Esumazione ed estumulazione

Per esumazione si intende l’operazione cimiteriale per disseppellire un defunto precedentemente inumato (sia che si tratti di cadavere che di resto mortale).
Può essere esumazione ordinaria se svolta dopo il periodo ordinario di inumazione in campo comune o al termine della concessione di sepoltura in sola terra.
Può essere straordinaria se avviene prima dell’ordinario periodo di inumazione nella piena terra (in genere quindi prima dei 10 anni).
Il motivo di una esumazione straordinaria è ad es. per eseguire indagini per interesse di giustizia o per traslare il feretro (con adegiate soluzioni previste dalla normativa) in un’altra sepoltura o per avviarlo a cremazione.
Vi sono eccezioni: I comuni possono abbreviare (quando le condizioni del suolo e di scheletrizzazione dei cadaveri lo consentano) il periodo ordinario a valori inferiori, ma non sotto i 5 anni.

Le esumazioni ordinarie da campo comune sono regolate dal Comune e non è necessaria la presenza di personale dell’ASL.
Nelle esumazioni straordinaria la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.

La estumulazione è il disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato. Con lo stesso termine si può intendere anche il disseppellimento di una cassetta di resti ossei o di una urna cineraria anch’essi precedentemente tumulati.
La estumulazione ordinariamente avviene al termine della durata della concessione di uso di un loculo, ossarietto, nicchia o di una tomba.
Può essere effettuata anche prima dello scadere della concessione per scelta degli aventi diritto a disporre dell spoglie mortali, in genere per avvare il contenitore di dette spoglie mortali a destinazione diversa (altro tumulo, la cremazione) o per decisione dell’Autorità preposta.
Nelle estumulazioni al termine della concessione, o anche prima per scelta degli aventi titolo, la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
Se le originarie tumulazioni di feretro furono stagne (cioé non aerate, come definite dalla normativa regionale che le ha ammesse) spesso (85-90% dei casi), anche dopo 30-40 anni di permanenza in manufatto, non si ha la scheletrizzazione bensì la trasformazione in resti mortali.
Di seguito sono elencati i links ad alcuni articoli di approfondimento reperibili su questo sito.

93 thoughts on “Esumazione ed estumulazione

  1. Egregio Signor Carlo,
    mi permetto di chiederLe ulteriori chiarimenti sul quesito postoLe in data 24 agosto 2015:
    le salme di mia nonna e di mio nonno materno sono state tumulate rispettivamente nel 1978 e 1985 all’interno di una cappella, costruita negli anni ’20, appartenente ad una confraternita religiosa alla quale entrambi erano regolarmente iscritti e di cui mio nonno era Priore. In assenza dello statuto della confraternita vigente all’atto della tumulazione e dell’atto di concessione in uso dei singoli posti feretro, considerando l’ente quale titolare di concessione perpetua, le sepolture sono anch’esse da ritenersi perpetue sebbene fosse consuetudine per le altre congregazioni redigere un atto che limitasse a 30 anni la concessione in uso dei loculi?
    Le suindicate tumulazione sono annotate nell’apposito registro comunale senza che ne sia indicato il periodo della loro permanenza nei loculi a differenza di altre iscrizioni per le quali invece è specificato il limite temporale.
    La ringrazio nuovamente per l’attenzione che vorrà dedicare al quesito ripropostoLe.
    Cordiali saluti.
    Maria

  2. X Alfreda,

    consiglio, preliminarmente, la lettura di due testi proposti ai seguenti links:

    1) https://www.funerali.org/cimiteri/conflitti-sul-sepolcro-famigliare-1091.html
    2) https://www.funerali.org/normativa/atti-di-disposizione-in-conflitto-sulla-spoglia-del-de-cuius-892.html

    Bisogna sempre distinguere tra l’intestazione del sepolcro e la posizione giuridica soggettiva di cui si trovi in un determinato rapporto di parentela con la persona scomparsa, ossia con il de cuius.

    Per evitare pasticci di tal fatta ed indebite ingerenze da parte di terzi invadenti ed “impiccioni” molti Comuni, ormai, in sede di stipula dell’atto di concessione si sincerano che lo stesso sia sottoscritto non già da un estraneo alla famiglia del de cuius, ma da un suo stretto congiunto, in maniera tale che il concessionario così chiaramente individuato dal contratto sia pienamente detentore dello Jus sepeliri (diritto ad esser sepolto) ed, in particolar modo, dello Jus inferendi mortuum in sepolcrum, cioè del diritto a conferire sepoltura in quel dato avello mortuario.

    Nel caso, nemmeno piuttosto remoto, di concessione accordata, magari per la tumulazione solo ed esclusivamente di un determinato feretro, a chi non sia congiunto jure coniugii (ossia da vincolo matrimoniale) o jure sanguinis (per diritto di consanguineità) con il de cuius si assiste ad un’importante divaricazione tra la mera titolarità del loculo, a questo punto afferente ai soli obblighi manutentivi ex Art. 63 DPR n. 285/1990), ed il potere di disposizione sulla spoglia mortale in esso contenuto.

    Spesso i rilievi dei Tribunali Italiani richiamano la personalità dello Jus Sepulchri a volte pure svincolato rispetto al diritto reale (che compete – questo sì – al concessionario – sul sepolcro stesso

    La scelta sulla destinazione cui avviare salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, anche dopo un primo periodo di diversa sistemazione,sorge, per criterio di poziorità (brutta parolaccia in “giuridichese” dove concorrono priorità di decisione e graduazione della stessa, secondo i diversi livelli di parentela sanciti dagli Artt. 74 e segg. Cod. Civile) prima enucleato come principio pretorio da un’univoca e consolidata giurisprudenza, in tema di conflitti endo-famigliari, poi, enunciato come norma formale, nello jus positum dal Legislatore attraverso l’Art. 79 comma 1 II Periodo del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione – spesso viene sollevata questa obiezione: il sullodato Art. 79 si riferirebbe solo alla pratica cremazionista. L’eccezione è facilmente superabile con questa argomentazione: la norma, infatti, si interpreta e si applica per analogia estensiva “ a fortiori”; dopo tutto non è forse la richiesta di cremazione, quale atto ultimo, personalissimo ed irreversibile, il concretarsi, almeno nel Nostro Ordinamento Giuridico, di una massimo ed estremo atto di disposizione?

    Di conseguenza, il semplice concessionario, privo dell’effettivo dello Jus Sepulchri è estromesso di diritto dalla questione e non può opporsi all’apertura del loculo per le successive operazioni di estumulazione o trasferimento del feretro in altra sede, salvo dimostrare in un giudizio in sede civile, come le sue rimostranze siano volte tutelare la electio sepulchri espressa in vita dal de cuius. Vale ad dire: se il defunto in vita manifestò il desiderio di permanere in quel particolare sepolcro la tomba sarà intangibile per tutta la durata, almeno, della concessione.

    Tutti gli oneri dell’estumulazione saranno giustamente posti a carico del soggetto richiedente, sollevando il concessionario –per altro contrario – dall’assunzione di quest’ultimi.

    Però…però anche la Sua cliente sbaglia e, per di più grossolanamente: come può anche solo sperare di esser (a tempo debito e senza alcuna fretta) tumulata in un loculo il cui concessionario non è a lei legato jure sanguinis o jure coniugii?, quando il sepolcro privato (come le tumulazioni tutte) nasce, appunto, come principalmente famigliare?

    Sarebbe un abuso, in senso tecnico, a meno di non rischiare con l’istituto della benemerenza di cui all’Art. 93 comma 2 DPR 10 sttembre 1990 n. 285, ma demandato, nella sua attuazione di dettaglio al regolamento municipale di polizia mortuaria.

    Qui bisognerebbe consultare attentamente l’atto di concessione, perchè se la concessione è stata fatta solo per una determinata persona (fattispecie piuttosto diffusa, soprattutto nell’evenienza di loculo monoposto) la sua estumulazione potrebbe addirittura provocare l’estinzione del rapporto concessorio, dovuta all’esaurimento dei fini per cui quest’ultimo era sorto.

    Titolato a pronunciarsi, nell’evenienza di strascichi giudiziari sarà, ovviamente, il giudice di ultima istanza, il Comune sin quando non si addivenga ad una soluzione concordata (o a sentenza) resta terzo ed equidistante rispetto alla parti in causa e si limita a garantire il mantenimento dello status quo.

  3. Buongiorno, vorrei dei chiarimenti su questo argomento….Una mia cliente nel 1991, le muore un figlio, era separata, la convivente del x marito, è andata a prenotare il loculo intestandolo a lei. Adesso la mia cliente, ha il desiderio di toglierlo in quel loculo e metterlo in un ossario….perchè un domani vuole andarci anche lei. purtroppo la titolare della concessione non vuole firmare l’apertura del loculo….come deve comportarsi…perchè il comune senza il foglio firmato non procede. in attesa di una vostra risposta vi porgo distinti saluti

  4. X Massimiliano,

    Ex Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n. 254/2003, il quale detta un doppio criterio di valutazione: temporale/amministrativo e medico-legale è cadavere il corpo umano esanime tumulato sino al compimento del 20 anno di tumulazione impermeabile, dopo questo periodo minimo di sepoltura legale, quali che siano i fenomeni trasformativi o conservativi che si verificheranno con ogni probabilità, saremo dinanzi ad una nuova fattispecie giuridica: il resto mortale.

    Qui, almeno, la Legge è tagliente nella sua certezza e non lascia adito ad equivoci interpretativi. Lo spartiacque è rappresentato dai 20 anni effettivi di sepoltura, anche se trascorsi, cumulativamente, in più sepolcri.

    Oggi, come da Lei giustamente rilevato, molti regolamenti regionali e comunali, in seguito all’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, cominciano a considerare come ORDINARIE le estumulazioni eseguite dopo almeno 20 anni di permanenza del feretro in loculo stagno, si tratta di un notevole salto di qualità, anche concettuale, con cui si “sgancia” il periodo legale di sepoltura dall’effettiva durata della concessione, perché secondo il DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Art. 86) l’estumulazione (fatta salva la sempre possibile traslazione di cui all’Art. 88) si dovrebbe legittimamente eseguire alla scadenza (per causa naturale o disfunzionale qui poco rileva) del rapporto concessorio.
    Orbene, a questo punto, ci soccorre la formulazione dell’Art. 86 comma 3 DPR n. 285/1990, integrato dalla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 secondo cui se sono trascorsi meno di 20 anni dalla precedente tumulazione il feretro estumulato sarà sottoposto ad un normale turno di rotazione in campo di terra, di solito di durata decennale.

    In questa sede, cioè all’atto dell’estumulazione si procederà ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 75 comma 2 e 86 comma 2 DPR n. 285/1990 all’apertura di squarci sul coperchio metallico della cassa, prima dell’interro, così da favorire il naturale passaggio delle acque meteoriche, funzionale alla ripresa dei processi di decomposizione della materia organica, spesso inibiti, durante la deposizione del cadavere in ambiente (loculo + bara) sigillato e reso, così, ermetico.

    Confermo, pertanto, la Sua tesi: il defunto sepolto in loculo 19 anni fa, su istanza degli aventi diritto a disporne, sarà inumato nel campo primario.

    Poiché il de cuius, come tale, è ancora CADAVERE e non RESTO MORTALE, non valgono le procedure di “smaltimento” (una su tutte le cremazione in forma proceduralmente “snella”) semplificate di cui alla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10.

    Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

  5. Buongiorno chiedo informazioni in merito ad un decesso avvenuto all’inizio del 2015 e tumulato in una cappella privata (stallo) il defunto dopo qualche mese è stato inumato in un campo primario ; dove trascorrerà i 10 anni previsti dalla legge. Inoltre con un desiderio di fila e di posto .
    Invece per un decesso avvenuto 19 anni fà e non trascorsi i 20 anni di contratto essendo egli tumulato è possibile per lui essere inumato sempre in un campo primario ?
    E’ inteso che in questo comune campo primario sta per 10 anni, invece il campo secondario sta per 5 anni logicamente perchè sono trascorsi 20 anni.

    Certo di un vostro rapido riscontro in merito
    e ringraziando anticipatamente
    Colgo Distinti saluti

  6. X Alfredo,

    l’intento di una riunificazione di tutte le urne in un unico sacello è senz’altro pregevole e di buon senso, tuttavia si rimarca come:

    1) la richiesta di estumulazione delle urne debba esser necessariamente presentata con istanza formale rivolta al comune (…o ai comuni) nel cui cimitero le urne sono state precedentemente deposte. Gli uffici della polizia mortuaria dispongono già di apposita modulistica, solo da compilare all’occorrenza e da firmare secondo modalità e procedure di cui agli Artt. 38 e segg. DPR n.445/2000, Quindi una scrittura privata non è assolutamente strumento idoneo, e rischia di esser solo… un pezzo di carta senza nessun valore legale, stimo infatti, pur sempre ragionando di atti di disposizione sui defunti, inquadrabili nelle sfera dei diritti personalissimi, in termini di pietas ed affetti; insomma con lo Jus Sepulchri non si scherza!
    2) ogni domanda rivolta alla pubblica amministrazione e volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento (in questo caso l’autorizzazione all’estumulazione ex Art. 88 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) sia soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo.
    3) per orientamento conforme della giurisprudenza (…provate a sconfessare voi gli alti pronunciamenti della Corte di Cassazione…io mi accodo umilmente!) e soprattutto per norma positiva ex Art. 79 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285 gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri seguano la precisa ed inderogabile regola dello Jus Sanguinis e in caso di presenza di più congiunti di pari grado di parentela, la Legge pone tutti costoro su un piano di pari ordinazione, dunque per procedere è richiesta l’espressa unanimità!
    4) in caso di contenzioso endo-famigliare sulla nuova destinazione delle urne, il comune, senza entrare minimamente nel merito della controversia (la funzione amministrativa non può mai sconfinare in quella giurisdizionale) si limiterà a mantenere e garantire lo status quo, lasciando al Giudice di ultima istanza l’amaro compito di risolvere la disputa.
    5) Consiglio spassionato: prima di adire il giudice, ed intraprendere una lunga e costosa caausa in sede civile, vi conviene cercare una bonaria composizione del conflitto.
    6) Molti comuni se gli aventi diritto a pronunciarsi sono una pluralità, per snellire gli adempimenti burocratici, prevedano con una precisa formula che chi sottoscriva un determinato atto agisca in nome e per conto di tutti gli altri i, quali, ovviamente debbono esser consenzienti. Attenzione, però, alle dichiarazioni mendaci, punite penalmente ex Art. 76 DPR n. 445/2000.

  7. ALFREDO – Vorrei es-tumulare più urne degli anni 50 circa da vari loculo e trasferirle in unico loculo ,devo avere l’approvazione da tutti i fratelli?
    E sufficiente firmare un foglio tra noi fratelli ?
    Se uno dei fratelli rifiuta di firmare cosa dove fare?
    Chiedo gentilmente delle spiegazioni.Se fosse possibile avere un prestampato di richiesta

  8. X Luca,

    Nell’estumulazione con riduzione dei resti ossei, è potere del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 D.P.R. 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi spetti l’ispezione sulla salma (mineralizzata o meno).

    Lo stesso Art. 3 comma 1 Lett. b) D.P.R n.254/2003 nel definire, in via amministrativa, la fattispecie di “Resto Mortale” in base ad un doppio parametro:
    • cronologico (debbono esser trascorsi almeno i 20 anni di sepoltura legale)
    • medico-legale (si deve esser davvero dinnanzi ad esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo per effetto, soprattutto, di corificazione o, più raramente, saponificazione)
    impone una necessaria esplorazione sulla scheletrizzazione del cadavere con rimozione dei coperchi ed il relativo taglio del nastro di zinco o piombo ex Art. 75 comma 2 D.P.R. n.285/1990.

    Essendo trascorsi già 50 anni, cioè un tempo sufficientemente lungo, la bara potrebbe esser rinvenuta in uno stato di profondo deterioramento (= assi schiodate e controcassa di metallo gravemente corrosa, passivata o ossidata) Ebbene queste condizioni “patologiche” del feretro e tali da non garantire più la tenuta stagna dello stesso potrebbero esser paradossalmente funzionali alla ripresa dei processi di naturale mineralizzazione delle parti molli (tessuti e tegumenti) così da trasformare il cadavere in semplice scheletro. Di conseguenza: conviene sicuramente una ricognizione sullo stato di scheletrizzazione del corpo tumulato.

  9. BUONGIORNO, DEVO ESTUMULARE UNA BARA DEGLI ANNI ’50 DA UN LOCULO PER TRASFERIRLA COME OSSARIO IN UN ALTRO.
    VISTO IL PERIODO DI SEPOLTURA, E’ NECESSARIO APRIRE LA BARA PER CONTROLLARE LO STATO DEL CADAVERE O SI PUO’ DIRETTAMENTE CREMARE IL TUTTO? CI FOSSERO ALL’INTERNO BARA SOLO PIU’ RESTI DI OSSA SI POTREBBE EVITARE LA CREMAZIONE INTERA EVITANDO QUINDI DELLE SPESE…
    GRAZIE DELL’ATTENZIONE.
    CORDIALI SALUTI

  10. X Maria,

    trattandosi di concessione ad “ente morale” (ossia ad un confraternita religiosa, nel caso specifico), va tenuto sempre presente come sussista un doppio livello di rapporti: il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo’ anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. Ad esempio negli anni ’20 vigente il Regio Decreto n. 448/1892 era costume diffuso, data la bassa incidenza della pratica funebre della tumulazione, rilasciare concessioni a tempo indeterminato.

    La seconda relazione giuridica, invece, è intrattenuta tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso ex Art. 93 comma 1 dell’attuale Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituitosi, a monte, tra comune ed ente).

    In tale evenienza di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura (è vietato, ad esempio, il fine di lucro), l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche (tempus regit actum?) a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente stesso e suoi appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e’ ben difficile fornire indicazioni di sorta). Dovrebbe comunque valere il principio dell’affidamento (C.D. bona fides) assieme a quello, correlato, della generale irretroattività della norma giuridica, sancito dalle preleggi al Cod. Civile.

    La durata di questo secondo rapporto, e’ regolata necessariamente dall’ordinamento dell’ente.

    Ad ogni modo, nel silenzio dello statuto della confraternita o dell’atto di concessione in uso dei singoli posti feretro opera pur sempre di default l’Art. 86 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 secondo cui l’estumulazione si esegue legittimamente alla scadenza della concessione, con questa ulteriore conseguenza: dalle sepolture perpetue (che non hanno scadenza naturale in quanto sono proiettate in un tempo vago ed indefinito sub specie aeternitatis) non è mai ammessa l’estumulazione “d’ufficio” se non per estinzione disfunzionale del rapporto concessorio (revoca, decadenza, soppressione del cimitero, abbandono amministrativo laddove previsto) o l’espressa istanza di traslazione delle spoglie mortali presentata dagli aventi diritto a disporre un’ulteriore destinazione delle stesse (esempio: trasporto in altra sede, cremazione, riduzione dei resti ossei in cassetta ossario…)

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