Domanda alla Redazione

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74 thoughts on “Domanda alla Redazione

  1. REGIONE LOMBARDIA.
    Secondo le previsioni della normativa vigente in materia di rifiuti cimiteriali, le bare estumulate presso il cimitero comunale “minore” (denominato B) – che contengono i defunti che dovranno essere poi conferiti in cremazione, possono essere trasferite presso il cimitero centrale (denominato A), ove presente l’area deposito temporaneo, per essere lì aperte e ridotte a rifiuto? Oppure devono essere aperte nel cimitero (B) da dove sono state estumulate, in un’area adibita a deposito temporaneo creata ad hoc? Nella fattispecie, il mero involucro (la cassa) è da ritenersi rifiuto nel momento stesso in cui viene estumulato e quindi sia l’apertura che la manipolazione del defunto, che verrà poi preparato e conferito alla cremazione, obbligatoriamente deve essere aperto nel luogo di estumulazione? -rif. art12. c3 dpr 254/2003?

    1. Dalla sua domanda si evince che è un operatore professionale e la risposta ad una domanda posta da operatore professionale è ordinariamente a pagamento. Inoltre, avrebbe potuto partecipare al corso sui rifiuti cimiteriali organizzato da Euroact WEB (e che verrà riproposto in seguito). Dato però l’interesse che riveste l’argomento le viene data egualmente risposta, sperando che possa esserle utile e inoltre che possa in futuro abbonarsi ai servizi di questo sito.
      Può seguire ambedue le soluzioni:
      1) spostare tutte le bare estumulate da un cimitero periferico a quello principale. In quel caso occorre seguire le procedure autorizzatorie di polizia mortuaria per il trasporto di contenitori di resti mortali (in genere questa è la situazione, cioé cadaveri con più di 20 anni di tumulazione o più di 10 anni di inumazione). Poi tutte le operazioni di apertura delle bare sono eseguite nel cimitero principale e la formazione dei rifiuti è nel cimitero principale.
      2) estumulare ogni bara in ciascun cimitero periferico, eseguire entro la camera mortuaria di quel cimitero periferico l’apertura della bara per valutare lo stato di sceletrizzazione. Estrarre il resto mortale (se viene rinvenuto) e collocarlo in altro contenitore adeguato al trasporto. Le bare lignee che risultano nel cimitero secondario costituiscono rifiuto che deve essere collocato in deposito provvisorio e prelevato da soggetto autorizzato alla raccolta del rifiuto da ogni cimitero secondario. Attenzione al modo di confezionamento del rifiuto (si rimanda al DPR 254/2003 che stabilisce il confezionamento.
      Per rispondere al quesito fondamentale che pone: una bara diventa rifiuto nel momento in cui non è più necessaria per svolgere il compito a lei assegnato. Ad es. se nel caso 1) la bara fosse danneggiata e non riparabile, diventa rifiuto nel luogo in cui è tolta e sostituita da altro contenitore idoneo per il trasporto. Se la bara non è danneggiata, diventa rifiuto nel cimitero principale, laddove fosse tolta e non più riutilizzata per il trasporto in altro luogo.

  2. Egr.Sigg.
    Gradirei una risposta a questo quesito:
    Mia moglie e suoi fratelli sono proprietari di una cappella mortuaria nel comune di C. in Lazio e da un po’ di tempo dal camminamento generale , presumo rotto, perde acqua che entra in cappella e nelle pareti di fianco composte con marmo idem in cappella
    Tutto ciò sta producendo danni da infiltrazioni di acqua. Desidero quindi sapere a chi compete la rip
    azione del camminamento sopra la cappella. Si può paragonare alle infiltrazioni da un tetto condominialein un immobile sottostante?
    Grazie mille
    Francesco

    1. X Francesco,

      alcuni miei dubbi preliminari prima di risponderLe.

      Ma la cappella gentilizia di cui Lei mi narra è per caso un’edicola ipogea, ovvero sotterranea? E’ forse uno spazio sepolcrale ricavato sotto il livello del suolo (piano di campagna). Altrimenti non si spiegherebbe il paragone con le infiltrazioni di acque piovane da un tetto (parte comune) di un normale condominio. Alle tombe private e famigliari si applicano istituti anche civilistici come la comunione tra i co-titolari, solidale, forzosa ed indivisibile, che appunto sorge tra i concessionari nei confronti del Comune, quale ente concedente. Ci fossero da deliberare lavori di manutenzione, anche se straordinaria le regole sarebbero, invece, quelle meramente privatistiche del condominio, sempre e solo per i diritti di gestione, senza modificare minimamente il rapporto concessorio già in essere. I Sepolcri privati nei cimiteri sono (salvo la retrocessione) indisponibili, infatti, per atti tra vivi. A questo punto bisognerebbe avere qualche elemento in più per meglio discernere la complessità del problema. Ci sono molteplici soluzioni, anche tecnico-costruttive da ponderare attentamente, attendo, allora una Sua replica con i chiarimenti richiesti, solo dopo mi sarà possibile sviluppare un, ancorchè minimo, inquadramento giuridico della fattispecie da Lei rappresentata nel quesito formulato.

  3. Buonasera!

    Mi chiamo Niccolò e sto approfondendo come giurista (svolgo un dottorato) il rapporto tra concessioni demaniali e contratti tra privati. Secondo voi per un cimitero particolare (cioè un cimitero privato) quale è il miglior contratto per “concedere” una tomba ad un soggetto per un periodo di tempo?

    Forse una locazione? La concessione tra privati “suona” un po’ male. Io sono pro locazione! Voi che esperienza avete? Che ne pensate a grandissime linee?

  4. Buongiorno, la richiesta di esumazione, cremazione e successiva traslazione dell’urna presso altro comune e regione (in questo caso dal Trentino – Trento alla Lombardia – Mandello del Lario) può essere fatta solo da una parte dei parenti prossimi? Nel mio caso il coniuge ed un figlio hanno proceduto a riesumare cremare e traslare l’urna senza avvisare l’altro figlio che ha scoperto per vie traverse che la madre era stata portata via dal cimitero dove era da 20 anni….per traslarla nel comune del figlio ….. non dovrebbero essere tutti unitamente concordi sulla destinazione dell’urna? C’è qualcosa che si può fare in merito? Ora l’urna si trova a 250 km dalla residenza (Venezia) del figlio che non è stato avvisato di nulla…. Grazie

    1. X Natascia,

      purtroppo per Lei, in queste operazioni ha titolo privilegiato a disporre il coniuge superstite, anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura, a nulla rilevando l’eventuale volontà contraria di uno tra i figli. L’unanimità tra gli aventi diritto a decidere è criterio applicabile solo in caso di più congiunti, parimenti legittimati a pronunciarsi, poichè posti, nella scala valoriale e gerarchica della parentela, sullo stesso livello di ordinazione. Non rilevano, nel caso rappresentato, rapporti endo-famigliari poco idilliaci tra i più stretti congiunti del de cuius.

      1. Buongiorno grazie per la risposta… quindi, a prescindere che la decisione del del marito non è contestabile in quanto risulta ancora il marito…. (anche se dal momento in cui la moglie è deceduta ha da subito convissuto ed a tutt’oggi convive con altra persona?)

        Ma perlomeno in quanto figlio non avrebbe avuto almeno il diritto di essere avvisato dello spostamento della defunta?

        Il padre non ha avvisato di nulla, in realtà nemmeno ora sta dando indicazioni su dove siano state destinate le ceneri, solo tramite nostre ricerche personali tra i comuni siamo risaliti al luogo previsto di trasferimento, che corrisponde al comune di residenza della figlia…

        Grazie

  5. X Vincenzo,

    Per la Legge italiana se la sepoltura in tumulo stagno è durata almeno 20 anni ed un giorno è lecito procedere, con le dovute autorizzazioni canoniche ed amministrative alla c.d. Ricognizione sulla stato di conservazione o scheletrizzazione del corpo contenuto in un feretro, dischiudendo i coperchi della doppia cassa.
    Ovviamente in questo caso così estremo (competenza congiunta tra autorità religiosa e civile) la verifica non è orientata alla normale raccolta di eventuali ossa, bensì all’esposizione della salma (ancora o parzialmente integra,) in luogo consacrato. Tecnicamente si parla di tumulazione privilegiata quando si abbia la sepoltura non in cimitero, come usualmente dovrebbe avvenire, ma addirittura in chiesa o altro edificio pubblico, per l’ostensione in perpetuto delle spoglie mortali (appositamente sottoposte a trattamenti conservativi e di imbellettamento) alla venerazione dei fedeli.
    L’istituto della tumulazione privilegiata (sovrani, santi, beati e pontefici…) deve esser adeguatamente approfondito, poichè costituisce una destinazione del tutto speciale ed extra ordinem rispetto al dettato normativo base del diritto funerario.

  6. A Canicattì (Ag-Sicilia) la Curia ha deciso di estumulare per un trattamento conservativo e l’esposizione ai fedeli “i resti mortali” di un beato deceduto 35 anni fa i cui genitori sono nel frattempo deceduti. Al di là del contenzioso sorto con alcuni parenti contrari alla cessione della salma da parte di un parente più prossimo con tanto di atto notarile i “resti mortali”, che sarebbero più una salma vista l’integrita del corpo, sono stati portati via il 15 marzo dalla Cappella di famiglia e trasferiti in una stanza di una chiesa di nuova edificazione senza particolari accorgimenti, almeno così è dato sapere, per la ricognizione canonica ed i successivi trattamenti conservativi (tutto rimasto assolutamente segreto per come voluto dalla curia) che visivamente sono stati pessimi. Il corpo del beato, così ricomposto con tanto di maschera e mani in silicone in silicone ed abiti nuovi fattigli indossare, è stato esposto dal 10 maggio alla venerazione… Per questa tipologia di estumulazione e trattamenti c’è una tempistica precisa così come delle regole da assorvare sia per motivi sanitari che rischi alla salma?

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