Norme correlate:
Art 132 Regio Decreto n. 262/1942
Art 2247 Regio Decreto n. 262/1942
Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 14 agosto 1998, n. 8043
La esistenza di una duplice società di fatto tra le parti in lite (qualora una di esse neghi la esistenza dell’affectio societatis in relazione ad una sola delle attività commerciali in questione) va provata, quanto ai suoi rapporti interni, attraverso la evidenziazione di elementi di fatto, quali la esistenza di un fondo comune (accertato alla luce della contitolarità dei conti correnti da parte dei soci) relativo ad entrambe le attività esercitate (nella specie, vendita di fiori ed onoranze funebri), di una contabilità congiunta relativa, anch’essa, ad entrambe le attività, di una inserzione nell’elenco telefonico parimenti riguardante entrambe, della esistenza, infine, di moduli a stampa per la conclusione dei contratti con la clientela intestati congiuntamente ad entrambe le ragioni sociali, mentre, con riferimento ai rapporti esterni, il vincolo societario può desumersi per effetto della semplice esteriorizzazione di tali rapporti, desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa.… ... Leggi il resto