Cassazione civile, Sez. I, 28 agosto 1998, n. 8589 [2]

Norme correlate:
Art 823 Regio Decreto n. 262/19421942

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 28 agosto 1998, n. 8589
II comma 2 dell’art. 816 c.c. non può derogare a quanto sancito nell’art. 823 c.c., dovendosi ritenere prevalente la normativa relativa alla tutela del demanio pubblico e dei beni che vi appartengono. Pertanto, non è ammissibile alcun atto di disposizione di un singolo bene appartenente ad una universalità di mobili avente carattere di bene demaniale in quanto a seguito dell’inserimento nella stessa il bene viene ad essere assoggettato al regime dei beni demaniali.

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