Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Articoli correlati e reperibili con la funzione “Cerca”

Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?

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Carlo Ballotta

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181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. Salve, avrei dei quesiti in merito alla sepoltura di famiglia. Mia mamma ha comprato una sepoltura a 5 posti 30 anni fa. Adesso non c’è più e mio fratello ed io siamo gli eredi. Abbiamo concesso di far seppellire un figlio di una nipote di mia mamma è la sorella di mia mamma la quale non aveva alcun diritto. Dato che l’ingratitudine regna sovrana, vorremmo sapere se abbiamo diritto di far estromettere queste salme. Tutto ciò che letto risulta molto complicato da comprendere, scrivo quindi in maniera molto semplice per avere una risposta comprensibile. Grazie

    1. X Beatrice,

      nel sepolcro gentilizio hanno per LEGGE diritto di sepoltura il concessionario primo ed i di lui famigliari, secondo vincolo coniugale o rapporto di consanguineità. Ciò esclude che vantino diritto di sepolcro soggetti esterni a questo nucleo famigliare, come operativamente definito dall’atto concessorio e dal vigente regolamento municipale di polizia mortuaria.
      Se un estraneo è stato accolto in una tomba di famiglia, allora, l’unico istituto capace di forzare la rigidità della norma (o quanto meno mitigarla) è rappresentato dal complesso istituto giuridico della benemerenza. Esso necessita di un’approfondita istruttoria, proprio perchè almeno in via amministrativa (uff. di polizia mortuaria) produce effetti irreversibili. Il titolo di sepoltura accordato per benemerenza è, infatti, solenne ed irrevocabile. Solo un Giudice potrebbe rilevare sulla base di prove certe un eventuale vizio di merito? Di Legittimità?. Pertanto per i sovrano principio di stabilità per le sepolture A tumulazione ormai avvenuta Voi perdete ogni diritto a poter disporre del loculo già occupato dal feretro “abusivo”. Detto defunto potrà esser oggetto di atti di disposizione (traslazione ad altra sepoltura, ad es.) solo con la volontà espressa dai più stretti congiunti del de cuius stesso. Obiter dictum: al di fuori degli aspetti di mero diritto funerario di mia competenza: perchè trattate i morti con le stesse categorie cattive della ritorsione e del dispetto tipiche, invece, del mondo dei vivi, così conflittuale e litigioso? REQUIESCANT in PACE, recita la celebre preghiera, dopo tutto ed anche i Tribunali sembrano proprio aderire a questa tesi, con giurisprudenza, per fortuna, omogenea e costante, in materia di tali contenziosi.

  2. Buongiorno,
    sono separata legalmente da mio marito e prima della separazione abbiamo , purtroppo, perso un figlio che è stato sepolto nella cappella di famiglia di mio marito.Anche io ho una cappella privata di famiglia e vorrei trasferire la salma nella mia cappella ma lui non è d’accordo.
    Quali sono i passi che devo fare?
    grazie

    1. X Gaia,

      per limite di competenza, mi fermo alle reali possibilità d’intervento dell’autorità amministrativa, per ricomporre l’aspra contesa. Esse agli effetti concreti sono nulle, il comune, pertanto si limiterà a garantire il mantenimento dello status quo, non potendo sconfinare nella giurisdizione civile, per dirimere la controversia. Queste liti vanno affrontate in giudizio, solo il giudice di ultima istanza potrà pronunziarsi definitivamente sulla mesta vicenda.

  3. Buongiorno Necroforo,
    ho provato a leggere i molti articoli post e risposte e devo dire che è una materia complicata…. in alcuni casi neppure da morti si può stare in pace (sdrammatizzo).
    Perdonatemi se dovessi usare termini non appropriati ma non sono un esperto di diritto.

    Avrei un caso interessante che guarda caso riguarda proprio un conflitto sulla “Cappella di Famiglia”.

    Allora, il Sig. Luigi Rossi muore nel ’75 e la vedova, Lucia verdi, incarica il figlio di seguire le pratiche sulla concessione del terreno e dato che abitava con la figlia Maria Rossi coniugata Giuseppe verdi, coniugato con Rosa Marrone, in altra località, incaricava il figlio a richiedere la concessione a costruire.
    Ovviamente, sia per destinazione (cappella di famiglia di Luigi e Lucia) sia perché il figlio a suo tempo non poteva effettuare l’esborso necessario, Lucia Verdi fornisce al figlio la liquidità necessaria per ottemperare alla richiesta di costruzione della cappella.
    Ora, negli anni 80 venivano poco utilizzati assegni e i bonifici ancora meno, per cui a prova di tutto questo movimento di denaro ci sono solo gli appunti autografi della defunta Lucia Verdi.
    Fin qui tutto bene, Luigi Rossi è sepolto nella cappella “ROSSI” insieme ai genitori del Luigi Rossi e per i successivi 15 anni quando anche la moglie Lucia Verdi decede e viene seppellita accanto al marito. Sono gli anni 90.
    La figlia dei due del Luigi Rossi e Lucia Verdi accedere regolarmente alla cappella, nel limite degli impegni familiari e vivendo in altra città di diversa provincia, comunque possiede la sua chiave per l’accesso e, laddove si dimentichi la chiave, la chiede al custode che prontamente la fornisce (visto che la “Cappella Rossi” è stata voluta da suo padre).
    Gli anni Passano e nel 2020 il marito, Giuseppe azzurro della Maria Rossi decede, tra covid e cancro…
    …il giorno del decesso la Rosa marrone, colloquiando con la “vedova azzurro” si mostra non accondiscendente a far seppellire il marito insieme ai genitori della M. Rossi, nonostante ci fosse un rapporto di profonda stima, sia dai generi Rossi-verdi che dal cognato G. Rossi,e la madre – Lucia Verdi in Rossi – abbia vissuto in casa azzurro fino al suo decesso ed abbia ben definito la situazione della cappella, e chiedeva alla neo vedova di partecipare alle spese di manutenzione che pochi anni prima erano state sopportate per via di alcune infiltrazioni (cosa mai comunicata).
    Chiedeva di partecipare alle spese non negava l’accesso alla cappella, perché è una questione di denaro (che tristezza), questo almeno in un primo momento e prima della tumulazione del G. Azzurro.
    La situazione però sembra chiara, almeno a me profano:
    la concessione a costruire è stata richiesta dal giuseppe Rossi, non dal padre Luigi né dalla Madre Lucia Verdi, anche perché il regolamento comunale prevedeva che la concessione potesse essere fornita solo ai residenti (altra ragione per cui incaricato il figlio) sebbene terreno e soldi non fossero del Giuseppe Rossi e siano stati a lui forniti solo allo scopo di creare una cappella gentilizia, o famigliare, il cui “capostipite” fosse stato Luigi Rossi!
    Ora non solo la Marrone non riconosce chi ha elargito i soldi inizialmente per la costruzione ma disconoscendo qualsiasi partecipazione passata alle spese e alle concessioni (quella del terreno non si trova, strano ma vero) ma ha cambiato al serratura della cappella – post tumulazione del marito della Maria Rossi – Giuseppe azzurro – impedendo di fatto alla Figlia del Luigi Rossi e Lucia Verdi e moglie di Giuseppe Azzurro di accedere alla tomba di famiglia e “rendere omaggio ” ai suoi cari (genitori e marito).
    A parte l’azione dolosa del cambiare la serratura e la violenza privata nei confronti della vedova, leggendo il vostro articolato sito, non mi sembra di aver trovato alcun appiglio di diritto che – in forza della legge – le consenta di vantare un diritto su un loculo, fatto salvo non “esca” la concessione sul terreno a nome di uno dei genitori (Luigi rossi o Lucia Verdi) e che in un eventuale giudizio sia – sia in primo che in appello – il giudice riconosca la validità dei manoscritti autografi della Lucia Verdi con cui delegava il figlio e gli forniva il denaro necessario.

    Per poter aiutare la Maria Rossi vorrei sapere se c’è qualche norma o sentenza che possa dar ragione ad un suo diritto ad essere Lei seppellita nella cappella di famiglia (evitando quello che potrebbe diventare un lungo e costoso contenzioso) e con lei il marito azzurro che per ultime sue volontà è stato cremato.

    Io sinceramente non capisco: si è morti, si diventa cibo per vermi, le famiglie e i parenti fino al terzo grado dovrebbero essere felici di riunirsi almeno in morte pur se questo – a mio giudizio – non ha valore alcuno perché una volta morti tutto termina e ciò che sopravvive non sono “i resti mortali” ma il ricordo delle azioni che il defunto lascia in eredità…

    1. X Vito,

      detto così, apoditticamente ed in modo autoritario (magari fosse anche autorevole!)

      1) presumibilmente il concessionario coincide con la persona fisica che materialmente sottoscrive l’atto concessorio ed è sempre e solo lo stesso, sussistono copiosi casi di co-titolarità de facto, ad es. la co-intestazione piena della concessione può – ed è pacifico – esser tranquillamente riconosciuta a chi fattivamente (per facta concludentia) abbia contribuito, ad es. accollandosi per intero gli oneri concessori, a porre in essere il rapporto di concessione.

      2) non sussistono – almeno in teoria (!) ragioni ostative a che si faccia concessione a più persone (per giunta di famiglie diverse) della stessa tomba, avendo cura, però, di regolamentare ab origine le rispettive sfere di competenza dei concessionari sull’usus sepulchri, e gli obblighi assunti nel confronti del Comune da costoro, in senso solidale.

      3) L’accertamento giudiziale sulla sussistenza di un titolo di sepolcro sarebbe sempre la strada maestra da seguire, con oneri a carico di chi questo diritto voglia far valere, e veder riconosciuto.

      4) Dallo jus nomini sepulchri si apprendono molti elementi: chi è l’istestatario della tomba famigliare cui la legge affida il privilegiio di apporre appunto il cognome della famiglia sull’ipotetico frontone del sacello gentilizio? Di solito si ritiene di default che il sepolcro, se non diversamente statuito nell’atto concessorio, sia di tipo famigliare = lo jus sepulchri si acquisisce ex capite e jure proprio a due condizioni: jure coniugii e jure sanguinis: ovvero per vincolo coniugale o, in alternativa, di parentela.

      5) Secondo una ormai debordante giurisprudenza (quindi assai collaudata, omogenea e di comune orientamento) chiamata a dirimere conflitti sepolcrali, la moglie, per notorialmente estranea per ragioni di…..D.N.A. alla famiglia di provenienza del marito matura il diritto a requiescat in pace nel sepolcro del suo nuovo nucleo famigliare, accanto al marito, laddove lo jus coniugii prevale anche sulla volontà del/dei concessionario/i.

      6) dispettucci come cambiare la serratura rischiano di esser vendette di poco respiro: l’iter ad sepulcrum da parte degli aventi diritto, (= diritto secondario di sepolcro) – ed è un principio pretorio sanicito, dunque, dai Tribunali Italiani – non può esser leso, inibito o ingiustamente compresso da chi sia titolare del diritto ul sepolcro in sè (= il materiale proprietario della cappella funeraria).

      7) troppo spesso si tende a sovrapporre diritto di sepolcro e diritto sul sepolcro in sè: il primo attiene a situazioni afferenti ad affetti e sentimenti di pìetas, cioè diritti personalissimi, il secondo, invece, afferisce ad una posizione meramente patrimoniale, di paradossali obblighi dominicali.

      1. Grazie mille per l’importante riscontro.
        Mi sembra quindi di capire che, la sorella del fondatore e il suo marito, possono quindi avere diritto alla sepoltura nella cappella gentilizia dal fratello fondata e pagata dalla madre, anche in ragione del fatto che il diritto mi sembra stato già esteso ai genitori del fondatore, ai suoi nonn ed in particolare ai genitori della moglie che in linea di sangue con il fondatore nulla hanno a che vedere.
        ha capito correttamente?
        Grazie

        P.S.
        materia complicata questa.

  4. Salve a tutti, da 7 anni e deceduta mia figlia, il marito e la figlia mi proibiscono mettere un fiore sulla tomba perché e di sua proprietà.
    POSSIBILE CHE UNA MAMMA NON CONTA NIENTE PIU’ PER LA LEGGE..
    La figlia continua a gettare fiori e vasi, la mia colpa e il non accettare piu’ il suo papà in Famiglia per aversi comportato malissimo durate la malattia di mia figlia.
    Qualcuno puo’ darmi una risposta.

    1. X Margherita,

      …contro angherie e soperchierie cimiteriali c’è – per fortuna – Il diritto secondario di sepolcro che consta nel potere di visitare liberamente l’edificio funerario in cui sia inumata o tumulata la salma di un proprio congiunto o di un proprio dante causa nell’ipotesi di sepolcro ereditario, allo scopo di manifestare il proprio cordoglio e compiere atti di culto e di pietas verso quella particolare spoglia mortale.

      Si tratta, quindi, secondo il diritto romano di una servitù sui generis (iter ad sepulchrum), mentre per i giuristi contemporanei, di un diritto personalissimo di godimento, assoluto ed intrasmissibile: esso spetta ai familiari dei deceduti, il cui esercizio si manifesta nella duplice forma dell’accesso al luogo di sepoltura, per compiervi atti di culto e di pietà e nel potere di opporsi ad ogni azione che rechi comunque pregiudizio al rispetto dovuto al defunto.

      In questo secondo caso la facoltà di opposizione si estende ad ogni trasformazione del sepolcro in grado di impedire o diminuire la devozione dovuta a quella data spoglia e ad ogni altro atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba.

      In tal senso, poiché costituisce atto di rispetto delle salme, la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra nel diritto alla tutela del sentimento di compassione verso i defunti (ex multis: Pretore di Fabriano, 28 aprile 1984, in Rass. dir. civ., 1985, 1126)

      1. Salve
        nel caso si tratti di urna cineraria,custodita in abitazione ci sono regole precise al riguardo?
        Si puo` vietare l`accesso?

        1. X Vincenzo,

          Lei sottoscrivendo liberamente l’atto di affido ha sì assunto il “diritto” a custodire le ceneri, ma parallelamente ha contratto diversi OBBLIGHI, non sempre adeguatamente spiegati e pubblicizzati dagli uffici di polizia mortuaria e dalle stesse imprese di onoranze funebri. Tra i doveri a cui Lei soggiace si annovera – particolarmente gravoso – il c.d. iter ad sepulchrum: ossia la servitù di passaggio (mi sia consentito l’uso inappropriato e grossolano della terminologia prettamente civilistica). Detto altrimenti: Lei deve garantire in modi e tempi ragionevoli, s’intende, l’accesso alla “sepoltura” per il compimento dei riti di cordoglio e commemorazione della persona scomparsa. Poichè la sepoltura dell’urna è in casa Sua chi eserciti il c.d. diritto secondario di sepolcro (i più stretti congiunti del de cuius, non chiunque: è ovvio) ha titolo per chiederLe di entrare nell’abitazione per i riti votivi, tipici appunto del Solenne Ottavario dei Morti, prossimo, anzi imminente, ormai!

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