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Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 1145 Regio Decreto n. 262/1942
Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 28 agosto 1998, n. 8589
Alle cose mobili assoggettate al regime dei beni demaniali non è applicabile la regola stabilita dall’art. 1153 c.c., dovendosi ritenere che il legislatore abbia dato prevalenza, con la previsione di cui all’art. 1145 c.c., all’interesse alla tutela dei beni demaniali rispetto all’interesse alla tutela dell’acquisto in buona fede dei beni mobili “a non domino”.
Testo completo:
Cassazione civile, Sez. I, 28 agosto 1998, n. 8589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CAMERINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DI S. AGATONE papa 50, presso l’avvocato
CATERINA MELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE DE ROSA, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI;
Intimato
avverso la sentenza n. 115-95 della Pretura di CAMERINO, depositata
il 05-05-95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06-05-98 dal Consigliere Dott. Francesco Felicetti;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Mele, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Giovanni LO
CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Nel corso di un procedimento penale a carico di Biciuffi Giuseppe e Sgattoni Marcello, pendente dinanzi al Tribunale di Camerino, veniva disposto il dissequestro e la restituzione dell’Archivio di Stato di Macerata del volume Statuta Firmanorum, sottratto alla biblioteca comunale Valentiniana di Camerino dal dipendente Baruffi Giuseppe e venduto allo Sgattoni, titolare di una libreria antiquaria, che a sua volta lo aveva venduto all’Archivio di Stato di Macerata per il prezzo di lire 1.770.000. L’Amministrazione comunale di Camerino proponeva opposizione di dissequestro, sostenendo che sotto il profilo civilistico, in forza del richiamo operato dall’art. 824 cod. civ. all’art. 822, comma 2, cod. civ., il libro in questione doveva ritenersi assoggettato al regime proprio del demanio pubblico, e pertanto insuscettibile di acquisto da parte di terzi. Il G.I.P. presso il Tribunale di Camerino rimetteva al Pretore civile la soluzione della controversia. Il Comune di Camerino conveniva allora dinanzi al Pretore di quella città l’Archivio di Stato di Macerata e, per esso, il Ministero per i beni culturali e ambientali, chiedendo di essere dichiarato proprietario del libro anzi detto ed inefficace il trasferimento della sua proprietà a terzi, ancorché di buona fede. Resisteva l’Amministrazione convenuta, sostenendo che anche alla fattispecie era applicabile il disposto dell’art. 1153 cod. civ. Il Pretore, con sentenza 5 maggio 1995, rigettava la domanda del Comune, ritenendo che il carattere di bene demaniale, da riconoscersi alle biblioteche comunali, quale è la biblioteca Valentiniana, concerne la biblioteca quale universitas, ma non i singoli libri di essa, con la conseguente applicabilità alla fattispecie dell’art. 1153 cod. civ. La sentenza è stata impugnata per saltum – con il consenso espresso della controparte – dinanzi a questa Corte dal Comune di Camerino, che ha formulato un unico motivo di ricorso. L’Amministrazione dei beni culturali e ambientali non ha controdedotto. Il Comune di Camerino ha anche depositato memoria.
DIRITTO
1 Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 816, 822, 823, 824, 1145, 1153 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che un singolo bene, facente parte di una universalità demaniale, una volta avulso dalla stessa può formare oggetto di validi atti giuridici e, in caso di acquisto in buona fede a non dominio, di valido acquisto. Il Pretore avrebbe errato nel ritenere il secondo comma dell’art. 816 cod. civ. norma speciale, e quindi derogatoria dell’art. 823 cod. civ., che prevede la inalienabilità dei beni che fanno parte del demanio pubblico: infatti sarebbe l’art. 823 a non potere essere derogato dall’art. 816, dovendosi ritenere prevalente la normativa relativa alla tutela del demanio pubblico e dei beni che vi appartengono, i quali cessano di appartenervi solo nei modi prescritti dalle leggi che regolano la materia, tra i quali non vi è il furto di un bene demaniale, cosicché, in caso di mancata avulsione del bene dalla universalità in conformità delle norme che la prevedono e disciplinano, il bene resta incommerciabile e, quindi, insuscettibile di acquisto a non domino, secondo la regola dell’art. 1153 cod. civ.
2 Il ricorso è fondato.
Per il combinato disposto degli artt. 822 e 824 cod. civ. le raccolte delle biblioteche, se appartenenti ai Comuni, sono soggetti al regime di demanio pubblico, caratterizzato, a norma dell’art. 823 cod. civ., dalla inalienabilità dei beni che ne fanno parte, i quali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Vero è che le biblioteche appartenenti allo Stato o ad un Comune, ai sensi dell’art. 816 cod. civ. costituiscono universalità di beni mobili, essendo formate da una pluralità di libri appartenenti ad uno stesso soggetto ed aventi una destinazione unitaria, cosicché i singoli libri, secondo il principio stabilito dal secondo comma del citato art. 816, possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici, ma una volta che il libro sia inserito in una biblioteca demaniale, esso viene ad essere assoggettato, in conseguenza di tale inserimento – così come avviene per i quadri inseriti nelle pinacoteche demaniali e per gli oggetti inseriti nelle raccolte dei musei demaniali – al regime dei beni demaniali, cosicché, essendo inalienabile, gli atti di disposizione di esso, per essere validi, debbono essere preceduti dalla sdemanializzazione, in conformità delle regole stabilite per tali tipi di beni, solo così cessando di fare parte della biblioteca e perdendo le caratteristiche della demanialità. La sdemanializzazione può essere anche tacita, in quanto derivante da un comportamento dell’Amministrazione volto ad escludere il libro della biblioteca attraverso atti incompatibili con la continuazione della sua permanenza nell’univeritas da essa costituita, con la conseguente successiva sottoposizione del libro a regime delle cose mobili in commercio. Ma la sdemanializzazione, ancorché compiuta tacitamente, presuppone necessariamente un comportamento dell’Amministrazione volto a tal fine, e non può quindi derivare dall’estromissione abusiva del libro dalla biblioteca, in conseguenza di qualsivoglia forma di sottrazione.
Ne deriva che i libri facenti parte di una biblioteca demaniale, finché non siano stati estromessi dalla biblioteca in conseguenza di un atto di sdemanializzazione formale o tacita, sono beni demaniali, assoggettati al relativo regime e quindi non ne è possibile l’acquisto della proprietà privata a qualsiasi titolo. In particolare, non ne è possibile l’acquisto a non domino, disponendo espressamente l’art. 1145 cod. civ. che “il possesso di cose delle quali non si può acquistare la proprietà è senza effetto”, con la conseguente inapplicabilità alle cose mobili assoggettate al regime dei beni demaniali della regola stabilita dall’art. 1153 cod. civ., dovendosi ritenere che il legislatore abbia dato prevalenza, con la sua detta disposizione, rispetto all’interesse alla tutela dell’acquisto in buona fede dei beni mobili a non domino, all’interesse alla tutela dei beni demaniali. Interpretazione questa in armonia con il principio – già enunciato da questa Corte (Cass. 7 aprile 1992, n. 4260) a proposito delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti indicati nell’art. 26 della legge n. 1089 del 1939, soggette al regime d’inalienabilità senza la previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione – secondo il quale i motivi d’interesse generale sottesi alla su detta inalienabilità rendono inoperanti, nel caso in cui l’autorizzazione sia mancata, gli effetti della “traditio” previsti in via generale dall’art. 1153 cod. civ. in favore degli acquirenti di buona fede “a non domino”.
In applicazione di tali principi la sentenza impugnata va cassata, avendo il Pretore erroneamente ritenuto applicabile all’acquisto di un libro (dal titolo Statuta Firmanorum), facente parte della biblioteca Valentiniana, appartenente al demanio comunale di Camerino, a questa illecitamente sottratto e acquistato dall’Archivio di Stato di Macerata, l’art. 1153 cod. civ., ritenendo trasferita la proprietà del libro all’acquirente, secondo le regole dell’acquisto a non domino.
Ne consegue che, in applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dei su detti principi – essendo incontroverso che il volume “Statuta Firmanorum” fu sottratto alla biblioteca comunale Valentiniana di Camerino – decidendosi la causa nel merito, va dichiarato esso è di spettanza di tale biblioteca, come richiesto dal Comune di Camerino con l’atto introduttivo della causa, essendo privo di effetto, per le ragioni sopra enunciate, l’acquisto fattone dall’Archivio di Stato di Macerata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito dichiara il libro “Statuta Firmanorum” di spettanza della biblioteca comunale Valentiniana di Camerino. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile.