Cassazione civile, Sez. I, 29 agosto 1998, n. 8634

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 29 agosto 1998, n. 8634
Con riguardo ad area inedificabile, perché gravata da vincolo di rispetto cimiteriale, l’indennità di espropriazione va determinata ricorrendo ai criteri di cui al titolo II l. 22 ottobre 1971 n. 865, cui rinvia il comma 3 dell’art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, rimanendo escluso che nel sistema indennitario creato dalla stessa norma, possa tenersi conto, ai fini della valutazione economica dell’area inedificabile, di possibili utilizzazioni alternative del bene.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. I, 29 agosto 1998, n. 8634
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere
Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere
Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALBERTO PREDIERI, giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrente
Contro
BARONCINI NEDO, BARONCINI ROBERTO, FILIPPI GINO;
Intimati
E sul 2 ricorso n. 13616-96 proposto da:
BARONCINI NEDO, BARONCINI ROBERTO, FILIPPI GINO , elettivamente
domiciliati in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 19, presso l’avvocato
ALBERTO ANGELETTI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE ANGELLA, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrenti e ricorrenti incidentali
Contro
COMUNE DI LIVORNO;
Intimato
avverso la sentenza n. 1304-95 della Corte d’Appello di FIRENZE,
depositata il 02-12-1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06-05-98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Lorenzoni, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
Angeletti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo e
secondo, con l’assorbimento dei restanti motivi (terzo, quarto e
quinto); assorbimento del ricorso incidentale.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 6.6.1990, Baroncini Nedo e Roberto e Filippi Gono convenivano in giudizio il Comune di Livorno davanti alla Corte d’appello di Firenze opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell’indennità di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell’amministrazione convenuta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Livorno contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 2.12.1995 la Corte d’Appello di Firenze, premesso che per i terreni in questione, originariamente destinati (p.r.g. del 1961) parte a verde pubblico e parte a zona agricola, era prevista, in base a variante approvata nel 1972, la funzione di verde pubblico con attrezzature sportive, che il p.e.e.p. vi aveva successivamente creato sotto zona per verde e servizi, che il vincolo cimiteriale esistente su tutta l’area impediva qualsiasi forma di edificazione, ma non l’utilizzazione a parcheggio da tempo in effetti in atto, ed altre astrattamente ipotizzabili, come quella ad attrezzature sportive e da campeggio, determinava in L. 198.525.000 l’indennità di espropriazione dovuta agli opponenti.
Ricorre per cassazione il Comune di Livorno, affidandosi a cinque motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso Baroncini Nedo e Roberto e Filippi Gino, che a loro volta propongono ricorso incidentale, illustrato da memoria.
DIRITTO
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Livorno, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 549 (NDR: così nel testo), e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che le possibilità edificatorie dei terreni espropriati erano escluse dalle destinazioni di piano al momento dell’opposizione del vincolo preordinato ad esproprio (incluso nel p.e.e.p.), e che ciò ne comportava l’indennizzabilità in base al semplice valore agricolo, poiché le “possibilità legali ed effettive di edificazione”, ai fini dell’applicabilità del criterio del valore venale mediato, di cui al 1 comma dell’art. 5 bis, debbono esistere congiuntamente, il che non è nella specie, ove il terreno era destinato a verde pubblico.
Con il secondo motivo l’amministrazione comunale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 338 r.d. 27.7.1934 n. 1265 nonché dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 549 (NDR: così nel testo), ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il vincolo cimiteriale sull’area ne preclude incondizionatamente l’edificazione, comportando una limitazione legale alla proprietà di carattere assoluto.
Con il terzo motivo l’amministrazione comunale, denunciando ulteriore violazione dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 549 (NDR: così nel testo), ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’attuale destinazione dell’area a parcheggio, indipendentemente dalla sua abusività, è elemento che dimostra l’edificabilità dell’area, posto che per la destinazione in oggetto è richiesta la concessione edilizia: questo è elemento che, oltre alla incongruità della tesi che attribuisce il carattere di edificabilità per effetto di opere abusive, non vale, nella sua astrattezza, a rendere un’area edificabile.
Con il quarto motivo il Comune, denunciando ulteriore violazione dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 549 (NDR: così nel testo), ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, si duole che il giudice di merito non abbia applicato all’indennità la decurtazione del 40%, essendo mancata la cessione volontaria dell’area, e comunque non avendo gli espropriati assunto le necessarie iniziative per fruire del beneficio della mancata decurtazione.
Con il quinto motivo il Comune, denunciando violazione dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 549 (NDR: così nel testo), dell’art. 42 r.d (NDR: così nel testo). 25.6.1865 n. 2359 e dell’art. 16 l. 22.10.1971 n. 865, ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte d’Appello non abbia valutato l’incidenza negativa del vincolo imposto all’area dal p.e.e.p., ed in sostanza abbia ritenuto l’edificabilità dell’area e l’aumento di valore della stessa, per effetto dell’esecuzione dell’opera pubblica.
Con ricorso incidentale, Baroncini Nedo e Roberto e Filippi Gino denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 549 (NDR: così nel testo), e carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata che pur riconoscendo l’edificabilità dei terreni espropriati, ha optato per ipotesi valutative minimali, prospettate dal c.t.u., in via subordinata.
Il ricorso principale appare fondato e va accolto.
Per ragioni di ordine logico, va data precedenza al secondo motivo di ricorso. L’esistenza di un vincolo di inedificabilità, infatti, è ragione di per sè assorbente in ordine all’individuazione della disciplina applicabile per la liquidazione dell’indennità di esproprio. L’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 359, infatti, nell’imporre una summa divisio tra aree edificabili e aree agricole, regolate, rispettivamente, dal 1 comma della disposizione citata, e dal tit.
II della l. 22.10.1971 n. 865 (cui si richiama il 4 comma), stabilisce che nell’orbita di regolamentazione delle aree agricole debbono considerarsi attratte le aree inedificabili (3 comma). E non è dubbio che il vincolo creato dall’art. 338 r.d. 27.7.1934 n. 1265 determini una tipica situazione di inedificabilità, rimovibile solo in ipotesi eccezionali (Cass. 4.8.1977, n. 3482; Cons. Stato, sez.
IV, 29.2.1996, n. 222), Di ciò è consapevole il giudice di merito, che tuttavia, sulla linea di un orientamento giurisprudenziale affermatosi prima dell’entrata in vigore della l. 359-92, avalla l’esistenza di un tertium genus di aree agli effetti dell’indennità di esproprio, che liquida attraendo l’immobile nel regime dei suoli edificabili e parametrando il valore venale base alla capacità di sfruttamento dell’area a fini non strettamente edificatori (realizzazione infrastrutture per campeggio e turismo).
Tale ipotesi alternativa è da scartare di fronte al sistema rigidamente bipolaristico creato dall’art. 5 bis, ove ciò che non è edificabile è da considerare, agli effetti indennitari, come agricolo. Di ciò si è fatta interprete la giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso la rilevanza, ai fini indennitari, di utilizzazioni diverse da quelle strettamente agricole, sia per i terreni agricoli (Cass. 18.8.1997, n. 7663), sia, più in generale, per quelli non edificatori (Cass. 20.3.1998, n. 2929; 20 gennaio 1998, n. 483), mentre la soluzione che in ipotesi di edificabilità per l’esistenza di vincolo cimiteriale (Cass. 16 luglio 1997, n. 6510) ha tenuto conto delle possibili utilizzazioni del bene, compatibili con la destinazione di piano regolatore, non è da condividere, poiché finisce con l’attrarre nel regime delle aree edificabili ciò che è espressamente considerato non edificabile, e quindi indennizzabile come agricolo, dall’art. 5 bis l. 359-92.
Proprio per aree inedificabili perché gravate da vincolo di rispetto cimiteriale, la Corte Costituzionale, avvalorando l’interpretazione bipolaristica dell’art. 5 bis, che per le aree non edificabili impone un unico criterio di valutazione indennitaria, alla stregua selle aree agricole, senza tener conto della concreta utilizzabilità delle stesse, ha escluso contrasti con gli artt. 3 e 42 Cost. (Corte Cost. 23 luglio 1997, n. 261).
La sentenza di merito, che ha dunque operato scorretta applicazione dell’art. 5 bis, va cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Con riguardo ad area inedificabile, perché gravata da vincolo di rispetto cimiteriale, l’indennità di espropriazione va determinata ricorrendo ai criteri di cui al tit. II della l. 22.10.1971 n. 865, cui rinvia il terzo comma dell’art. 5 bis l. 8.8.1992 n. 359, rimanendo escluso che nel sistema indennitario creato dalla valutazione economica dell’area inedificabile, di possibili utilizzazioni alternative del “bene”.
Restano assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, come pure il ricorso incidentale, che è viziato nel presupposto, sopra dimostrato erroneo, della edificabilità dell’area espropriata.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi, nonché il ricorso incidentale. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 6.5.1998

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