Estumulazione e fattispecie della c.d. “Tomba chiusa”

In caso di concessione rilasciata per la tumulazione in loculo comunale di salma individuata nel contratto, in dottrina e in giurisprudenza, si ritiene che l’estumulazione del feretro determini l’estinzione stessa della concessione per esaurimento della funzione.
E così, con specifico riferimento all’ipotesi del posto a tumulazione individuale (colombario, loculo, a seconda delle denominazioni localmente usate, che possono essere variamente diversificate) concesso “esclusivamente” per il feretro di defunto determinato o comunque per il quale l’atto di concessione specifichi che la concessione è stata fatta per accogliervi quel particolare feretro, la dottrina ha osservato che qualora venga richiesta l’estumulazione del feretro di destinazione, si ha l’effetto che viene ad esaurirsi il fine originario per cui era sorta la concessione e, conseguentemente, si ha l’estinzione della concessione medesima.
Si consulti, per maggiori approfondimenti Sereno Scolaro, Le concessioni cimiteriali, Maggioli, 2008, pagg. 220-222. Lo stesso autore osserva inoltre che, nel caso in cui invece, a fronte di una concessione d’uso stipulata per una determinata salma, il loculo venisse utilizzato per altra persona, si avrebbe la fattispecie della decadenza della concessione per inadempimento contrattuale, consistente nel fatto del mancato uso del loculo per la destinazione impressa nell’atto di concessione (cfr. Sereno Scolaro, La polizia mortuaria, op. cit, p. 280). Si veda anche TAR Parma 12 giugno 2006, n. 290, che evidenzia come la concessione cimiteriale sia strettamente connessa e subordinata alla permanenza in loco della salma e si estingua quando questa sia estumulata.

In effetti se assumiamo, muovendo dalla lettura letterale di un contratto di questa tipologia, che il Comune abbia concesso e il concessionario abbia accettato (in certi atti molto risalenti addirittura per sé e i suoi futuri eredi) l’uso del loculo per la tumulazione di una salma specifica, si pensa  che l’estumulazione di quel feretro determini l’estinzione della concessione per esaurimento della finalità per cui questa era stata chiesta ed ottenuta.
Gli eredi, in quest’ultima esiziale ipotesi (almeno per loro) succederebbero al concessionario primo, quando questi sia già deceduto, solo nel diritto sul sepolcro in sè, ovvero unicamente nelle obbligazioni manutentive e dominicali del sepolcro, scisse per sempre, però, da un loro potenziale diritto d’uso per il proprio post mortem.
Per altro, si ribadisce che, trattandosi sì di atto negoziale, ma pur sempre di natura para-contrattuale, quindi non da gestirsi in piena autonomia tra concedente e concessionario, la relativa interpretazione compete unicamente alle parti.
Anzi: ad una parte sola, quella di diritto pubblico. La logica conseguenza è che il Comune, da posizione naturale di supremazia e sovrordinazione nel rapporto concessorio potrebbe anche aderire ad un’interpretazione del contratto di concessione diversa da quella che apparirebbe corrispondente al tenore testuale dello stesso, magari dopo un’importante novella al regolamento municipale di polizia mortuaria.
Laddove l’ente locale con visione lungimirante si ponga l’obiettivo tutto politico e di sistema nel buon governo del cimitero di dilatare, per il possibile, la capacità fisica e ricettiva di ogni singolo tumulo, sfruttandone tutto il volume sepolcrale disponibile, si reputa ammissibile un mutamento unilaterale delle condizioni d’uso di una tomba privata.
Alla fine il Comune deve pur sempre esprimere la propria condotta declinando diritto nella propria fonte regolamentare, la quale rinviene la sua legittimazione ad intervenire in materia cimiteriale non tanto da legge ordinaria, T.U. Ordinamento Enti Locali, nella fattispecie, ma addirittura da norma costituzionale con implicito rinvio agli all’art. 824 comma 2 Cod. Civile (demanialità comunale dell’impianto cimitero) ed al T.U. Leggi Sanitarie per la titolarità unica della funzione cimiteriale.

Al riguardo, risulta ad ogni modo utile suggerire all’Ente “Comune” di regolamentare espressamente l’istituto della concessione di loculi di proprietà comunale, per uso esclusivamente di salma determinata oppure per uso del concessionario e dei suoi familiari, anche per quanto concerne la fattispecie dell’estinzione.
Il divieto di estumulazioneassoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria, magari esplicitamente riportato nell’atto di concessione si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della tomba chiusa”.
Si tratta di una clausola contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.
La “tomba chiusa” si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva e clausola che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.
L’interdizione addirittura di solo toccare, o, peggio ancora, manomettere, il feretro custodito nella “tomba chiusa” produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena sia terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo jure coniugii (vincolo coniugale) o jure sanguinis (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

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Carlo Ballotta

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