Può anche accadere che figure non riconducibili alla qualificazione di “addetti ai lavori” possano incorrere in imprecisioni, cui possono conseguire effetti impropri o non voluti.
Questo anche quando vi fosse una volontà di ricorrere a formulazioni semplici.
Nell’articolato armamentario di norme regionali, queste situazioni emergono a più riprese, non senza sconfinare in ambiti che la ripartizione delle competenze legislative prevederebbe, trattando materie aventi oggettiva natura di un dato tipo come se ne avessero altra.
Un esempio può ricavarsi da quella particolare pluralità di operazioni che trovano esecuzione, “dopo” la “sepoltura” e che in ragione della diversa pratica funeraria di questa assumono la veste di “esumazioni”, oppure di “estumulazioni”, operazioni regolate dal Capo XVII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..
Tanto più che queste due tipologie di operazioni cimiteriali vanno affrontate con la necessaria differenziazione (e terminologia) quanto non sia stata scelta una delle due pratiche funerarie sovra enunciate quanto la terza, cioè la cremazione.
In questo ultimo caso vanno considerati anche i possibili “intrecci” tra le pratiche funerarie, su cui talune norme legislative hanno apportato innovazioni od integrazioni.
Il tutto parte dal presupposto che, di norma, la “sepoltura” non è, né può essere, fuori dal tempo facendo sorgere l’esigenza di avere sufficiente chiarezza sul che fare “dopo” (nell’accezione vista).
L’art. 82, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. affronta la pratica dell’inumazione, prevedendone una durata minima.
Anche se i commi successivi considerano la possibilità di dilatarla o di ridurla, affermando così il principio della rotazione delle fosse.
Il successivo art. 83 prevede l’ipotesi delle esumazioni che intervengano (leggi: siano richieste essere eseguite) prima del turno di rotazione, sia (a) quando ciò sia ordinato dall’A.G., sia (b) quando tali esumazioni siano in funzione di (b-1)trasportarle in altre sepolture o (b-2) per cremarle.
In questi ultimi casi, vi sono alcune “cautele” individuate nell’art. 84 (periodo estivo/persona morta di malattia infettiva contagiosa).
Se ne ricava che l’inumazione, una volta avvenuta, non è sempre e necessariamente irreversibile.
Il feretro può essere oggetto di esumazione (in via ordinaria) durante il periodo di rotazione, ma altresì (in via straordinaria) anche prima.
Nelle due ipotesi sub (b), si può osservare come nell’ipotesi di trasporto in altra sepoltura quest’ultima possa essere in altra sepoltura a sistema di inumazione oppure a sistema di tumulazione.
E, oltre a ciò, nel medesimo cimitero, in altro cimitero del medesimo comune, oppure di altro comune (o all’estero).
Situazione in parte simile, in parte differente quando vi sia la finalità della cremazione, sia in relazione all’impianto di cremazione richiesto dai familiari, sia – soprattutto – in relazione alle “destinazioni” delle ceneri che ne derivano.
Al di fuori di queste ipotesi, dato il principio della rotazione delle fosse, va richiamato l’art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. dispone che le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie debbano essere raccolte e depositate nell’ossario comune.
Previsione derogata qualora coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in cassettine di zinco per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e (già) avuti in concessione.
Al contrario, in caso di richiesta, la tumulazione l’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che – alla scadenza della concessione (le tumulazioni costituiscono sempre sepolcri privati nei cimiteri) – vi sia l’estumulazione.
Essa può comportare il ricorso all’inumazione, per il normale periodo del turno ordinario di rotazione (con riduzione nelle ipotesi di tumulazioni aventi avuto data durata).
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.