Questa o quella pari non sono

A volte occorre far fronte ad impostazioni ben poco sostenibili. O, meglio, si può anche comprendere che le persone che non dispongano di specifiche informazioni possano anche considerare talune operazioni cimiteriali come se fossero un tutt’uno, in fondo si tratta di “tirare fuori” (sia permesso il termine) un feretro da dove sia stato collocato: si sta parlando di esumazione e di estumulazione, laddove l’iniziale “es…” esplicita il termine poco proprio di chi è stato chiesto il permesso d’impiego.
Ma se dalle persone che ne possano essere interessate si passa a figure svolgenti una professione regolamentata, a queste ultime andrebbe richiesta una maggiore attenzione, anche sulle argomentazioni cui si ricorra.
Con la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9182, reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, si può leggere (punto 7, ultimo asserto del legale: “per aver erroneamente distinto tra estumulazione ed esumazione, benché ambedue le attività siano autorizzabili dal sindaco in veste di ufficiale di stato civile (la prima ai sensi dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la seconda in base all’art. 83, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 22 dicembre 2014, n. 6200), dove si richiama il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. quando le funzioni “nella veste di ufficiale di stato civile” sono individuate dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.
Ma questa confusione (non sono mancati casi, anche da parte di figure dirigenziali, in cui anche l’autorizzazione del trasporto funebre sia stata individuata come pertinente al servizio dello stato civile (art. 14 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.) e non come è oggettivamente pertinente alle funzioni amministrative di cui all’immediatamente precedente art. 13 T.U.E.L.
Tuttavia, questi asserti sono, tutto sommato, anche secondari, in quanto non vi è chiarezza sul contenuto, oggettivo, delle operazioni cimiteriali di “esumazione” e di “estumulazione”, che sono tutt’altro che sinonimi (e non è sufficiente individuarne un’unitarietà solo sulla base della figura cui compete la funzione autorizzatoria (cit.: art. 13 T.U.E.L.)).
Anche se entrambe queste due operazioni trovano fonte, nella normativa nazionale, nel Capo XVII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., la lettura delle disposizioni degli artt. 82, 83, 84 e 85 (per le “esumazioni”) e degli artt. 86, 87 e 88 (per le “estumulazioni”) consente a sufficienza di delinearne le differenze.
Anche il predetto Capo XVII “chiude” con l’art. 89 che non avrebbe senso alcuno se vi fosse una qualche unitarietà. Magari, da questo ultimo si potrebbe far sorgere una qualche discussione se l’art. 89 vada inteso nel senso di riferirsi all’intero art. 83, oppure limitari alle situazioni di cui all’art. 83, commi 2 e 3.
Questa “mescolanza”, “sovrapposizione” tra istituti (leggi: operazioni cimiteriali) oggettivamente differenti, evidentemente era ben radicata se, dopo il giudizio di 1° grado, si è ritenuto di sollevare appello avanti al Consiglio di Stato.
Rimane comunque il fatto che le due operazioni cimiteriali siano state chiaramente delineate, laddove (Punto 7.1 della sentenza) di precisa che “l’autorizzazione del Sindaco (leggansi: comunale) alla estumulazione del feretro che è cosa diversa dalla esumazione richiesta dal ricorrente, la prima consistendo nel trasporto di feretri da un loculo in altra sede (autorizzabile a determinate condizioni, consistenti nella “perfetta tenuta del feretro”, da constatarsi a cura del coordinatore sanitario, e nell’assenza di pregiudizi per la salute pubblica), la seconda nel disseppellimento della salma.
Viene da chiederci se fosse stato proprio necessario un giurisdizione di un T.A.R. (prima) e del Consiglio di Stato (dopo), per chiarire, ribadire, enunciare quanto chi operi nei cimiteri conosce perfettamente.

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Sereno Scolaro

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