Domanda alla Redazione

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35 thoughts on “Domanda alla Redazione

  1. Buongiorno,
    per trasferire un’urna cineraria dalla Francia al Friuli Venezia Giulia, perché sia tumulata presso il loculo di un cimitero già in concessione
    di un familiare, quali documentazioni/autorizzazioni sono necessarie ?

    1. X Claudia,

      Occorrono:

      autorizzazione amministrativa di trasporto internazionale di ceneri formata e rilasciata dall’autorità locale dello stato di partenza: sostanzialmente decreto di trasporto verso l’Estero da Francia ad Italia.

      Dimostrazione preventiva della destinazione dell’urna, una volta giunta in territorio italiano. In questo caso, con concessione già in essere, basterà una semplice verifica sul titolo di accoglimento in sepolcro privato: L’urna cineraria ha diritto ad esser tumulata in quell’avello dato già in concessione ad un parente?

      Se ricorrono questi due presupposti, icui rispettivi titoli di viaggio e sepoltura andranno consegnati all’arrivo in cimitero, nulla osta e si proceda pure, secondo queste piccole, ma si spera utili indicazioni.

  2. Gentili Signori,
    il Comune di Montevecchia (Lecco – Lombardia), terminato il periodo di concessione della tomba del padre di mia moglie, ci chiede di trasferire i resti nel nostro Comune di residenza: Milano.
    Abbiamo aderito a quanto richiesto ma in fasi successive siamo venuti a conoscenza dei costi che dobbiamo affrontare per effettuare questa operazione. Questi costi si sono rivelati così impegnativi, per chi vive di pensione, tanto che abbiamo pensato di non effettuare tutta l’operazione.
    Chiedo se mantenendo questo proposito, siamo sanzionabili penalmente o dobbiamo solo pagare una multa. In ogni caso cosa prevede la legislazione vigente?
    Ringrazio in anticipo per la vostra cortese risposta e invio distinti saluti.

    1. X Placido,

      predico innanzi tutto di valutare la situazione con olimpico distacco e serena quiete, non rischiate nulla, infatti, nessuna sanzione, nè amministrativa, nè penale. Il Comune sede del cimitero di prima sepoltura (quello con il loculo in scadenza) non può obbligarvi a sostenere oneri per traslazione dei resti mortali in altro loco cimiteriale, sito a Milano.
      Tutti gli atti di disposizione per il post mortem, essendo incardinati su diritti personalissimi) non sono soggetti a compressione alcuna, e debbono esser assunti liberamente e con manifestazione di precisa volontà.
      Se decidete di optare per il disinteresse (fattispecie ammessa dalla Legge stessa), ad esempio, non dovreste sostenere alcun onere economico, i resti mortali del padre di Sua moglie verranno avviati di default al campo di terra speciale per indecomposti (se si verificasse la presenta di un corpo inconsunto) alla cremazione (nella stessa ipotesi di salma non mineralizzata) o direttamente all’ossario/cinerario comune. La, senza più possibilità di rinvenimento le ossa/ceneri verranno sversate in forma anonima, massiva, promiscua ed indistinta. Quindi se si affrontano le spese si può disporre dei resti mortali, altrimenti no!

  3. Gentilissimo Dottor Ballotta,
    la ringrazio della tempestiva risposta, avrei bisogno di un chiarimento.
    Quando mi dice “il Comune stesso tramite la polizia mortuaria rilascia un decreto di trasporto ad hoc dal luogo di effettiva collocazione delle ceneri (un domicilio privato sine titulo) al cimitero”
    intende da dove si trova ora l’urna (cioè casa mia nel Comune di Guidonia (RM)) al cimitero di Guidonia? Oppure intende il cimitero di Roma dove fu fatta la cremazione ed il trasporto a Giaveno?
    Precisamente se oggi mi dovessi muovere per la risoluzione, DOVE devo portare l’urna e fare il decreto di trasporto? Quali sono precisamente e cronologicamente i passaggi ?
    Ogni sua indicazione darà luce e sicurezza ai passi che dovrò fare!
    Grazie ancora
    A.Maria

    1. X A.Maria,

      Non è questa la sede (spazio pubblico di gratuita prima consulenza) per affrontare nel merito la Sua pratica, si può procedere in tal senso, ma occorrerebbe aprire un “fascicolo”, per risolvere il Suo problema, indicandole tutti i documenti da produrre agli atti e soprattutto il timing delle necessarie autorizzazioni. Quali vanno perfezionate per prime? A chi rivolgere la formale istanza? Come spendere il meno possibile, in termini di eventuale e probabile sanzione che sarà applicata. Tutto ciò ha un costo, la risposta completa, dunque, è a titolo oneroso. Se Lei volesse acquistare il quesito o fosse interessata a qualche buon consiglio saprà perfettamente come, dove e quando contattare codesta Redazione.
      Comunque, la competenza funzionale e territoriale è del Comune e del Cimitero di riferimento (entro il sistema cimiteriale del Comune stesso, ve ne potrebbe esser uno specificamente deputato a questo compito: es Il Cimitero principale) su cui insiste fisicamente il domicilio privato ove le ceneri sono deposte, in modo provvisorio e potenzialmente illegittimo.

  4. Buongiorno,
    Spero che possiate aiutarmi a risolvere un guaio che incombe su mia figlia.
    Vi spiego la situazione.
    Mia figlia (22enne) è affidataria dell’urna di sua padre (mio ex marito, sono divorziata da molti anni) deceduto nel 2021 a Roma e lì cremato.
    In quell’anno mia figlia risedeva in provincia di Torino dove quindi ha richiesto l’affido.
    Oggi mia figlia è tornata a vivere da me, in provincia di Roma, portando con sé l’urna.
    Volendo tumulare l’urna nel cimitero del nostro Comune abbiamo richiesto informazioni agli uffici pertinenti che ci hanno richiesto tutta la documentazione dell’urna per consentire l’ingresso e la tumulazione.
    Purtroppo, mia figlia nel trasloco ha perduto tutta la documentazione, abbiamo solo l’estratto di morte.
    Abbiamo chiamato l’agenzia funebre che all’epoca si occupò di tutto, ma non hanno alcuna documentazione in copia, gentilmente ci hanno solo potuto recuperare il verbale di cremazione (Ama cimiteri capitolini) aggiungendo che all’epoca quando fecero la prassi dell’affido, mia figlia gli aveva procurato il Nulla Osta del cimitero di Giaveno (comune in provincia di Torino dove risiedeva) e che avevano prodotto il documento di trasporto da Roma a Giaveno Cimitero. Ci dicono anche che mia figlia avrebbe dovuto far entrare l’urna al cimitero di Giaveno per poi completare l’affido sulla sua vecchia residenza, cosa che mia figlia non ha mai fatto, perché appena ricevuta l’urna l’ha portata direttamente presso la sua residenza senza effettuare la sosta al cimitero di Giaveno e quindi senza completare l’affido.
    Leggendo su internet ho potuto capire che oggi mia figlia detiene illegalmente l’urna di suo padre e che potrebbe essere soggetta a sanzioni e penali.
    Aiutatemi, come posso fare per sistemare tutto?
    Avevo pensato ad un’autodenuncia da consegnare ai servizi cimiteriali consegnando l’urna al cimitero! Ma non so se è la strada più giusta!
    Attendo con trepidazione il vostro consiglio.
    Grazie per l’attenzione
    Un cordiale saluto
    A.Maria

    1. X Anna Maria,

      predico prudenza sempre, ma anche uno “smaccato” ottimismo sulla soluzione positiva della vicenda, prima di scivolare sul versante penale (quello più temibile ed in effetti temuto!) si possono esperire diversi rimedi in via amministrativa (al massimo vi sarà una sanzione pecuniaria, elevata dal Comune per l’irregolarità evidente, da Lei stessa segnalata)) ma se si instaura un proficuo canale di comunicazione e soprattutto collaborazione con l’uff. di polizia mortuaria competente per territorio si potrebbero ottenere proficui risultati.
      Senza – per ora – autodenunciarsi ad es. ai Carabinieri per detenzione abusiva di urna cineraria, basterebbe (con oneri e sanzione annessa) sanare la situazione di fatto con un’autorizzazione specifica “ORA per ALLORA”.
      Regolarizzata la Sua posizione per il pregresso, il Comune stesso tramite la polizia mortuaria rilascia un decreto di trasporto ad hoc dal luogo di effettiva collocazione delle ceneri (un domicilio privato sine titulo) al cimitero, quale presidio istituzionale preposto al ricovero delle urne cinerarie, ancorchè provvisorio). Le ceneri sosteranno in camera mortuaria. Da lì muoveranno verso la loro definitiva sistemazione, attraverso l’avvio di un nuovo procedimento autorizzativo, quanto meno di trasferimento, se in altra sede.
      Sembra macchinoso, ma mettendo in preventivo di spesa l’importo della sanzione solo amministrativa e qualche marca da bollo supplementare si dovrebbe ricomporre il quadro generale della questione, in una prospettiva di legittimità sostanziale, senza sconfinare della giustizia penale.

  5. buongiorno, volevo porre un quesito. Trasporto con cassa aperta al luogo di commiato, il comune di decesso e il comune dove verrà esposta la salma sono diversi. il Comune dove la salma è esposta e dopo verrà tumulata ha degli obblighi di controllo oltre a quelli che riguardano il permesso di seppellimento il trasporto e sigilli e l’effettivo ingresso in cimitero, perché la cassa è stata trasportata aperta?

    1. X Annalisa,

      chi sia a vario titolo coinvolto professionalmente nel circuito della polizia mortuaria deve necessariamente considerare la possibilità di acquistare on demand la risposta a specifico quesito, specie se molto “tecnico” e settoriale. Se l’abbonamento a questo servizio a prima vista può spaventare, ci sono vari livelli intermedi di accesso alla consulenza sviluppata da codesta Redazione, tutti da sperimentare, per avvalersi delle competenze da noi offerte. Consiglio spassionato: compratevi il quesito: solo in quella sede si potranno approfondire davvero istituti indispensabili, alla soluzione del caso prospettato, quali, ad esempio: verifica feretro prima della partenza del funerale e relative responsabilità (paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993), competenze di controllo sui trasporti funebri della polizia mortuaria comunale attraverso i propri corpi ispettivi, eventuali infrazioni riscontrabili alla normativa sul trasporto di cadavere (D.P.R. n. 285/1990 e Leggi Regionali) misure sanzionatorie procedura per irrogare le stesse. Profili penalistici…

  6. Se la dispersione nel luogo indicato per iscritto all’associazione cremazionista dal defunto, non fosse più possibile dopo il decesso per la materiale o giuridica indisponibilità sopraggiunta di quel luogo, le ceneri potrebbero essere comunque disperse in altro sito?

    1. X Dani,

      due le condizioni poste dal de cuius per la sistemazione definitiva e postrema delle proprie ceneri: siano esse disperse e sversate in particolare in un punto specifico del paesaggio. Se non è più tecnicamente fattibile ottemperare ad una delle due disposizioni, per impossibilità sopravvenuta, saremmo all’impasse. In realtà, per il principio del favor testamenti (trattasi pur sempre di disposizioni testamentarie non patrimoniali) si applica estensivamente l’art. 1367 Cod. Civile, ragion per cui si adempirà la volontà dispersionista, senza dubbio, per il sito, invece, si potrebbe optare per un locus amenus posto nelle vicinanze, o finitimo, o infine scelto dai famigliari più stretti. In ultima analisi e per default le ceneri saranno sparpagliate non in natura, ma in cimitero (giardino delle rimembranze o ancor più legittimamente cinerario comune, essendo quest’ultimo la destinazione ultima ed irreversibile delle ceneri, alternativa alla dispersione exta moenia coemiterialia, ovvero fuori del recinto cimiteriale.

  7. Si può trasportare un cadavere in ambulanza?
    Cadavere morto in ospedale e per trasporto interno da luogo del decesso alla camera mortuaria quindi all’interno del nosocomio stesso .
    Nel caso fosse possibile c’è bisogno di accorgimenti e/o presidi particolari per il trasporto oppure utilizzare la barella in dotazione della ambulanza.
    Una volta eseguito il trasporto l’ambulanza può effettuare immediatamente il trasporto di un paziente o c’è la necessità di sanificazione del vano sanitario?
    Grazie.

    1. X Nicola,

      Salme e cadaveri vanno trasportati con appositi veicoli (sostanzialmente carro o furgone chiuso, con il vano per il trasporto salma, facilmente sanificabile ed igienizzabile grazie al suo rivestimento interno, impermeabile agli eventuali liquidi cadaverici rilasciati durante le fasi del trasferimento, e quindi, lavabile all’occorrenza. L’ambulanza, pensata principalmente per il trasporto di soccorso dei vivi, non è mezzo idoneo. Il trasporto dal reparto ospedaliero al servizio mortuario della struttura sanitaria avviene con cassone, anch’esso realizzato solitamente in metallo (senza nessun pregiudizio per altre soluzioni tecniche) per riuscire impermeabile almeno ai liquidi che per gravità si depositerebbero sul fondo. Il cassone di cui sopra è comunemente adoperato nei c.d. recuperi/raccolta salma incidentata, da sinistri stradali, ad esempio, morti violente, casi al vaglio dell’autorità giudiziaria per i quali sia stato disposto il trasporto necroscopico dalla Pubblica Autorità…
      La commistione morti e vivi non è, dunque, ammissibile!

  8. Buongiorno, vorrei chiedere il vostro autorevole parere e consiglio su quanto appresso.
    Mia madre è deceduta nel febbraio scorso, causa COVID, in una struttura ospedaliera pubblica, appena due giorni dopo il suo ricovero. Dopo altri due giorni la salma è stata trasferita nella camera mortuaria, dove erano presenti altre tre salme. L’agenzia funebre da noi incaricata, su indicazione del necroforo ha prelevato la salma – rigorosamente chiusa in un sacco sigillato, come da indicazioni sanitarie (non saprei dire se impartite dalla ASL oppure dal governo) ed i suoi effetti. Nessuno ha potuto vedere la salma, nemmeno l’agenzia funebre (quantomeno questo ci è stato riferito dagli stessi), che dopo averla chiusa nella cassa in zinco e poi in legno, l’ha portata fuori dalla camera mortuaria e quindi ci ha consegnato una busta grigia (si tratta di una busta del “secco non riciclabile”) CON I SUOI EFFETTI PERSONALI. Dopo una settimana insieme a mio fratello abbiamo aperto la busta, constatando che tutti gli effetti in essa contenuti appartengono ad altra persona. Ora ci troviamo davanti a questo dilemma: chi abbiamo seppellito in cimitero, di fianco a nostro padre? Il procuratore della Repubblica, interpellato, dice che la questione non è di sua competenza. Il Direttore Generale della ASL non ha risposto alle nostre richieste. Secondo voi, dovremmo chiedere il permesso per riaprire la bara a nostre spese, oppure spese ed eventuali danni devono essere messi a carico della ASL?
    Grazie per la risposta

    1. X Silvio Pasquale,

      1) per fugare ogni dubbio sull’identità della salma occorrerebbe, senz’altro una ricognizione medico-legale e solo l’Autorità Sanitaria o la Magistratura, per interessi di giustizia (art. 116 comma 2 D.Lgs n. 271/1989) con le dovute cautele possono disporla.
      2) le procedure operative per trattare i defunti CoVid-19 positivi sono ancora (temporaneamente?) dettate dalla Circ. Min. Salute n. 818/2021, la quale prescrive una particolare annotazione: la documentazione che accompagna il feretro debitamente sigillato deve recare il cosiddetto codice “Y”, da riportare sui pubblici registri cimiteriali all’atto della consegna della bara, ai cancelli del cimitero, prima di provvedere tempestivamente alla sepoltura.
      3) La cassa con i titoli di trasporto e relative autorizzazioni alla pratica funebre prescelta deve sempre presentare sugelli di garanzia apposti (anche in base alle diverse leggi regionali in materia funeraria) o dal servizio di vigilanza sanitaria in capo all’AUSL (trattasi pur sempre di morte per malattia infettivo-diffusiva) ex paragrafo 9.7 Circ.Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 o semplicemente dall’addetto al trasferimento in qualità di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 Cod. Penale. Orbene a questi sigilli corrisponderà apposito verbale da cui si evinceranno chiaramente le generalità del de cuius e tutte le cautele igienico sanitarie e di profilassi previste dalla vigente normativa speciale adottate per il corretto confezionamento del cofano funebre. Sul coperchio di quest’ultimo deve sempre esser apposta una particolare targhetta recante nome, cognome data di nascita e morte del de cuius.
      Incrociando questi dati tutti già disponibili si potrebbe anche ipotizzare una soluzione ragionevole al problema posto, senza lo straziante bisogno di esumare/estumulare per poi scoperchiare la cassa. Sono, infatti, operazioni soprattutto se su cadaveri infetti, abbastanza scabrose e soprattutto pericolose, per i necrofori e gli addetti alla ricognizione sul corpo deposto nella bara.

  9. Buonasera,
    custodisco a norma di legge le ceneri del mio caro animale (un Terranova che pesava 72kg) da compagnia in casa in una semplice piccola urna non sigillata con all’interno un doppio sacchetto TELA + PVC e la sua medaglietta ed in teoria se volessi con apposita comunicazione potrei spargerle in un luogo concordato.
    Se volessi fare altrettanto con un caro defunto da quanto apprendo le procedure sono più complesse a partire dall’urna con caratteristiche strutturali e di sigillatura specifiche, l’onere di custodia con impossibilità di muovere l’urna (salvo altri atti burocratici) e la responsabilità in caso di furto o profanazione.
    Già tempo fa chiesi come mai in Italia non fosse possibile seppellire esseri umani con i loro amici animali e la risposta che mi fu data è stata “per motivi igenici” !!!. Ora mi chiedo perchè tutte queste precauzioni su ceneri umane e nessuna precauzione per ceneri animali? E’ la normativa per le cremazioni umane che è eccessivamente stringente o quella Veterinaria che è carente? Devo pensare che corro dei pericoli sanitari con le ceneri del mio cane che come peso è dimensioni era un animale che faceva concorrenza ad un uomo adulto?
    Grazie

  10. MAHHHH !!
    BISOGNA PERDERE OGNI SPERANZA ALLORA????
    LE AMMINISTRAZIONI POSSONO STABILIRE TRANQUILLAMENTE LA TASSA SUL MORTO E NUSSUNO Nè PARLA.
    POI CONTINUANO A PARLARE DI RACKET DEL CARO ESTINTO..DA PART DELLE IMPRESE PRIVATE.
    MA FATEMI IL PIACERE ………. CI FOSSE ALMENO UNA TARIFFA PROPORZIONATA .
    POVERI NOI
    mi riferisco alla sentenza consiglio di stato febbraio 2021 !!!

      1. Giurisprudenza
        Ulteriori pronunce, confirmativa, in materia di diritti fissi
        24/02/2021Sereno Scolaro
        Il diritto fisso costituisce legittima espressione dell’automa potestà impositiva dell’Ente locale e del suo potere discrezionale di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici: lo ha statuito, ancora una volta, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 333 (reperibile nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM).
        La pronuncia, che riformando precedente sentenza del TAR, qualifica legittima l’imposizione del diritto fisso (art. 19, comma 2 D.P.R. 10/9/1990, n. 285), ribadendo una » Leggi il resto

        1. x Franco,
          infatti, non ci risultava una sentenza di Consiglio di Stato di febbraio 2021, come da Lei inizialmente segnalato. Aggiungiamo, checché Lei la chiami tassa sul morto, che le fattispecie di tariffazione da parte dell’ente locale sono due: i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del DPR 285/1990, che la giurisprudenza dominante ritiene non più applicabili (per cessazione della possibilità di pronunciare la privativa territoriale comunale del trasporto funebre). Esiste una giurisprudenza minoritaria, che tra l’altro è emersa negli ultimi anni che invece li considera ancora possibili. Noi concordiamo con la giurisprudenza dominante.
          La seconda forma di tariffazione è per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, così come ogni altra autorizzazione comunale. L’importo lo stabilisce inizialmente il Consiglio comunale e gli aggiornamenti la Giunta Municipale. E’ del tutto legittimo applicare questa tariffa, anzi sarebbe illegittimo non prevederne la tariffazione del rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune. La misura di tale tariffa di rilascio della autorizzazione al trasporto funebre (per l’interno del comune, per fuori comune ma in Italia, per l’estero) è una scelta di ogni Comune, che per tale scelta ne risponde alla cittadinanza in sede di elezioni. A nostro avviso la misura di tali rilasci di autorizzazioni deve essere commisurata alla copertura di determinate spese connesse con l’ufficio di polizia mortuaria (che è quello che normalmente rilascia tali autorizzazioni).

          1. X REDAZIONE
            Giustizia Minoritaria, Giustizia Dominante ma quante giustizie esistono ……
            Continuo ad Affermare ……poveri noi.
            una corte costituzionale che continua a legittimare i diritti fissi…. mahh.
            Ovviamente per il diritto rilascio autorizzazione, anche se a malincuore, sappiamo bene che il comune puo richiederli e questo è un fatto meramente POLITICO.
            MI SCUSO PER AVER CITATO LE DATE DELLA SENTENZA CON LA SUA PUBBLICAZIONE.
            SALUTI

            1. x Franco
              Lei scrive: Giustizia Minoritaria, Giustizia Dominante, … ma quante giustizie esistono …
              Persone come Lei che sanno leggere le sentenze, sanno pure che il consolidamento di una linea interpretativa normativa è data dal formarsi di “giurisprudenza consolidata”, cioé appunto la maggioranza delle sentenze che convergono su un’unica interpretazione. Ma esiste anche una “giurisprudenza minoritaria” che è quella che si forma quando magistrati, sulla base degli stessi testi di legge la interpretano in maniera diversa da quella per così dire che riscuote maggiori consensi, specificandone i motivi. In genere questo avviene confrontando le posizioni dei TAR. Col tempo si finisce all’esame in Consiglio di Stato e di norma prevale l’interpretazione del Consiglio di Stato. Ma può succedere che anche il Consiglio di Stato non sia concorde (ad es. perché due distinte sezioni dicono cose diverse) e allora si va verso una sentenza sempre del Consiglio di Stato (per le cose che contano) a sezioni unificate. Oppure si va ad un terzo grado, cioé la Cassazione. E tutto questo perché, per fortuna, l’uomo è un “animale” pensante! E il pensiero non è per definizione univoco …

              1. x redazione
                infatti la mia preoccupazione è proprio perche quest ultima sentenza è del Consiglio di Stato !!!!
                saluti

  11. Buonasera,
    vorrei chiedere delucidazioni in merito alla tumulazione di defunto covid: è possibile tumulare il defunto all’interno di tomba di famiglia costruita a metà anni 80’ con bara in legno semplice, per intenderci senza zinco, e installare il filtro per rendere il loculo aerato?

    1. x Alessia
      Il DPR 285/1990 valevole in tutto lo Stato italiano prevede unicamente la tumulazione stagna (cioè cassa di legno e controcassa di zinco). La stessa circolare Ministero salute 818/2021 riguarda solo la inumazione, la cremazione e la tumulazione stagna (non essendo appunto prevista da norma statale la tumulazione aerata). L’innovazione della tumulazione aerata è stata fatta da singole regioni, anche se sono ormai circa la metà di quelle italiane. Occorre pertanto vedere cosa è scritto nella legge/regolamento regionale di suo interesse. Tecnicamente risulta che dopo una decina di giorni il virus dovrebbe essere inattivato (anche su superfici esterne alla bara). Poiché gli studi ufficiali dicono che la propagazione di questo virus è sostanzialmente per via aeriforme e per la diffusione delle goccioline da parte di un infetto, non si vede come un defunto dentro un loculo possa emettere goccioline. Inoltre esiste pur sempre la barriera di carbone attivo dato dal sistema filtrante. Per cui tecnicamente con questo tipo di virus (non ovviamente per tutte le malattie infettivo diffusive) non si vedono controindicazioni se vi è stata disinfezione esterna della cassa e si effettua la tumulazione aerata a regola d’arte. Dal punto di vista normativo occorre poi vedere se la sua regione, nell’ammettere la tumulazione aerata, ha esplicitamente previsto il divieto di tumulazione in caso di malattia infettivo diffusiva. Il consiglio è quindi quello di interpellare al sua ASL di riferimento.

  12. buongiorno
    scusate l’11 scorso ho posto un quesito ma non ho avuto risposta né riesco a verificare se è stata considerata opportuna per l’interesse generale. Il quesito, in breve, interessava la consegna dell’urna cineraria in affidamento al cimitero di un altro comune, seppur limitrofo, e cioè le norme poichè il cimitero ha rifiutato il ritiro motivando la mancata comunicazione da parte del comune ove erano custodite le ceneri. il comune ove eran custodite, riferisce che non ha nessuna competenza e che basta consegnare, se ne ha titolo, al cimitero i documenti con una rinuncia scritta e l’urna stessa. grazie

    1. X Mauro,

      prima c’è l’atto personalissimo ed irrevocabile della rinuncia, cui seguirà il rilascio di un decreto di trasporto per la destinazione temporanea delle ceneri, purchè in un cimitero di competenza, in attesa di nuovi atti di disposizione su di esse.

  13. Regione Veneto – Provincia di Venezia.
    Gentile redazione, chiedo informazioni a riguardo di un rinnovo per un loculo di mio nonno.
    il contratto di concessione, che è stato firmato 50 anni fa, era stato rinnovato da mio papà nel 2000, che era il firmatario, per altri 20 anni e nel 2020 è scaduto.
    Vorremmo rinnovarlo per altri 20 anni come prescritto nel regolamento comunale. In questo caso firmerei io come nipote, ma l’Ufficio ci dice che per Legge non si possono fare più rinnovi dello stesso contratto anche se nel cimitero ci sono tanti loculi disponibili, senza darci riferimenti di norme o regolamenti (nel regolamento comunale non si esplicita nulla a riguardo).
    E’ corretto quanto ci dicono? Il contratto di concessione di un loculo per Legge non può essere rinnovato più volte?
    ringrazio dell’eventuale risposta.

  14. X Davide,

    innanzi tutto: Buone Feste.

    La materia dei rifiuti prodotti dalla ciclica attività cimiteriale è disciplinata, nel dettaglio, dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (art. 13).
    Se le effigi ritratte sulle lastre sepolcrali, non sono opere d’arte, soggette, percio’ al vincolo della soprintendenza, ma semplici foto-ritratti, sono considerate arredi funebri ed accessori commemorativi che seguono la stessa sorte delle lapidi: vengono smaltite quale rifiuto inerte, a meno di norme contrarie o -forse – solo più riguardose, enunciate dal regolamento municipale di polizia mortuaria, con le sue ordinanze attuative. La legge (D.P.R. di cui sopra) favorisce il riciclo ed il recupero dei materiali non pericolosi, come appunto potrebbero esser gli inerti provenienti da smurature di marmi, graniti e loro suppellettili decorative.

  15. Salve! Mi chiedevo dopo l’estumulazione che fine fanno le foto delle lapidi quando non vengono riutilizzate sulla lapide dell’ossario o quando i resti finiscono in ossario comune. Vengono trattate come rifiuti inerti e immediatamente smaltite? O seguono di prassi un percorso diverso? Grazie!

  16. X Amelia,

    la LEGGE prevede che ogni spostamento in cimitero di un defunto (o delle sue ceneri) debba:

    a) esser preventivamente autorizzato dal Comune sulla base di un’istanza di parte, dalla quale, valutati i titoli formali prodotti agli atti dell’istruttoria, dovrebbe derivare un provvedimento liberatorio perchè la traslazione possa legittimamente esser eseguita.

    b) la diligente e puntuale annotazione sui libri cimiteriali dell’operazione effettuata con relativa verbalizzazione.

    Quindi se non sono stati adottati metodi clandestini e furtivi per trafugare l’urna, basterebbe consulatre i pubblici registri cimiteriali, spesso, anche informatizzati, per sapere la vera collocazione dell’urna, con un elevatissimo margine di certezza quasi assoluta.

    Se sono stati commesse infrazioni alla normativa di polizia mortuaria o, peggio ancora reati occorre in primis verificare il fumus boni juris e poi segnalare il fatto alla Magistratura.

    Lo slogan, purtroppo molto in voga del “tutto di può fare, quanto può costare” è fuorviante e conduce al traviamento di cui certi fenomeni corruttivi, sono poi il logico risultato.

  17. Chiedo, cortesemente delucidazioni.
    Mio figlio è deceduto a gennaio 2020. La moglie NON mi ha fatto assistere alla tumulazione delle sue ceneri. Tramite informativa del custode ho trovato il posto del loculo.Da nove mesi un giorno sì e un giorno no,ci rechiamo per portargli fiori freschi. Noto però che MAI in nove mesi un fiore diverso dai nostri. Dunque per questi due motivi mi sorge il dubbio, anche perchè ho saputo che “pagando” ti fanno fare quello che vuoi, e cioè anche portare le ceneri nella tomba dei loro familiari e magari noi andiamo a pregare di fronte ad un loculo vuoto. Cosa possiamo fare per stare tranquilli e certi che le ceneri di mio figlio siano custoditi in quel loculo?…Mi verrebbe voglia di togliere il marmo e verificare di persona, ma probabilmente è incementata e non vedrei nulla. Grazie. Amelia

  18. Come si è conclusa la controversia relativa alla restituzione allo Stato italiano ( INPS)della pensione
    da parte dei familiari dei paracadutisti morti nella sciagura della Meloria, perché non spettante?

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