Inumazione temporanea in attesa di tumulazione feretro

E’ possibile inumare temporaneamente un feretro, destinato, invece, alla tumulazione, in attesa che si liberi un loculo, in tempi ravvicinati?
Alcuni Comuni dell’Italia Meridionale il cui sistema cimiteriale è in forte sofferenza, per la cronica mancanza di loculi, paiono aver adottato questa provvisoria strategia di contenimento della pressione esercitata su tutta la macchina cimiteriale e la sua gestione dal fabbisogno impellente di posti feretro.
Risposta:
Tutto il problema da enucleare verte sul confezionamento della bara e sull’eventuale presenza della doppia cassa di legno e zinco.
Teoricamente e con molta perversa fantasia si potrebbe anche accedere a questa tesi, la prefata idea di inumare, per poi esumare straordinariamente, ed alla fine tumulare, risulta però estremamente farraginosa, disfunzionale e soprattutto diseconomica.

Essa, infatti, implicherebbe numerosi passaggi, non solo amministrativi e si sa…i servizi cimiteriali sono sempre a titolo oneroso, con tariffari alle volte assai esosi, proprio per disincentivare operazioni troppo laboriose o disinvolte.
Ad ogni modo, certo; si può inumare un feretro con lo zinco, a patto però di neutralizzare proprio… il nastro metallico.
Il divieto di immettere nel ciclo – usualmente decennale – dei campi di terra materiali non biodegradabili sarebbe stato addirittura previsto già con il lungimirante D.P.R. n. 803/1975.

La soluzione a questo “paradosso” è contenuta nell’ art. 75 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
In caso di inumazione di cadavere racchiuso nella doppia cassa di legno e di zinco è infatti obbligatorio neutralizzare l’ermeticità del nastro metallico (fatti assolutamente salvi i feretri – codice “y” – CoVid 19 positivi, per i quali vale unicamente la Circ. Min. Salute n.818 dell’11 gennaio 2021).
Se necessario, si rimuoveranno prima i sigilli di garanzia e poi il coperchio di legno (se lo zinco, come quasi sempre accade, è interno) per poi aprire squarci e tagli sulla copertura di lamiera, così da permettere la penetrazione delle acque meteoriche nella bara, funzionale ai normali processi della decomposizione cadaverica, altrimenti inibita dal cofano a tenuta stagna.
La procedura è già contemplata dalla Legge, quindi si possono tranquillamente asportare i suggelli (di ceralacca? di materiale adesivo?) applicati da chi ha chiuso il feretro, senza bisogno di una qualche autorizzazione ulteriore (dell’A.USL o della Magistratura, nella fattispecie).
L’art. 75 citato implicitamente vieta di trasbordare il cadavere in una nuova cassa di solo legno (l’operazione oltreché scabrosa, riuscirebbe del tutto anti-igienica con rischio di contaminazione biologica per i necrofori), in modo da eliminare effettivamente non solo il coperchio, ma anche la vasca di zinco, pertanto il feretro da inumare sarà lo stesso impiegato per il trasporto.

Invero alcuni regolamenti comunali (sul punto di dubbia legittimità) in questo frangente richiedono anche che si pratichino fori sul fondo della cassa, la ratio della norma è consentire la lisciviazione cadaverica (i liquidi prodotti dal cadavere debbono trafilare e disperdersi nella profondità del terreno) altrimenti se questi ristagnassero a lungo sulla base della cassa (formata ancora dalla vasca di zinco) si potrebbe produrre il fenomeno post-mortale della saponificazione a carico della schiena del cadavere.

In ultima analisi: cassa da inumazione e cofano da tumulazione sono, per loro stessa tecnica costruttiva e di composizione, nonché per funzione ultima incompatibili.
Allora se il feretro de quo deve davvero esser tumulato, è inutile prima inumarlo, meglio cercare di “parcheggiarlo” in camera mortuaria cimiteriale (Art. 64 D.P.R. n. 285/1990, impianto di cui ogni sistema cimiteriale deve dotarsi obbligatoriamente, garantendone la disponibilità proprio per i feretri “in transito”.) o reperire un tumulo di fortuna, stipulando il relativo atto concessorio di breve durata), magari anche se diverso dai desideri dei dolenti.
Quando si libererà un loculo più gradito si procederà semmai alla più semplice traslazione della bara sino alla sua definitiva sistemazione, in ottemperanza al principio di stabilità delle sepolture.
Attenzione: data l’intrinseca pericolosità dell’esumazione straordinaria diverse Municipalità, nei loro regolamenti di polizia mortuaria, statuiscono un tempo minimo di permanenza in campo di terra dei defunti inumati, prima di poter ugualmente procedere al disseppellimento, durante il periodo di sepoltura legale (pari, nelle inumazioni, al turno ordinario di rotazione).

Written by:

Carlo Ballotta

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