La morte per malattia infettivo-diffusiva – 1/3

Questo articolo è parte 1 di 3 nella serie Morte per malattia infettivo diffusiva

Introduzione

La pandemia da CoVid-19, accanto ad effetti di varia natura, ha riportato alla luce l’attenzione per le situazioni in cui la morte sia stata imputabile, o connessa, a malattia infettiva (in alcuni casi indicata anche come “infettiva-diffusiva” o “infettiva e diffusiva”), situazioni che in precedenza erano tutto sommato (ritenute) abbastanza eventuali.
Il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. prevede, al Titolo V “Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali, Capo I “Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell’uomo“, dapprima all’art. 253, che il Ministero (il testo originario fa riferimento al Ministero dell’interno, presso il quale era costituito un Alto Commissariato, divenuto Ministero della sanità – oggi, Ministero della salute – con la L. 13 marzo 1958, n. 296) determinasse con proprio provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
Il riferimento è qui al noto “Elenco”, ma si ritiene di dover segnalare il fatto che si prevedono “misure” specializzate per ciascuna singola malattia infettiva e diffusiva.
Con il successivo art. 254 prevede un obbligo di – immediata – denuncia al sindaco (e all’Ufficiale sanitario, oggi ASL) in capo al sanitario che nell’esercizio della propria professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.
Trascuriamo le altre disposizioni del T.U.LL.SS. ulteriormente pertinenti, pur invitando, stante l’attualità, ad una lettura dell’art. 260.

In tale contesto, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., già fin dall’art. 1, al comma 2 prevede, attuando le sopraricordate disposizioni sull’obbligo di denuncia, che il comune, ricevuta la denuncia, proceda ad informarne – anche in questo caso “immediatamente” l’ASL del luogo di decesso (questa immediatezza si traduce, nei fatti, nella previsione di termini: entro 12 ore per la Classe I, 24 ore per le Classi IV e V, 48 ore per le Classi II e III).

L’elenco

Per quanto riguarda l’elenco delle malattie infettive e diffusive, che danno origine a misure di sanità pubblica, occorre richiamare i D. M. 5 luglio 1975, D. M. 5 febbraio 1983, D. M. 28 novembre 1986, D. M. 15 dicembre 1990, D.M. 21 aprile 2000.
Esso è articolato in “classi” (4 più altra):
I “Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse”: 1) colera; 2) febbre gialla; 3) febbre ricorrente epidemica; 4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola); 5) peste; 6) poliomielite; 7) tifo esantematico; 8) botulismo; 9) difterite; 10) influenza con isolamento virale; 11) rabbia; 12) tetano; 13) trichinosi;
II “Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo”: 14) blenorragia; 15) brucellosi; 16) diarree infettive non da salmonelle; 17) epatite virale A; 18) epatite virale B; 19) epatite virale NANB; 20) epatite virale non specificata; 21) febbre tifoide; 22) legionellosi; 23) leishmaniosi cutanea; 24) leishmaniosi viscerale; 25) leptospirosi; 26) listeriosi; 27) meningite ed encefalite acuta virale; 28) meningite meningococcica; 29) morbillo; 30) parotite; 31) pertosse; 32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico; 33) rosolia; 34) salmonellosi non tifoidee; 35) scarlattina; 36) sifilide; 37) tularemia; 38) varicella;
III “Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni”: 39) AIDS; 40) lebbra; 41) malaria; 42) micobatteriosi non tubercolare; 43) tubercolosi =
IV “Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell’unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici”: 44) dermatofitosi (tigna); 45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare; 46) pediculosi; 47) scabbia;
V ”Malattie infettive e diffusive notificate all’U.S.L. e non comprese nelle classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e non precedentemente menzionato,
ciascuna della quali caratterizzata da elementi specifici (es.: gravità, frequenza, possibilità d’intervento in termini di profilassi, importanza sul piano nazionale ed internazionale), ma questa distinzione in classi non è poi considerata nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. le cui disposizioni considerano cumulativamente (ed indifferenziatamente) le malattie infettive e diffusive.

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Written by:

Sereno Scolaro

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