L’importanza dell’incaricato del trasporto funebre

La circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ebbe il dichiarato fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l’applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 fornendo chiarimenti, di concerto con il Consiglio superiore di sanità.
Il punto 5.4) considera la figura dell’incaricato del trasporto richiamato agli artt. 19 e 23 dell’anzidetto decreto del Presidente della Repubblica.
Ne precisa la figura ({1} dipendente o {2} persona fisica o {3} ditta a ciò commissionata, da (i)…., oppure da: (ii) ….).
E sottolinea come la natura del trasporto di una salma sia tale da assoggettare il suo incaricato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall’art. 358 del codice penale ([1}).
Il testo della circolare fu, come spesso accade, frutto di una redazione a più mani, oltre che oggetto di quel “sentito il Consiglio Superiore di Sanità” indicato all’inizio.
Per cui si può ritenere che tale riconoscimento di qualificazione tragga fonte, oltre che dalla norma penale citata, anche da una valutazione, forse un auspicio, di un’adeguata formazione professionale.
Con ciò superando quelle “semplici mansioni di ordine” e le prestazioni “di opera meramente materiale”.
In altre parole, non rientra nella qualificazione di “incaricato di pubblico servizio” chi altro non sia se non un conducente del mezzo individuato dall’art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Ma questa previsione porterebbe anche a verificare quale relazione vi possa essere tra “incaricato del trasporto funebre” da un lato e “direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari necroforo” (et similia) dall’altro, stanti le numerosità definitorie.
Si tratta di un’impostazione articolata con logiche plurime, non solo per il fatto che la formazione professionale, laddove prevista e, quando prevista, sia erogata in termini qualitativi coerenti.
Si possono leggere, ex plurimis, formulazioni del tenore “ … nel corso dell’ultimo decennio l’evoluzione del settore ha caratterizzato il comparto funebre privato come incaricato di pubblico servizio, in occasione della chiusura o del suggello del feretro, e di funzioni sanitarie, come l’osservazione della salma in specifiche strutture dedicate,…”.
Il tutto espresso con un doppio salto concettuale: dal “dipendente, persona fisica, ditta” (commissionati!) ad un comparto (esiste?).
Ciò fino a connotarne l’aggettivazione di “privato”, come se la titolarità all’esecuzione del trasporto funebre fosse inibita a soggetti non aventi strettamente natura privatistica.
Considerato che il trasporto funebre può del tutto liceitamente svolgersi tramite soggetti aventi tutt’altra natura.
Infatti, non si può ignorare come si tratti di servizi che non costituiscono servizi di trasporto alla luce dell’art. 6, comma 2, lett. d) D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.” e s.m., tenendo presente la doppia esclusione presente in questa disposizione.
Sarebbe inoltre importante prendere in considerazione le esigenze di professionalità che sottostanno (sottostarebbero …) al riconoscimento della qualificazione quale “incaricato di pubblico servizio”.
Ciò magari raffrontando, nelle diverse realtà regionali, la definizione di formazione, non solo in termini quantitativi (con differenze sproporzionate, passando da 15 ore a 620 ore), ma altresì qualitativi.
In alcuni casi prevedendone una fase iniziale, lasciando il futuro senza regolazioni.
Ma anche non affrontando i fattori di qualificazione dei formatori, come se la qualità dei formatori fosse aspetto del tutto secondario.
In taluni casi poi la formazione si configura come momento di promozione dell’adesione a questa o quella aggregazione.
Non si dovrebbe dimenticare come il Punto 5) dello standard CEN EN UNI 15017:2019 (e la versione precedente) detti indicazioni in materia che consentirebbero una coerenza territoriale importante.
Quando dalle previsioni in materia di formazione (talora condizionate da risorse regionali, altre volte dai soggetti delle attività formative, …) si passa ad una verifica concreta.
Ciò ricercando, magari accidentalmente, approfondimenti presso persone che potrebbero svolgere (leggansi: svolgono) la funzione di “incaricato del trasporto”.
Questo anche quando, in possesso di una qualche documentazione di pregressa formazione, emergono indicazioni che portano alla … mestizia.
Vi è tuttavia un altro aspetto da non sottovalutare.
La qualificazione quale “incaricato del trasporto funebre” può, quando non opportunamente supportata da adeguata formazione, trasformarsi in un boomerang.
Nel senso che diventa abbastanza facile sconfinare nel falso (a volte materiale, altre volte ideologico), quando il relativo processo verbale rappresenti situazioni differenti da quelle effettivamente sussistenti.
Magari con l’ingenua considerazione che … tanto … nessuno controlla.


[1] = Codice penale, Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio).
{I} Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
{II} Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.