La Commissione europea, attraverso l’adozione del recente Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 del 2 luglio 2025, ha dato attuazione operativa al Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, approvando le regole tecniche per l’interscambio dei dati tra la futura piattaforma centrale UE e i software delle imprese che determineranno un importante cambiamento nella gestione di tali spedizioni.
A partire dal 21 maggio 2026 tutte le comunicazioni obbligatorie tra operatori economici e autorità competenti dovranno avvenire esclusivamente in formato elettronico, attraverso la nuova piattaforma digitale predisposta dall’Unione europea denominata DiWaSS (Digital Waste Shipment System); si rimanda all’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157, rubricato ‘Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica’ che, al paragrafo 3, prevede l’utilizzo della piattaforma digitale centrale europea.
Il nuovo sistema dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per:
– le spedizioni soggette a notifica preventiva e autorizzazione (es. rifiuti pericolosi);
– le spedizioni esenti da notifica, ma documentate con Allegato VII, ossia i cosiddetti rifiuti inseriti nella “lista verde”;
e garantirà:
– snellimento procedurale, riducendo l’uso della documentazione cartacea;
– tracciabilità in tempo reale di ogni movimentazione;
– integrazione con le autorità doganali e ambientali degli Stati membri;
– maggiore trasparenza e prevenzione delle violazioni ambientali.
Le imprese dovranno adeguare i propri sistemi informatici, formare gli operatori e garantire la piena interoperabilità dei software con la piattaforma UE, secondo le specifiche tecniche dettate dal regolamento di esecuzione.
Si tratta di una delle principali innovazioni previste dal Green Deal europeo nel settore dei rifiuti: un cambio di paradigma che richiederà, nei prossimi mesi, uno sforzo significativo di adeguamento tecnologico e organizzativo, ma che promette importanti benefici in termini di efficienza, legalità e tutela ambientale.
Non tutti gli obblighi decorrono immediatamente, e diverse disposizioni restano subordinate ad atti attuativi. In particolare, si chiarisce che:
- L’articolo 18, rubricato “Obblighi generali di informazione”, non impone ancora l’uso esclusivo di modalità digitali per le spedizioni accompagnate da allegato VII (i cosiddetti rifiuti della “lista verde” destinati al recupero tra Stati UE).
- Al paragrafo 4, l’articolo 18 prevede che le imprese coinvolte rendano disponibili le informazioni “per via elettronica” in conformità all’articolo 27, ma ciò si riferisce all’obiettivo generale di interoperabilità dei sistemi, non a un obbligo immediato di trasmissione centralizzata.
- Il paragrafo 15 specifica che entro il 21 maggio 2026 la Commissione adotterà un atto delegato per definire le istruzioni ufficiali per la compilazione del documento allegato VII. Fino a tale data, resta valido l’attuale modello cartaceo.
Diversamente, per le spedizioni soggette a notifica preventiva, il regolamento e il correlato Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 già tracciano le regole tecniche per la digitalizzazione obbligatoria, a partire da maggio 2026, attraverso la piattaforma DiWaSS.
In sintesi: la digitalizzazione delle spedizioni con allegato VII non è ancora obbligatoria, né pienamente regolata.
Sarà la Commissione UE a fissarne tempi e modalità con apposito atto delegato entro il 21 maggio 2026.
Fino ad allora, gli operatori possono continuare a utilizzare l’attuale modello cartaceo, secondo le regole vigenti.
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