Cassazione civile, Sez. II, 8 settembre 1998, n. 8851

Norme correlate:
Art 5 Regio Decreto n. 262/1942
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Cassazione civile, Sez. II, 8 settembre 1998, n. 8851
È inefficace l’accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perché, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette “iure sanguinis” alla famiglia del fondatore, anche ai “nondum” nati alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, disporne.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. II, 8 settembre 1998, n. 8851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rel. Consigliere
Dott. Antonio VELLA Consigliere
Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere
Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9716-95 R.G. proposto da
BARGELLINI VIRGILIO, BARGELLINI ANTONIO, BARGELLINI ANNA LUISA e
BARGELLINI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio
Cesare n. 71, presso la Dott.ssa Arianna Belloni (studio Carocci –
Bonacina), difesi dall’Avv. Antonio Belloni in virtù di procura
speciale in calce al ricorso,
ricorrenti
contro
MAZZUCA FERRUCCIA, MAZZUCA SANDRO, MAZZUCA ETTORE, MAZZUCA FABRIZIO e
DORMI MIS IRENE , difesi e domiciliati come appresso,
controricorrenti
e, per integrazione del contraddittorio,
nei confronti di
OTTOLINI ADONELLA in Ferrucci, quale figlia ed erede di Mazzuca Zola,
intimata
e sul ricorso iscritto al n. 12422-95 R. G. proposto
da
MAZZUCA FERRUCCIA, MAZZUCA SANDRO, MAZZUCA ETTORE, MAZZUCA FABRIZIO e
DORMI MIS IRENE, elettivamente domiciliati in Roma, Via della
Giuliana n. 80 (c-o Segna), presso l’Avv. Giuseppe Rossetti che li
difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso
ricorso incidentale,
ricorrenti incidentali
contro
BARGELLINI VIRGINIO, BARGELLINI ANTONIO, BARGELLINI ANNA LUISA e
BARGELLINI CLAUDIO, domiciliati e difesi come sopra,
intimati
e, per integrazione del contraddittorio,
nei confronti di
OTTOLINI ADONELLA in FERRUCCI, quale figlia ed erede di Mazzuca Zola,
intimata
per la cassazione della sentenza 24 giugno – 19 luglio 1994 n.
2168-94 della Corte d’appello di Roma.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del
13 marzo 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per i ricorrenti, l’Avv. Antonio Belloni che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello
incidentale;
È comparso per i controricorrenti ricorrenti incidentali, l’Avv.
Segna, per delega dell’Avv. Giuseppe Rossetti, che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale o l’accoglimento del ricorso
incidentale condizionato;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen.
dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito l’incidentale condizionato.
FATTO
Nel settembre del 1996 Virginio, Claudio, Anna Luisa ed Antonio Bargellini con la loro madre Concetta Tiburzi convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Rieti, Irene Dormi Mis, vedova di Adone Mazzuca, i di lei figli Sandro, Ettore e Fabrizio Mazzuca nonché le di lei cognate (sorelle del marito) Ferruccia e Zola Mazzuca, esponendo:
– Che, con scrittura privata del 20.5.1922, la predetta Concetta Tiburzi e sua zia Angela Tiburzi in Rinalduzzi avevano convenuto che il diritto di sepoltura nella tomba fatta costruire dal loro rispettivo nonno e padre Carlo Tiburzi, morto nel 1894, spettasse, oltre che a loro due, soltanto al marito della prima (Quirino Bargellini) ai figli della stessa (Virginio, Antonio, Anna Luisa e Claudio Bargellini) e ai figli della seconda (Ferruccia, Valentino, Luigi ed Emilde Rinalduzzi);
– Che nel giugno del 1981, deceduto in Poggio Mirteto Adone Mazzuca, figlio di Emilde Rinalduzzi, i di lui familiari, malgrado l’opposizione di essi attori, ne avevano tumulato la salma nella tomba di cui sopra sebbene si trattasse di soggetto non contemplato dalla menzionata scrittura.
Ciò premesso, chiesero dichiararsi che il diritto alla sepoltura era limitato ai figli di Angela Tiburzi e condannarsi, quindi, i convenuti a trasferire altrove la salma di Adone Mazzuca.
I convenuti, ad eccezione di Zola Mazzuca, si costituirono, contestando la domanda, dichiarando di non conoscere la firma della loro defunta dante causa Angela Tiburzi nella scrittura in parola ed eccependo, nel caso fosse autentica, la inopponibilità ad essi ditale scrittura nonché la sua nullità ed inefficacia sotto vari profili. Chiesero, poi, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato il diritto del solo Virginio Bargellini ad essere tumulato nella tomba in questione, con condanna degli attori alla estumulazione della salma di Quirino Bargellini, marito di Concetta Tiburzi.
Con sentenza 29.11.1991 il Tribunale adito, nella contumacia di Zola Mazzuca, all’esito del procedimento di verificazione della scrittura privata che risultò autentica, accolse la domanda attorea e rigettò quella riconvenzionale, ritenendo valida la limitazione reciproca del diritto di sepoltura stabilita con la scrittura suddetta.
Proposti gravami, in via principale dai Mazzuca – Dormi e in via incidentale da Zola Mazzuca, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza dei Bargellini, ha accolto l’impugnazione principale, assorbita quella incidentale, e, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato le iniziali domande attoree, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesso l’inquadramento giuridico del diritto sul sepolcro e accertato che nel caso di specie, in assenza di specifiche disposizioni da parte di Carlo Tiburzi, la tomba da costui costruita doveva presumersi a carattere “familiare” (e non ereditario), come riconosciuto esplicitamente dagli stessi Bargellini i quali nell’atto di citazione iniziale avevano parlato di “tomba di famiglia”, ha ritenuto che il diritto a ricevervi sepoltura spettasse a tutti i discendenti, anche non ancora nati, del predetto, tra i quali i Mazzuca, e che nei confronti di costoro, quindi, fosse inefficace la ripetuta scrittura del 20.5.1922, derivando essi tale diritto non in via ereditaria, ma in nome proprio e per vincolo di sangue dall’originario fondatore, con conseguente indisponibilità del diritto stesso da parte di Angela e Concetta Tiburzi quali eredi del medesimo.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione Virginio, Antonio, Anna Luisa e Claudio Bargellini sulla base di un solo motivo al quale hanno replicato con controricorso Ferruccia, Sandro, Ettore, Fabrizio Mazzuca e Irene Dormi Mis, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.
Con ordinanza emessa in camera di consiglio l’11.7.1997 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica di entrambi i ricorsi, nei confronti di Zola Mazzuca.
Tale integrazione, essendo costei nel frattempo deceduta, è stata tempestivamente e ritualmente eseguita nei confronti della sua figlia ed erede Adonella Ottolini la quale non ha svolto attività difensive in questa sede.
DIRITTO
Va innanzitutto disposta, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza.
I ricorrenti principali denunziano insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione di non precisate norme di diritto ai sensi del n. 3 dello stesso art. 360.
Essi, nell’esprimere il loro dissenso dall’affermazione della Corte di merito secondo cui Angela e Concetta Tiburzi, discendenti ed eredi di Carlo Tiburzi, non potevano disporre del diritto di sepoltura nella tomba costruita dallo stesso e quanto da loro convenuto con la scrittura del 20.5.1922 era inopponibile ai Bargellini, ancorché nondum nati a quella data, sostengono che nel nostro ordinamento l’erede succede in via universale nei diritti del de cuius, sicché è impensabile e giuridicamente erroneo ritenere che esso erede non possa disporre ditali diritti e che il diritto alla sepoltura sia un diritto indisponibile che si trasmette, anche contro la sua volontà, a chi gli succeda a sua volta, sebbene non ancora venuto in vita all’epoca dell’atto di disposizione.
Si dolgono, quindi, che il giudice d’appello abbia enunciato un principio che cozza contro il sistema e, soprattutto, “va ad “incasellare nel novero dei diritti indisponibili un diritto che tale “non è, innovando, con ciò stesso, il diritto vivente e dando alla “propria sentenza un inammissibile carattere additivo”.
Le censure sono prive di fondamento.
Il giudice d’appello, invero, facendosi carico di una distinzione risalente al diritto romano e tuttora utilizzata senza sostanziali contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza (v., per quest’ultima, sent. 27.6.1974 n. 1920, 5.7.1979 n. 3851, 16.2.1988 n. 1672) ha correttamente affermato – e sul punto, del resto, non vengono mosse puntuali censure col ricorso – che il sepolcro de quo, in assenza di una specifica diversa volontà del suo fondatore Carlo Tiburzi, doveva presumersi di carattere non ereditario bensì “familiare”, cioè destinato dallo stesso a sè e alla propria famiglia e non a sè e ai propri eredi.
Da tale ineccepibile premessa, la Corte di merito, altrettanto correttamente, ha tratto la conseguenza, conforme al costante orientamento giurisprudenziale (v. le sentenze già citate nonché quelle n. 727 del 18.2.1997 e n. 5015 del 29.5.1990), che nel caso di specie la titolarità dello ius sepulchri, sottraendosi alle regole della successione ereditaria, spettava ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo iure sanguinis, anche se non ancora nati al momento della sua morte, senza poter essere trasmessa per atto tra vivi o per successione mortis causa, dal che l’indisponibilità del diritto da parte di Angela e Concetta Tiburzi quali eredi del fondatore e l’inefficacia, quindi, nei confronti dei Mazzuca-Dormi, della scrittura 20.5.1922 con cui le predette avevano limitato il diritto di sepoltura a loro stesse, al marito di una di loro e ai propri figli.
Di qui l’inconsistenza delle argomentazioni basate, tout court, sul postulato della trasmissibilità, in ogni caso, per via ereditaria del diritto di sepoltura.
I due motivi del ricorso incidentale, in quanto condizionati all’accoglimento di quello avversario e non prospettanti questioni preliminari o pregiudiziali rilevabili d’ufficio, restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione, Così deciso in Roma il 13 marzo 1998.

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