Quanto “valgono” le cattive consuetudini operative?

Talvolta, qui o là, si registrano prassi operative che è abbastanza difficile modificare, anche se si rilevi (quando lo si rilevi) che esse non sono particolarmente corrette, in particolare quando la loro consuetudine porti a considerarle come talmente d’uso da non richiedere aggiustamenti. Si è spesso argomentato che sia più agevole modificare una norma, che un’abitudine (specie se “cattiva abitudine”). Vi è stata una situazione, affrontata dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Reg. Toscana, 29 aprile 2020, n. 98 (e reperibile per gli Abbonati PREMIUM anche nella sezione SENTENZE) riguardante un c.d. danno erariale (quantificiato dal giudice civile in oltre 64.000 €), causato dal fatto che, in occasione di un’esumazione, era stato formato un atto di concessione di un loculo per raccogliervi le ossa esumate, fornendo alla parte una “ricevuta” da consegnare <i>brevi manu</i> al custode del cimitero. Cosa non avvenuta, con la conseguenza che non avendo il custode cognizione della stipula di un atto di concessione di loculo in cui deporre la cassetta ossario, le ossa sono state collocate nell’ossario comune. Di qui, il lamentato danno riconosciuto, e quantificato, dal Tribunale civile.
Il comune, di fronte alla sentenza, ha avuto provvedere al pagamento conseguente, segnalando il tutto alla Sez. Reg. della Corte dei Conti.
Quest’ultima, nel corso delle proprie valutazioni, è pervenuta alla conclusione che la figura dirigenziale interessata dovesse essere ritenuta responsabile, per due motivi: I) non avere riorganizzato il propri uffici superando le “male prassi” impropriamente in atto, II) omesso di fornire d’ufficio comunicazioni al custode del cimitero, valutandosi l’esigenza che i “flussi informativi” dovessero operare “d’ufficio” e non rimessi alla diligenza delle parti private caso per caso interessate. Ma, almeno, la Sezione ha ritenuto sussistenti le condizioni per avvalersi del c..d. potere riduttivo, rideterminando il danno erariale in misura pari alla metà della somma cui era stato gravato il comune.
Si tratta di una situazione che suggerisce la considerazione per la quale una qualche revisione delle procedure non possa che risultare positiva, anche se, inizialmente, possa apparire come le innovazioni (quelle “ragionate”) possano apparire come negative: ogni innovazione può comportare, negli abitudinari alcune resistenze, comunque da superare.

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Sereno Scolaro

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