Se la decadenza risulta, in qualche modo, “riconducibile” ad un comportamento del concessionario e la revoca corrisponde all’esercizio di una potestà di ritiro in capo all’ente concedente, pur se pesantemente condizionata almeno nella stesura, molto limittiva, dell’Art. 92 comma 2 D.P.R. n.285/1990,, l’estinzione si colloca sul piano dell’oggettività, dell’esistenza di fatti privi di agente con efficienza causativa, di mere situazioni in sé sussistenti.
Volendo affrontare la questione in termini volontaristici (…ma ciò potrebbe anche essere improprio, a certe condizioni), nella decadenza la volontà consiste nell’inadempimento o nell’omissione (anche quando ciò sia inconscio o non intenzionale, come nel caso dell’inerzia o dell’abbandono ex Art.… ... Leggi il resto