedere alcuni chiarimenti, sono un custode Cimiteriale della Provincia di Roma ho la necessità di acquisire la mansione da necroforo ho visto che ci sono molti corsi che offrono attestati validi per tutto il territorio Italiano altri invece dicono che si diventa necroforo con la semplice attestazione che lavori presso un cimitero, per questo vi chiedo consiglio o indicazioni per risolvere il mio problema, quindi anche degli indirizzi utili dove rivolgermi.
in attesa
Distinti Saluti
Francesco
X Francesco,
i corsi formativi obbligatori – ad oggi – sono rivolti nella gran parte delle regioni italiane a chi eserciti l’attività funebre, e, per di più, il Lazio non ha ancora legiferato in materia. Qui dobbiamo capirci: l’art. 17 D.P.R. n. 254/2003 ragiona in termini di “responsabile del cimitero” , mentre il regolamento nazionale di polizia mortuaria vigente supera la vecchia figura del custode persona fisica introducendo, sull’aspetto organizzativo, il servizio di custodia, cioè l’ufficio, il compito, la mansione lavorativa. Solo in un paio di regioni è necessario effettuare corsi anche da parte di operatori cimiteriali (se non andiamo errati in Campania e Piemonte).
In piccole realtà territoriali il custode/responsabile del cimitero può coincidere anche con un necroforo (= operatore cimiteriale, affossatore…) e viceversa. Si rammenta come il il custode/responsabile del cimitero rediga i registri cimiteriali che sono “libri” accessibili al pubblico, avendo natura pubblica (Art. 10 D.Lgs n. 267/2000), egli pertanto, come definito da plurime sentenze della Cassazione, è da ritenersi pubblico ufficiale, quando eserciti le sue piene funzioni previste dal ruolo e dall’inquadramento nell’organigramma dell’amministrazione locale.
Ti ringrazio per avermi risposto, cercherò di elaborare e comprende al meglio la tua risposta, perché sono determinato a prendere la qualifica da necroforo per molteplici motivi..
Grazie (Francesco) Necroforo
Buongiorno Ho letto con molta attenzione un topic di rientro di una salma dagli USA a Roma e quindi del trasporto internazionale.
Avrei quindi una domanda relativa al trasporto internazionale ma temo sia off topic non trovando la sezione giusta, domando scusa.
È possibile trasportare le ceneri di un defunto dall’Italia negli USA al fine della sola dispersione, secondo le norme molto più aperte e al passo con i tempi rispetto a quelle in Italia, senza che il defunto abbia residenza o collegamento particolare con gli Usa?
X Elena,
per l’ovvio principio di sovranità tra gli Stati del mondo, le autorità amministrative italiane formeranno e rilasceranno, su istanza di parte, solo il cosiddetto titolo di viaggio (decreto di trasporto internazionale di ceneri). Una volta giunta a destinazione negli U.S.A. (laddove la legge italiana non sortisce più effetto) si provvederà alla dispersione delle ceneri, secondo le norme più elastiche di quel determinato ordinamento locale di polizia mortuaria.
Buongiorno, se un genitore muore all’estero dove non è residente, ma dove gli piacerebbe essere sepolto, si può procedere in tal senso, pur non essendo residente in quel determinato paese? Oppure è obbligatorio seppellirlo per forza nel paese in cui risulta residente? Grazie mille!
x Luca
Dipende dalla legge del Paese nel quale avviene il decesso.
Se il decesso avviene in Italia, infatti, la legge prevede che un defunto abbia diritto ad essere sepolto nel Comune di decesso o in quello di residenza o ancora in quello in cui aveva una sepoltura acquistata per la collocazione delle spoglie mortali.
Per cui in Italia non vi è alcun obbligo di sepoltura nel luogo di residenza. Ma non sappiamo nell’altro Paese estero. La soluzione più logica e corretta è quella di acquistare una tomba nel posto di decesso (se questo era il volere del de cuius), ovviamente se le leggi del posto lo consentono e se ne sussistono le condizioni (in pratica se c’è posto al cimitero …)
Grazie mille per la risposta, ho capito, l’altro Paese sarebbe la Spagna, è per caso a conoscenza di come funzioni per la Spagna? Purtroppo non abbiamo disponibilità economica per comprare una sepoltura, e mi dispiacerebbe molto se la legge volesse che un residente italiano che muore in Spagna debba per forza essere sepolto nel suo Comune di residenza e non dove ha vissuto l’ultima parte della sua vita, pur non essendo residente, se mi sapesse dire come funziona in Spagna le sarei infinitamente grato! Buona giornata!
x Luca
Provi a sentire direttamente dalla municipalità del luogo spagnolo di ipotetica sepoltura il costo per la inumazione in una fossa comune. Non dovrebbe essere molto costosa e certamente la sepoltura in Spagna consentirebbe il risparmio di spese di trasporto internazionale di una bara in Italia. valuti anche la soluzione della cremazione, molto diffusa in Spagna e del trasporto dell’urna cineraria dove Lei ritenga.
Se possa interessare a questo link trova una norma spagnola in materia https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1358
La ringrazio moltissimo, mi informerò.
Avendo una tomba familiare.. coniuge deve per forza essere sepolto in essa o può essere sepolto dove ci sono i suoi genitori?
Sì, è tecnicamente possibile e legale.
Lo jus eligendi sepulchri spetta in primis alla persona interessata, e tale atto di disposizione su di sè, per il proprio post mortem, essendo diritto personalissimo, appunto in proiezione del postumo, travalica anche il vincolo coniugale…insomma: sinchè morte non ci separi!)
IL diritto di sepolcro nella tomba famigliare è sancito come legittimo, tuttavia se non esercitato, al momento della morte, esso spira ex se, estinguendosi autonomamente.
Il 19/03/2011 è stato inumato il sig. XY dopo essere stato per alcuni mesi in deposito in attesa che si liberasse un loculo. Quindi la cassa utilizzata per il defunto fu quella in legno e zinco. Ora questa annotazione (della cassa) non risulta da nessun registro se non dai ricordi dei parenti chiamati per l’esumazione ordinaria decennale e da vecchie annotazione dell’agenzia funebre che allora si occupò del funerale.
Inoltre, non si sa se fu adottata, prima di inumare, la prassi di togliere il coperchio di zinco e applicare tagli e/o fori sul fondo.
A questo punto, per l’operazione di Esumazione ordinaria in cui c’è l’interessamento del parente più prossimo, quale è la giusta prassi da adottare nel caso la bara è stata inumata senza applicare i suddetti accorgimenti? E in tutto questo quali sono le spese a cui potrebbero incorrere i parenti del defunto?
x Roberta
1. si procede alla esumazione ordinaria e in quella sede si appura se la controcassa di zinco esiste o meno.
Se non esiste il problema non si pone. Si procede come sempre e com eper qualunque altra esumazione ordinaria in presenza di solo feretro di legno.
2. se esiste la cassa di zinco occorre valutare è è stata tagliata o bucata al momento della sepoltura e questo è perfettamente valutabile durante l’operazione
a. se lo zinco è ancora stagno e quindi è stato fatto un errore da parte della struttura cimiteriale di allora che doveva provvedere allo squarcio cassa di zinco per inumazione e se, come presumibilmente si è nelel condizioni di resto mortale non scheletrizzato, esiste a nostro parere una responsabilità della gestione cimiteriale di allora e quindi gli oneri conseguenti (per reinumazione del resto mortale senza cassa di zinco ora e in campo indecomposti, o meglio l’avvio a cremazione) sono da assumere da parte della gestione cimiteriale.
b. se invece si rileva che io cofano di zinco originariamente era stato bucato o squarciato, le regole sono state seguite a suo tempo e non essendoci disinteresse della famiglia, gli oneri conseguenti sono a carico della famiglia stessa (per reinumazione/cremazione)
salve volevo sapere se a mia morte posso essere seppelita nella tomba di mia sorella che si trova nella citta in cui sono nata premetto che adesso sono residente in un’altra citta se no cosa bisogna fare? grazie
xRosaria:
dipende se nella tomba vi è posto e se nel contratto di concessione la tomba (immagino sia una cappella di famiglia) sia definita per l’accoglimento di persone defunte della faglia. Per cui è fondamentale capire se la sorella è l’effettiva intestataria della concessione cimiteriale. Se lo è lei facendo parte della famiglia (occorre vedere sia il contratto di concessione, sia il regolamento di polizia mortuaria comunale per la definizione in sede locale di famiglia) e se c’è posto, allora lei potrà essere sepolta in quella tomba. tenga però presente che se più persone hanno diritto di sepoltura in quella tomba entra prima chi prima muore e fino al raggiungimento della capienza massima dell atomba, cosa che probabilmente diventa un limite superabile con la cremazione, potendo un’urna cineraria essere collocata anche in un tumulo dove già sussista un feretro.
Salve, trovandomi fuori italia e morto mio marito il 2/12/2020 dovuto a mallori, non si sa se per effetti rimasti dopo coronavirus che ha avuto a maggio. Non essendoci noi e non avendo i mezzi per pagare, è ancora in obitorio in attezza che si liberi un posto, sulla zona dei castelli in Regione Lazio. Vorrei sapere se lui come cittadino italiano ha diritto a essere seppellito a carico del Comune. Io appena sarà possibile verrò in Italia per adesso non mi è stato possibile partire. La ringrazio. Cristina
X Cristina,
di norma, scaduto un certo, congruo, termine, anche per liberare spazio in obitorio, provvede direttamente il Comune al funerale, con questi obblighi, però:
1) il defunto sarà necessariamente INUMATO in campo di terra (no, quindi, al loculo!)
2) feretro e fornure saranno unicamente di decorosa qualità, ma molto essenziali, così come il trasporto stesso.
Attenzione: se Lei, una volta rimpatriata volesse, in qualche modo, riappropriarsi del lutto, disponendo servizi aggiuntivi di pompe funebri, tutte le spese sostenute, anche quelle accollate al Comune, in prima battuta, almeno, saranno sostenute da Lei, personalmente, secondo il principio giuridico e civilistico della c.d. gestione affari altrui.
buon giorno,
ho un’amica sepolta in un loculo ,in alto, senza lapide, nome , data di nascita , morte, solo cemento grezzo. I familiari, due fratelli se ne disinteressano. Un mio amico ed io vorremmo porre una lapide, ma quando il mio amico ha telefonato ai fratelli per chiedere il permesso di intervenire, hanno troncato la comunicazione. Se noi poniamo la lapide, non essendo familiari incappiamo in qualche provvedimento disciplinare, multa, se non prigione? Grazie della Sua attenzione
x Milena
La titolarità ad apporre la lapida è dei parenti più prossimi, che in base a quel che ha scritto non ne vogliono sapere 8o non possono provvedere). Però ogni sepoltura in cimitero deve esere identificabile con nome, cognome, data di nascita e morte e, generalmente, numero identificativo del loculo. Sono in genere i regolamenti locali a stabilire entro quanto tempo dalla morte provvedere (in genere entro 6 mesi). Pertanto, se sono passati i sei mesi, faccia una segnalazione scritta agli uffici del cimitero chiedendo la motivazione del mancato rispetto della norma. Oppure vada a informarsi in ufficio cimiteri sula regolamentazione in vigore e chieda che venga applicata.
Sono raffaele giancipoli , Italiano di nascita , residente a Parigi per motivi di lavoro in ambito manageriale .
Il 23 di luglio di questo anno ho perso mio Padre non di Coronavirus , ma per cause legate allo stesso .
Al momento di dare degna sepoltura al mio caro Padre , che avveniva sottoterra , noto un qualcosa mai visto in tutta la mia vita , avendo vissuto in molti Paesi ho assistito a più tumulazioni in vari paesi del mondo , bene a Ginosa 74013 ( Taranto ) dove mio Padre abitava , con mio grande stupore la tumulazione o meglio l atto del sepoltura , avviene ” per scivolamento ” , poco da ridere , molto da piangere , ovvero la bara con il defunto viene calata sottoterra con un tavolaccio ad uso cantiere , ponendo la stessa in modo obliquo verso il basso e lasciando scivolare la bara.
E’ chiaro che la salma del defunto cade e per logica il defunto , che sino al quel momento ha avuto ogni attenzione possibile anche nella sua posizione nella bara , scivola e si muove , orripilante !!! E’ Poco !!! Avessi le parole , non le ho !!!!!
Mia Madre presa dal dolore non riesce a notare nulla insieme a tutti gli altri, mentre io e mio Fratello , molto attento anche lui , notiamo quanto accaduto e guardandoci negli occhi ci mancano le parole per reagire , anche perchè non era il contesto ed il momento.
Oggi 05 Ottobre 2020 dopo molta insistenza sono riuscito ad avere un appuntamento con l ‘assessore preposto del comune di Ginosa ( Taranto ) il quale mi ha dedicato circa un ora , con la seguente conclusione ;
non ci sono leggi che regolano la sepoltura !!!
Io non posso pensare e credere che in un paese Cattolico o tale presunto come L’Italia , nella nazione dove nasce il diritto , non ci siano leggi in merito , non posso , anzi sono certo esistano !
Se qualcuno che legge mi aiutasse ne sarei grato , non per mio Padre , ormai seppellito da due mesi, ma per un gesto di civiltà e rispetto verso tutti i nostri cari che in futuro avranno ed hanno ogni giorno la stessa sorte .
Cordialmente
raffaele giancipoli mobile italia 340 67 29 81 8 wa
e-mai raffaelegiancipoli@gmail.com
Sulla sicurezza: fermo che la soluzione preferibile sarebbe quella delle apparecchiature di sollevamento/calata (Allegato VII D. Lgs n. 81/2008), mi pare che il ricorso a piani inclinati si quanto meno improprio. Per l’uso delle corde (tradizionali) è proprio il caso di approntare a bordo fosse, in genere sul lato lungo, delle assi in modo da prevenire cadute degli operatori nella buca, prima della sua chiusura.
prima Ma è un terreno che andrebbe approfondito da esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro, materia di cui conosco relativamente poco.
Ex moglie di mio cognato(ora convivente con un altro da cui ha avuto figli)rimuove,strappa,distrugge la foto di mio cognato ogni qual volta noi la mettiamo
Volevo sapere se può farlo e se si cosa possiamo fare noi per ovviare a questo scempio
X Maria,
Quando tra moglie e marito fosse già intervenuta sentenza di divorzio, lo scioglimento del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, cosicché la volontà del coniuge superstite non può più prevalere su quella dei parenti del defunto. La cessazione degli effetti del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio.
La separazione personale, invece, non modifica il rapporto di coniugio, ma consente solo la deroga dall’obbligo della coabitazione.
Lo status di ‘coniuge’ è da riferirsi al momento della morte del de cuius, successivamente il coniuge superstite può anche risposarsi.
In questo caso, da Lei rappresentato, se davvero trattasi di ex moglie, è far valere il vostro incomprimibile diritto secondario di sepolcro (= potere/facoltà di accedere alla tomba, per porre in essere atti votivi e di pìetas (apposizione di foto-ritratti, fiori, ornamenti…).
sono residente a Marsciano (PG)ed ho mia madre ed i miei nonni sepolti a Caronia (ME).Potrò essere sepolto a Caronia? Potrà esserlo anche mia moglie anche nel caso mi premorisse? Grazie, Giuseppe scolaro
X Giuseppe,
ma quale tipologia di sepoltura prediligerebbe inumazione o tumulazione? E in quale forma (feretro intero, urna cineraria, cassetta ossario?)
Chi è l’eventuale titolare delle sepolture (loculi?) di madre e nonni presso il cimitero di Caronia?
Se il prefato cimitero avesse disponibili posti feretro a sistema di tumulazione Lei potrebbe divenire concessionario di un loculo o blocco di loculi (immaginiamo anche, forse per assurdo, una piccola cappella gentilizia o anche una tomba bi-posto), magari anche prenotandola in anticipo, se il regolamento comunale di Caronia prevedesse questa possibilità.
Potrebbe, anche, in seconda istanza, chiedere la riduzione (se fattibile) o la cremazione dei resti mortali di madre e nonna per liberare all’interno dei loculi già occupati spazio sepolcrale finalizzato all’accoglimento delle spoglie mortali di Lei e di Sua moglie (quando, ovviamente sarà giunto il fatal momento per uno dei due).
Insomma c’è tutto un ampio spettro di soluzioni da esplorare, sia, per favore, più preciso nel quesito, così potrò aiutarLa maggiormente.
Buonasera
È possibile apporre scritta data e foto di un defunto che non è tumulato nel loculo, senza autorizzazione del proprietario e della famiglia?
Spiego: la foto di mio padre è stata apposta sulla lapide di mia nonna, dalla zia, con nome cognome e data di morte, senza che mi sia stato richiesto e senza dirmi nulla.
Grazie
X Simone,
relazioni poco idilliache tra parenti nella gestione di un sepolcro privato e delle suppellettili funerarie che lo compongono (apparati floreali, decorazioni, foto-ricordo, arredi…) attengono purtroppo per Lei ad aspetti inter-privatistici da risolvere e comporre avanti i giudice in sede civile, cui la pubblica amministrazione rimane estranea per difetto di competenza.
Comunque, entrando nello specifico l’apposizione di un foto-ritratto deve sempre, a norma el regolamento municipale i polizia mortuaria (ma ve ne sono molti assai lacunosi su queste spinose questioni) esser autorizzata dall’ufficio di polizia mortuaria, e non a caso, ma sulla base di un titolo di legittimazione a provvedere (stretta parentela, vincoli morali o affettivi, rapporto di coniugio).
Ad ogni modo, sulle lastre tombali, per identificare il luogo esatto di sepoltura, debbono esser apposti gli estremi anagrafici del defunto effettivamente ivi tumulato, poi, certo su una lapide è altrettanto possibile ricordare una persona altrove sepolta, ma con l’accortezza di specificare come questa, nella realtà sia stata deposta altrove, giusto per non ingenerare equivoci.
IO, personalmente, consiglio sempre questa… mezza furbata: far precedere la scritta commemorativa di spoglia mortale altrove sepolta con la formuletta introduttiva: “in spirito”, si tratta agli effetti concreti, e senza qualche malizia funeraria di riprodurre un piccolo cenotafio. (= si ricorda comunque dignitosamente il morto, senza incappare in problemi amministrativi o gestionali, nella comunione solidale e forzosa tra tutti i concessionari da ui, poi, orgina, nel suo momento genetico, il diritto di sepolcro secondario, ovvero la facoltà di onorare i propri cari scomparsi con atti votivi e gesti di pietas)
Su richiesta della mamma è possibile “tumulare” in una tomba di famiglia con il nonno, un prodotto del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane?
Come viene considerato il prodotto del concepimento?
Premetto che il cimitero in questione è in Emilia Romagna – Comune di Cesena.
Grazie
X Matteo,
Qui, sconfiniamo nei meandri del diritto civile, in qualche modo “estremo”
Ad ogni modo la mia risposta è positiva, ma con una sola postilla.
Riguardo al profilo amministrativo la sepoltura privata e dedicata, come appunto la tumulazione comporta sempre:
1) un atto di disposizione (= scelta della sepoltura) in termini di pietas, con istanza, in bollo, rivolta al Comune per ottenere il riconoscimento dello jus sepulchri (art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria
2) la corresponsione del relativo canone di concessione da calcolarsi secondo i criteri del D.M. 1 luglio 2002 (se la concessione è già in essere il problema non si pone)
3) il rilascio, dopo la stipula dell’atto, della relativa concessione in uso del manufatto sepolcrale.
La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.
A rigore, il prodotto abortivo o del concepimento dovrebbe esser accolto nel Comune “di espulsione” e non si può fare riferimento alla residenza nel Comune, la quale presuppone la capacità giuridica (art. 1 Cod. Civile), non sorta, anzi mancando questa titolarità il “feretrino” non potrebbe essere accolto neppure in sepolcri privati esistenti nel Comune; tuttavia, ciò può anche accadere, poichè la Legge tende ormai a parificare le tre tipologie di sepoltura ammesse dall’ordinamento giuridico (inumazione, cremazione e tumulazione, appunto).
Tenendo conto di aspetti fortemente emotivi, vi potrebbero pure essere comportamenti non strettamente rigorosi (e, nel caso, non mi scandalizzerei, proprio per il carico dei fattori affettivi e, tutto sommato, perchè questa scelta dell’Amministrazione cui compete pur sempre l’autorizzazione finale, rispetterebbe il principio del “neminem laedere”).
Si può prescindere, quindi ,dalla mera e cruda correttezza amministrativa (un tempo, si parlava di “legittimità” …).
oggi sono stato al comune per seppellire un mio parente nel cimitero della chiesa in quanto è un passionista. L’ufficiale dell’anagrafe mi ha detto che non si possono più effettuare tumulazioni nei cimiteri privati. È vera questa cosa? Mi trovo nel Lazio.
X Alessandro,
i cosiddetti cimiteri particolari rappresentano una fattispecie residuale, almeno nel nostro attuale ordinamento funerario, ma tuttavia presente ed attiva, in essi si inglobano tutte le esperienze di campisanti non comunali, cioè ex cimiteri parrocchiali, cimiteri appartenenti a corpi morali, congreghe, confraternite…, non assorbiti dal demanio comunale ai termini dell’art. 824 comma 2 Cod. Civile: stante l’ art. 104 comma 4 del vigente Regolamento Statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, possono certamente sussistere, ancor oggi ed espletare appieno la loro funzione sepolcrale a patto che:
1) siano sottoposti alla vigilanza comunale (recenti sentenze della Magistratura Amministrativa – nello specifico: T.A.R. Toscana – esplicano meglio il concetto, specificando come quest’ultimi debbano, seppur di proprietà privata, esser soggetti alle norme generali e speciali di polizia mortuaria locale, ossia piano regolatore e regolamento municipale sui servizi funerari)
2) pre-esistano rispetto all’entrata in vigore del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 (è, pertanto vietato impiantare ed esercire nuovi cimiteri privati, poichè almeno negli ultimi ‘83 anni (dal 1934 ad oggi!) di diritto funerario italiano, il Legislatore ha sempre visto con diffidenza questa possibilità non consona con i suoi intenti universalistici ed egualitari, ispirati dall’editto napoleonico di Saint. Cloud del 1804)
Il Comune avrà senz’altro effettuato una ricognizione del proprio sistema cimiteriale, anche per pianificarne la ciclica attività, a questo punto, in tutto l’impianto normativo in esame, diventa fondamentale l’applicazione dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dove per ogni sepoltura PRIVATA, a maggior ragione se in cimitero particolare, privato a sua volta, l’autorità amministrativa, con apposita istruttoria, nemmeno, invero, così strutturata, e quindi basata sulla ponderazione dei titoli formali, deve attentamente valutare se il defunto avesse maturato, in vita, il titolo d’accoglimento (per comprovata confessione religiosa, o appartenenza all’Ente proprietario dell’impianto cimiteriale, come da suo atto costitutivo) in quel determinato camposanto. Insomma: la sepoltura in un cimitero privato consiste, tecnicamente, in un privilegio giuridico, come tale riservato a pochi, non certo a tutti i postulanti, altrimenti si sovvertirebbe la regola comune del cimitero comunale, e dunque, pubblico, cui bene o male, buoni o cattivi siamo tutti destinati, forse anche obtorto collo…ma è il bello della democrazia (funeraria)!
Un concessionario, tra l’altro residente all’Estero, non ce la fa più a curare e pulire l’esterno e l’interno della cappella, come ha fatto per anni e mantenere un aspetto decoroso della costruzione. Intenderebbe, allora, rinunciare alla concessione.
Come dobbiamo procedere in questo caso, dopo naturalmente aver preso accordi per la sistemazione dei defunti. Può il comunque prendere possesso della cappella, deve pagare qualcosa al richiedente?
X Comune di ZYX,
L’eventuale rimborso per l’elemento fabbricato (opere murarie, arredi e suppellettili tombali) deve esser espressamente contemplato dal Regolamento Comunale, pur sempre in ossequio al principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile, altrimenti nulla è dovuto al concessionario rinunciante. Si possono, pertanto, studiare, in sede di regolamentazione comunale, meccanismi per render più appetibile l’istituto della rinuncia, su tombe, le quale, altrimenti, cadrebbero in stato di abbandono.
Come notato in dottrina la mera rinuncia ad un diritto reale (perché tale, cioè reale e di natura patrimoniale, oltrechè personale è lo jus sepulchri, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione)) è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio, anche se il Comune ha solo facoltà e non obbligo di accettare, quale parte funzionalmente sovraordinata, del rapporto concessorio.
Si tratta quindi di un negozio unilaterale, irrevocabile e dismissivo che deve rivestire la solenne forma scritta, la semplice scrittura privata non autenticata non pare, allora strumento idoneo.
Andrebbe ricordato (anche se spesso le prassi sono decisamente molto più dilatorie), come un eventuale retrocessione (sempre che questa sia ammesso dal regolamento comunale), oppure una destinazione diversa dei feretri dovrebbero avvenire prima dell’estinguersi della concessione, mentre i concessionari o i soggetti, comunque, tenutivi, dovranno provvedere a proprie spese alle opere di pulizia, sanificazione e sostituzioni di lapidi, in modo che i posti “rinunciati”possano essere assegnati a terzi a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza (o, quando sia, esplicitamente, richiesto un rinvio nel tempo) dovrà essere corrisposto, pro-quota, quanto previsto per il periodo di ulteriore utilizzo.
Quindi sono, ed erano a titolo oneroso per il rinunciante le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione delle salme indecomposte, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.
L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu’ prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.
il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente i proprietà ed in possesso delle opere murarie costruire nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque”, secondo modalità e procedure tipiche del regolamento municipale di polizia mortuaria.
Se non ho soldi il comune mi può obbligare a fare la tomba
X Franco,
Con riferimento, poi, agli obblighi di costruzione del manufatto funerario, entro tempi certi e prestabiliti, e a quelli di manutenzione se non rispettati, può configurarsi la decadenza per inerzia ex Art. 92 comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – o per abbandono dell’area oggetto di concessione. Con la pronuncia della decadenza il lotto di terreno in questione rientra d’imperio nella piena disponibilità e nel possesso del Comune che, così, potrà riassegnarlo a nuovi concessionari. Nella fattispecie Lei perderà ogni diritto sulla edificanda tomba.
X Aldobrando,
Occorre presentare al competente Comune istanza, soggetta sin da origine ad imposta di bollo, come accede per tutte le domande rivolte da un privato alla pubblica amministrazione, al fine di ottenere il relativo provvedimento di autorizzazione a rimozione degli arredi funebri e successiva loro applicazione sulla lapide in questione.
Attenzione il rilascio di detta autorizzazione, che spetta al dirigente di settore, può esser tariffato, si tratta del cosiddetto diritto fisso d’istruttoria, cioè di una somma che il Comune può esigere per aprire la pratica e concluderla attraverso l’adozione di un atto formale di autorizzazione ad eseguire lavori in cimitero.
Bronzi, steli, e materiali lapidei di complemento dovranno esser di forme, dimensioni, colori, fattezze e tipologia previsti dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, o meglio ancora dagli strumenti attuativi dettati dal piano regolatore cimiteriale.
Se la tomba è di interesse storico-artistico e ricade sotto il vincolo della Sovrintendenza sarà necessario il nulla osta di quest’ultima, per non correre il rischio di alterare o peggio ancora eliminare opere funerarie con valore culturale.
Che pratiche devo fare per cambiare gli arredi di bronzo sulla lapide di un loculo? C’è da presentare un progetto o che cosa? Si pagano delle tasse al Comune?
Grazie Aldobrando
Gentile Federico,
la normativa nazionale di riferimento è l’Art. 7 del DPR 285/90 letto in modo coordinato con l’Art. 50 comma 1 lettera d sempre del DPR n.285/1990, fonte da cui, per altro, assieme alla pre-esistenza di regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990, origina e trae legittimità lo jus sepulchri su sepolcro privato.
Il “nato morto” è considerato sotto tutti gli aspetti come cadavere.
I prodotti abortivi, invece, sono pur sempre costituiti da materiale biologico umano e la legge italiana li distingue in base ad un criterio cronologico.
Se l’età di gestazione è compresa tra le 20 e le 28 settimane o ancora se si sono compiute le 28 settimane di età intrauterina il prodotto abortivo è considerato come assimilabile ad un piccolo “cadavere” e va smaltito (mi si perdoni la brutalità quasi empia del termine) in cimitero attraverso l’inumazione. In una sola fossa possono esser interrati anchè più “feretrini” contenenti prodotti da concepimento, secondo un altro filone della dottrina, invece, la fossa distinta dalla altre deve obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di autorizzazione di sepoltura, cioè nel caso di cui al comma 1 dell’art. 7, comma 2 dell’art. 7 (in sostanza per tutti i casi di nati morti e feti dalle
A richiesta dei soli genitori (questa potestà non si estende agli altri congiunti sencondo jure sanguinis e principio di poziorità), però, per ovvie ragioni morali possono esser accolti in cimitero anche prodotti da concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
Prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane se non richiesti dai genitori sono parificati, invece, come rifiuti speciali ospedalieri al pari delle parti anatomiche non riconoscibili ai sensi del DPR 254/2003 e vanno avviati alla termodistruzione.
Le relative autorizzazioni a sepoltura e trasporto sono rilasciate dall’ASL competente per territorio, per la cremazione, invece la potestà auttorizzativa rimane in capo al comune e quindi occorre la firma congiunta del funzionario ASL (per il trasporto) e del dirigente comunale per l’incinerazione.
Sarà l’ASL ad individuare il veicolo idoneo per il trasporto.
Dunque anche un feto di sole 23 settimane di gestazione può esser sepolto in cimitero.
Il DPR 285/90 considera l’inumazione come la naturale destinazione dei cadaveri, e delle parti di essi, tuttavia anche e soprattutto dopo l’Art. 1 comma 7 bis della egge 28 febbraio 2001 n. 26 che ha introdotto l’onerosità delle operazioni cimiteriali parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi possono esser tumulati ovviamete dietro la corresponsione del canone di concessione per loculo, celletta, ossarino…. La stipula del contratto di concessione diviene essa stessa titolo di sepoltura, poichè la tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata.
La tumulazione dei feti pone, però, un problema di ordine tecnico, ossia i requisiti costruttivi delle casse, essi dovrebbero esser calcolati sull’effettiva quantità di materia organica da racchiudere entro queste piccole bare.
Nel silenzio del legislatore si useranno le comuni bare da tumulazione per neonati anche se certte misure igienico sanitarie (spessore del legno e dello zinco, valvola depuratrice, materassino assorbente) sembrano francamente un po’ eccessive.
Il feto confezionato entro bara da tumulazione è a tutti gli effetti un feretro da tumulazione ed ai sensi dell’Art. 76 comma 1 DPR 285/90 in un loculo può esser murato un solo feretro, pertanto non è accoglibile la richiesta di tumulare i 2 feti negli stessi loculi dei nonni.
Questa norma è molto (e forse troppo restittiva) perchè, in verità, una bara per neonato non è equiparabile per massa e dimensioni, alla cassa per un adulto. La Lombardia, con il suo regolamento regionale 6/2004 è intervenuta in questo senso permettendo, in deroga al principio generale della sepoltura unitaria, di tumulare madre e figlio entrambi morti durante il parto nello stesso loculo.
Sarebbe, cvomunque, interessante consultare l’ASL, anche perchè è proprio l’Autorità Sanitaria a dover predisporre tutte le autorizzazioni.
I 2 feti non rientrando nel novero dell’Art. 7 comma 2 DPR 285/90 potrebbero anche esser raccolti nella stessa bara.
E’importante evidenziare sempre il doppio binario tra inumazione e tumulazione.
L’inumazione per cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, nati morti e prodotti abortivi è la tecnica istituzionale di sepoltura procedibile d’ufficio, perchè è un’esigenza di ordine pubblico la rimozione dei morti dalle terre dei vivi e la neutralizzazione delle loro ammorbanti percolazioni.
La tumulazione, invece, presuppone SEMPRE un atto di disposizione che si estrinseca come l’esercizio del diritto personalissimo di DAR SEPOLTURA (ed a titolo oneroso) in termini di pietas e suffragio per i defunti e nella fattispecie in esame l’Art. 7 comma 3 DPR 285/90 allude proprio ad un gesto d’amore da parte dei genitori per il prodotto da concepimento di età inferiore alle 20 settimane che si risolve proprio in un atto di disposizione.
Rimango in stand by per ulteriori chiarimenti.
Una ditta di O.F. mi informa che una donna ha espulso due feti dopo 23 settimane di gestazione (come da certificato del sanitario dell’Ospedale) ed i familiari vorrebbero tumularli insieme alle salme dei nonni: uno per ciascun loculo. La ditta di O.F. mi chiede se ciò sia possibile. Riflettendo un istante e ricordando le varie leggi ho d’istinto detto che ciò non é consentito, ma udita l’insistenza della ditta, che ovviamente ha da trarre il suo bel guadagno dal servizio, ho ritenuto opportuno scriverLe per conoscere i riferimenti normativi a sostegno del mio diniego.
Può intervenire in mio aiuto? Intanto ho detto che la normativa in vigore permette di tumulare, all’interno di un loculo, solo un feretro e cassette ossario e/o urne cinerarie fino al completamento della capienza massiva del sepolcro, quindi non parlando di feti ritengo che tale possibilità non sia consentita.. Tra l’altro in un articolo di una rivista del settore mi pare d’aver letto che vadano collocati a terra. E’ corretta questa mia tesi, o con il capo cosparso di cenere dovrò fare ammenda della mia tesi ed accogliere la richiesta?