TAR Valle d’Aosta, 14 maggio 1999, n. 86

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Valle d’Aosta, 14 maggio 1999, n. 86
In zona sottoposta a vincolo cimiteriale non è consentita l’edificabilità di alcun manufatto, neppure interrato. In tema di concessione edilizia in sanatoria relativa ad opere ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, il parere del competente ufficio dell’Usl è necessario, in relazione alla compatibilità delle costruzioni oggetto dell’istanza di sanatoria con gli interessi igienico – sanitari, solo in caso di vincolo relativo (cioè superabile mediante autorizzazione), non essendo legislativamente previsto nel caso in cui i fabbricati non siano sanabili perché in contrasto con vincoli – imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse – che comportano inedificabilità.

Testo completo:
TAR Valle d’Aosta, 14 maggio 1999, n. 86
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta composto dai Signori:
DELLA VALLE PAUCIULLO Giuseppina – Presidente
AROSIO Mario – Consigliere
FARINA Vincenzo – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 72/97, 131/97 e 110/98, proposti rispettivamente:
1) dalla SOCIETÀ TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Siniscalco e Roberto Jorioz, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, Avenue du Conseil des Commis, n. 8 (ricorsi nn. 72/97 e 131/97),
contro
il COMUNE DI LA THUILE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
A) quanto al ricorso n. 72/97: del provvedimento del Sindaco di La Thuile prot. n. 7839-X/9/2 del 24.3.1997, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
B) quanto al ricorso n. 131/97: del provvedimento dell’Assessore delegato del Comune di La Thuile prot. n. 10080/X/9/2 del 26.8.1997, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
2) dal CONDOMINIO “S.” di La Thuile, in persona dell’Amministratore pro tempore, nonché dalla sig.ra E. V. rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Maupoil e Piercarlo Carnelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, Via De Tillier n. 8 (ricorso n. 110/98);
contro
il COMUNE DI THUILE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per ottenere
l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 76/94 di questo tribunale, pubblicata il 10.5.1994 e notificata il 18.6.1994;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Uditi alla pubblica udienza del 18.3.1999, relatore il Consigliere dr. V. Farina, l’avv. R. Ingicco, su delega e per conto dell’avv. M. Siniscalco per la ricorrente, l’avv. F. Albertini, su delega e per conto dell’avv. Maupoil per il Condominio “S.” e la Sig.ra E. V.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso giurisdizionale (n. 72/97) notificato il 20.5.1997, la società TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. 7839-X-/9/2 del 24.3.1997, con il quale il Sindaco di La Thuile ha negato alla deducente la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, in relazione alle opere abusive eseguite nella zona di rispetto cimiteriale, e consistenti nella sopraelevazione di un piano di una centrale telefonica.
La ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
La vicenda trae origine dalla sentenza di questo Tribunale n. 76 del 20.5.1994, con la quale era stata annullata la concessione edilizia n. 7/92 del 30.3.1992, rilasciata dal Sindaco di La Thuile alla Società Italiana per l’esercizio delle Telecomunicazioni p.a. (S.I.P., oggi TELECOM ITALIA s.p.a.); concessione riguardante l’ampliamento (sopraelevazione di un piano) di una centralina telefonica.
La suddetta sentenza è stata confermata con decisione del Consiglio di Stato, IV, 29.2.1996, n. 222.
Le due pronunce giurisdizionali si sono fondate essenzialmente sulla accertata violazione della vigente normativa in materia di zona di rispetto cimiteriale, posto che il nuovo manufatto insiste parzialmente in detta zona.
La società ricorrente ha, quindi, chiesto il condono edilizio per l’opera abusiva in parola, sennonché il Sindaco di La Thuile ha prima negato la sanatoria, (con il gravato provvedimento) e poi ha disposto la demolizione dell’opera stessa (con provvedimento impugnato con il ricorso n. 131/97).
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 33 L. 47/1985. Violazione dell’art. 32 L. 47/1985, dell’art. 2 L. R. 48/1985 e dell’art. 39 L. 724/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di motivazione.
La società ricorrente assume che all’interno della fascia di rispetto cimiteriale non sussiste una situazione di inedificabilità assoluta ex art. 33 L. 47/1985, dato che sono consentiti interventi di manutenzione, di restauro e quelli funzionali all’attività cimiteriale, e, inoltre, spetta al Prefetto consentire costruzioni nella predetta fascia: di qui l’esigenza, disattesa dal Sindaco di La Thuile, di sentire gli Organi preposti alla tutela del vincolo ai sensi degli artt. 32 L. 47/1985, 2 L. R. 48/1985 e 39 L. 724/1994 (anche nella ipotesi che si tratti di inedificabilità assoluta: fattispecie che non ricorre nella fattispecie, ribadiscono gli istanti).
2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento.
La deducente lamenta che il diniego di condono si sia riferito a tutto l’intervento realizzato, senza distinguere tra la parte ricadente sulla fascia di rispetto cimiteriale e quella esterna a detta fascia.
3) Violazione dell’art. 4 della legge 4.12.1993 n. 493 come sostituito dall’art. 2, comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662. Violazione dell’art. 33 della legge 28.2.1985, n. 47 e s.m.i. Violazione del capo IV della legge 28.2.1985 n. 47 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di attività e di procedimento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Eccesso di potere per motivazione erronea.
La deducente sottolinea la circostanza che l’impianto tecnologico (centrale telefonica) realizzato su parte della fascia di rispetto cimiteriale non necessita di concessione edilizia, bensì di una semplice denuncia di inizio di attività in forza dell’art. 4, comma 7 della L. 4.12.1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della L. 23.12.1996, n. 662: di qui la non necessarietà del condono edilizio in quanto non si rendeva necessario alcun atto autorizzativo in base alle norme suindicate, le quali escludono la inedificabilità assoluta dell’area cimiteriale.
Con atto di intervento ad opponendum depositato il 16.2.1999, cui è seguita la memoria depositata il 6.3.1999, i ricorrenti del gravame deciso con la sentenza n. 76/94, sopra richiamata e, cioè, il Condominio “S.” e la Sig.ra E. V., hanno dedotto la inammissibilità e l’infondatezza nel merito del presente ricorso, nonché del successivo ricorso n. 131/97, di cui si dirà di qui a poco.
La società TELECOM ha depositato una memoria il 5.3.1999.
Con un altro ricorso giurisdizionale (n. 131/97), la società TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento dell’Assessore delegato del Comune di La Thuile prot. n. 10080/X/9/2 del 28.8.1997, con il quale, in relazione al diniego di condono prot. n. 7839 del 24.3.1997 (gravato con il ricorso n. 72/97), è stato ingiunto alla ricorrente di demolire le opere abusive realizzate entro la fascia di rispetto cimiteriale, pena l’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere stesse.
La ricorrente ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Dopo aver ricordato i precedenti della vicenda, la società TELECOM, a sostegno del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: art. 33 e art. 11 L. 47/1985. Erronea applicazione dell’art. 7 L. 47/1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990.
La ricorrente lamenta che il Comune di La Thuile non abbia applicato l’art. 11 della legge n. 47 del 1985, che ha dettato la disciplina da applicarsi in caso di annullamento di una concessione edilizia, prevedendo, in particolare, la possibilità, da parte del Sindaco, di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di impossibilità della restituzione in pristino delle opere abusive realizzate dalla Telecom.
Il Comune, si duole quest’ultima, ha applicato l’art. 7 anziché l’art. 11 della legge n. 47/1985.
2) Illegittimità derivata, attesa la illegittimità dell’atto presupposto, rappresentato dal diniego di condono, impugnato con il ricorso n. 72/97.
Come si è già detto sopra, il Condominio “S.” e la Sig.ra E. V., hanno proposto atto di intervento ad opponendum nei confronti di entrambi i ricorsi nn. 72/97 e 131/97.
La ricorrente ha depositato una memoria il 5.3.1999.
Con ordinanza n. 60 del 13.11.1997, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Con ricorso giurisdizionale (n. 110/98) depositato l’8.10.1998, il CONDOMINIO “S.” di La Thuile, in persona dell’amministratore pro tempore, nonché la Sig.ra E. V., hanno chiesto che questo Tribunale dichiari l’obbligo dell’Amministrazione comunale di La Thuile di conformarsi al giudicato nascente dalla sentenza n. 76/94, pubblicata il 20.5.1994, notificata il 18.6.1994 e confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 222 del 29.2.1996.
Con la sentenza n. 76/94, come si è visto, era stato accolto il ricorso proposto dagli attuali ricorrenti contro il Comune di La Thuile e contro la Regione autonoma Valle d’Aosta, per ottenere l’annullamento della concessione gratuita per opere edilizie in data 30.3.1992, rilasciata dal Comune predetto alla S.I.P., registro costruzioni n. 7/92, ed occorrendo, delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale di La Thuile, variante n. 2, approvate con deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 4030 del 29.4.1988.
Con il ricorso per ottemperanza, proposto previo atto di diffida e messa in mora, i ricorrenti lamentano che l’intimato Comune di La Thuile non ha dato esecuzione alla sentenza n. 76/94, disponendo la demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi e chiedono che il Tribunale ordini al Comune di La Thuile, di dare “piena ottemperanza” alla sentenza de qua, provvedendo alle occorrenti demolizioni ed al ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a 30 giorni, pena la sostituzione di un Commissario ad acta al Comune, nel caso di inadempienza di quest’ultimo.
L’intimato Comune di La Thuile non si è costituito in giudizio, ma ha trasmesso le proprie osservazioni a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, con nota prot. n. 4302/X/9/2 del 3.11.1998.
L’intimato Comune di La Thuile non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 18.3.1999, i tre ricorsi sono passati in decisione (previa rinuncia, quanto al ricorso n. 110/98 della difesa degli istanti, alla trattazione della causa in Camera di consiglio).
DIRITTO
1) Stante l’evidente nesso che li lega, i tre ricorsi, rubricati ai nn. 72/97, 131/97 e 110/98, vanno riuniti onde deciderli con unica sentenza.
2. In rito, va, pregiudizialmente, respinta la eccezione di inammissibilità dei primi due ricorsi (nn. 72/97 e 131/97), dedotta dagli intervenienti ad opponendum, per mancata notifica dei ricorsi medesimi ad essi intervenienti, quali controinteressati. Ed invero, alla stregua dei principi generali, non sussistono controinteressati all’impugnativa del provvedimento allorché questi, come si è verificato nel caso di cui all’attuale controversia, non siano indicati direttamente nell’atto o non siano da questo facilmente desumibili, a nulla rilevando la circostanza che essi possono avere in via riflessa interesse alla conservazione del provvedimento medesimo.
3. Ciò posto, il primo ricorso, cioè il ricorso n. 72/97 mira alla caducazione del provvedimento del Sindaco di La Thuile prot. n. 7839-X/9/2 del 24.3.1997, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
4. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato i seguenti vizi:
Violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 33 L. 47/1985. Violazione dell’art. 32 L. 47/1985, dell’art. 2 L. R. 48/1985 e dell’art. 39 L. 724/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di motivazione.
Le prospettazioni non meritano ingresso.
Contrariamente a quanto opina la società ricorrente, le “deroghe” ammesse dalla legge concernono solo la preventiva perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale, mentre non possono di certo ritenersi ammissibili ed applicabili, una volta determinata previamente l’ampiezza della zona di tutela: all’interno della fascia di rispetto resta, qualunque sia l’estensione del vincolo, un obbligo assoluto di inedificabilità. Al riguardo è a dire che il divieto, contenuto nell’art. 338 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, di costruire, entro un raggio di duecento metri intorno ai cimiteri, nuovi edifici, è assoluto ed è riferibile ad ogni tipo di fabbrica o di costruzione (anche ad uso abitazione), sì da rendere del tutto inedificabile l’area colpita dal divieto medesimo (cfr. Cons. St., II, 28.2.1996, n. 3031/95; TAR Lombardia, 17.12.1996, n. 1825).
Alla luce delle suesposte osservazioni, appare del tutto erroneo asserire, come fa la deducente, che il divieto di inedificabilità assoluta è escluso dalla possibilità di eseguire interventi di manutenzione e restauro, e gli interventi funzionali alla attività cimiteriale all’interno della fascia di rispetto: questi interventi, invero, non sono, de plano, sussumibili nel paradigma della “edificazione”, eppertanto non impingono nel divieto in parola.
Quanto al cenno fatto dalla deducente alla necessità che il Comune sentisse il parere delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ex art. 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va detto che la richiesta del parere in questione avrebbe avuto ragione d’essere, a mente del citato art. 32, solo ove si fosse trattato di un vincolo relativo, cioè superabile con una autorizzazione; sennonché l’art. 32 esclude da tale procedura le fattispecie contemplate dall’art. 33, vale a dire quei casi nei quali, come quello di cui alla attuale controversia, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli che comportano la inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse (cfr. Cons. St., II, 28.2.1996, n. 3031/95 cit.).
5. Il secondo mezzo è così rubricato:
Eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Eccesso di potere per difetto carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento.
L’assunto è infondato.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il gravato diniego si riferisce specificatamente al contenuto della domanda di condono, che riguarda la sopraelevazione della centrale telefonica “entro il limite cimiteriale”. Ed invero, nel provvedimento impugnato, il Sindaco ha parlato di opere abusive che insistono “in parte” nella fascia di rispetto cimiteriale, ed ha ritenuto dette opere insuscettibili di sanatoria (“…… le opere abusive insistenti nella suddetta fascia di rispetto cimiteriale ….. non suscettibili di sanatoria …….”: così recita il provvedimento sindacale).
6. Con il terzo motivo la deducente ha denunciato i vizi di:
Violazione dell’art. 4 della legge 4.12.1993 n. 493 come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662. Violazione dell’art. 33 della legge 28.2.1985, n. 47 e s.m.i. Violazione del Capo IV della legge 28.2.1985 n. 47 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di attività e di procedimento. Eccesso di potere per carenza di presupposti. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Eccesso di potere per motivazione erronea.
La tesi non ha pregio.
Non è revocabile in dubbio il fatto che gli interventi elencati dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono consentiti, purché non insistano su aree sottoposte, come nel caso di specie, a vincolo di inedificabilità assoluta.
Contrariamente opinando, si vanificherebbero tutte quelle disposizioni (come l’art. 338 del R. D. n. 1265 del 1934) che hanno introdotto un vincolo di inedificabilità assoluta in vista del perseguimento di preminenti finalità di pubblico interesse.
In realtà, l’art. 2, comma 60, in questione, ha elencato gli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; la stessa disposizione ha, altresì, individuato gli immobili che non possono formare oggetto dei suddetti interventi, in quanto assoggettati a specifica disciplina legislativa o normativa (indicata dalla disposizione). Ora, va innanzitutto detto che l’innalzamento dell’edificio di proprietà della società TELECOM, con la realizzazione di un secondo piano non sembra inquadrabile nella fattispecie invocata dalla deducente, e, cioè, nella fattispecie, indicata dal ripetuto art. 2, comma 60, degli: “f) impianti tecnologici che non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici”.
Trattasi, in effetti, di un nuovo manufatto ampliativo della preesistente costruzione (in elevazione), parzialmente insistente nella zona di rispetto cimiteriale, ossia in una zona soggetta ad inedificabilità assoluta.
In secondo luogo, la società istante ha in modo del tutto apodittico affermato che la nuova costruzione rientra nel paradigma dell’”impianto tecnologico”, così come specificato dalla richiamata lettera f) dell’art. 2, comma 60.
In terzo luogo, va detto che il nuovo manufatto è stato realizzato, in sopraelevazione, su di un immobile libero dai vincoli indicati dall’art. 2, comma 60, di cui si è fatto sopra cenno; eppertanto, sotto questo profilo, il manufatto sarebbe stato assentibile; la preclusione alla sua assentibilità, in base della disposizione in parola, deriva, però, dal fatto che è il manufatto, in sé e per sé considerato, a prescindere dalla costruzione sulla quale è stato realizzato, che si pone irrimediabilmente contro una tassativa, e, ripetesi, non eludibile condizione di inedificabilità imposta dalla legge.
In quarto luogo, va sottolineato che il divieto di edificabilità assoluta posto dalla legge costituisce, prius et ex antea, una condizione oggettiva insuscettibile di essere disapplicata, all’infuori dei casi in cui sia intervenuta una sua abrogazione mediante una legge successiva: ma questo non sembra il caso dell’art. 2, comma 60.
Ma in modo ancor più risolutivo, il Collegio osserva che l’abuso edilizio oggetto del gravato diniego sindacale di condono è stato consumato nella vigenza di una normativa anteriore a quella introdotta con l’art. 2, comma 60; normativa che richiedeva, nel caso, il rilascio della concessione edilizia; tant’è che la stessa ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria.
Pertanto, del tutto inapplicabile è, nella fattispecie, la disposizione di cui all’art. 2, comma 60, che subordina, come si è visto, taluni interventi edilizi alla sola denuncia di inizio attività (la assenza di detta denuncia comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria).
Oltretutto, come è stato sopra dimostrato, all’intervento de quo non era applicabile la disciplina di cui all’art. 2, comma 60.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso n. 72/97 va, dunque, respinto in quanto destituito di fondamento.
8. Il ricorso n. 131/97 è volto all’annullamento del provvedimento del Sindaco di La Thuile prot. n. 10080 del 26.8.1997, di ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate entro la fascia di rispetto cimiteriale nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
9. Con il primo motivo la società istante ha dedotto i vizi di:
Violazione di legge: art. 33 e art. 11 L. 47/1985. Erronea applicazione dell’art. 7 L. 47/1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990.
La doglianza non è fondata.
Il gravato provvedimento sindacale è conseguito necessariamente al diniego di condono (atto prot. n. 7839/X/9/2 del 24.3.1997), gravato dal ricorso n. 72/97, in forza dell’art. 33, comma 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed in virtù del rinvio operato dall’art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985.
Il citato art. 33, comma 3, così recita: “Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal Capo I”.
Tra queste sanzioni figura la demolizione (art. 7, comma 2 della legge n. 47 del 1985), che riguarda, proprio, “l’esecuzione di opere in assenza di concessione”.
La sanzione della demolizione non è, pertanto, stata disposta in seguito all’annullamento giurisdizionale della concessione gratuita per opere edilizie in data 30.3.1992, bensì in seguito al diniego di sanatoria delle opere abusive, in quanto insistenti su area soggetta ad inedificabilità assoluta.
Può soggiungersi che, come si vedrà più avanti, il Sindaco, anche a seguito dell’annullamento giurisdizionale della concessione rilasciata alla S.I.P., avrebbe dovuto, in forza dell’art. 11 della legge n. 47/1985, disporre la riduzione in pristino mediante la demolizione, salvo l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in caso di impossibilità di procedere alla riduzione in pristino (cfr. TAR Abruzzo, 5.6.1997, n. 265).
10. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di: Illegittimità derivata.
La accertata legittimità del provvedimento n. 7839 del 27.3.1997 reiettivo della domanda di condono, impugnato con il ricorso n. 72/97, esclude la fondatezza di questo secondo mezzo.
In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni, anche il gravame n. 131/97 va respinto.
11. Il ricorso n. 110/98 è volto ad ottenere l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale n. 76 del 20.5.1994.
12. Con tale sentenza (resa sul ricorso n. 135/92), pubblicata il 20.5.1994, notificata il 15 e 18 luglio 1994 e passata in giudicato in seguito alla decisione, reiettiva dell’appello, del Consiglio di Stato, IV, 29.2.1996, n. 222 questo Tribunale ha annullato la concessione gratuita per opere edilizie in data 30.3.1992, rilasciata dal Comune di La Thuile alla S.I.P. (ora TELECOM ITALIA s.p.a.).
Con il presente gravame i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della richiamata sentenza n. 76/94.
Con questa sentenza era stata, dunque, annullata la concessione gratuita per opere edilizie n. 7/92 in data 30.3.1992, rilasciata dal Comune di La Thuile alla S.I.P., sulla base del primo motivo del gravame n. 135/92 proposto da Condominio “S.” e dalla Sig.ra E. V.. Questo motivo si sostanziava nella denuncia della violazione dell’art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (recante il “Testo unico delle leggi sanitarie”), per avere la intimata S.I.P. ampliato una centralina telefonica, mediante l’innalzamento di un piano (secondo), nell’ambito della zona di rispetto cimiteriale (cioè nel raggio di duecento metri dal cimitero): zona inibita alla edificazione, essendo ricompreso in questo concetto, sottolineavano i deducenti, anche le sopraelevazioni, in quanto innegabile ampliamento dell’esistente.
Ciò posto, va ricordato in linea generale che, in seguito alla formazione del giudicato amministrativo, l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi alla pronuncia del giudice, adeguando la situazione di fatto e di diritto alle statuizioni in essa contenute; all’uopo la sentenza contiene, tra l’altro, l’ordine che essa “sia eseguita dall’Autorità amministrativa”, giusto il preciso disposto dell’art. 65, n. 5 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, approvativo del regolamento di procedura dinnanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Nel caso di cui alla attuale controversia, come precisato dal Sindaco di La Thuile nella nota prot. n. 4302/X/9/2 del 3.11.1998 soprarichiamata (trattasi delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 91, comma 2 del R. D. n. 642/1907), l’Amministrazione comunale si era già “attivata per la demolizione delle opere di sopraelevazione della centrale telefonica”.
Ed invero, il Comune, dopo aver respinto la domanda di condono ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 presentata dalla società Telecom per le opere abusive insistenti nella fascia di rispetto cimiteriale (provvedimento dell’Assessore delegato prot. n. 7839/X/9/2 del 24.3.1997, impugnato avanti questo Tribunale con ricorso n. 72/97), ha ingiunto alla stessa Telecom di demolire entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica del provvedimento, le opere abusive de quibus, “con avvertenza che trascorso infruttuosamente detto termine le stesse verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune” (provvedimento dell’Assessore delegato prot. n. 10080/X/9/2 del 26.8.1997, notificato il 29.8.1997 impugnato avanti questo Tribunale con ricorso n. 131/97). L’esecuzione di questo secondo provvedimento, cioè dell’ordinanza di demolizione, è stata sospesa con ordinanza di questo Tribunale n. 60 del 13.11.1997.
Pertanto, può affermarsi che l’Amministrazione comunale intimata, con la adozione della ordinanza di demolizione testé cennata, abbia, sostanzialmente, dato inizio alla esecuzione della sentenza n. 76/94; non può, chiaramente, sostenersi che l’Amministrazione si sia conformata in toto al giudicato amministrativo, posto che, de plano, non è stato ancora realizzato l’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso originario.
É d’uopo ulteriormente osservare che il Sindaco, con la ripetuta nota del 3.11.1998, ha ritenuto che l’unico mezzo adempitivo della decisione del Giudice fosse quello della demolizione delle opere abusive realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale: con ciò egli ha, nella sostanza, fatto applicazione del disposto dell’art. 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante i casi di annullamento, anche giurisdizionale, delle concessioni edilizie. Questa norma consente al Sindaco, “ove non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino”, di “applicare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere …….”. Il Sindaco di La Thuile ha, invece, ravvisato la inesistenza di ragioni ostative alla irrogazione della sanzione della demolizione: così deve concludersi da un esame coordinato e logico degli atti di causa.
A questo punto non si può non sottolineare che, malgrado l’ordinanza di demolizione n. 10080/97 inerisca ad uno specifico procedimento (quello che ha preso l’avvio dalla domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla società Telecom), non sussistono preclusioni acché l’adozione di questa ordinanza (seguita al diniego di condono) venga considerata (come, in effetti, è stata considerata dal Sindaco), come modalità adempitiva del giudicato nascente dalla sentenza n. 76/94.
Ed invero, atteso che la ordinanza de qua costituisce provvedimento conseguenziale alle statuizioni contenute in quest’ultima sentenza, ed è suscettibile di soddisfare l’interesse pretensivo dei ricorrenti fatto valere con il gravame originario, non si vede perché il Sindaco avrebbe dovuto assumere un altro provvedimento esecutivo della ripetuta pronuncia giurisdizionale. Oltretutto, quest’altro provvedimento sarebbe stato condizionato dalla ordinanza di demolizione: di qui la evidente superfluità, se non addirittura la incongruità di un provvedimento attuativo della sentenza, in aggiunta alla ordinanza in parola.
La legittimità di quest’ultima, occorre sottolineare, è stata accertata dal Collegio in sede di esame del ricorso n. 131/97.
Ordunque, il Sindaco di La Thuile ha dato concreto avvio alla esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 76/94.
Manca, però, allo stato, un completo adempimento della sentenza, atteso che l’esecuzione della ordinanza di demolizione n. 10080/97 è stata, come si è detto, sospesa da questo Tribunale (l’ordinanza suddetta, è bene precisarlo, era stata notificata dal Comune alla società Telecom il 29.8.1997).
Ciò posto, risultando osservate le formalità procedurali stabilite dagli artt. 90 e 91 del R. D. n. 642 del 1907 circa la notificazione della sentenza all’Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione del ricorso, questo va accolto in parte, cioè limitatamente alla mancata attuazione integrale del giudicato de quo.
Va, conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata, nel caso in cui la società Telecom non provveda alla demolizione delle opere abusive, di cui alla ordinanza comunale n. 10080/97, entro il termine fissato dall’ordinanza stessa (tenendo, però, conto del periodo di tempo già trascorso tra la esecutività della suddetta ordinanza e la esecutività della ordinanza di questo Tribunale n. 60/97), di adottare i provvedimenti conseguenziali entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione dei cennati provvedimenti provvederà, invece, un commissario ad acta, che sembra opportuno al Collegio nominare sin da adesso nella persona del Dott. Piero Accardi.
Il Commissario procederà senza indugio alla scadenza del termine sopra indicato, su semplice istanza di parte, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla ricezione dell’istanza medesima, sotto la sua responsabilità, ad adottare i successivi provvedimenti attuativi della sentenza n. 76/94, conseguenti alla inattività della intimata società Telecom e del Comune di La Thuile.
Il Collegio ritiene, altresì, di determinare sin da ora il compenso per il Commissario ad acta, fissandolo nella misura di £. 1.000.000 (unmilione), e pone l’onere della relativa spesa a carico del Comune di La Thuile.
13. In conclusione, alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, i ricorsi nn. 72/97 e 131/97 vanno respinti; il ricorso n. 110/98 va accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione.
14. Le spese giudiziali seguono la soccombenza quanto ai ricorsi nn. 72/97 e 131/97; possono essere compensate quanto al ricorso n. 110/98, sussistendone i giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta,
riunisce
i ricorsi nn. 72/97, 131/97 e 110/98, meglio specificati in epigrafe;
rigetta
i ricorsi nn. 72/97 e 131/97;
accoglie
in parte, come in motivazione, il ricorso n. 110/98, e, pertanto, secondo quanto precisato nella stessa motivazione, dichiara l’obbligo del Comune di La Thuile di adottare le determinazioni amministrative conseguenziali per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 76/94; dispone, inoltre, in caso di inadempienza del suddetto Comune, la nomina di un Co

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