TAR Lombardia, Sez. II, 17 maggio 1999, n. 1677

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 7 Legge n. 241/1990

Massima:
TAR Lombardia, Sez. II, 17 maggio 1999, n. 1677
Il vincolo cimiteriale comporta il divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri; tuttavia, in considerazione delle sue finalità – di ordine sanitario (evitare la vicinanza di edifici) ed urbanistico (assicurare la futura espansione del cimitero) – il divieto non si riferisce a quelle opere, come le recinzioni ed i riporti di terra, che non possono essere ricondotte alla nozione di “edificio”.

Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. II, 17 maggio 1999, n. 1677
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4526 del 1996 proposto da
IMMOBILIARE P. s.r.l.
in persona del legale rappresentante signor C. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella e Matteo Salvi, presso il primo elettivamente domiciliata in Milano, piazza Velasca 5
contro
COMUNE di LIMBIATE, non costituitosi in giudizio per l’annullamento
dell’ordinanza 18/23 luglio 1996 n. 126 del Commissario prefettizio, notificata il 29.8.96, avente ad oggetto la demolizione di opere eseguite su area compresa in fascia di rispetto cimiteriale.
Visto il ricorso, notificato l’11 e depositato il 16 novembre 1996;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 28 aprile 1999, relatore il dott.Carmine Spadavecchia, il difensore della Società ricorrente;
Considerato quanto segue in
FATTO-DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di aree situate in fascia di rispetto cimiteriale, ha presentato al Comune di Limbiate, il 28 aprile 1995, una comunicazione ai sensi dell’art. 8 del decreto – legge 27 marzo 1995 n. 88 per realizzare una recinzione in rete metallica plastificata su muretto di calcestruzzo.
Con ordinanza 18/23 luglio 1996 n. 126 il Commissario prefettizio, rilevata l’esecuzione di opere in difformità dalla denuncia iniziale, ha imposto la demolizione delle stesse ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Ciò sulla premessa che i lavori, eseguiti su area resa inedificabile dal vincolo cimiteriale, costituirebbero un insieme sistematico di opere soggette al rilascio di concessione edilizia.
Questi gli abusi contestati:
– cancello scorrevole di larghezza superiore a quella ricavabile dai disegni progettuali;
– riporto di ghiaia per la sistemazione del piazzale antistante l’ingresso della proprietà (a dislivello rispetto alla strada vicinale dei Boschetti) e per la formazione di un piazzale interno ad uso deposito di automezzi pesanti.
Il ricorso censura l’ordinanza di demolizione per violazione di legge (art. 7 della legge n. 47/1985, art. 338 del regio – decreto 27 luglio 1934 n. 1265 in relazione all’art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 7 della legge n. 241/90) ed eccesso di potere per carenza di presupposti, erroneità, perplessità ed illogicità della motivazione sotto vari profili.
Il Comune di Limbiate non si è costituito in giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 8 del decreto – legge 27 marzo 1995 n. 88 – vigente all’epoca della denuncia di attività e reiterato con successivi ininterrotti decreti legge sino alla sanatoria degli effetti operata dall’art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 – annovera tra le opere subordinate a denuncia di inizio dell’attività (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge n. 241/90, come modificato dall’articolo 2, comma 10, della legge 24.12.1993 n. 537) i reinterri (lettera b) nonché le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate (lettera f).
L’esecuzione di dette opere senza previa denuncia o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, comporta solo una sanzione pecuniaria.
Nello stesso senso dispongono le corrispondenti norme dei successivi decreti legge, ivi compreso il decreto – legge 25 maggio 1996 n. 285 (art. 9), vigente al tempo in cui l’abuso è stato accertato (cfr. relazione di sopralluogo 18.6.96) e sanzionato (ordinanza 18/23.7.96).
Alla stregua ditale disciplina la realizzazione di un cancello di dimensioni maggiori rispetto al progetto costituisce mera difformità dalla denuncia; ed il riporto di ghiaia, effettuato per finalità che lo rendono assimilabile ad un’opera di reinterro, è opera soggetta anch’essa a sanzione pecuniaria se eseguita senza denuncia preventiva.
Ne consegue che (come fondatamente denunciato col primo motivo) non è applicabile la misura demolitoria irrogata con l’ordinanza commissariale in esame.
3. Non rileva (secondo motivo) la circostanza che le opere siano state eseguite in area di rispetto cimiteriale.
Il vincolo cimiteriale comporta il divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri (art. 338, 1° co., regio – decreto 27 luglio 1934 n. 1265; art. 57, 3° co., d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).
Le finalità del divieto – di ordine sanitario (evitare la vicinanza di edifici) ed urbanistico (assicurare la futura espansione del cimitero) – sono tali da rendere non incompatibili con il vincolo cimiteriale quelle opere, come le recinzioni ed i riporti di terra, che non possono essere ricondotte alla nozione di “edificio” (cfr. TAR Lombardia, Sez. 2^, 12.10.90 n. 837).
4. Per queste ragioni, che si raccordano al primo ed al secondo motivo, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza.
Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo, volti a censurare rispettivamente l’applicazione dell’art. 7 della legge 47/85 per finalità repressive del mero uso dell’area, svincolato da interventi edilizi soggetti a regime concessorio, e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Limbiate alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di £. 5.000.000 (lire cinque milioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 aprile 1999, con l’intervento dei magistrati:
Ezio Maria Barbieri – Presidente
Domenico Giordano – Consigliere
Carmine Spadavecchia – Consigliere, estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA, il 17 MAG 1999.

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