Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Articoli correlati e reperibili con la funzione “Cerca”

Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?

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Carlo Ballotta

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177 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. Buongiorno,
    sono separata legalmente da mio marito e prima della separazione abbiamo , purtroppo, perso un figlio che è stato sepolto nella cappella di famiglia di mio marito.Anche io ho una cappella privata di famiglia e vorrei trasferire la salma nella mia cappella ma lui non è d’accordo.
    Quali sono i passi che devo fare?
    grazie

    1. X Gaia,

      per limite di competenza, mi fermo alle reali possibilità d’intervento dell’autorità amministrativa, per ricomporre l’aspra contesa. Esse agli effetti concreti sono nulle, il comune, pertanto si limiterà a garantire il mantenimento dello status quo, non potendo sconfinare nella giurisdizione civile, per dirimere la controversia. Queste liti vanno affrontate in giudizio, solo il giudice di ultima istanza potrà pronunziarsi definitivamente sulla mesta vicenda.

  2. Buongiorno Necroforo,
    ho provato a leggere i molti articoli post e risposte e devo dire che è una materia complicata…. in alcuni casi neppure da morti si può stare in pace (sdrammatizzo).
    Perdonatemi se dovessi usare termini non appropriati ma non sono un esperto di diritto.

    Avrei un caso interessante che guarda caso riguarda proprio un conflitto sulla “Cappella di Famiglia”.

    Allora, il Sig. Luigi Rossi muore nel ’75 e la vedova, Lucia verdi, incarica il figlio di seguire le pratiche sulla concessione del terreno e dato che abitava con la figlia Maria Rossi coniugata Giuseppe verdi, coniugato con Rosa Marrone, in altra località, incaricava il figlio a richiedere la concessione a costruire.
    Ovviamente, sia per destinazione (cappella di famiglia di Luigi e Lucia) sia perché il figlio a suo tempo non poteva effettuare l’esborso necessario, Lucia Verdi fornisce al figlio la liquidità necessaria per ottemperare alla richiesta di costruzione della cappella.
    Ora, negli anni 80 venivano poco utilizzati assegni e i bonifici ancora meno, per cui a prova di tutto questo movimento di denaro ci sono solo gli appunti autografi della defunta Lucia Verdi.
    Fin qui tutto bene, Luigi Rossi è sepolto nella cappella “ROSSI” insieme ai genitori del Luigi Rossi e per i successivi 15 anni quando anche la moglie Lucia Verdi decede e viene seppellita accanto al marito. Sono gli anni 90.
    La figlia dei due del Luigi Rossi e Lucia Verdi accedere regolarmente alla cappella, nel limite degli impegni familiari e vivendo in altra città di diversa provincia, comunque possiede la sua chiave per l’accesso e, laddove si dimentichi la chiave, la chiede al custode che prontamente la fornisce (visto che la “Cappella Rossi” è stata voluta da suo padre).
    Gli anni Passano e nel 2020 il marito, Giuseppe azzurro della Maria Rossi decede, tra covid e cancro…
    …il giorno del decesso la Rosa marrone, colloquiando con la “vedova azzurro” si mostra non accondiscendente a far seppellire il marito insieme ai genitori della M. Rossi, nonostante ci fosse un rapporto di profonda stima, sia dai generi Rossi-verdi che dal cognato G. Rossi,e la madre – Lucia Verdi in Rossi – abbia vissuto in casa azzurro fino al suo decesso ed abbia ben definito la situazione della cappella, e chiedeva alla neo vedova di partecipare alle spese di manutenzione che pochi anni prima erano state sopportate per via di alcune infiltrazioni (cosa mai comunicata).
    Chiedeva di partecipare alle spese non negava l’accesso alla cappella, perché è una questione di denaro (che tristezza), questo almeno in un primo momento e prima della tumulazione del G. Azzurro.
    La situazione però sembra chiara, almeno a me profano:
    la concessione a costruire è stata richiesta dal giuseppe Rossi, non dal padre Luigi né dalla Madre Lucia Verdi, anche perché il regolamento comunale prevedeva che la concessione potesse essere fornita solo ai residenti (altra ragione per cui incaricato il figlio) sebbene terreno e soldi non fossero del Giuseppe Rossi e siano stati a lui forniti solo allo scopo di creare una cappella gentilizia, o famigliare, il cui “capostipite” fosse stato Luigi Rossi!
    Ora non solo la Marrone non riconosce chi ha elargito i soldi inizialmente per la costruzione ma disconoscendo qualsiasi partecipazione passata alle spese e alle concessioni (quella del terreno non si trova, strano ma vero) ma ha cambiato al serratura della cappella – post tumulazione del marito della Maria Rossi – Giuseppe azzurro – impedendo di fatto alla Figlia del Luigi Rossi e Lucia Verdi e moglie di Giuseppe Azzurro di accedere alla tomba di famiglia e “rendere omaggio ” ai suoi cari (genitori e marito).
    A parte l’azione dolosa del cambiare la serratura e la violenza privata nei confronti della vedova, leggendo il vostro articolato sito, non mi sembra di aver trovato alcun appiglio di diritto che – in forza della legge – le consenta di vantare un diritto su un loculo, fatto salvo non “esca” la concessione sul terreno a nome di uno dei genitori (Luigi rossi o Lucia Verdi) e che in un eventuale giudizio sia – sia in primo che in appello – il giudice riconosca la validità dei manoscritti autografi della Lucia Verdi con cui delegava il figlio e gli forniva il denaro necessario.

    Per poter aiutare la Maria Rossi vorrei sapere se c’è qualche norma o sentenza che possa dar ragione ad un suo diritto ad essere Lei seppellita nella cappella di famiglia (evitando quello che potrebbe diventare un lungo e costoso contenzioso) e con lei il marito azzurro che per ultime sue volontà è stato cremato.

    Io sinceramente non capisco: si è morti, si diventa cibo per vermi, le famiglie e i parenti fino al terzo grado dovrebbero essere felici di riunirsi almeno in morte pur se questo – a mio giudizio – non ha valore alcuno perché una volta morti tutto termina e ciò che sopravvive non sono “i resti mortali” ma il ricordo delle azioni che il defunto lascia in eredità…

    1. X Vito,

      detto così, apoditticamente ed in modo autoritario (magari fosse anche autorevole!)

      1) presumibilmente il concessionario coincide con la persona fisica che materialmente sottoscrive l’atto concessorio ed è sempre e solo lo stesso, sussistono copiosi casi di co-titolarità de facto, ad es. la co-intestazione piena della concessione può – ed è pacifico – esser tranquillamente riconosciuta a chi fattivamente (per facta concludentia) abbia contribuito, ad es. accollandosi per intero gli oneri concessori, a porre in essere il rapporto di concessione.

      2) non sussistono – almeno in teoria (!) ragioni ostative a che si faccia concessione a più persone (per giunta di famiglie diverse) della stessa tomba, avendo cura, però, di regolamentare ab origine le rispettive sfere di competenza dei concessionari sull’usus sepulchri, e gli obblighi assunti nel confronti del Comune da costoro, in senso solidale.

      3) L’accertamento giudiziale sulla sussistenza di un titolo di sepolcro sarebbe sempre la strada maestra da seguire, con oneri a carico di chi questo diritto voglia far valere, e veder riconosciuto.

      4) Dallo jus nomini sepulchri si apprendono molti elementi: chi è l’istestatario della tomba famigliare cui la legge affida il privilegiio di apporre appunto il cognome della famiglia sull’ipotetico frontone del sacello gentilizio? Di solito si ritiene di default che il sepolcro, se non diversamente statuito nell’atto concessorio, sia di tipo famigliare = lo jus sepulchri si acquisisce ex capite e jure proprio a due condizioni: jure coniugii e jure sanguinis: ovvero per vincolo coniugale o, in alternativa, di parentela.

      5) Secondo una ormai debordante giurisprudenza (quindi assai collaudata, omogenea e di comune orientamento) chiamata a dirimere conflitti sepolcrali, la moglie, per notorialmente estranea per ragioni di…..D.N.A. alla famiglia di provenienza del marito matura il diritto a requiescat in pace nel sepolcro del suo nuovo nucleo famigliare, accanto al marito, laddove lo jus coniugii prevale anche sulla volontà del/dei concessionario/i.

      6) dispettucci come cambiare la serratura rischiano di esser vendette di poco respiro: l’iter ad sepulcrum da parte degli aventi diritto, (= diritto secondario di sepolcro) – ed è un principio pretorio sanicito, dunque, dai Tribunali Italiani – non può esser leso, inibito o ingiustamente compresso da chi sia titolare del diritto ul sepolcro in sè (= il materiale proprietario della cappella funeraria).

      7) troppo spesso si tende a sovrapporre diritto di sepolcro e diritto sul sepolcro in sè: il primo attiene a situazioni afferenti ad affetti e sentimenti di pìetas, cioè diritti personalissimi, il secondo, invece, afferisce ad una posizione meramente patrimoniale, di paradossali obblighi dominicali.

      1. Grazie mille per l’importante riscontro.
        Mi sembra quindi di capire che, la sorella del fondatore e il suo marito, possono quindi avere diritto alla sepoltura nella cappella gentilizia dal fratello fondata e pagata dalla madre, anche in ragione del fatto che il diritto mi sembra stato già esteso ai genitori del fondatore, ai suoi nonn ed in particolare ai genitori della moglie che in linea di sangue con il fondatore nulla hanno a che vedere.
        ha capito correttamente?
        Grazie

        P.S.
        materia complicata questa.

  3. Salve a tutti, da 7 anni e deceduta mia figlia, il marito e la figlia mi proibiscono mettere un fiore sulla tomba perché e di sua proprietà.
    POSSIBILE CHE UNA MAMMA NON CONTA NIENTE PIU’ PER LA LEGGE..
    La figlia continua a gettare fiori e vasi, la mia colpa e il non accettare piu’ il suo papà in Famiglia per aversi comportato malissimo durate la malattia di mia figlia.
    Qualcuno puo’ darmi una risposta.

    1. X Margherita,

      …contro angherie e soperchierie cimiteriali c’è – per fortuna – Il diritto secondario di sepolcro che consta nel potere di visitare liberamente l’edificio funerario in cui sia inumata o tumulata la salma di un proprio congiunto o di un proprio dante causa nell’ipotesi di sepolcro ereditario, allo scopo di manifestare il proprio cordoglio e compiere atti di culto e di pietas verso quella particolare spoglia mortale.

      Si tratta, quindi, secondo il diritto romano di una servitù sui generis (iter ad sepulchrum), mentre per i giuristi contemporanei, di un diritto personalissimo di godimento, assoluto ed intrasmissibile: esso spetta ai familiari dei deceduti, il cui esercizio si manifesta nella duplice forma dell’accesso al luogo di sepoltura, per compiervi atti di culto e di pietà e nel potere di opporsi ad ogni azione che rechi comunque pregiudizio al rispetto dovuto al defunto.

      In questo secondo caso la facoltà di opposizione si estende ad ogni trasformazione del sepolcro in grado di impedire o diminuire la devozione dovuta a quella data spoglia e ad ogni altro atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba.

      In tal senso, poiché costituisce atto di rispetto delle salme, la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra nel diritto alla tutela del sentimento di compassione verso i defunti (ex multis: Pretore di Fabriano, 28 aprile 1984, in Rass. dir. civ., 1985, 1126)

  4. Buongiorno,
    una tomba a due posti, con concessione di 99 anni, rilasciata a nome di mio nonno.
    In questa tomba sono sepolti mio nonno e mia nonna che hanno avuto tre figli. tutti e tre deceduti.
    L’unica viva è la moglie di uno dei tre, quindi la cognata degli altri due. Ora si vorrebbe estumulare miei nonni per metterli in cassette morti da più di 40 anni, per fare posto all’ultimo deceduto dei tre fratelli, deceduto questo mese, ma la moglie dell’altro fratello non autorizza. Esiste una via legale per venirne fuori? Il regolamento comunale non prevede alcunché.
    Grazie

    1. Per Andrea,

      la risposta standardizzata a quesiti, da cui emergano potenziali elementi di conflitto tra gli aventi diritto a disporre di una spoglia mortale, si trova a questo link:

      https://www.funerali.org/normativa/atti-di-disposizione-in-conflitto-sulla-spoglia-del-de-cuius-892.html

      La invitiamo a mantenere i contatti con codesta Redazione, nell’evenienza Le occorresse una piccola consulenza più personalizzata, o semplicemente qualche ulteriore delucidazione sul caso concreto da Lei prospettatoci.

  5. Buongiorno, mia madre è erede di mio nonno insieme alla sorella che però è emigrata in Giappone. Mia madre vorrebbe fare dei lavori sulla tomba sia di manutenzione per la messa in sicurezza ( tenga presente che la tomba risale agli anni 70), sia di modifica con ingrandimento. Qualora non fosse possibile consultare la sorella emigrata negli anni 80, mia madre può richiedere ed effettuare i lavori? Se la sorella dovesse farsi viva e negare il proprio consenso mia madre può agire autonomamente per preservare la tomba e effettuare lavori di modifica?
    Si ringrazia anticipatamente

    1. X Salvatore Ulisse,

      senza facili ironie, questo caso da Lei proposto e cui tenteremo di offrir esauriente risposta, potrebbe degenerare in un’…ODISSEA.

      Nelle concessioni cimiteriali e nelle loro volture unicamente mortis causa, non è centrale la posizione dell’erede (almeno se non a fini patrimoniali) ma diviene discriminante la qualità di soggetto subentrante a causa di morte del concessionario primo e fondatore del sepolcro, poichè il diritto sul sepolcro in sè (la nuda proprietà dell’immobile) resta, pur sempre, ontologicamente funzionale al pieno esercizio dello jus sepulchri primario da intendersi come duplice facoltà di dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello gentilizio.
      Ora in caso di co-titolarità della concessione, per costante giurisprudenza di legittimità, siamo dinanzi ad una comunione, forzosa, solidale ed indivisibile, siccome oggetto della concessione è pur sempre il diritto di superficie o di solo uso, secondo parte minoritaria della dottrina, di quel particolare lotto di terreno su cui il concessionario primitivo ha edificato il proprio sepolcro.
      Quindi: dopo questa noiosa e lunga premessa, entrando finalmente in medias res:

      1) le opere di manutenzione, atte a conservare lo stabile funerario in solido e decoroso stato, non sono un’opzione, bensì una vera e propria obbligazione solidale che sorge in capo a concessionari, quindi il Comune, previa diffida, potrebbe addirittura imporVele, altrimenti, con una misura ancora più grave ed estrema l’Amministrazione avrebbe persino il potere di pronunziare la decadenza sanzionatoria, per violazione ingiustificata ed unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte al momento della solenne stipula dell’atto concessorio.
      2) i lavori sono richiesti da chi ne abbia titolo ed in base alla propria quota di diritto di sepolcro, secondo modalità e procedure dettate dal regolamento municipale di polizia mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale, con relativi strumenti attuativi.
      3) più complessa è la questione dell’ampliamento del sepolcro: qui occorrerebbe veramente anche il consenso della zia emigrata in Giappone, in quanto – se non erro – co-titolare del rapporto concessorio, se Essa rinunciasse alla concessione, in quanto non più interessata, soprattutto a sostenere gli oneri, sarebbe tutto più semplice.
      4) Ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n° 285/1990, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, può essere autorizzata dal competente ufficio comunale la realizzazione di una sopraelevazione del vecchio edificio con l’unica avvertenza di non eliminare elementi di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d’arte e di garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire i feretri contenuti in quella vecchia. Sono, inoltre, sottoposte al vincolo della Soprintendenza monumenti, lapidi, scritte con più di 50 (cinquanta) anni.

      Devono, poi, essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei “loculi” dettate dal paragrafo 13.2 della circolare Min. San. n. 24/1993, esse si riferiscono a nuove costruzioni, qualunque esse siano, indipendentemente che si tratti di colombari realizzati in serie o di tombe costruite da privati. È, però, da chiarire che si tratta di indicazioni (” …. è preferibile” afferma la circolare”), che devono trovare cogenza nel contenuto di un regolamento comunale di polizia mortuaria per essere applicate ( la fonte regolamentare municipale potrebbe persino dettare anche misure diverse).

      Quindi, si può, così, dar corso ad una elevazione, purché essa non trascenda le misure e gli ingombri massimi consentiti dal piano regolatore cimiteriale, o, in assenza di altri criteri costruttivi, non abbia un eccessivo impatto sulla zona in cui si trova (ad esempio ove vi siano tutte tombe basse, quella interessata dai lavori non potrebbe essere l’unica alta).

      Altro filone della dottrina (Ing. Daniele Fogli) ragiona in modo diverso ovvero se la concessione è inscindibilmente connessa alla fondazione di un determinato manufatto, avente un predefinita capacità di accoglimento, in linea di massima, sempre facendo salve le norme del Regolamento comunale in materia, un’eventuale modifica nel numero dei posti, anche in senso accrescitivo, magari dovuta ad una superfetazione, dovrebbe avere come presupposto una nuova concessione (per la realizzazione di questi ulteriori nicchie sepolcrali).

      Infine l’ampliamento, quanto meno nella cubatura del blocco murario, qualora non necessitasse di una nuova concessione non potrà mai eccedere o esorbitare dal perimetro esterno dell’area a suo tempo avuta in concessione, in quanto tra una tomba famigliare ed un’altra sono previste distanze non derogabili.

  6. Ho un cugino figlio della sorella di mio padre.genitori defunti entrambi.unico figlio di due fratelli(defunto anche esso).e proprietario di una cappella intestata a lui.in caso di un suo decesso senza scritture private (eventuale testamento)la cappella andrebbe agli eredi da entrambi i genitori????grazie x la risposta

    1. X Francesco,

      Nelle concessioni cimiteriali si possono ereditare (in senso patrimoniale) solo le obbligazioni manutentive sul sepolcro privato, e non il diritto d’uso. La mera voltura della concessione consiste nell’accollarsi solo gli oneri di gestione, soprattutto economici. SE, invece, si addiviene al subentro in senso pieno, l’avvicendarsi del discendenti nella titolarità dello jus sepulchri primario, pleno jure, è regolata dall’istituto del subentro, normato, solamente quando e se previsto, solo dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Di solito si subentra jure coniugii o jure sanguinis, mortis causa, cioè per il fatto stesso di trovarsi in rapporto coniugale o di stretta parentela con il de cuius, originario fundatore del sepolcro, ora deceduto. Si può, pure addivenire ad un frazionamento del diritto di sepolcro, tra due o più co-titolari, in questo caso di dovrà ragionare nel termini civilistici di rispettive quote, laddove lo jus sepulchri primario è composto dalla duplice facoltà di esser sepolti o dare sepoltura, in quel determinato sacello gentilizio, sino al raggiungimento della naturale saturazione del residuo spazio sepolcrale, oltre la quale lo stesso diritto di sepoltura, seppur legittimo ed acquisito secundum legem, si estingue ex se, divenendo, così, non più esercitabile.

  7. Buona sera,
    mia madre è morta un mese fa, tumulata nella tomba di famiglia. Mio padre è ancora vivente, e siccome la lastra di marmo non è stata ancora decorata ne con l’epigrafe ne’ con la foto ceramica, vorrebbe che oltre al cognome di mia madre fosse aggiunto il suo sul modello “NOME+COGNOME + in e cognome acquisito dopo il matrimonio”. Ma il titolare delle onoranze funebri ha detto che l’aggiunta del cognome acquisito secondo lui non va fatta trattandosi di tomba di famiglia e quindi lei è figlia e portatrice dello stesso cognome del titolare della tomba.Diversamente per mia nonna, non avendo lo stesso cognome, è stato aggiunto “VEDOVA + cognome del marito ovvero del titolare della tomba”. Cosa ritiene sia più opportuno fare ? Grazie
    Fabio Testoni

    1. X FABIO,

      si veda Carresi, Aspetti privatistici del sepolcro, cit., p. 276; Reina, op. cit., p. 87,
      secondo cui nel nostro diritto (diversamente rispetto alla consuetudine derivante dal diritto
      canonico, ove la questione era discussa) si esclude che il marito abbia diritti sul sepolcro
      della moglie: la nuova famiglia porta il cognome del marito e questi entra nella famiglia
      della moglie per rapporti limitatissimi e tassativamente indicati dalla legge; se la moglie iure
      nominis appartiene alla famiglia del marito, viceversa questi non appartiene alla famiglia
      della moglie allo stesso titolo, né tanto meno iure sanguinis, che è l’altro titolo di partecipazione
      al sepolcro.

      Lo ius nominis sepulchri spetta presuntivamente
      al concessionario del terreno demaniale. Una volta che sia stato
      individuato il nomen sepulchri da parte del fondatore, la conservazione delle
      iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra nel diritto
      alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti, diritto che spetta anche ai
      titolari del mero diritto secondario di sepolcro

  8. Salve, volevo rappresentare che dopo mia nonna concessionaria e dopo una delibera di giunta che individuava altra parente come subentrante nella stessa a seguito della rinuncia di questa ultima e dei miei fratelli e sorelle ho ottenuto una delibera di giunta municipale che mi individua come titolare di quel sepolcro nel 1998, e provvedevo ad erigere una cappellina familiare col mio nome.
    Dopo varie sollecitazioni alla stipula della concessione questa avveniva nel 2018.
    Ma alcuni mesi prima di questa un mio fratello rinunciatario vi aveva deposto
    Il proprio figlio premiato.
    Cosa fare? Grazie

    1. X MIchiPerni,

      La rinuncia produce effetti, proiettati sul futuro, non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro, ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato. Mi spiego meglio: la mia rinuncia (oggi) alla mia quota di titolarità nel rapporto concessorio, depriverà (domani) i miei discendenti della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale successiva voltura.

  9. Io e mia sorella (che è sposata) eravamo gli eredi di una cappella gentilizia. I rapporti non erano buoni e mia sorella voleva imporre di fare una spesa di 3000 euro per dei lavori nella cappella che io non ritenevo necessari. Per uscire da questa situazione abbiamo fatto una scrittura privata in cui io ho dichiarato di voler rinunciare al diritto di sepoltura e di conseguenza essere esonerato dalle spese di manutenzione. A distanza di quasi 3 anni, mia sorella ha fatto dei lavori di manutenzione che possono valere non più di 500-600 euro, niente a che vedere con i 3000 euro che pretendeva di fare prima della mia rinuncia. Cosa mi può suggerire l’esperto. Grazie

    1. X Fabio,

      gli oneri manutentivi di un sepolcro privato e gentilizio competono ai concessionari.
      Si può addivenire alla titolarità nominale di una concessione per subentro o anche jure haereditatis, sempre distinguendo le rispettive posizioni di nuda proprietà sul manufatto sepolcrale o di titolarità pleno jure dello jus sepulchri sulla concessione.
      Sostanzialmente: essendo lo jus sepulchri (potere di dare o ricever sepoltura) un diritto personalissimo la sua titolarità segue solo la linea dello jus coniugii ed in subordine dello jus sanguinis. Posto che il sepolcro in questione sia sorto come gentilizio o famigliare eventuali eredi (= qualificazione di ordine patrimoniale nel trapasso delle sostanze del de cuius) erediterebbero solo le obbligazioni manutentive, disgiunte, però, dal diritto d’uso sulla tomba.
      Non si entra volutamente nel merito dei lavori eseguiti e della loro entità economica, non ho strumenti per giudicare rettamente, soggiungo solo che una scrittura privata (per giunta non autenticata) non è mezzo idoneo ad attivare l’istituto della rinuncia soprattutto se sono coinvolti possibili diritti reali (uso, proprietà) sull’edificio adibito a funzione sepolcrale. Sarebbe – a questo scopo – necessario un atto notarile.

  10. Buongiorno, mio padre è stato recentemente tumulato nella cappella di famiglia fondata dai miei nonni (defunti), in cui sono presenti anche i miei bisnonni e la seconda moglie di mio nonno. Mio padre si era risposato e sono qui a chiedere se, in quanto figlia, posso oppormi alla futura collocazione di questa signora (sua moglie)nella cappella. Ovviamente non siamo in buoni rapporti e quindi molto probabilmente non verrò a conoscenza della morte della signora. Come posso fare per evitare che possa essere tumulata lì a mia insaputa? grazie

    1. X Maurizia,

      azione civilistica di negazione o manutenzione per turbativa di sepolcro?
      No, nel Suo caso specifico non è possibile in quanto Suo padre contraendo nuove nozze ha costituito una nuova famiglia, pertanto il coniuge superstite, per giurisprudenza costante in materia di jura sepulcrhi, vanta il diritto di sepolcro nella tomba del consorte premorto.

  11. Sono proprietaria di una capella al cimitero avuto in eredità da una zia sorella di mamma possono i parenti che non ci parliamo entrare nel sepolcro erede universale di di tutto il patrimonio poso togliere la chiave al custode . .? rRisposta concreta

    1. X Anna Maria,

      1) per sicurezza copia delle chiavi della cappella gentilizia privata deve rimanere in custodia presso l’ufficio cimiteriale.

      2) la sua nuda proprietà della cappella (potrebbe, infatti, esser disgiunta dal diritto d’uso) non Le consente di inibire agli altri parenti, per quanto intercorrano rapporti poco idilliaci, il c.d diritto secondario di sepolcro, ossia il potere/facoltà per loro di accedere all’edificio funerario per compiere atti votivi e di pìetas verso i defunti ivi tumulati. E’un principio pretorio, portato di una costante giurisprudenza in merito ai conflitti sui sepolcri privati a sistema di tumulazione.

  12. sono passati 6 anni della morte di mio marito ,devo fare l esumazione avendo un loculo di famiglia dove stanno i miei genitori la nicchia è grande avevo chiesto se potevo mettere la salma di mio marito mi e stato negato non posso fare niente senza consenso di questo fratello essendo anchio un erede .GRAZIE ..

    1. X Nunzia,

      nei diritti di sepolcro la posizione di “EREDE” che ha natura eminentemente patrimoniale non rileva minimamente, a contare sono, invece lo jus coniugii (= vincolo coniugale) e lo jus sanguinis (rapporto di consanguineità/parentela) tra il defunto da tumulare ed il concessionario fondatore del sepolcro privato a sistema di tumulazione. Insomma: chi è il titolare di questa concessione: forse il fratello? il Suo scomparso marito in quali rapporti giuridici era con il titolare della concessione stessa? Qui interviene anche il regolamento comunale di polizia mortuaria per disciplinare nel dettaglio e nella fattispecie concreta le tumulazioni plurime in loculo singolo. Se scendendo per “li rami” dell’albero genealogico dovesse risultare che la spoglia mortale di Suo marito (cadavere e sue trasformazioni di stato, come appunto ossa o ceneri) non fosse portatrice del diritto di sepolcro l’entrata nella tomba sarebbe inibita, salvo non ricorrere, con estrema prudenza, all’istituto delle c.d. BENEMERENZE di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, ma attenzione: per attuare questo escamotage sussiste riserva di regolamento municipale, è, infatti, questa fonte a dover dettare regole più precise rispetto ad unaa semplice enunciazione di principio. Le benemerenze rappresentano una deroga alla famigliarità ordinaria del sepolcro privato e gentilizio, con cui straordinariamente si ammette l’entrata nel loculo di famiglia di persone (esempio: gli affini) estranee al nucleo famigliare contemplato nel solenne atto concessorio stipulato affinché un privato cittadino possa legittimamente vantare un diritto d’uso su edificio cimiteriale o porzione dello stesso.
      Nelle benemerenze diviene così indispensabile almeno l’autorizzazione del concessionario, o secondo altra parte della dottrina, servirebbe anche l’autorizzazione di tutte le persone titolari dello jus sepulchri le quali, ad esempio con la tumulazione di Suo marito, per mancanza di spazio sepolcrale, vedrebbero, in futuro, compressa, lesa o menomata la loro legittima aspettativa a riposare in quel dato loculo….se non c’è materialmente posto lo jus sepulchri spiraa ex se diventando non più esercitabile…dopo tutto chi prima muore meglio alloggia.

      Quindi i consigli sono i seguenti: consultare attentamente l’atto di concessione ( a chi è intestato, per accogliere quali specifici defunti è sorto il rapporto concessorio?) ed il regolamento municipale di polizia mortuaria, alla voce “benemerenze”.

      Se, invece, anche Lei fosse co-titolare della concessione si potrebbe rinviare la soluzione del caso all’applicazione del diritto di sepolcro che sorgerebbe, a questo punto anche in capo a Lei, il quale poi si traduce nella duplice facoltà di dare o ricever sepoltura. Ma questo è un argomento assai complesso da svilupparsi in altra sede…ho un’idea Lei, intanto svolga le ricerche che le ho suggerito, poi, magari, risentiamoci su questo blog, rimango, difatti, sempre a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti, ma mi servono, per aiutarLa davvero maggiori informazioni.

      Saluti by Carlo

  13. Volevo sapere se alla mia morte posso essere seppellita solo con un lenzuolo come ho visto fare a Bologna nel cimitero di Borgo Panigale.

    1. x Cheti
      Attualmente la sepoltura con il semplice lenzuolo è consentita solo in Emilia Romagna, per una specifica disposizione normativa regionale. Però il trasporto funebre al cimitero deve sempre essere svolto dentro una bara regolamentare.

  14. Buongiorno. Vorrei descrivere una situazione e capire come deve essere gestita.
    Mio padre ha avuto la concessione per una cappella privata presso uno dei cimiteri romani. Durante la sua vita ha fatto tumulare in questa cappella la moglie ed una figlia. Successivamente alla morte della moglie contraeva seconde nozze.
    Alla morte di mio padre, le sue spoglie sono state tumulate nella cappella privata.
    In occasione di un problema del tetto della cappella, abbiamo scoperto che la concessione, con la morte di mio padre, è passato alla seconda moglie (parente più prossimo).
    Il particolare è che la seconda moglie, nonostante abbia una residenza a Roma, ha lasciato l’italia per tornare – immaginiamo – al paese di origine.
    Ci troviamo pertanto in una situazione paradossale, la concessione è nelle mani di una persona che non si sa dove si trovi, nella cappella ci sono i nostri cari, e – stando a quanto dettoci – non possiamo più tumulare nessun nella cappella senza il permesso della persona che ha “ereditato” la concessione.
    Nel frattempo continuiamo a pagare le spese di manutenzione e le spese per l’energia elettrica.
    Come si rientra in possesso della concessione in una situazione così paradossale ?
    Grazie per l’attenzione

    1. X Enzo,

      chissà perchè tutte queste situazioni complicate e foriere di potenziali conflitti dilaceranti capitano tutte su questo blog, cui proporrei un nuovo nome: ufficio soluzione casi disperati di polizia mortuaria.
      Allora: per effetto del subentro la II moglie di Vostro Padre è divenuta titolare della concessione con annessi diritti di sepolcro e gestione sull’immobile ad uso sepolcrale, tra i quali spiccano, senza dubbio le obbligazioni manutentive, ad questo momento, almeno inadempiute, poniamo per puro disinteresse o non conoscenza dello stato di fatiscenza in cui versa l’edificio.
      Richiamerei l’art. 63 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: previa diffida l’autorità amministrativa cittadina e dopo accurata ricerca anagrafica per individuare con precisione il soggetto obbligato (è stata avviato il procedimento di irreperibilità?) può pronunciare la dichiarazione di decadenza sanzionatoria appunto per inottemperanza ai doveri manutentivi: con quest’effetto: la tomba attratta per accessione al demanio cimiteriale specifico e necessario del Comune rientra in pieno possesso dell’amministrazione stessa che liberatala dai feretri in essa tumulati deciderà se abbatterla o riassegnarla in concessione a terzi con oneri di ristrutturazione a loro completo carico secondo termini, modalità e procedure dettati dal regolamento municipale di polizia mortuaria.
      Seconda soluzione: tutti Voi parenti come persone moralmente interessate assumete come liberalità tutti gli oneri manutentivi sino a quando non si giunga ad una ricomposizione della controversia.
      Tranquilli: Voi famigliari per il solo fatto di trovarvi in rapporto di consanguineità con Vostro padre originario fondatore del sepolcro (le II nozze contratte non rilevano a questo proposito) siete a prescindere dal subentro, comunque titolari del diritto di sepolcro: avete quindi diritto alla tumulazione (sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva della sepoltura collettiva) e non necessitate di alcun benestare/nulla osta del nuovo concessionario subentrato per esercitare il vostro jus sepulchri garantito dalla Legge (art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)

  15. Buongiorno,
    non riesco a trovare giurisprudenza in merito…
    Qualche mese fa è deceduto il padre di mia figlia (minorenne) ed è stato sepolto nella tomba della sua famiglia.
    Questa tomba di famiglia è priva di nicchie e rientranze per poggiare fiori, luci etc…
    Mia figlia vorrebbe installare una piccola mensola per riporre dei ricordi del papà sotto la sua foto, ma un parente “comproprietario” lo vieta.
    Può farlo ?

    1. X Nicole,

      bisogna consultare attentamente l’atto di approvazione del progetto di costruzione dell’edicola funeraria. IN quel documento dovrebbero esser specificati molti elementi sulla tipologia e foggia dei marmi o delle iscrizioni funearie.

      Norme troppo rigide, capillari ed intrusive rischiano di diventare criminogene e foriere di contenziosi sinceramente un po’speciosi.

      Di norma, nei sepolcri privati (ribadisco: PRIVATI!) chiusi al pubblico fatte salve le norme quadro del piano regolatore cimiteriale con relativi strumenti attuativi di dettaglio, la scelta degli arredi funebri (lapidi, suppellettili, statue, immagini sacre…) è piuttosto libera, purchè non confligga con l’unità architettonica dell’edificio e ne mini la sacralità.

      (esempio balordo ed estremo ma, così almeno ci capiamo: Il Comune può negare l’autorizzazione all’applicazione di una lastra tombale considerata sguaiaata dal comune senso estetico o, comunque, non in linea con la sacertà del luogo.)

      Su aspetti così personali, ed anche difficilmente sindacabili, come l’apposizione di una mensolina si potrebbe esser anche più tolleranti ed aperturisti

      Provi a chiedere al locale ufficio di polizia mortuaaria l’autorizzazione a procedere in tal senso, dopo tutto questa facoltà potrebbe rientrare nel c.d. diritto secondario di sepolcro, principio pretorio non ancora affermato nello jus positum, ma fortunatamente portato di una constante elaborazione giurisprudenziale, altrimenti a dirimere la potenziale controversia saarà il GIudice di merito, in sede civile.

      Onestamente nutro poche speranze in un’intervento risolutore del Comune che per prudenza si limiterà a mantenere inalterato lo status quo, trattasi infatti di rapporti eminentemente inter-privatistici in cui l’autorità amministrativa non ha giurisdizione.

  16. Devono essere effettuate delle riparazioni nella cappella di famiglia, intestata ad uno zio, ma con il concorso economico (non dimostrabile) degli altri fratelli, tutti defunti.Nella cappella, oltre a lui, alla moglie e ad un figlio, sono sepolti i miei genitori, tutti i fratelli (ad eccezione di uno di essi sepolto in altra cappella) e le sorelle dell’intestatario, i loro genitori, il fratello e la sorella della nonna. L’intestatario ha un’unica figlia con cui nessuno dei cugini ha buoni rapporti. Come posso fare per poter avere il permesso di effettuare i lavori di manutenzione urgenti senza incorrere in comportamenti illeciti? Mi è stato consigliato di recarmi all’ufficio contratti, fare un’auto-dichiarazione come avente diritto per la quota che mi spetta, chiedere la voltura e quindi il permesso ad effettuare gli interventi. E’ un iter corretto?

    1. X Maria,

      in caso di co-intestazione di concessione cimiteriale si forma tra i diversi co-titolari una comunione solidale ed indivisibile.
      Il concessionario ed i suoi aventi causa (nell’evenienza di una loro pluralità) sono solidarmente ex artt. 1292 e segg. Cod. Civile, obbligati nel confronti della pubblica amministrazione a garantire la conservazione dell’edificio sepolcrale in solido e decoroso stato ai sensi dell’art. 63 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      Le opere manutentive sono richieste e svolte da chi abbia titolo a provvedere, secondo le quote di “spacchettamento” dello jus sepulchri, fatti salvi, naturalmente atti di liberalità (molto rari, invero) da chi voglia accollarsi eventuali oneri economici senza esser soggetto (del tutto?) obbligato giuridicamente.
      La voltura detta altrimenti “SUBENTRO” nella titolarità di una concessione è istituto disciplinato unicamente dal regolamento municipale di polizia mortuaria del Comune nel cui cimitero insiste il sepolcro de quo, ad esso, pertanto, si rinvia, per una disamina più approfondita sulle persone fisiche che abbiano diritto a succedere mortis causa al concessionario primo/fondatore del sepolcro privato e gentilizio nell’intestazione, attorno alla quale ruotano i diritti di gestione sulla tomba stessa, nonchè i personalissimi diritti di sepolcro.
      Solo in caso di formale rinuncia da parte degli altri aventi diritto sulla concessione Lei potrà ottenere un accrescimento in senso civilistico ex art. 674 Cod. Civile delle Sue frazioni di jus sepulchri, sino all’estrema conseguenza di divenire, ipoteticamente, UNICA CONCESSIONARIA di fronte all’Autorità Comunale, proprietaria, per legge, del demanio cimiteriale.

  17. Salve,
    la questione dei cattivi rapporti tra parenti ricade a volte suoi cari defunti. Al nonno in là con gli anni era stato chiesto quali fossero le sue volontà e mio padre si era sentito rispondere – in mia presenza- che non voleva esser cremato e che voleva stare vicino ai figli, ossia nella città in cui era venuto ad abitare 10 anni fa. Con la moglie non aveva più rapporti essendo divorziato, un figlia gli era morta in giovane età e credo sia in una fossa comune ormai, e aveva due figli. Mio padre purtroppo è venuto a mancare prima.Nonostante gli avessi comunicato le volontà espresse dal nonno ha deciso per una questione economica e di disinteresse, essendo stati sempre in disaccordo, lo zio alla morte del nonno ha detto che a lui non era stato detto nulla, e quindi lo ha fatto cremare e lo ha messo in un cimitero di un paese vicino. Ora mi chiedo, poteva farlo? posso almeno ottenere che nonno e papà riposino nello stesso cimitero? Grazie, Roby.

    1. X Roberta,

      in brevis: le persone interessate, anche sotto il profilo morale, ex art. 100, cod. proc. civile dovranno adire il giudice (la sede competente è quella civile, si esclude pertanto il giudice di pace!).
      Nella cosiddetta electio sepulchri (= potere e facoltà di determinare luogo, forma e modalità della propria sepoltura) sovrana è la volontà del de cuius, quando e se espressa, meglio se inequivocabilmente in modo scritto attraverso disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale ex art. 587 comma 2 Cod. Civile.
      Nel silenzio del de cuius o in caso di sua manifestazione di volontà solo verbale la questione si fa più intricata e problematica, poichè tale scelta più esser surrogabile anche da soggetti terzi, pur sempre, però, legati al de cuius da un rapporto o di parentela o di vincolo coniugale.
      Nel giudizio instauratosi e suscitato la Magistratura potrà accedere ad ogni mezzo di prova, compreso quello testimoniale per accertare il reale desiderio di Suo nonno sulla sistemazione
      in un particolare cimitero ed in un dato sepolcro delle proprie spoglie, ormai incinerate, la cremazione, purtroppo è atto irreversibile.
      Si rappresenta come l’autorizzazione alla cremazione rientrando nella semplice attività amministrativa, non possa sconfinare nell’azione giurisdizionale, essa pertanto basa il proprio operato sui titoli meramente formali e Suo zio, quale discendente più prossimo della persona defunta era soggetto legittimato a rendere all’ufficio di polizia mortuaria la volontà di cremazione.
      Ci sono sentenze molto illuminanti a tal proposito: in nuce: vige sempre questo principio: il desiderio del de cuius in ordine alla pratica funebre prescelta DEVE esser rispettato, quando, ovviamente non in contrasto con la Legge.

      1. Grazie Sig. Carlo della pronta risposta.
        Mi par di intendere che dovrei intraprendere una causa civile per quello che ha fatto (avrei testimonianza con alcuni SMS che il suo rifiuto è stato di natura economica, e considerando la guerra alcuni vedono la cremazione come qualcosa di spiacevole…).
        Riguardo la scelta del cimitero, non avendo in quello nessun famigliare, vi è modo di richiedere che vanga spostato dove c’è il figlio?( con cui chiunque può testimoniare aveva un ottimo rapporto, rispetto a quello vivente)Mi sembra che sia prassi tenere la famiglia nello stesso cimitero soprattutto se lo desidera il defunto, ed in alcuni anzi bisogna avere qualcuno già sepolto per accedervi: anche per questo dovrei intraprendere una causa civile?

        1. X Roberta,

          solo alcune note ed appunti giurisprudenziali sulla “electio sepulcri”:

          1) ogni persona è, infatti, libera di scegliere il tipo e la località della propria sepoltura, mentre questa volere può essere dichiarato senza particolari vincoli formali e quindi, non solo attraverso il testamento, ma anche con l’assegnazione di specifico incarico ai propri familiari (3), ai quali spetta il compito di far rispettare le estreme volontà del defunto, almeno così si è espressa la suprema corte di cassazione.

          2) Lo jus eligendi sepulcrhum non costituisce, però, un diritto “assoluto” visto che la sua effettiva portata può essere ampliata o limitata da norme di diritto amministrativo (si pensi alle concessioni di sepolcri privati nei cimiteri o ai requisiti di accoglimento nei cimiteri) per cui non ha carattere assoluto, nel senso latino del termine, ma pur sempre sussiste, pur con tutti i limiti, condizioni, vincoli e quanto altro.

          3) I diritti della personalità, come accade per il diritto di sepolcro sono altresì indisponibili, salvo le parziali limitazioni e rinunce che alla stregua di particolari norme o della coscienza sociale appaiano compatibili con la dignità della persona.

          4) “La scelta del luogo di sepoltura è un diritto della personalità fondato sulla consuetudine che spetta anzitutto all’individuo, il quale, durante la sua vita può manifestarlo mediante una volontà precisa, esprimibile senza rigore di forme”. Pret. Macerata, 6 giugno 1992.

          5) “Può apparire legittima la scelta della moglie di trasferire la salma in un cimitero più vicino al luogo di residenza suo e delle figlie minori, più agevole da raggiungere anche con mezzi pubblici”, Tribunale ordinario di Cosenza, sez. I, civile, 2 novembre 2004.

          Qualora, quindi, il diritto di disporre della propria salma non sia esercitato dal titolare nelle forme appena descritte, la legittimazione a scegliere il luogo e le modalità di sepoltura passa nell’ambito dell’autonomia di alcuni soggetti legati al defunto da vincoli di coniugio e parentela o suoi successori.
          In questa ipotesi, si ripete, detti soggetti non esercitano un potere in virtù di un rapporto di rappresentanza, ossia non esprimono una volontà in nome e per conto del defunto, ma esercitano una propria titolarità a disporre del corpo di questo.
          La scelta di riconoscere ai congiunti più prossimi la titolarità del diritto in oggetto va nella direzione di rispondere alle esigenze di carattere personale e psicologico di coloro che erano fortemente legati alla persona scomparsa; essi infatti cercheranno quei luoghi, probabilmente vicino alla loro dimora abituale, in cui poter trovare maggiore conforto per la perdita subita o in cui potersi recare più frequentemente per curare la tomba e coltivarne il ricordo (20).
          L’esercizio dello ius eligendi sepulchrum da parte dei familiari realizza, dunque, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse appartenente alla sfera giuridica del deceduto e l’esigenza sociale di far scegliere alle persone più interessate la località ove manifestare i loro sentimenti di devozione e di pietà verso il parente defunto.
          L’ordinamento giuridico italiano non individua un soggetto (o più soggetti diversi) legittimato ad effettuare questa scelta.
          Nella pratica i familiari più vicini allo scomparso provvedono alla sepoltura sulla base di un accordo che spesso non traspare e che non viene messo in discussione.
          Pertanto, l’assenza di una normativa precisa si percepisce solo allorquando sorga una controversia tra più soggetti che rivendichino tale titolarità, come nel caso classico del contrasto tra coniuge e parenti o figli del defunto.

          La legittimazione e la priorità della scelta in ordine allo ius eligendi sepulchrum possono essere desunte dalle pronunce dei giudici chiamati in causa per dirimere queste contese endo-familiari.

          In questi ultimi decenni l’elaborazione giurisprudenziale ha consolidato un orientamento che assegna la precedenza ai congiunti più prossimi, nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti di sangue (ad es. i fratelli e sorelle), per giungere alla fine ai successori mortis causa
          In tal senso, “Qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi”.

          La prevalenza del diritto del coniuge sugli altri parenti è stata confermata dalla stessa Corte di Cassazione, che ha avuto modo di stabilire che il diritto del coniuge superstite di scegliere il luogo ove seppellire la salma del coniuge defunto trova limitazione soltanto nella diversa volontà espressa in vita o per testamento dal defunto.

          La stessa facoltà viene riconosciuta nel caso di spostamento della salma in altra sepoltura nonostante l’opposizione degli altri parenti (24), ciò in quanto si ritiene che questa soluzione non si ponga in contrasto con la pietas verso i defunti poiché la coscienza collettiva, cui tale sentimento si riferisce, non disapprova né percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente dal coniuge superstite.

          Questo principio non pare trovare una necessaria limitazione quando il coniuge superstite sia passato a nuove nozze. La prevalenza dello jus coniugii sembra infatti permanere anche nel caso di nuovo matrimonio, non potendosi individuare in questa decisione del coniuge superstite elementi tali da giustificare la perdita di quel diritto prioritario, considerato che oggigiorno la coscienza collettiva non considera offesa alla memoria del coniuge defunto il passaggio a seconde nozze.

          Infine, coerentemente con l’impostazione che assegna lo ius eligendi sepulchrum alla persona che più di altri ha vissuto a contato con il deceduto, anche alla convivente more uxorio viene riconosciuto tale diritto di scelta, purché manchi una disposizione specifica del defunto e sempre che particolari circostanze familiari ed ambientali non facciano prevalere la contraria volontà del nucleo familiare legittimo del defunto.

          In ultima istanza spetterà alla prudente valutazione del Giudice Civile, in base a costumi, consuetudini ed al sentire locale ordinare la traslazione dell’urna in un diverso cimitero, cui magari il de cuius era particolarmente legato, magari per la vicinanza affettiva con altri defunti ivi sepolti.

  18. Buonasera,
    mi ricollego alla domanda precedente per un chiarimento ulteriore: il trasporto delle Ceneri dalla Russia al Cimitero di destinazione, nella cappella di famiglia del cimitero di un piccolo comune in Piemonte.
    Mia moglie sta preparando, con l’aiuto di società preposte, tutta la documentazione per il trasporto dell’urna con le ceneri della mamma dalla Russia all’Italia: Certificato di Morte, Atto del Cimitero, Permesso di Sepoltura e Autorizzazione al Trasporto dei Resti, questi ultimi rilasciati dal Consolato Italiano e corredati da Apostille redatte in francese.
    Tutto questo consentirà il regolare passaggio di dogana in Russia e lo sdoganamento in Italia.
    Per quanto riguarda il tratto finale da aeroporto italiano al cimitero, il Consolato Italiano a Mosca richiede solo un Nulla Osta all’Inumazione delle Ceneri rilasciato via PEC dal Comune di destinazione.
    Mi potete per favore chiarire se servirà altro oltre a questo? Essendo tutte le funzioni religiose celebrate ed essendo le ceneri affidate a mia moglie, l’intenzione è provvedere personalmente al trasporto, prendere appuntamento con il personale cimiteriale locale e procedere al collocamento dell’urna nella tomba di famiglia.
    Potete per favore confermarmi la fattibilità di ciò, oppure se altra documentazione è necessaria?
    Grazie infinite per la disponibilità.
    Distinti saluti
    Alessandro M.

    1. X Alessandro,

      allora:

      1) l’ultima tratta del trasporto dell’urna deve esser contemplata nel titolo di viaggio internazionale, altrimenti il Comune di frontiera in cui le ceneri “sbarcano” in Italia, rilascerà un nuovo decreto di trasporto limitatamente a questo restante percorso da compiersi, anche con mezzi propri
      2) per la Legge Italiana l’ingresso di qualunque trasporto funebre nel territorio nazionale deve esser preceduto da una “verifica” attenta sul titolo di accettazione del defunto in un dato cimitero.

      E’ una tautologia: infatti, ex. art. 80 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (ma si veda anche la fonte sovraordinata, cioè l’art. 343 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 recante l’approvazione del Testo Unico Leggi SAnitarie), le urne, in cimitero, debbono esser tumulate in appositi colombari privati dati in concessione (paragrafo 14.3 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24)

      Si deve, allora, considerare come ogni tumulazione in un sepolcro privato nei cimiteri (sono tali tutte le collocazioni nei cimiteri diverse dall’inumazione nei campi di cui all’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) dovrebbe essere oggetto di specifica autorizzazione comunale, che va/andrebbe rilasciata una volta accertato che il defunto avesse diritto ad esservi accolto, in quanto appartenente alla famiglia del concessionario, quindi titolare dello jus sepulchri.

      Non è richesta altra documentazione complementare.

      A maggiore ragione, se si tratti di sepolcri “privati” (nel senso anche civilistico del termine), in relazione all’art. 102 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In ogni caso, tale accertamento, che è presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione in un dato sepolcro, ha portata generale, attenendo alla vigilanza propria del comune sui cimiteri e sui sepolcri.

  19. Buongiorno,
    desidero sottoporVi una questione per me urgente e delicata. Sono sposato dal 2012 con una donna russa, di Mosca, ormai diventata cittadina italiana.
    Giovedì scorso mia moglie ha perso la mamma, deceduta a Mosca. Mia moglie è figlia unica e non ci sono più parenti diretti in Russia.
    Lunedì scorso i funerali sono sttai celebrati a Mosca e le salma è stata cremata. Mia moglie sta disponendo i documenti, lato Russia, per il trasporto dell’urna.
    Una volta in Italia, vorrei che l’urna fosse custodita nella cappella della mia famiglia, in un piccolo comune in provincia di Alessandria.
    Mi potete dire che cosa devo predisporre, affinché il processo si svolga in modo corretto? Avrei bisogno solo del collocamento dell’urna, senza cerimonie, funzioni etc.
    Altra questione, più delicata: il consenso dei parenti. Gli “aventi diritto” superstiti della famiglia sono tre fratelli: il sottoscritto, mio fratello gemello e mia sorella.
    Mio fratello ha già dato consenso alla sepoltura di mia suocera.
    Mia sorella è coniugata, con due figli, e ha sempre dichiarato che seguirà la famiglia del marito, anche come luogo di sepoltura (Milano, nella cappella della famiglia del coniuge). Motivo per cui non l’ho ancora interpellata. Dato che i nostri rapporti non sono idilliaci, temo che potrebbe negare il consenso per puro dispetto.
    La cappella di famiglia dispone di 9 distinti loculi al livello interrato (sotto una grata metallica), idonei ad alloggiare altrettanti sarcofagi. Vi è quindi spazio sufficiente per i fabbisogni di tutte le eventuali famiglie, alla data di oggi e prevedibilmente per l’avvenire (eventualmente spostando i resti degli avi, posizionati lungo le pareti della cappella.
    In sintesi: posso procedere, contando sul 66% degli aventi diritto, o serve comunque il consenso della sorella?
    In caso di diniego che alternative ho, visto che mia moglie rientrerà in Italia con le ceneri della mamma?
    Grazie per la disponibilità e la competenza. Resto in attesa di un cortese riscontro.

    1. X Alessandro,

      L’amministrazione comunale ha tutta la convenienza a facilitare l’uso di tombe già esistenti, per massimizzare la capacità ricettiva cimiteriale.

      Pertanto, può ampliare l’utilizzo dei sacelli gentilizi (altrimenti ristretto alla sola famiglia… come si ricava agevolmente dall’aggettivazione), attraverso l’istituto della benemerenza (da svilupparsi e distendersi, comunque in modo selettivo e puntuale, per evitare possibili abusi, con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del divieto che vi sia il fine di lucro e speculazione di cui all’art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. citato).

      In tale occasione v’è proprio riserva di regolamento comunale, ed è una delle rarefatte situazioni in cui il D.P.R. 285/90 rinvia, apertis verbis, alla potestà normativa municipale in tema di polizia mortuaria (Artt. 344 e 345 T.U.LL.SS), in difetto della quale l’istituto delle benemerenze non sarebbe minimamente attuabile, se non come enunciazione assiomatica, poi da declinare fattivamente nel locale regolamento dei servizi funerari.
      Il Comune, quindi, può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze. Parte della dottrina è di questa idea: solo il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) potrebbe “derogare” alla familiarità dello stesso, permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti esterni rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare l’intransigenza della norma; tuttavia, siccome il diritto di sepolcro s’atteggia come mera aspettativa, per cui l’ordine di sepoltura, nelle nicchie di una tomba di cui si è contitolari, è scandito (salvo patti contrari di cui rendere edotta l’Amministrazione comunale), in relazione all’ordine temporale di morte, servirebbe, comunque, il consenso unanime di tutti i titolari di quote della sepoltura stessa affinché si addivenisse – legalmente – ad una compressione del loro jus sepulchri già maturato. Se ottemperiamo a questo schema, la benemerenza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l’effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:

      1) L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/90), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro).

      2) L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità).

      3) L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/90, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

  20. Gentilissimi collaboratori del sito funerali.org,

    innanzitutto volevo farti i miei piu sinceri complimenti per il vostro portale web sul quale ho trovato non poche risposte alle mie domande.

    Mi permetto di contattarvi in merito a una questione a me molto cara che riguarda mio padre.

    Premetto che sono figlio di secondo letto con due sorelle e che mio padre nonostante abbia convissuto stabilmente con mia madre negli ultimi 20 anni della sua vita, non ha mai legalmente divorziato dalla moglie.

    Nel 1993 è deceduto e stato tumulato in una nicchia la cui concessionaria originaria era mia zia, la sorella di papà, e successivamente la titolarità della stessa concessione è passata alla moglie di mio padre.

    La settimana scorsa, esattamente lunedi 5 febbraio la moglie di mio padre è deceduta e i 4 figli per liberare spazio all’interno del loculo e sistemare la madre hanno richiesto l’estumulazione della salma di mio padre (avvenuta martedi mattina intorno alle ore 8).

    Io e mia sorella per puro caso abbiamo appreso la notizia del decesso lunedi sera e pertanto, sospettosi di un’eventuale collocazione della moglie all’interno del loculo dove era mio padre, ci siamo recati al cimitero. .Al nostro arrivo abbiamo trovato una scena raccapricciante: il loculo di mio padre era aperto. Abbiamo chiesto informazioni al custode il quale ci ha informati che mezzora prima del nostro arrivo era stata conclusa la procedura di estumulazione della salma di mio padre.

    Io e mia sorella scossi andiamo via.

    Il martedi successivo mi reco presso l’ufficio cimiteriale e presa visione della richiesta di estumulazione presentata dal mio fratellastro apprendo che nella stessa è stato dichiarato il falso laddove si legge che il richiedente, quindi il mio fratellastro, ha attestato “di avere informato tutti gli aventi diritto”.

    I miei quesiti sono due

    1) ESTUMULAZIONE: è possibile agire legalmente eventualmente con denuncia penale contro il mio fratellastro o il “mancato dissenso manifestato espressamente prima dell’operazione può essere interpretato come silenzio assenso, quindi presunto?

    2) TRASLAZIONE DELLA SALMA
    Secondo voi è possibile intentare un giudizio ai fini di ottenere che la salma di mio padre venga traslata in un loculo sepatato in modo che tutti i figli possano godere del diritto al sepolcro? (in parole povere provo grande turbamento al pensiero di andare al cimitero e non poter porrare un fiore a mio padre perché tumulato assieme alla moglie legale ma con la quale non conviveva piu da 20 anni (testimoniato da fotografie, fedine simboliche, testimonianze di centinaia di persone..e lo stesso fatto che mio padre sia deceduto a casa nostra nel letto nostro).

    Che probabilità di successo potremmo avere io e le mie sorelle ? Potremmo addirittura ottenere un provvedimento del giudice ancora piu favorevole nel senso di concedere a mia madre il diritto di disporre della salma di mio padre provato con testimonianze?

    Sul punto ho però due riserve:

    – Clausola della tomba chiusa: che si avrebbe quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello (dovrei quindi informarmi dell’esistenza o meno di questa clausola).

    – Prevalenza dello iure coniugii sullo iure sanguinis: problema che si porrebbe qualora la moglie ancora in vita abbia lasciato disposizioni in merito alla salma del marito scomparso.

    Vi ringrazio infinitamente per il tempo che vorrete dedicare a questa questione cosi complessa.
    Marco

    1. X Marco,

      qui sconfiniamo nel diritto di famiglia, in qualche modo estremo (convivenze more uxorio, famiglie di fatto) ed io ammetto candidamente la mia incompetenza su un tema così delicato

      …allora, in estrema sintesi:

      1) la moglie “ufficiale” di Suo Padre (se non c’è stato scioglimento del vincolo matrimoniale) mantiene intatti, anche se, all’epoca, fosse stata in stato di separazione, tutti i diritti di disposizione sulla salma del de cuius, essa, per altro era anche divenuta tramite subentro (e qui si aprirebbero parecchi problemi interpretativi sulla legittimità di questo passaggio di titolarità regolato esclusivamente dalla normativa comunale) intestataria del loculo e deve, dunque, esser considerata portatrice a pieno titolo dello jus sepulchri attivo e passivo (= potere di esser sepolti o dar sepoltura in quel determinato avello mortuario). E’ pertanto pienamente legittimata a ricever sepoltura nel loculo oggetto del contendere. Non è applicabile la Legge n. 76/2016 sulle unioni civili, poi obiter dictum: il giudice adito potrebbe, attraverso prudente valutazione, accedere anche alla Sua tesi riconoscendo l’opportunità sociale di una traslazione del feretro in altro loculo, ma onestamente sono molto perplesso e pessimista su questo possibile orientamento della Magistratura in sede civile, e poi, secondo Legge sarebbero tutti i figli, all’unanimità a dover disporre il trasferimento in altro sito del defunto e se c’è disaccordo, per il principio di stabilità delle sepolture (deducibile da un’attenta lettura dell’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 28.5) il Comune non autorizza la traslazione, si limita a mantenere fermo lo status quo, sin quando non sia passata in giudicato eventuale sentenza civile o sia sia giunti ad una bonaria composizione extra-giudiziale del conflitto (ahimè assai dilacerante!)…sarebbe la soluzione migliore e più logica. I diritti di disposizione sul post-mortem sono fatti valere sempre entro la cornice rigida dell’ordinamento giuridico, farsi i dispetti scippandosi a vicenda salme, cadaveri resti mortali, ossa o ceneri non è consentito, e poi sussiste sempre il postulato del requiescant in pace (non è conveniente disturbare più di tanto il sonno del morti…almeno per tutta la durata della concessione).

      2) alcuni regolamenti comunali, in modo un po’ furbesco (Ponzio Pilato, con il suo tragico slogan del “laviamocene le mani” è l’occulto ispiratore della strategia!), prevedono che, nella fase propulsiva (= istanza di parte) quando, cioè, i parenti di un defunto si attivano presso la polizia mortuaria per dimostrare il titolo del de cuius ad esser accolto in una sepoltura privata nel caso di più aventi diritto (posti, dunque, su un livello di pari ordinazione) uno solo di questi possa pronunciarsi, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli altri, magari per snellire la procedura, fatta salva la punibilità della dichiarazione mendace ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, con relativo rinvio alle leggi speciali in materia di falso. In ambito cimiteriale, dove si esercitano diritti personalissimi in termini di pìetas ed affetti struggenti l’istituto del silenzio-assenso è molto pericoloso, se non si configura come il manifesto disinteresse a provvedere, le amministrazioni più lungimiranti, infatti, tendono a richiedere espressamente il consenso di tutte le persone interessate, seppur con qualche appesantimento burocratico.

      3) Il titolo di accoglimento in un dato sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte) deve esser attentamente soppesato dall’autorità amministrativa (memento semper art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria), questa operazione, basata sui titoli formali di parentela è necessaria proprio per evitare abusi e distorcimenti nell’istituto del sepolcro gentilizio, ossia per evitare che estranei al nucleo famigliare possano trovare collocazione in una tomba originariamente nata per ospitare le spoglie del concessionario e della di lui famiglia.

      3) L’estumulazione, (quando non si tratti di traslazione ex art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) è finalizzata a verificare lo stato di scheletrizzazione della salma, al fine della possibile raccolta delle ossa in cassetta ossario, anche per liberare spazio, funzionale ad accogliere nuove immissioni di feretri, per i trattamenti consentiti all’atto dell’estumulazione se il cadavere si mostra ancora indecomposto (re-inumazione, ri-tumulazione o cremazione) si veda l’art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e soprattutto la Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10. E’ altamente illegale mantenere un corpo, ancorchè deposto in un loculo, solo avvolto da un lenzuolo, senza nessuna chiusura di garanzia. La bara, anche dopo il funerale, ha proprio questa funzione precipua: il contenimento anche degli eventuali miasmi post-mortali.

  21. Buongiorno,
    Cercherò di descrivere il mio quesito nel modo più breve possibile. In famiglia, abbiamo sempre “dato per scontato” che tutti noi potessimo essere sepolti nella “tomba di famiglia”, salvo poi scoprire che, in qualità di parenti collaterali del fondatore della tomba, il diritto non è automatico ma deve essere autorizzato di volta in volta dagli eredi del fondatore (secondo il regolamento di Polizia Mortuaria del comune ove è situata la tomba). Ignorando questa circostanza, 7 anni fa abbiamo sepolto una salma in questa tomba. Dopo la sepoltura della salma, tutti i membri della famiglia hanno effettuato regolare rinuncia all’eredità della defunta (poiché i debiti superavano i crediti).
    Ora, 7 anni dopo, gli eredi del fondatore della tomba contestano la sepoltura e chiedono la rimozione della salma. E’ possibile opporre la rinuncia all’eredità a questa richiesta?

    Grazie per le eventuali risposte.

    1. X Michele,

      Corpus normativo centrale (vale come legge quadro) per dirimere possibili conflitti sul sepolcro è il Capo XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      Per giurisprudenza costante in materia e salva diversa volontà del fondatore, da cristallizzarsi all’atto della stipula del contratto concessorio, presuntivamente il diritto di sepolcro è da intendersi come esteso anche ai collaterali, ma la definizione “canonica” di famiglia del concessionario, è pur sempre data dal combinato disposto tra il regolamento comunale di polizia mortuaria, quale fonte sovraordinata, e lo stesso atto di concessione.

      1) E’, comunque, il comune che accerta la sussistenza del titolo di accoglimento (art. 102 d.P.R. 10/9/1990, n. 285), sulla base delle condizioni di diritto (e di fatto, per la capienza) risultanti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria o dall’atto di concessione.
      2) Un’autorizzazione dei concessionari é prevista solo nei casi eccezionali dell’art. 93 comma 2 d.P.R. n.285/1990, fattispecie che qui non rileva.

      Si segue, così il criterio della premorienza, poichè tutte le persone portatrici in vita dello jus sepulchri sono poste su un livello di pari ordinazione…insomma chi prima muore meglio alloggia ed ha diritto alla tumulazione, sino, naturalmente, al raggiungimento della massima capacita ricettiva della tomba, oltre la quale (….se non c’è più posto!) lo stesso jus sepulchri spira ex se divenendo non più esercitabile.

      Cosa c’entrano mai gli eredi ?

      Oltretutto, gli eredi, in senso tecnico, vengono – solo – ad assumere le obbligazioni – patrimoniali – di cui all’art. 63 d.P.R. n.285/1990, ma non certo diritti personali, quali sono il titolo all’accoglimento nel sepolcro.

      Il diritto di accettazione nel sepolcro é legato all’appartenenza alla famiglia del concessionario (salvo solo il caso di sepolcro sorto originariamente quale ereditario, fatto abbastanza raro, ma non escludibile in assoluto).

      Il titolo a disporre delle spoglie mortali spetta, di norma, al coniuge o, quanto questo manchi, ai parenti del defunto (non del concessionario) e, in caso di loro pluralità, a tutti quelli nel grado più prossimo, l’eventuale nuovo concessionario, per effetto di un possibile subentro, non può “SFRATTARE” i defunti già tumulati nel sepolcro, egli dovrebbe a tal proposito invocare la cosiddetta turbativa di sepolcro in un giudizio incardinato in sede civile

      Gli eventuali “eredi” subentrati, pertanto, non possono disporre liberamente dei posti feretro già legittimamamente occupati.

      Sul punto la giurisprudenza ha distinto due tipi di “proprietà” dei sepolcri (e due modi di acquisto del diritto di essere seppellito): il sepolcro ereditario e il sepolcro gentilizio.

      Nel sepolcro ereditario il diritto a essere sepolti (che dipende anche dal titolo sul bene sepolcro) si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa all’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia strettamente intesa. (Dove sono definite le persone appartenenti alla famiglia ? quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione ?)

      Invece, nel sepolcro gentilizio o familiare si acquista iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in determinato rapporto di parentela (di norma in linea retta), in ogni caso l’acquisto è effettuato iure sanguinis e non iure successionis, e tale diritto non può essere trasmesso per atto tra vivi ne’ per successione mortis causa, ne’ si può perdere per prescrizione o rinuncia.

      Il sepolcro gentilizio si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, dopo la morte dell’ultimo familiare del costruttore del sepolcro, il diritto alla sepoltura è soggetto per gli ulteriori trasferimenti alle ordinarie regole della successione mortis causa.

      Una volta che il sepolcro, da gentilizio/familiare, si sia trasformato in ereditario, il diritto di sepoltura spetta agli eredi e non e’, comunque, oggetto di atti di disponibilita’, trattandosi di un diritto a carattere personale (dove l’elemento personale si colloga, a questo punto, non piu’ allì’appartenenza della famiglia, quianto alla qualita’ di erede).

      La sentenza (o, meglio, una delle tante, quella forse maggiormente esplicita) e’ stata emessa dalla Corte di Cassazione, sez. 2^ civ. con il n. 5015 in data 29/5/1990. Quando il sepolcro si trasformi in ereditario, seguono le regole della successione, per cui gli eredi possono essere diversi a seconda che si tratti di successione legittima oppure testamentaria. Nella seconda ipotesi, il legato può riguardare anche persone terze, rispetto alla famiglia (ma e’ importante verificare che questa “trasformazione” sia effettivamente avvenuta).

      Quindi: sepolcro originariamente gentilizio o nel frattempo tramutatosi in ereditario?

      Un sepolcro familiare può trasformarsi in sepolcro ereditario solo nel momento in cui al decesso della persona concessionaria (sia che si tratti del concessionario originario (fondatore del sepolcro), sia che si tratti di suoi discendenti o comunque aventi causa subentrati al fondatore del sepolcro nella qualità di concessionari (subentri che di norma dovrebbero risultare agli atti da debiti atti ricognitivi); non vi siano ulteriori persone appartenenti alla famiglia e, come tali, aventi titolo all’accoglimento nel sepolcro.
      Se vi sia stata la trasformazione da sepolcro familiare in sepolcro ereditario, questo seguirà le normali regole della successione ereditaria, fermo restando che non possa ritenersi ammissibile alcun atto di disposizione, né per atto inter vivos né mortis causa.

      Ad ogni modo il diritto di uso sul sepolcro, essendo un diritto personalissimo, e non patrimoniale, non entra mai nell’asse successorio.

      1. Buongiorno Carlo,

        Intanto la ringrazio della risposta molto esauriente. Approfitto della sua gentilezza per chiedere alcune precisazioni.

        Il regolamento Comunale di Polizia Mortuaria riporta che “Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore; per i collaterali e gli affini e gli eventuali casi di convivenza la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta con apposita dichiarazione, fatta dal titolare della concessione, ai sensi della Legge 4/1/68 n.15”.
        Dato che, come dicevo, noi ignoravamo questa regola (e addirittura ignoravamo l’esistenza degli eredi diretti del fondatore della tomba), abbiamo provveduto alla sepoltura immediatamente al momento della morte. Tutto è stato fatto in assoluta buona fede, ma ora gli eredi del fondatore dichiarano che si è trattato di una sepoltura illegittima, che non avevamo diritto di porre la salma nella tomba di famiglia e che la salma deve essere rimossa. Preciso che la defunta riposa accanto ai suoi tre fratelli, per i quali non è stata sollevata alcuna obiezione. Questa circostanza mi sembra strana (a dire poco), ma non mi addentro in queste questioni di famiglia. Quello che vorrei capire è se, dal punto di vista del diritto, gli eredi del fondatore hanno la facoltà di esigere la rimozione della salma. Chiaramente la defunta non è una estranea seppellita in una tomba a caso: si tratta di una parente collaterale del concessionario originale. Però il regolamento comunale sembra parlare chiaro riguardo ai collaterali…

        1. X Michele,

          Piccola Nota tecnica e di costume: il riferimento alla Legge 4/1/68 n.15” è da ritenersi superato, in forza del D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico per la documentazione amministrativa…ma la sostanza non cambia, l’autorizzazione del concessionario assumerà la forma di una dichiarazione debitamente sottoscritta ed autenticata (si tratta, pur sempre di diritti personalissimi, ragion per cui una semplice scrittura privata potrebbe anche configurarsi come strumento non idoneo a far emergere la volontà del fondatore del sepolcro).

          Nel sepolcro gentilizio o famigliare l’uso dei posti salma non è mai discrezionale o arbitrario, poichè è legato a vincoli di sangue o coniugali. (la famiglia è pur sempre basata sul matrimonio ex art. 29 Cost.). Prevalgono, quindi, i criteri di …”D.N.A”, allora lo jus sepulchri si acquisisce ex capite e jure proprio per il semplice fatto di trovarsi in una determinata relazione di parentela con il concessionario primo che ha contratto con l’amministrazione comunale il rapporto concessorio di quella particolare tomba pluriposto.

          Ribadisco: è inibita l’entrata nel sepolcro di natura gentilizia o famigliare alle salme di persone estranee al nucleo famigliare così come definito dalla cosiddetta riserva (= lex sepulchri) di cui all’art. 93 comma 1 I Periodo del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. La lex sepulchri formalizzata nell’atto di concessione e sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria altro non è se non la rosa di persone riservatarie (quando ancora in vita) dello jus sepulchri, inteso come duplice facoltà di esser sepolti o dar sepoltura, lo jus sepulchri è l’unico diritto che si eserciti in prospettiva dell’oscuro post mortem, quando, cioè cessa la capacità giuridica, pertanto sin quando si sia in vita rimane una legittima aspettativa.

          Se l’assegnazione dei posti feretro fosse stata tassativamente nominativa (con i nomi del riservatari scolpiti a chiare lettere nella lex sepulchri…ma sarebbe anche un fattore di critica rigidità) il problema non si porrebbe proprio, almeno non in questi termini così complessi.

          Attraverso apposita istruttoria, (invero nemmeno poi così strutturata) il Comune deve sempre vigilare su ogni tumulazione verificando preventivamente il diritto d’accoglimento dato dai titoli formali di appartenenza alla famiglia, in questo caso – forse – le autorità amministrative preposte al servizio di polizia mortuaria sono state omissive in questa importante funzione si supervisione e buon governo del cimitero, proprio per prevenire abusi e situazioni illegittime (= sepolture sine titulo), da cui poi, spesso, scaturiscono liti devastanti.

          Un ultimo appunto: non capisco le pretese degli “eredi”, in quando lo status di erede nel diritto funerario, si qualifica come posizione a rilevanza patrimoniale (= assunzione delle obbligazioni manutentive) ma divaricata sia dal diritto d’uso sul bene sepolcrale sia dagli atti di disposizione su defunti già tumulati.

          La mera intestazione di una concessione, in senso civilistico, magari avvenuta anche per subentro, potrebbe anche, al di là dei diritti di gestione, non coincidere pienamente con la titolarità pleno jure dello jus sepulchri: questa è la regola fondamentale.

          IL subentro è una strana figura giuridica, studiata per non lasciare, alla morte del concessionario primo, vacante la titolarità della concessione stessa, in quanto un responsabile, del rapporto giuridico in essere, deve pure esservi, almeno dinanzi al Comune.

          Due sono le soluzioni più praticate; nella prima – detta a concessionario fisso, chi si avvicenda nominalmente nella titolarità della concessione si fa garante solo delle obbligazioni manutentive sul sepolcro, con oneri di mantenimento a proprio carico, nella seconda conosciuta come a concessionario mobile, il nuovo titolare della concessione concentra su si sè, assicurando lo status quo per i feretri già tumulati, e, quindi, limitatamente ai loculi ancora disponibili il diritto ad esser sepolto o a dar sepoltura….per il pregresso tempus regit actum!

          Vige pur sempre il principio di stabilità delle sepolture, per cui sarebbe assurdo se ad ogni cambio di concessionario mortis causa si contestassero i diritti di sepolcro già costituiti e perfetti, infatti, avremmo solo vorticosi giri di walzer in cimitero tra estumulazioni disposte per capriccio e nuove tumulazioni.

          Per “sfrattare” i morti già tumulati occorrerebbe una volontà espressa secondo il criterio di poziorità (in cui convergono potere di scelta coniugato con la priorità nella decisione) articolato sullo jus coniugii che a sua volta, predomina sullo jus sanguinis.

          IN subordine: se la tumulazione è stata illegittima, (ma non ho prove per dimostrare ciò!) ossia priva di un titolo di legittimazione i rimedi esperibili da ci abbia interesse a procedere ex art. 100 Cod. Proc. Civile ed art. 39 codice processo amministrativo, sulla legittimazione ad agire in giudizio sono essenzialmente due:

          1) poichè lo jus sepulchri concreta il diritto di possesso occorre far cessare la turbativa di sepolcro con le apposite azioni civilistiche di negazione o manutenzione (meglio quest’ultima).

          2) si potrebbe adire il giudice amministrativo impugnando l’autorizzazione alla tumulazione, per vizio causato dalla mancanza dei necessari presupposti jure sanguinis o jure coniugii, rilasciata ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

          Il regolamento del suo comune come tutti gli atti di amministrazione è frutto di una ponderazione politica sugli interessi da comporre possibilmente in un quadro ordinato,, esso per quanto foriero di interpretazioni anche difformi tra loro (sotto certi aspetti pare un po’troppo dirigista!) , vale come legge speciale all’interno del Comune che lo ha emanato e deve esser rispettato sino a quando la norma in questione non venga novellata o cassata nel corso di un giudizio (evento altamente improbabile, ma non escludibile aprioristicamente ).

  22. X Fabio,

    mi scuso, alle volte io sono troppo paradossale nei miei slanci lirici da beccamorto fallito: il senso della frase incriminata è proprio questo (ed è quasi lapalissiano): il diritto secondario di sepolcro si esercita COMUNQUE entro gli orari di apertura dei cancelli cimiteriali, per ovvie ragioni d‘interesse pubblico prevalente: vale a dire: per capriccio non posso entrare in cimitero a cambiare i fiori alle 3 di mattino solo perchè mi garba così, e sono un inguaribile nottambulo, magari invocando il famoso (e famigerato?) diritto secondario di sepolcro, svincolato da ogni logico limite dettato dal buon senso.

    E’ opportuno che agli atti dell’ufficio cimiteriale vi sia pure il deposito delle “chiavi” dei sepolcri privati, quando questi fossero protetti da porte o cancelli dotati di lucchetti o serrature.

    A riguardo si suggerisce che all’atto della consegna di copia delle suddette chiavi, oltre alla prova del loro funzionamento, sia eseguita una ricognizione, assieme al Concessionario del vano della tomba e redatto un verbale da sottoscrivere sullo stato dell’edicola funeraria e un elenco dettagliato di oggetti eventualmente presenti sui quali si declina ogni responsabilità, in caso di furto o danneggiamento.

    Difatti occorrerebbe anche conoscere se le chiavi della tomba siano in possesso anche di altre persone (es. fioraio o società di servizi per pulizia periodica o ditta che periodicamente cura il mantenimento e rimozione o montaggio lapidi, ecc.), per poter garantire il controllo di “custodia” e conoscere quanti altri hanno la possibilità di accesso alla stessa.

    Poiché non risulta nei sacri testi legislativi statali un esplicito obbligo di deposito delle chiavi da parte del concessionario, conviene inserire espressamente questo incombente nel regolamento municipale di polizia mortuaria, sarebbe un elemento di maggior chiarezza!

    1. Carlo, io, da fan di Tiziano Sclavi, apprezzo molto gli slanci lirici e paradossali, in ogni campo, e specie in quello -santo, ma non ho mai evocato pretese di visite notturne (per quelle basta un bello slancio al di là del muro di cinta) 🙂 è naturale che le visite si effettuino nell’orario di apertura, il quesito era se sia lecito chiedere al custode non già l’apertura del sepolcreto in orari desueti e non previsti, ma la semplice apertura della cappella privata nei sacrosanti orari previsti dal regolamento.
      Cioè, se io, in orario di apertura del cimitero, mi presento dal custode, e, dimostrando di essere un discendente del sepolto, chiedo di farmi aprire la cappella privata dove riposa, devo essere accontentato (dando per scontato che il custode sia in possesso di chiavi) ? così si aggirerebbe il rifiuto del concessionario della cappella a concedere copia delle chiavi.
      Grazie di nuovo!

      1. X Fabio,

        Vabbè…ci siamo capiti!

        La Sua domanda è legittima ed a mio avviso accoglibile!

        Io – molto formalmente – procederei così: chiedendo un provvedimento autorizzativo ad hoc, da parte del locale ufficio comunale della polizia mortuaria, con menzione, nell’istanza, della presunta violazione del sacrosanto diritto secondario di sepolcro, posta in essere da chi non voglia autonomamente consegnare le chiavi dell’edicola funeraria.

        Questo perchè nel nostro attuale ordinamento il custode del cimitero (dipendente pubblico o di impresa affidataria del servizio?) è una figura prettamente esecutiva e, pertanto priva di poteri autoritativi tali da poter incidere sulla sfera del privato concessionario di sepolcro famigliare, con un atto d’imperio che invece compete propriamente alla polizia mortuaria comunale…o in ultima istanza, al Giudice Ordinario, in sede civile.

  23. buongiorno, gentile e competente sig. Carlo.
    vorrei cortesemente chiederle un paio di chiarimenti e indicazioni.

    dunque, la mia compagna ha trovato la chiave d’accesso alla cappella dove è sepolto suo padre cambiata dallo zio, che si rifiuta di dare copia delle chiavi stesse dichiarandosi però disposto ad aprire in qualunque momento su richiesta;

    -non è questa comunque una violazione del diritto non limitabile di sepolcro secondario? la condizione posta di dover chiedere l’accesso è illegittima, dico bene? esistono sentenze che facciano giurisprudenza in questo senso?

    -poiché il reg. polizia mortuaria sancisce che la direzione del cimitero debba essere in possesso di copia delle chiavi di tutte le cappelle private, potrebbe la mia compagna chiederne copia alla stessa direzione, oppure farsi aprire ogni volta (in attesa dei tempi della probabile causa) dal custode?

    grazie, e buona giornata

    1. X Fabio,

      ai sensi dell’art. 50 comma 7 D.Lgs n.267/2000 il sindaco disciplina l’orario di apertura dei cancelli cimiteriali (e non è materia di regolamento comunale di polizia mortuaria), sembra quasi pleonastico, allora rammentare come il potere di render visita ed omaggio ai propri defunti si eserciti entro questi limiti temporali ed organizzativi, dopo tutto il camposanto è impianto comunale per antonomasia.

      Il cosiddetto diritto secondario di sepolcro (= iter ad sepulchrum, ossia diritto personalissimo di godimento, non successibile e dunque non trasmissibile se non jure sanguinis o jure coniugii, ovvero per vincolo di sangue o rapporto coniugale) è un principio pretorio, vale adire una statuizione di diritto non tanto creata dal legislatore nello jus positum quanto sviluppata attraverso un omogeneo ed uniforme orientamento dei Tribunali Italiani chiamati a dirimere e risolvere controversie di tale tipo.

      Nella variegata articolazione degli jura sepulchri esisiste, quindi, anche il c.d. diritto di sepolcro secondario, consistente nella possibilità concreta ed effettiva di rendere ai defunti le pratiche di “pietas” e di culto, diritto che non puo’ essere limitato o condizionato, neppure dai titolari del diritto di sepolcro primario (= diritto di seppellire) o del diritto di sepolcro, in senso stretto (= quello di cui gode il concessionario).
      Se vi siano comportamenti che limitano il diritto di sepolcro secondario, puo’ essere esperita l’azione di cui all’art. 1170 Cod.Civile.
      In parole povere, le chiavi per accedere, pregare, cambiare i fori o solo ricordare i defunti non possono essere rifiutate.

      Anche se non sia esperibile l’ azione di manutenzione, in senso civilistico (sussistono dubbi, in dottrina, sulla natura del diritto secondario di sepolcro quale diritto reale) il diritto di sepolcro secondario puo’ essere fatto valere comunque in sede giudiziale, laddove sia inibito, o leso, o compresso, c’è giurisprudenza costante in materia.

      Le modalità non sono poi sostanziali; importante é che non vi siano ostacoli.

      1. grazie, gentilissimo e rapidissimo;
        solo non capisco cosa c’entri l’orario di apertura del cimitero: parliamo dell’apertura di una singola cappella; ove il regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che il custode abbia a disposizione le chiavi delle cappelle private, può il cittadino chiederne copia o accesso al sepolcro direttamente alla direzione del cimitero? era questo il mio quesito.

        grazie di nuovo

  24. Salve sig. Carlo, le vorrei porre un quesito. Mio nonno negli anni 60 decise di acquistare due loculi in una cappella data in gestione ad una confraternita che, in considerazione della disponibilità, aveva deciso di alienarle alcune ai privati. La scelta di questi loculi, ove ora sono sepolti mio nonno, mia nonna e la sorella, ricadde anche perché al centro della cappella vi era uno spazio dove veniva celebrata messa. L’anno scorso il priore di questa congrega senza interessare minimamente i concessionari dei loculi – quindi anche i miei genitori- ha costruito al centro della cappella due file di nuovi loculi posizionandoli davanti a quelli già esistenti. Ho segnalato il tutto al comune e so che hanno avuto problemi perché i lavori sono stati interrotti per un po’, anche perché si è sicuramente avuto un notevole incremento del carico della struttura, ma ad oggi sono terminati. Le chiedo se il priore poteva effettuare questi lavori senza la nostra autorizzazione anche in considerazione del totale cambiamento della struttura interna. In attesa di una risposta le auguro una buona serata.

    1. X Luigi,

      negli anni ‘60, del secolo scorso, vigente l’art. 71 commi 2 e segg. del Regio Decreto n. 1880/1942 (abrogato solo dal D.P.R. n.803/1975, entrato ij vigore il 10 febbraio 1976) parte della dottrina, benchè l’art. 824 comma 2 Cod. Civile avesse già sancito, con norma positiva, l’appartenenza del cimitero (e per attrazione dei sepolcri in esso insistenti) al demanio comunale, con le logiche conseguenze di cui all’art. 823 Cod. Civile (= inalienabilità, non usucapibilità) parte della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza, riteneva ancora pacifica la trasmissione del diritto di sepolcro per atti inter vivos a contenuto privatistico e, dunque, patrimoniale, sostanzialmente legittimando la compravendita dei beni cimiteriali o il loro trasferimento, da un titolare ad un altro, per successione mortis causa.
      Data questa indispensabile premessa storico-normativa, io, vista anche l’incolpevole promiscuità dei termini linguistici adoperati da Lei, non riesco a capire se Suo nonno con la locale confraternita/congrega (detta altrimenti: corpo morale) abbia stipulato:

      a) un atto di regolare acquisto dei posti feretro, sin quando detta operazione sia stata consentita dalla Legge (nel qual caso si potrebbe – a ragione – discettare di proprietà, pleno jure, dei loculi).
      b) una semplice cessione del diritto d’uso sui loculi stessi, stante la lettera dell’art. 71 Regio Decreto n. 1880/1942 prima richiamato.

      Nel caso di cui al punto a) si potrebbero invocare istituti civilistici strettamente inerenti e connessi all’effettivo esercizio del diritto di proprietà e delle azioni poste in sua difesa. Ad esempio: il frazionamento della proprietà ripartita su singole porzioni d’edificio sepolcrale dà origine ad un’insolita e curiosa forma di condominio… funerario? Si registrerebbe, infatti, una situazione abbastanza simile a quella che, nel diritto privato, è il condominio negli edifici, cioè con uno status di comunione, relativamente alle parti comuni. Ma anche in tal caso, proprio per l’originaria individuazione delle “separate quote”, ciascuno dei “condomini” risponde in ragione proporzionale a queste (come, nel condominio negli edifici i diversi comproprietari rispondono in ragione dei millesimi di proprietà); il ché esclude una solidarietà piena, cioè interessante l’intero sepolcro.
      Nel caso di cui al punto b) la proprietà del manufatto sepolcrale parrebbe, in tutto e per tutto, essere ancora riconducibile alla confraternita/congrega, in senso completo ed esclusivo.

      Si rammenta che trattandosi di concessione ad “ente”, va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo – di diritto pubblico – intercorrente tra Comune ed ente, che può anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso ed ha natura privatistica.

      Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto intercorrente tra comune/ente).
      In caso di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e’ ben difficile fornire indicazioni di sorta).

      Relativamente al problema, da ultimo affacciato, relativo alla denuncia di inizio attività per lavori di ristrutturazione/ampliamento del sacello mortuario si ritiene di dover precisare almeno questi aspetti procedimentali e di diritto:

      Il Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 è norma di portata generale, mentre le disposizioni di cui agli artt. 91 comma 3 e 94 D.P.R. n.285/1990 (e, di conseguenza, anche del Regolamento comunale di polizia mortuaria) hanno carattere peculiare (e, quindi, predominano). Oltretutto, anche la disposizione sull’applicabilità del D.P.R n.380/2001 per l’edificazione, da parte di privati, su aree demaniali ha valore di norma comune; non solo, ma prendendo in esame le definizioni di interventi edilizi (art. 3), è abbastanza diffusa l’opinione per cui il Testo Unico debba soccombere alle norme speciali (del Regolamento comunale e dei piani regolatori cimiteriali con relativi strumenti attuativi (pre-condizione, quest’ultimi, per far luogo a concessione di aree cimiteriali; ex art. 91 D.P.R n.285/1990

  25. salve devo porle un quesito. Mio nonno è seppellito nella cappella di famiglia, il cui concessionario, fino a qualche tempo fa, credevamo fosse il padre. Al momento la cappella risulta essere totalmente occupata, ma alcuni loculi sono occupati da persone morte anche più di 30 anni fa. qualche mese fa è deceduta mi nonna e la nostra intenzione era di seppellirla nella cappella in cui è sepolto mio nonno. per questo motivo mia madre ha chiesto ai propri cugini il permesso di liberare i loculi occupati da più di 30 anni facendosi carico di tutte le eventuali spese. i cugini non hanno permesso a mia madre di seppellire mia nonna. a questo punto abbiamo controllato la concessione della cappella e abbiamo scoperto non essere intestata al padre di mio nonno, ma al fratello di mio nonno. ora mi chiedo mio nonno nella cappella è un ospite. mia nonna ha il diritto ad essere seppellita insieme al marito. inoltre nella concessione c’è scritto che alla morte del concessionario subentreranno gli eredi. il concessionario è morto 6 mesi prima di mio nonno.

    1. X Natalia,

      situazione complessa e non facilmente risolvibile (se non dinanzi un Giudice, in sede civile) se non si usano intelligenza e saggezza.

      1) sulla natura della tomba (famigliare o ereditaria) fa fede l’atto di concessione, quale atto massimamente probatorio della reale volontà dell’originario titolare della concessione; vale a dire il sepolcro è stato costituito sibi familiaeque suae (cioè dal concessionario primo e per la di lui famiglia?) oppure sibi haeredibus suius (ovvero per il fondatore ed i suoi eredi?): Nel primo caso le persone riservatarie – ex art. 93 comma 1 I Periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – del diritto di sepolcro sono il concessionario ed i suoi famigliari individuati jure sanguinis o jure coniugii, quindi per rapporto di parentela o vincolo coniugale, mentre nella seconda ipotesi il parametro generale per identificare le persone portatrici, in vita, dello jus sepulchri sarà fornito dalle usuali regole civilistiche, assai collaudate, che governano l’ordinario trapasso del patrimonio mortis causa, secondo successione legittima o testamentaria. Secondo l’orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione in via presuntiva il sepolcro nasce come famigliare, mentre quello di tipo ereditario sarebbe una sorta di eccezione, quasi un errore calcolato.

      2) la formula “subentreranno gli eredi” è ambigua e persino obliqua, in quando non è specificato altrimenti se l’avvicendamento mortis causa nell’intestazione della concessione sia riferibile anche allo jus sepulchri, attivo e passivo, nella sua completezza (diritto a dare o ricevere sepoltura) o solo alle obbligazioni dominicali di ordine manutentivo, ai sensi dell’art. 63 D.P.R. n. 285/1990, originanti dal cosiddetto diritto sul sepolcro in sé, dunque sulla mera proprietà del corpus compositum (opere murarie, arredi e suppellettili funebri) di cui il sepolcro consta. Paradossalmente il soggetto subentrante obbligato alla cura del sepolcro potrebbe esser sprovvisto dello jus sepulchri, subentrando, così, solo nell’imputazione degli oneri di manutenimento in solido e decoroso stato, dell’edificio sepolcrale. Nel diritto funerario sui sepolcri privati la proprietà del manufatto tombale è sì presente, ma essa è solo strumentale, intermedia ed ontologicamente finalizzata all’esercizio dello jus sepulchri, che, poi, è diritto di essenza PERSONALISSIMA e mai patrimoniale o, comunque, suscettibile di valutazione economica. Si rammenta come la compiuta disciplina dell’istituto del subentro sia demandata esclusivamente al regolamento comunale di polizia mortuaria, cui, per il caso in esame, si opera un necessario rinvio chiarificatore.

      3) I sepolcri tutti (se costruiti entro il perimetro del camposanto) afferiscono al demanio comunale, siccome del Comune sono proprietà impianto (art. 824 comma 2 Cod. Civile) e dovere di assicurare la ciclica funzione cimiteriale (Artt. 337, 343 comma 1 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934). Stante l’art. 823 Cod. Civile i beni demaniali non possono formare oggetto di diritti se non nella modalità dettate dalla normativa speciale in materia (in questo caso dalla Legislazione di polizia mortuaria), essi sono pertanto inalienabili, e non usucapibili. Invero si è avuta notizia di qualche sentenza, magari molto risalente nel tempo, ma, comunque, abbastanza isolata, in cui il Tribunale, in una tumulazione indebita (eseguita senza un titolo di legittimazione…) ha ritenuto che il possesso prolungato nel tempo potesse configurare usucapione, tuttavia si è di questo avviso: se Suo nonno aveva maturato in vita lo jus sepulchri con tutti i crismi di legge (o come erede, o come famigliare del fondatore del sepolcro) ora da defunto può godere, secundum legem, del riposo eterno nella tomba, almeno per tutta la durata della concessione, altrimenti, qualora – per assurdo – non ne avesse avuto diritto le controparti interessate, vedendo compresso ingiustamente il proprio diritto di sepolcro, potranno adire il Giudice Ordinario per:

      a) far dichiarare: l’illegittimità della tumulazione attraverso le azioni civili di manutenzione o meglio ancora di negazione ex art. 949 Cod. Civile.
      b) veder riconosciuta la turbativa di sepolcro (ed il conseguente danno?)
      c) ottenere il ripristino dello status quo ante (= l’estumulazione forzata di Suo nonno)

      4) Il coniuge superstite al momento della morte ha diritto ad esser accolto accanto alla spoglia mortale del marito/moglie premorto/a anche quando titolare della tomba non fosse quest’ultimo? Siamo alle solite: nei rilievi dei Tribunali Italiani emergono orientamenti contrastanti, e non si evidenzia una posizione costante in tema di conflitti sul posto feretro ad ogni modo lo jus sepulchri è fatto valere sino alla naturale saturazione dello spazio sepolcrale (art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. n. 285/1990) oltre alla quale non è più esercitabile…insomma se non c’è materialmente più posto per l’immissione di nuovi feretri lo stesso diritto spira ex se e diviene lettera morta (in questo frangente, neppure tanto raro chi prima muore meglio alloggia e si vede garantito il loculo).Facezie mie a parte, tutti i titolari dello jus sepulchri sono, dalla Legge, posti su un livello di pari ordinazione, ragion per cui sarà la cronologia degli eventi luttuosi (= la premorienza) a scandire l’entrata nel sepolcro delle rispettive salme, sino al completamento della capacità ricettiva della cappella funeraria. Lo jus sepulchri, così inquadrato, da diritto ASSOLUTO degrada in legittima aspettativa, tra l’altro è l’unico diritto di cui avvalersi in proiezione dell’oscuro post mortem, quando, appunto, cessa la capacità giuridica.

      5) (in subordine al punto 4) è il combinato disposto tra l’atto di concessione, per quella particolare tomba, ed in regolamento comunale di polizia mortuaria, come parametro generale ed astratto, a stabilire chi abbia effettivamente titolo d’accoglimento nel sepolcro, se le spoglie mortali di Sua nonna abbiano davvero diritto di esser accettate nel sacello gentilizio (o ereditario, a questo punto) deve esser acclarato dal Comune attraverso apposita e formale istruttoria (forme nemmeno troppo strutturata) ai termini dell’art. 102 D.P.R n. 285/1990, le parti interessate potranno produrre agli atti le relative certificazioni anagrafiche, attenzione, però, in realtà è possibile che la tomba siano pervenuta alle odierna famiglia (occorre, a tal proposito, ristabilire la discendenza nei rami famigliari e il riconoscimento del rapporto di coniugio o filiazione, o quello di parentela può essere dato con le ordinarie forme delle certificazioni di stato civile e di anagrafe, tenendo presente il disposto dell’art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432. A questo proposito, vanno ricordati sia l’art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., sia l’art. 43, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.). Ma se materialmente non c’è spazio per il feretro di Sua nonna e gli altri parenti non sono concordi (e nessuno può obbligarli, nemmeno il Giudice di ultima istanza, siccome sarebbe una violenza!) nel deliberare un’estumulazione finalizzata a liberare un loculo, perchè non pensare seriamente ad una cremazione? Sarebbe un’interessante soluzione per riunire i Suoi nonni nello stesso loculo (l’uno nella specie ancora di feretro, l’altra sotto forma di ceneri) evitando, così, il contenzioso con gli altri titolati a pronunciarsi, con cui i rapporti, almeno in tema sepolcrale, paiano già poco idilliaci e rischiano di esulcerarsi maggiormente, se ognuno di voi rimarrà attestato sulla rispettiva ed intransigente idea di fondo.

      Vi invito, dunque, a ponderare quest’opportunità.

  26. Gent. sign. Carlo, ho un grande problema è nessuno è in grado di aiutarmi. Nel 1961 morì mio padre, mio nonno materno compro della terra al cimitero di Palermo regalandolo a mia madre per seppellire mio padre che provvisoriamente era in una tomba di parenti.Mia madre chiese aiuto a i fratelli per la costruzione della tomba gentilizia ma si rifiutarono. Così si addosso tutte le spese mia madre, ma nella tomba vi fu scritto il nome di mio nonno, perchè lui fece da garante.Nella tomba entrò mio nonno sua moglie il primo genito con la moglie, e una neonata (nipote) rimase un posto che mia madre conservava per se, ma un anno prima morì un suo fratello, che aveva detto di togliere il padre per non occupare l’ultimo posto, ma niente fu mantenuto,e occupò il posto di mia madre anche se lei non gli ha dato i documenti della tomba. Adesso il 9/02/2017, è morta mia madre ho deciso la cremazione dato che non viviamo a Palermo da 20 anni per portarla in Sicilia e seppellirla vicino alla sua famiglia come lei desiderava.Ma ho trovato una brutta sorpresa, i figli dello zio che è morto prima hanno fatto una delega a loro favore non completa e blocca tutto. Mi dicono che io dovrei completare la delega a loro favore per seppellire mia madre che è la propietaria della tomba, tutto mi sembra assurdo, mia madre sta ancora in deposito in attesa che si trovi una soluzione, anche se io ho i documenti la delega di mia madre e 2 dei suoi fratelli, cosa posso fare per esaudire il desiderio di mia madre grazie

    1. X Rosalia,
      il Suo problema richiederebbe una trattazione “legale” molto ampia ed approfondita che travalicherebbe lo spazio ed i tempi tecnici di questo blog (ed anche le non eccelse competenze in materia!), pertanto non mi addentro nella questione del rapporti famigliari poco idilliaci (= promesse non mantenute ed impegni smentiti), tuttavia, senza la pretesa d’esser esaustivo, annoto, qui di seguito, alcuni appunti di diritto funerario utili alla positiva risoluzione, auspicabilmente bonaria, del caso da Lei rappresentato.
      1) Lo Jus Sepulchri rappresenta un complesso di situazioni giuridiche, corrispondenti a separati ed autonomi diritti, tra questi spicca, senza dubbio, il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. Jus Nomini Sepulchri); esso si estrinseca nel potere di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso, data l’individualità “dedicata” della sepoltura; tant’è vero che una delle cause per dichiarare lo stato di abbandono ed incuria di un avello è proprio la mancanza o l’illeggibilità delle iscrizioni recanti gli estremi anagrafici del de cuius.
      2) Secondo ataviche e, quasi ancestrali, regole consuetudinarie (praeter legem?), il diritto alla sepoltura spetta al fondatore del sepolcro — inteso (con presunzione juris tantum) come il soggetto titolare della concessione amministrativa —, al suo coniuge ed a tutti i suoi discendenti, anche nondum nati, al momento della sua dipartita terrena, facenti parte della di lui famiglia. Con tale asserzione, per consolidato e remoto costume, nonché pacifica convenzione, si comprendono allora, rispetto al fondatore, che concentra su di sé tutto lo jus sepulchri attivo e passivo, così da irradiarlo, poi, ai propri congiunti, i familiari caratterizzati da comunanza di sangue (jure sanguinis) e di nome (jure nominis).
      3) Accanto al diritto primario e quello secondario, si configura un diritto riguardante l’intestazione del sepolcro. Se il diritto di sepolcro si pone come espressione ultima dell’unità della famiglia, di un gruppo legato per sangue, storia, affetti, l’intestazione (il nome) è lo strumento con cui essa può essere mantenuta e individuata all’esterno. Lo ius nominis sepulchri spetta presuntivamente al concessionario del terreno demaniale. Una volta che sia stato individuato il nomen sepulchri da parte del fondatore, la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra nel diritto alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti, diritto che spetta anche ai
      titolari del mero diritto secondario di sepolcro. Ai fini dell’esclusività dell’intestazione della tomba familiare è, comunque, irrilevante il semplice fatto che un soggetto sia, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o solo intestatario della concessione di suolo cimiteriale, qualora, ad esempio, risulti pacificamente da apposite convenzioni fra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso. Lei, pertanto, tramite appositi titoli (atto di concessione in primis) deve DIMOSTRARE che Sua madre effettivamente fondò la tomba gentilizia o, comunque, al di là di ogni nominalismo, finanziò l’opera al fine di costituire per sè stessa e la famiglia il diritto di sepolcro, in quella particolare edicola funeraria privata.
      Il mutamento dell’iscrizione riportata sulla lapide funeraria, in quanto idoneo, ad esempio, ad ampliare la cerchia dei soggetti che pretendono di esercitare poteri corrispondenti allo ius sepulchri (come nella fattispecie in cui la nuova iscrizione tenda ad individuare, fra i possibili fruitori, i discendenti di un capostipite anteriore e più lontano rispetto a quello indicato nella lapide asportata), costituisce turbativa del compossesso esercitato sulla tomba, tutelabile con l’azione di manutenzione.
      4) Data la condizione di pari ordinazione tra tutti i portatori, ancora in vita, dello jus sepulchri, l’ingresso delle rispettive salme nel tumulo è scandito dall’ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi, ossia dalla premorienza, salvo patti contrari di natura inter-privatistica tar gli aventi titolo, da notificarsi, per conoscenza al Comune (ed ai quali l’Amministrazione rimane estranea nel caso di contenziosi)…insomma chi prima muore meglio alloggia (…primato poco invidiabile!) sino alla conseguente saturazione dei posti feretro disponibili, oltre la quale, per ovvi limiti fisici, lo stesso jus sepulchri spira ex se, divenendo non più esercitabile. Logicamente la capacità recettiva del sepolcro, mentre è piuttosto contenuta per i feretri si dilata, invece, oltremodo per le cassette ossario, poichè in ogni singola nicchia possono esser deposti una ed una sola bara, ma pure svariate cassette ossario o urne cinerarie.
      5) ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria l’ufficio comunale di polizia mortuaria per ogni nuova tumulazione in sepolcro gentilizio o famigliare, al fine di evitare abusi o distorcimenti piuttosto “interessati” dell’istituto, dovrebbe porre in essere accurata istruttoria, anche se non troppo appesantita, volta a verificare sulla base dei titoli formali, la pre-esistenza del diritto di sepolcro che s’intende affermare e far valere, questo procedimento di accertamento, di solito si chiude con il rilascio di una specifica autorizzazione, un provvedimento, cioè, che rimuova nel singolo caso un limite di portata generale.
      Per questi motivi ritengo che Sua madre a prescindere dalle sorti del sacello gentilizio vantasse a pieno titolo lo jus sepulchri, le sue ceneri potranno, così, riposare nella cappella di famiglia, nonostante la presunta opposizione dei cugini, i quali anche qualora si fossero impropriamente impossessati della tomba, con un repentino mutamento d’intestazione, non potrebbero, comunque, inibire un diritto già maturato in vita: esso non più venir leso o ingiustamente compresso.
      Rimango in attesa di Sue notizie auspicabilmente positive.

  27. Disputa fra parenti circa l’apposizione di una foto sulla lapide, all’interno di una cappella gentilizia. La figlia del defunto può apporre la foto del padre sulla lapide in totale autonomia o è necessario il consenso degli altri concessionari ? In caso di opposizione da parte degli altri, può la figlia pretendere l’apposizione della stessa? (Specifico che sulle lapidi degli altri defunti ivi tumulati non sono mai state apposte fotografie)
    Grazie mille

    1. X Carlotta,

      In genere aspre contese di questo tipo (ed aggiungo, io, per motivi futili!) rischiano di degenerare in liti con strascichi giudiziari dilaceranti, anche perchè toccano il lutto e gli affetti più struggenti.

      Si consiglia, quindi, una soluzione bonaria, senza adire le vie legali (speranza vana???)

      Gli estremi identificativi obbligatori per una sepoltura (a maggior ragione se PRIVATA, quale è sempre ciascuna tumulazione, anche in sepolcro monoposto) sono nome e cognome del defunto, nonché data di nascita e morte.

      Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, o meglio ancora le norme attuative del piano regolatore cimiteriale, può dettare criteri più specifici e stringenti o anche a maglie più larghe. Il principio da non disattendere mai è che la tomba deve esser chiaramente IDENTIFICABILE. La fotografia ricordo, pure se molto utile allo scopo, è elemento OPZIONALE e non di diritto.

      L’apposizione di suppellettili funebre d arredi mortuari (epigrafi, ritratti del de cuius, lampade votive) è sempre soggetta ad autorizzazione comunale, da parte dell’ufficio di polizia mortuaria, se il Comune, quindi, valutata l’istanza ed anche l’eventuale opposizione degli altri concessionari autorizza: bene: nulla osta e si proceda pure.

      A nostro avviso il problema si complica poichè ragioniamo di una cappella gentilizia, dove i dolenti hanno maggior libertà d’azione nella scelta degli arredi, seppur vincolata alla normativa locale di settore forse, allora, qualche elemento utile a dirimere la controversia può rinvenirsi nell’atto di concessione, o meglio nel progetto di edificazione edificio sepolcrale, a suo tempo regolarmente approvato dal Comune, di solito in questa sede si definiscono, in conformità al piano regolatore cimiteriale, i criteri costruttivi per realizzare il sacello (materiali da impiegare, dimensioni del monumento, decorazioni…). Esempio stupido e balordo, ma almeno ci capiamo: in un fabbricato ad uso funerario con lastre tombali di una determinata foggia e colore il dolente non può applicare una lapide troppo difforme dal modello adottato precedentemente, questo per non turbare l’unità architettonica (dove si fondono forma e funzione) ed il decoro del sepolcro.

      Apporre una foto ricordo, magari discreta e non appariscente non arreca certo pregiudizio alla sacralità della sepoltura, ma è una scelta di merito, ampiamente discrezionale, diverso sarebbe se per onorare (???) un defunto si apponesse sulla parete di chiusura del loculo la foto osé di una starlet a luci rosse di cui costui, ancora in vita, si era segretamente invaghito, allora si che il Comune potrebbe intervenire censurando una simile pretesa.

      Bisogna sempre ponderare attentamente tra gli interessi in giuoco, anche perché questi lambiscono, a volte sentimenti ed emozioni che come tali non sono mai perfettamente razionali ed inquadrabili entro una rigida cornice giuridica, anzi norme troppo capillari ed intrusive nei gusti funerari del cittadino a volte sono crimonogene, perchè inducono, anche incons apevolmente, a decisioni o comportamenti contra legem.

  28. X Carlo (…siamo omonimi!),

    Non si può nemmeno negare, a priori (cioè senza fare riferimento alle norme dello specifico Regolamento comunale di polizia mortuaria), che possa sussistere la previsione di una cessazione della concessione per causa estintiva (abbandono amministrativo?)

    Per altro, e – sempre – facendo salve le norme di questa fonte regolamentare, potrebbe anche essere ammissibile che “terzi” (ossia persone che non abbiano titolo sulla concessione in quanto non appartenenti alla famiglia del concessionario ai fini del diritto di essere sepolte nel singolo sepolcro), possano assumere – a questo punto, unilateralmente – obbligazioni di ordine patrimoniale, come gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del manufatto tombale (almeno, fino a quando esso non rientri nella piena e libera disponibilità del comune).

    Una tale assunzione di obbligazioni (in sostanza aventi carattere di liberalità) richiederebbe, sotto il profilo della forma, un atto pubblico, registrato (a rigore, dovrebbe essere esclusa la trascrizione nei registri immobiliari presso l’Agenzia del territorio, in quando il diritto sull’area cimiteriale non ne è soggetto) e debitamente depositato agli atti del comune.

    Per altro, prima che le persone interessate ad assumere quest’obbligazione unilaterale a carattere patrimoniale procedano in questo senso, risulta del tutto opportuno (per non dire necessario) un approfondimento volto a verificare l’effettiva portata delle previsioni dello specifico Regolamento comunale di polizia mortuaria.

    1. Vorrei sapere se il delegato a la facoltà di fare entrare in una sepoltura di famiglia senza interpellare nessuno chi lui decide

      1. X Toni,

        Dovrei rinviare al Regolamento comunale di POLIZIA MORTUARIA, nel senso di verificare:

        a) se detta fonte normativa preveda forme di subentro/successione rispetto al concessionario (fondatore del sepolcro),

        b) quale sia la legittimazione ad agire in caso di pluralità di soggetti aventi titolo,

        c) se il delegato abbia o meno il potere di dichiarare (eventualmente) di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo, ed in questo caso, nell’evenienza di dichiarazioni mendaci si richiama l’Art. 76 DPR n. 445/2000.

        d) se sia stata istituita la figura di un possibile ‘rappresentante’ della pluralità di aventi titolo, il quale, però, – è bene ribadire il concetto – avrebbe la mera funzione di un semplice nuncius/portavoce, per ragioni di praticità e semplificazione nei rapporti tra concessionari e Comune.

        Se mancano indicazioni in proposito si dovrebbe dedurre che, ad ogni modo tutti gli aventi titolo devono singolarmente pronunciarsi, in forma scritta, tanto più se si dovesse addivenire, come accade per le benemerenze (Art. 93 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) ad una volontaria compressione del loro Jus Sepulchri, così da consentire l’accesso al sepolcro di persona estranea al nucleo famigliare, quale staabilito in primis dall’atto di concessione, ed in secondo luogo dal regolamento municipale.

        In ogni caso, eventuali controversie tra più contitolari vanno risolte tra i soggetti interessati, anche in sede giudiziale, ciò comporta per il comune solo l’opportunità di mantenere fermo lo stato di fatto fino alla definizione della lite, rispetto a cui il comune é e rimane estraneo.

        Al di fuori dei casi dell’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 non è ammissibile la tumulazione di persone diverse da quelle considerate allo stesso art. 93 comma 1, operazione che se richiesta comporta, di per se’ stessa, la dichiarazione di decadenza dalla concessione, per gravissima violazione unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte alla stipula dell’atto concessorio.

  29. Un informazione: in un piccolo comune nella mia zona cimitero comunale c’è una cappella privata costruita da due coniugi ivi sepolti privi di eredi.
    Ora l’amministrazione comunale ha emesso un “Avviso ” esposto al cimitero e sul sito del comune invitando chi vanti diritti in oggetto a provvedere alla manutenzione della cappella. Pena trascorso alcuni mesi di rientrare il comune in pieno possesso della concessione e alienarla a terzi riesumando i corpi dei due coniugi e deponendoli nell’ossario comune.
    Viene citato regolamento polizia mortuaria.
    Chiedo se è lecito tale comportamento da parte del comune?
    Volendo fare manutenzione a quella cappella pur non essendo eredi come si dovrebbe procedere onde non violare norme?
    Grazie

  30. buongiorno, mio zio, spostato senza figli, oltre 30 anni fa ha ottenuto la concessione per la realizzazione di una cappella alle cui spese di costruzione hanno partecipato i genitori ed i fratelli. Dal momento del completamento dell’opera è stata apposta sul muro esterno della cappella (quale nome identificativo) una lapide con su scritto il nome e cognome del padre (mio nonno) e famiglia. Attualmente sono tumulati nella stessa mio zio, concessionario, i suoi genitori e mio padre. Mia zia, moglie del concessionario morto, sostiene di essere lei la sola erede e che, quindi, può sostituire la lapide apposta all’atto della costruzione inserendo anche il nome suo e che può anche richiedere che le salme già tumulate siano rimosse. Ha ragione o, a seguito del decesso di mio zio intestatario dell’originaria concessione, siamo subentrati come eredi tutti noi nipoti? Nel caso avesse ragione cosa succederà al momento della sua morte?

    1. X Monica,

      in buona sostanza tutto ruota attorno all’istituto del subentro (rimando a questo link per tutti i necessari approfondimenti del caso https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html), cioè all’unica forma di avvicendamento mortis causa nella titolarità dei diritti sepolcrali ammesso dalla Legge e normato ESCLUSIVAMENTE dal regolamento municipale di polizia mortuaria. Parlare di eredità è fuorviante, perché essa afferisce ad aspetti di natura patrimoniale, mentre gli Jura Sepulchri ineriscono a diritti personali o sin anche personalissimi, e nella loro trasmissione seguono tutt’altro percorso, non sovrapponibile.

      Pertanto: Sua Zia è subentrata pleno jure nell’intestazione della tomba, con annessi diritti di gestione sulla cappella gentilizia? Se ciò non è accaduto il problema proprio non si pone, in alcun termine.

      Lo Jus Sepulchri rappresenta un complesso di situazioni giuridiche, corrispondenti a separati ed autonomi diritti, tra questi spicca, senza dubbio, il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. Jus Nomini Sepulchri); esso si estrinseca nel potere di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso, data l’individualità “dedicata” della sepoltura; tant’è vero che una delle cause per dichiarare lo stato di abbandono ed incuria di un avello è proprio la mancanza o l’illeggibilità delle iscrizioni recanti gli estremi anagrafici del de cuius. Orbene, questo mia breve risposta verterà proprio sullo Jus Nomini Sepulchri, inteso come diritto all’intitolazione della tomba. Se c’è stato, pertanto, subentro nel senso compiuto del termine giuridico (= Sua zia è diventata nuovo concessionario a tutti gli effetti) potrà senz’altro apporre il suo nome e cognome a fianco di quelli già esistenti, ma naturalmente non potrà cancellarli, in quanto il riferimento d’obbligo è sempre al concessionario primo o fondatore del sepolcro, tra l’altro tumulato proprio in quella particolare e determinata sepoltura de quo.

      Il subentro non è mai una novazione della concessione (= rapporto giuridico del tutto nuovo), bensì una voltura della stessa, in cui i diversi passaggi storici nell’intestazione debbono esser preservati: diventa così una sorta di Jus Sepulchri che sorge a titolo derivativo, se mi è consentito mutuare questa formula dal linguaggio più propriamente privatistico.

      Lo Jus Sepulchri si esercita compatibilmente con la disponibilità di posti salma, sino al completamento della massima capacità recettiva del sepolcro, ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, oltre la quale esso spira ex se, per l’ovvia mancanza di spazio, quindi Sua zia, da concessionaria o meno che sia diventata, quando morirà, potrà esser accolta nella detta tomba se e solo se ci sarà materialmente posto per una nuova immissione di feretro. E’ pertanto da escludersi fermamente ed in modo netto il proposito accarezzato – anche comprensibilmente – da Sua zia di “sfrattare” i defunti già tumulati al fine di ricavare per se ed altri nuova disponibilità di sepolture, per le probabili esigenze future. Su questo aspetto convergono tutta la dottrina ed una stabilissima, ed univoca nel tempo, giurisprudenza. Questo perché i morti già ivi sepolti maturarono in vita lo Jus Sepulchri , quale diritto perfetto ed acquisito, ed esso si estende per tutta la durata della concessione (della serie requiescant in pace!) poi per questa ulteriore ragione: la legittimazione a decidere, anche dopo un primo periodo di sepoltura, una nuova sistemazione per le spoglie mortali è data UNICAMENTE dallo jus sanguinis il quale, appunto rinviene il suo momento genetico nella consanguineità (rapporto di coniugio, di filiazione o parentela). Sua zia non si trova nella posizione di disporre di defunti nei cui confronti essa era un semplice affine o peggio ancora un’estranea, e questa regola ferrea, quasi inviolabile, pone al riparo i Suoi cari scomparsi da eventuali vendette sepolcrali, dunque, la minaccia di estumulare è del tutto infondata ed innocua, tra l’altro non capisco come mai circolino ancora queste voci pazzesche ed incontrollate le quali, essendo false ab origine vanno risolutamente confutate in diritto e stroncate sul nascere. Se Sua zia vorrà rischiare la sorte l’esito è scontato: le sue richieste viziate per carenza di titolo s’infrangeranno davanti al muro della Legge, la quale, non dimentichiamo, è sovrana, soprattutto in caso di liti, dissidi o relazioni endo-famigliari, poco idilliache.

  31. X Andrea,

    grazie per la commovente fiducia; io procederei così, nello sviluppo delle argomentazioni, secondo questi specifici punti tematici:

    Il soggetto istituzionalmente deputato a fornire informazioni *GRATUITE*, per giunta, è l’ufficio comunale della polizia mortuaria, diffiderei di altri attori, sempre nel circuito del settore funerario, come appunto l’impresa funebre perchè troppo “interessati” nel pilotare il caso verso una direzione non tanto “in” e ”di” diritto, magari con la compiacenza di qualche dipendente comunale, quanto gradita alla clientela, poi, ben inteso ci sono imprese serie e molto professionali, così come ci sono addetti comunali altrettanto motivati e scrupolosi, com’è giusto che sia, l’avvocato, a mio sommesso avviso, deve esser l’extrema ratio, un po’ per i costi esorbitanti della giustizia italiana ed i suoi tempi biblici, un po’ perché nemmeno gli studi legali, spesso, padroneggiano e dominano a dovere la materia funeraria, quindi prima di avventurarsi in una causa, con l’alea sempre intrinseca ad un giudizio, bisogna prestare attenzione e ponderare a lungo.
    Dopo questa necessaria premessa, che mi inimicherà qualche simpatia, ma come diceva il Machiavelli è meglio esser temuti e non amati, entrerei nel merito, con le seguenti considerazioni in diritto:

    a) quando si ragiona di sepolcri privati nei cimiteri, non si dovrebbe parlare di proprietà sugli stessi, ma di titolarità del rapporto concessorio, in quanto l’elemento della proprietà, seppur presente (in effetti le opere murarie della tomba ed il corredo di arredi votivi di qualcuno debbono pur essere!), è teleologicamente finalizzato e strumentale all’esercizio dello Jus Sepulchri, il quale è diritto personalissimo e non patrimoniale.
    b) il rapporto concessorio da cui origina il sepolcro privato e gentilizio non è un contratto di puro diritto privato, gestibile in piena autonomia (= il sepolcro è mio e lo uso come mi pare e piace) esso, infatti, presenta profili para-contrattuali, di conseguenza non è il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro nè chi eventualmente a lui sia subentrato mortis causa a decidere arbitrariamente le persone titolari dello jus sepulchri (= diritto a dare e ricever sepoltura in quel dato sacello). Qui entra in giuoco il concetto della riserva ex Art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, vale a dire, se il sepolcro sorge come famigliare solo al momento della stipula del relativo regolare atto di concessione il fondatore del sepolcro può ampliare o restringere la cerchia dei suoi famigliari riservatari dello Jus Sepulchri, mentre la definizione canonica di famiglia (patriarcale, mononucleare, allargata agli affini…) è stabilita dal regolamento comunale di polizia mortuaria, e l’appartenenza ad un nucleo famigliare jure coniugii o jure sanguinis è un dato oggettivo dimostrabile attraverso apposite ricerche anagrafiche.
    c) Se tralasciamo l’istituzione ab origine di un sepolcro ereditario, qui non pertinente, l’unica deroga ammessa alla famigliarità della tomba è quella legata all’istituto della benemerenza, da disciplinarsi, nel dettaglio, attraverso la fonte regolamentare comunale. “A, B, e C”, cioè i tre co-intestatari del sepolcro firmando quel misterioso foglio hanno acconsentito irrevocabilmente all’accoglimento nella tomba di un soggetto in sè non famigliare, e la sottoscrizione di quel documento ha prodotto inevitabilmente una compressione (consapevole o meno) del loro diritto di sepolcro, il quale, una volta esauritasi la capienza fisica dell’edificio funerario in questione spira naturalmente ex se e non può più esser fatto valere….cioè si seppellisce sino a quando vi sia materiale spazio, e non oltre! Per ricorrere all’istituto della benemerenza, anche per esigenze future, occorre sempre un’esplicita autorizzazione almeno del concessionario, o secondo altro filone della dottrina, anche un nulla osta da parte delle persone originariamente portatrici dello Jus Sepulchri che si vedrebbero così privare del loro potenziale diritto di sepolcro per le ragioni di cui sopra: secondo un celebre slogan, molto in voga tra noi beccamorti: “chi prima muore meglio alloggia”. I concessionari A, B e C, possono pertanto opporsi all’ingresso nel sepolcro delle salme di “E” ed “F”, semplicemente non riconoscendo loro lo status di benemerenza. E’il comune ex Art. 102 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria a vigilare contro eventuali abusi o mercimoni occulti di posti feretro, in quanto tassativamente vietati dalla Legge di settore, dunque, entra nel sepolcro solo e desclusivamente chi ne abbia effettivo diritto.
    d) La legittimazione a disporre delle spoglie mortali, anche dopo un primo periodo di sepoltura, mi riferisco al feretro tumulato nel 1985 segue la regola pozioristica (dove potere di scelta e preminenza nel decidere si coniugano) ed in subordine il criterio dello Jus coniugii e dello Jus Sanguinis. L’ordine tra questi due parametri può anche esse invertito, tanto non cambierebbe nulla. IL diritto all’estumulazione o alla traslazione di detta salma spetta, allora, al coniuge superstite, se presente, o in suo difetto a tutti i parenti di primo grado, ascendenti e discendenti e così via sino al sesto livello di parentela, l’ultimo riconosciuto dalla Legge Italiana. Quindi se “A, B, e C) sono i congiunti più prossimi si delibera con un loro atto di volontà da formalizzare all’ufficio cimiteriale, l’operazione volta a recuperar spazio nel sepolcro, altrimenti, come temo io, non è possibile, in quanto bisogna sempre distinguere tra la posizione del semplice concessionario e la qualità di coniuge o ascendente/discendente del de cuius. Lo Jus SEpulchri, come detto all’inizio è diritto personale, fondato sui legami di sangue e matrimonio.

    Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

  32. buongiorno Sig. Carlo.
    l’argomento è molto complicato e per me molto difficile da interpretare, perciò chiedo un consiglio.
    mia mamma ed i suoi fratelli (che chiamerò ABC) sono titolari di una tomba in un cimitero. la tomba è stata lasciata dal loro padre in eredità (D), tanto che recentemente, per permettere ad una vecchia sorella di mio nonno(E, sorella di D, ma non titolare) di seppellire il marito, hanno dovuto chiedere ad ABC di firmare alcune carte(le chiamo così perchè tecnicamente non so come si chiamino…sono stati contattati dall’impresa funebre).
    ora queste le mie domande:
    1) possono ABC, titolari della concessione ed eredi diretti del proprietario della tomba, chiedere di liberare uno spazio all’interno della tomba, spazio occupato da una salma deceduta nel 1985, che risulta essere il marito di un’altra sorella di D, che chiamerò F, nonostante ci siano ancora un paio di spazi nella tomba?

    2) E’ possibile che ABC possano decidere, alla morte di E ed F di non farle tumulare nella sopracitata tomba?

    a chi ci si può rivolgere per avere delucidazioni operative? allo stesso cimitero, ad un avvocato?
    Grazie mille per il tempo che mi dedica.
    Andrea

    1. Buon giorno signor Carlo
      Una domanda, in una cappella di proprietà di un mio parente che non siamo in buoni rapporti, ci sono sepolti i miei nonni materni ed anche di questo parente, la cappella chiusa a chiave sempre, essendo così impossibilitato di poter fare visita e porre un fiore ai miei nonni, cosa posso fare?.
      Grazie

      1. X Rossi,

        si tratta di tutelare, preferibilmente, in via giurisdizionale, il c.d. diritto secondario di sepolcro = facoltà di accedere liberamente al sepolcro per pore in essere atti votivi e di pìetas vero i propri cari + potere di opporsi ad ogni trasformazione della tomba tale da arrecare pregiudizio a quelle stesse sepolture verso cui si è legati per vincolo di consanguineità, in questo caso e nella fattispecie in esame.
        IN molti Comuni è uso consolidato che il servizio di custodia cimiteriale disponga sempre di una copia delle chiavi delle cappelle gentilizie, se non altro per ragioni di imprescindibile sicurezza e controllo.
        Dunque, sussistendo quest’ultima ipotesi (verosimile) si potrebbe intervenire presso il locale ufficio della polizia mortuaria dimistrando agevolmente l’ingiusta lesione, inibizione o compressione del diritto secondario di sepolcro.
        Trattandosi, però, di SEPOLCRI PRIVATI nei cimiteri (quali sono tutte le cappelle gentilizie) il Comune stesso potrebbe addurre la propria impossibilità/incompetenza ad agire su rapporti, evidentemente poco idilliaci, di natura inter-privatistica ed endo-famigliare.

        L’unico rimedio esperibile sarà allora adire il Giudice di merito, in sede civile, per ottenere un provvedimento ingiuntivo a Suo favore, affinchè Lei entri in possesso finalmente delle chiavi per esercitare il Suo diritto secondario di sepolcro. L’esito della causa, seppur con tutta l’alea insita in qualunque, giudizio, appare abbastanza scontato perchè vi è giurisprudenza costante in materia di iter ad sepulchrum, il quale si configura, sin dal diritto romano, come un diritto personalissimo di godimento (jus in re aliena) di cui Lei è, comunque, portatore solo per il semplice fatto di trovarsi in una determinata relazione di parentela con i defunti ivi tumulati.!

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