Bara

Nell’ordinamento italiano vige il principio, implicito e quindi fondativo, secondo cui tutti i cadaveri sono sempre trasportabili, naturalmente nei modi e tempi stabiliti dalla legge e dall’autorità competente a vigilare sull’azione di polizia mortuaria (l’AUSL secondo il DPR 285/90 il comune, invece,in alcune recenti riforme regionali sui servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

So consigli ala lettura di tre articoli sulla storia del cofano funebre, cliccando STORIA

Estratto dalla circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l’impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta).

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l’uso di disporla all’esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

.. omissis .. L’art. 30 del DPR 285/90 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione della bara di legno. Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall’art. 30. .. omissis ..

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta. Con l’art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l’uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

E’ richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 20 mm. se il trasporto al crematorio è inferiore a 100 Km. 25 mm. se il trasporto al crematorio supera i 100 Km.

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

La norma di cui all’art. 30/13 stabilisce l’impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km. Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all’art. 30/11 del DPR 285/90. Oltre i 100 km, è d’obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm. Con successivi decreti ministeriali in attuazione dell’art. 31 del DPR 285/90 è stato consentito sostituire la cassa metallica con un involucro interno al cofano, di plastica biodegradabile, con speficiche autorizzate. .. omissis ..

La stessa procedura per trasporti oltre i 100 Km si applica sempre in caso di cadavere portatore di malattia infettivo diffusiva e per i trasporti internazionali da e verso Paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino.

Per i trasporti da e verso Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino le caratteristiche tecniche dei feretri sono dettate dall’articolato stesso della Convenzione.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore, comunque, non inferiore a 25 mm, La norma è pensata in quest’ottica: un trasporto fuori comune, anche se inferiore ai 100 KM, può risultare abbastanza lungo non tanto per la distanza effettiva, quanto per il tempo necessario (si pensi al traffico caotico delle grandi metropoli rispetto alle quali il cimitero si trova pur sempre all’estrema periferia, con la poco simpatica prospettiva, per il corteo funebre, di dover attraversare sia in uscita dal comune di partenza, sia in entrata di quello d’arrivo, interi quartieri).

Una bara più robusta, allora, offre qualche garanzia in più sulla tenuta del feretro.

E’, tuttavia, opportuno che per i cofani destinati all’inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili. I regolamenti comunali di polizia mortuaria potrebbero contenere indicazioni più precise e ficcanti a riguardo, magari rese ancor più incisive dalla concreta minaccia di sanzioni amministrative.

Bisogna, però, considerare alcuni elementi di natura meramente operativa:

1) anche nei trasporti sotto ai 100 Km possono verificarsi fenomeni percolativi, che la sola cassa di legno non può trattenere, poichè i cadaveri possono esser interessati dai processi putrefattivi (produzione di gas e liquidi) già dopo poche ore dalla morte e dall’incassamento.

2) i tempi di attesa per la cremazione sono piuttosto lunghi e spesso i feretri debbono sostare anche diversi giorni in camera mortuaria, dove potrebbero formarsi odori nauseabondi o veri e propri rigagnoli di liquame cadaverico assolutamente antigienici.

Conviene sempre, allora, predisporre la cassa con un rivestimento interno (lenzuolino cosparso di polvere assorbente o dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante) proprio per neutralizzare eventuali miasmi o rilascio di liquidi.

La cassa di zinco esterna sortirebbe lo stesso risultato, ma con molte più criticità: essa infatti:

1) diventa pericolosa durante la movimentazione perchè di solito è priva di maniglie “portanti” e la lamiera è molto tagliente (il vero “imballo” per consistenza del materiale e spessori con cui trasportare una cadavere è pur sempre la bara lignea, mentre la controcassa metallica deve semplicemente garantire, nel tempo, la tenuta stagna.

2)Quando il feretro è pronto per la cremazione bisognerebbe comunque asportare la cassa di zinco, squarciandone il coperchio, con il rischio per i necrofori di ferirsi o di entrare accidentalmente in contatto con i liquami cadaverici che fuoriescono già dalla cassa di legno o si sono raccolti sul fondo di quella in lamiera.

3)Esteticamente la cassa di zinco esterna è piuttosto squallida ed in un funerale l’elemento principe è pur sempre la bara; questo aspetto, da non sottovalutare potrebbe inibire fortemente l’accesso alla pratica cremazionista.

4) E’ un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire.

Ai termini di Legge s’intendono sostitutivi della cassa realizzata con nastro metallico, e saldata a fuoco o con equivalenti paste adesive, particolari cassoni di vetroresina o altro materiale facilmente disinfettabile, in cui deporre la bara di solo legno durante la sua movimentazione, essi sono in grado di garantire la perfetta ermeticità durante il trasporto proprio grazie a guarnizioni a tenuta stagna.

Rientra, benchè in senso lato, nel corretto confezionamento del feretro da avviare a cremazione, anche l’eventuale e preventiva rimozione del pace-maker.

Ad oggi non esiste nessun protocollo chiaro ed univoco, ma diversi impianti di cremazione chiedono espressamente l’asportazione dello stimolatore cardiaco, poichè esso, soprattutto se alimentato con batteria a nuclidi radioattivi, a contatto con il forte calore che si sviluppa durante la cremzione, potrebbe provocare improvvisi scoppi particolarmente dannosi per il rivestimento refrattario del forno.

Ai sensi della risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 per gli esiti da fenomeno cadvaerico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri inconsunti provenienti da almeno 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non occorre necessariamente la bara lignea richiesta per la movimentazione del cadaveri. Basterà anche un semplice contenitore rigido per reggere il peso del resto mortale e munito di coperchio così da celare la vista del suo pietoso contenuto ad eventuali passanti, curiosi o semplici frequentatori del cimitero.

Questi contenitori, come le normali bare, dovranno sempre esser identificabili riportando gli estremi anagrafici del de cuius In Emilia Romagna e Lombardia bastano Nome, Cognome e data di morte, mentre non è più obbligatoria quella di nascita.

Tali recipienti più “leggeri”, rispetto alla classica bara, potranno esser realizzati con materiali, diversi dal legno massello, facilmente combustibili ed ecologici come cellulosa, pasta di legno, cartone…

Anche per i cadaveri si stanno studiando soluzioni simili, il Ministero della Salute, infatti, con proprio Decreto del 14 aprile 2007 ha autorizzato la produzione di cofani in cellulosa con solo i bordi di legno per inumazione o cremazione.

62 thoughts on “Bara

  1. buongiorno, sono un funzionario dei Servizi Cimiteriale e volevo chiederle come mai le agenzie funebri del Piemonte non rilasciano il verbale di chiusura feretro. Ieri è arrivato un cadavere da Torino, in Sicilia, senza verbale di chiusura feretro. Ho contattato l’agenzia che si è occupata del trasporto la quale mi ha detto che nel Comune di Torino operano in questo modo. Ma se si opera su un D.P.R.nazionale com’è possibile? Grazie anticipatamente della sua risposta
    Cinzia

    1. Che un semplice “Necroforo” come me sia titolato a relazionarsi direttamente con i vertici dei servizi cimiteriali del Comune XXXXXX in questa sede e rubrica è motivo di onore; sarebbe, però, opportuno porre il quesito in maniera più specifica nella sezione premium di questo sito, pensata appunto come spazio di dialogo per i professionisti della polizia mortuaria, mentre questo “sportello civico dei servizi funerari on line” è (o vorrebbe essere) più volto ad un primo contatto con l’utente/operatore, con prevalenza del privato cittadino.

      Comunque, per le vie brevi: C’è un bug di sistema nell’impianto della normativa sul trasporto funebre: manca il riscontro – feed back tra il Comune che autorizza e quello di destinazione ultima del trasporto stesso. Torino ha rilasciato, con ogni probabilità i titoli minimi del trasporto fuori regione dove è parimenti presente l’obbligo della verifica feretro (Paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993), cambiano – come al solito – le rispettive competenze in base alla Legge Regionale.
      Le certificazione sanitarie (= verbale chiusura) ex art. 49 D.P.R. n. 445/2000 non sono surrogabili con atti prodotti da soggetti terzi rispetto alla A.USL (o comunque denominata). Quindi:
      L’impresa funebre non dice proprio il vero (giusto per lavarsi le mani dal problema?) perchè laddove essa stabilmente operi (Piemonte?) redigere e sottoscrivere il c.d. “verbale” è compito/obbligo proprio dell’impresa funebre – in forza di specifica norma regionale – ma la stessa impresa funebre di Torino non è legittimata al rilascio di un verbale che sottopone anche a conseguenze penali (MAI DIMENTICARE CIO’!) perchè esso ai sensi del vigente D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 spetta di diritto alla vigilanza sanitaria (pubblica autorità), e non è materia di impresa funebre. Siamo al paradosso, ma si dovrebbe procedere così:
      Se il feretro, all’arrivo in cimitero, ad un primo esame non risulta provvisto dei titoli necessari si presenta rapporto, in senso gerarchico, sino al responsabile del servizio, mentre la bara sosterà “in transito”, presso la camera mortuaria del cimitero di arrivo) .
      Avvisate le rispettive autorità e locale A.USL (Comune di Torino da cui è partito il trasporto sopra tutto) bisogna loro rappresentare il problema di un feretro che sottoposto al controllo di routine, è risultato privo del “verbale di chiusura” di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24. Si valuti, dopo aver attentamente approfondito e ponderato, se elevare eventuali sanzioni e segnalare alla Procura della Repubblica la possibile omissione in atti di ufficio

  2. Un mio caro congiunto, è venuto a mancare pochi giorni fa. Si è deciso di effettuare la cremazione, ma ho dei dubbi. Ho letto oggi che la bara ( trasportata al tempio crematorio distante 30 km) dovrebbe essere ben sigillata, mentre la ditta funebre ha solo chiuso con viti e trapano ma così la bara può essere aperta quando si vuole. ( Ed abbiamo scoperto che chi ha chiuso non era nemmeno della ditta)( Riciclo di bare?) Inoltre in quel frangente ci siamo accorti che la salma è stata chiusa in un bustone giallo di plastica con cerniera ma al momento per il dolore della perdita e la non esperienza non ci abbiamo pensato. Come è possibile se si tratta di cremazione?plastica e metallo non sono compatibili con l’atto crematorio, inoltre la salma è al tempio già da 5 giorni, quindi come potrebbero eliminarla prima della cremazione? Visto che per il covid non ci fanno seguire il defunto e visto gli scandali sui forni crematori, potrei pensare che riciclano le bare e nemmeno cremano le salme e ci daranno nell’ urna sigillata chissà cosa. Sono terrorizzata da questa ipotesi.

    1. X Daniela,

      sul percorso che porta dall’entrata del feretro nell’impianto crematorio, sino alla consegna delle ceneri ci sono precise procedure di sicurezza, per la scientifica tracciabilità della bara, prima, e dell’urna dopo. Poi, come ci insegna la recente cronaca (nera!) giudiziaria, in ambito funebre e cimiteriale: il male trova sempre la sua strada!

      1. Dottore, la ringrazio per la sua risposta.
        Capisco quello che vuole dirmi , ma avrei voluto sapere se le procedure del non sigillare la bara, ma chiuderla solo con viti in fori preformati ( da personale poi non addetto) e il bustone giallo di plastica, fossero o no conformi alle procedure legali. So che probabilmente le risposte sono scritte qua e là nelle varie risposte, ma sinceramente col dolore che provo non ho ” voglia ” di cercare. Se non sono legali avrei intenzione di denunciare, cosa che mi pare giusta e legittima, visto che si approfittano del dolore altrui.
        Grazie

            1. Le norme sono chiare e stabilite dall’art. 36 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali
              (BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 12 Novembre 2004 ), che sotto viene riportato:
              Art. 36 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere.
              1. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
              a) l’identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all’inumazione, tumulazione o cremazione; l’identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
              b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
              c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale.
              2. L’addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell’integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l’indicazione del comune dove ha sede l’esercente e il numero dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
              3. L’addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all’articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
              4. Per i trasporti all’estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell’ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.
              ———

        1. X Giancarla,

          il feretro, una volta chiuso e sigillato, non può più esser riaperto o manomesso nella sua integrità, se non per ordine dell’autorità sanitaria o della magistratura.

  3. I notiziari TV ci hanno mostrato le bare delle vittime da coronavirus di Bergamo, trasportate nel marzo 2020 verso altre province per la cremazione;chiedo come sono realizzati i feretri in circostanze di isolamento da pandemia (materiali, procedure, eventuale intervento e rischio corso dai necrofori o esclusione dello stesso) e se le cremazioni furono volontarie o obbligatorie in relazione alle misure emergenziali.

    1. X Franco,

      l’assoluta straordinarietà dell’evento (troppi morti da trasferire, tanto da ricorrere a mezzi militari per il trasporto funebre) ha evidentemente forzato le procedure standard, sia tecniche, sia amministrative.
      Stante il (residuo???) principio di legalità, comunque, a livello nazionale, e quindi dove sussistano rapporti di extra territorialità tra regione e regione, il trattamento per gli infetti è stabilito dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Senza scadere nel macabro: il cadavere, una volta accertata la morte, è direttamente avvolto in un “Sudario”, imbevuto di forte sostanza antisettica e disinfettante, viene direttamente sistemato nel feretro, da saldare quanto prima.

      Il regolamento statale di polizia mortuaria, per il trasporto di cadaveri portatori di morbo infettivo diffusivo, prevede che:

      il defunto sia deposto e sigillato nella doppia cassa di cui all’art. 30 D.P.R. n. 285/1990.
      per doppia cassa s’intende o quella solita di legno e zinco o quella di solo legno foderata e chiusa internamente da un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante che, appunto, sostituisce la lamiera di zinco. Quest’ultima soluzione, senz’altro più pratica, è percorribile solo se l’infetto è destinato a cremazione.
      Per l’inumazione di infetti è, invece, d’obbligo il duplice feretro di legno e metallo.

      No, la cremazione, quale diritto della personalità assoluto ed incomprimibile, non può esser disposta d’ufficio, nè ordinata d’imperio, almeno sin quando reggerà lo stato di diritto.

  4. SALVE, HO ASSISTITO ALLA CHIUSURA DELLA BARA DI MIA COGNATA E HO NOTATO UN FORO NEL COPERCHIO IN METALLO CHE VA SIGILLATO PRIMA DI QUELLO IN LEGNO. IL FORO ERA ALL ALTEZZA DEL VENTRE DELLA DEFUNTA, LHO FATTO NOTARE AGLI ADDETTI I QUALI HANNO TENTATO DI CHIUDERLO O TAPPARLO MEDIANTE LA FIAMMA OSSIDRICA MA SENZA RISULTATO RISCHIANDO DI BRUCIARE L INTERNO DELLA BARA. VOLEVO SAPERE DA VOI SE QUEL FORO ERA REGOLARE. LORO MI HANNO RISPOSTO CHE ERA REGOLARE PER LO SFIATO DEGLI EVENTUALI GAS DELLA DEFUNTA. MA LE BARE NON HANNO UNA VALVOLA APPOSITA? COSA CI FACEVA UN SEMPLICE FORO?. IN ATTESA VI SALUTO

    1. X Ciro,

      si ravvisa una pesante irregolarità, il foro sul coperchio di zinco serve come alloggiamento e sfogo della valvola depuratrice che collocata all’interno del feretro, ossia sulla superficie del foglio metallico rivolta verso il cadavere.
      La funzione di questo dispositivo è -appunto – ridurre da sovra-pressione dei gas putrefattivi che si formano dentro la bara, in ambiente stagno, così da evitarne, per il possibile, lo scoppio.

      Questi composti aeriformi prima di esser immessi all’esterno del feretro debbono esser “lavati” e filtrati dalla valvola altrimenti, in assenza di questo strumento si sprigionerebbero odori acri e potenti del tutto antigienici.

      E’da escludersi tassativamente che il cofano di zinco – dovendo garantire la totale impermeabilità a liquidi e gas post mortali – possa presentare fori o anomale aperture.

      Purtroppo c’è chi “bara” e non confeziona correttamente la bara, pur essendone civilmente e penalmente responsabile.

  5. X Diego,

    Io, onestamente, data la anche comprensibile promiscuità dei vocaboli e del loro uso, per chi non parli abitualmente il linguaggio di noi terribili beccamorti, non ho capito se la tomba di cui Lei mi parla sia a sistema di inumazione o tumulazione.

    Nella tumulazione sia essa epigea (= sopra il piano di campagna) o ipogea (= sotterranea) prevale l’elemento del costruito, insomma si ricava una cella, impermeabile a gas e liquidi post mortali entro cui murare il feretro: L’esempio più classico di questa forma di sepoltura è il loculo, singolo o pluriposto.

    nelle INUMAZIONI, invece, (sepoltura nella nuda terra senza cassa metallica, ma solo con il cofano ligneo) è del tutto normale (ed anzi, quasi doveroso!) che il coperchio della bara, (sotto il peso della colonna di terreno dal quale è ricoperto) ceda e si spezzi, anche per favorire la penetrazione, in profondità,delle acque meteoriche, così importante perché si compiano i naturali processi disgregativi della materia organica (= lisciviazione cadaverica) altrimenti il rischio concreto sarebbe l’insorgere del fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo di mummificazione o adipocera, invece del rinvenimento delle sole ossa all’atto dell’esumazione ordinaria (di solito almeno 10 anni dopo la sepoltura).
    II tumulo sopra la fossa è costituito dalla sagomatura del terreno affiorato dalla profondità (o altro terreno di riporto). Per effetto del naturale compattamento del terreno (o per rottura del coperchio del feretro) nei mesi immediatamente successivi alla inumazione, si ha un assestamento del terreno con abbassamento del tumulo. E’ anche per questo motivo che in vari Comuni italiani viene previsto un lasso di tempo di almeno 6 mesi dalla inumazione in cui non collocare cippi o copritomba definitivi, ma solo lapidine provvisorie.

  6. Per favore vorrei sapere se è possibile che dopo soli otto anni dalla sepoltura in terra, la bara abbia ceduto e che il terreno sia penetrato all’interno? In questo caso come si fa con il recupero futuro dei resti? Mi sono rivolta al custode del cimitero nonché alle pompe funebri( che hanno fatto il servizio a suo tempo) e mi hanno detto che visto che la tomba è sprofondata aggiungono loro della terra sopra. È normale tutto ciò oppure devo fare intervenire qualcun altro? Possibile che il legno sia già marcito visto che quando abbiamo estumulato mio nonno, dopo trent’anni, hanno dovuto rompere la bara di legno che era ancora intera ed i resti erano tutti puliti. Il mio terrore è che non si ritrovino tutti i pezzi di mio padre! Cosa devo fare? Grazie .

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