Urna cineraria in cimitero

Entro il recinto cimiteriale un’urna cineraria può essere:

  • tumulata in loculo (sia o meno presente un feretro) nicchia, ossarino, edicola, tempietto. Ovviamente questa sepoltura in cella muraria non sarà soggetta a tutte le precauzioni necessarie invece per la tumulazione dei cadaveri (cassa stagna, tumulo impermeabile con tamponatura ermetica. le pareti del vano e l’elemento di chiusura (lapide, lastra…) dovranno solo impedire l’infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l’urna oppure a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge;
  • tumulata in un pozzetto ipogeo magari ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d’inumazione. tale sistema, però, dovrebbe essere contemplato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Non sembra confliggere con la legge, poichè di fatto si tratterebbe pur sempre di una tumulazione; esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa essi possono scegliere un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico quest’opzione deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria;
  • interrata in fossa di terra. Allo stato attuale, però, per la legge nazionale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.). L’inumazione delle ceneri confezionate in un’urna biodegradabile può esser considerata legale solo dopo l’entrata in vigore di apposita regolamentazione (non è chiaro se regionale comunale o provinciale), in cui si specifichino le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa ) e delle urne, tempi, ecc. Altra soluzione “dal basso” potrebbe essere la scrittura del regolamento comunale (dove codificare tutti gli elementi accennate) da inviare per l’omologazione al Ministero della Salute, anche perchè si stanno aprendo molti spiragli sull’attuazione della Legge 130/2001, magari attraverso specifici regolamenti o la combinazione delle norme ancora “congelate” con altre preesistenti e già in vigore. L’inumazione, intesa come seppellimento per un determinato numero di anni, in fossa di terra individuale e sempre identificabile, non solo di feretri, ma anche di urne, deve avvenire assolutamente entro il perimetro del cimitero. (Art. 340 Regio Decreto 1265/1934).

La Legge 130/2001 (Art. 4 comma 1) consentiva ai cimiteri di urne di protrarsi verso il centro abitato ben oltre la fascia di rispetto ordinariamente fissata in 200 metri, prendendo atto della non pericolosità delle ceneri dal punto di vista igienico sanitario.

Qualcuno vide in questa norma la volontà culturale di creare una sorta di cimitero di quartiere per le ceneri, riaffermando il diritto per le sole ceneri a rientrare nel territorio dei vivi o, comunque a riaffacciarsi sulle loro case in modo diverso rispetto all’affido ceneri.

L’Art. 4 comma 1 Legge 130/2001 è stato, però superato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, con la quale la compressione della zona di rispetto è estesa a tutti i cimiteri e non solo a quelli per urne.

La legge n. 130/2001 determina i prezzi per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.

Il Comune deve stabilire le tariffe per la conservazione dell’urna cineraria, sia per privati che per associazioni. È da osservare come laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti debbano applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.

Nella concessione a enti morali di spazi cimiteriali per costruirvi sepolture private è vietato il fine di lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR 285/90).

Fiscalmente la tariffa di cessione d’uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria. Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.

67 thoughts on “Urna cineraria in cimitero

  1. Buonasera,
    volevo sapere se è possibile lasciare un’urna cineraria semplicemente poggiata su di un altarino all’interno di una cappella privata, dotata di porta d’ingresso, che rimarrà sempre chiusa a chiave.
    Se sì, è una tumulazione a tutti gli effetti?
    Grazie.
    Cordiali saluti…

    1. X MariaLuisa,

      la tumulazione presuppone sempre l’esistenza di un tumulo, una teca, un vano chiuso dove deporre le ceneri. L’ipotesi da Lei prospettata non è, pertanto praticabile. Troppo alti i rischi, anche di involontarie movimentazioni accidentali delle ceneri, la dispersione non autorizzata, poco importa se per mala sorte, integra una fattispecie di reato, piuttosto grave.

  2. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile portare l urna contenente le ceneri di mio padre, dal cimitero a casa. Lui è nel cimitero di Avellino ( Campania), io abito in un paese limitrofo.

    1. X Simona,

      sì, si può fare tranquillamente. Per modi, tempi e procedure amministrative, rinvio necessariamente il compito di spiegarLe tutto, alla sua impresa funebre di fiducia o direttamente agli uffici di polizia mortuaria coinvolti (Comune di Prima Sepoltura dell’urna, e Comune di destinazione per l’affido).
      Per l’affido dell’urna – almeno nello spirito della legge – deve esservi una precisa volontà del defunto in ordine a questa forma di (anche se impropria) tumulazione domestica. Ma manifestata come? Il defunto in questione ha, per caso lasciato in tal senso disposizioni (anche se solo verbali?) O per caso è più un Suo bisogno di vicinanza anche simbolica, ad una persona cara scomparsa? Non si saprà mai…quindi procedete pure!

  3. Con la presente sono a chiederle cortesemente un quesito, posto dai famigliari di una salma, per una situazione alquanto particolare e inusuale:
    è possibile inserire all’interno di loculo in concessione, attualmente libero, un’urna cineraria “vuota” (i famigliari hanno optato per la dispersione del congiunto), volendo essere solo a ricordo della madre…..vorrebbero collocare anche la lapide con le epigrafi (specificando a ricordo)
    Grazie e buona giornata

    I Servizi Cimiteriali di Cesena

    1. X Matteo,

      gli Enti Locali più virtuosi ed attenti al fenomeno funerario potrebbero timidamente considerare l’opportunità di abbonarsi a questo sito o acquistare direttamente “on demand” un quesito specifico. Capisco che già il ventilare un onere a carico del Comune istante, possa inquietare e non poco, soprattutto di questi tempi, ma c’è la reale possibilità di ottenere sempre un supporto tecnico-amministrativo qualificato con risposte personalizzate ed in tempi celeri.
      Comunque… detto tra colleghi della polizia mortuaria, proprio, dalla stessa esposizione dei fatti, l’ipotesi da Voi prospettata, pare irrealizzabile o quanto meno poco legittima, se non nella parte della dedica con epigrafe.
      Nel merito: si tumulano le spoglie mortali di una persona umana (tra un po’avremo anche la tumulazione per animali d’affezione, forse!) in qualunque stato (definitivo o intermedio) esse si trovino (cadavere, parti anatomiche riconoscibili, resto mortale, ossa, ceneri) . Non si possono, quindi, tumulare contenitori per spoglie mortali VUOTI: perchè quest’incongruenza avrebbe riflessi su un futuro a noi remoto (e per questa ragione noi contemporanei tendiamo a sottovalutare gli effetti di questa piccola trasgressione, come sembrerebbe) e sull’anagrafe mortuaria. I morti sono tutti registrati sin dal loro ingresso in cimitero, allo scadere della concessione chi mai potrà ricordare di quell’urna vuota ivi deposta come cenotafio e non corpore praesenti?
      Sottrazione di spoglie mortali, negligenza nella compilazione quotidiana dei registri cimiteriali? Gli interrogativi sarebbero infiniti e non di facile soluzione per i posteri!
      Molto più ammissibile il ricordo su lastra tombale precisando come questa volta davvero: LE CENERI non siano fisicamente presenti. Si ricorrerà necessariamente a formule linguistiche più velate come “In Spirito” + nome e cognome del defunto.

  4. Buongiorno, con la presente vorrei porre un quesito. Mio padre deceduto, è stato cremato, la mia famiglia è proprietaria di 6 posti( spazio ancora libero) all’interno del cimitero comunale, questi sono stati dati circa 40 anni fa alla famiglia in uso perpetuo ai suoi membri dal comune, vorremmo costruire una tomba( regolare nelle dimensioni , con cassone,
    come le altre vicine) ma all’interno x ora verrebbe inserito solo l urna, é possibile?
    Grazie

    1. X Sonia,

      sì, è possibile e legittimo, in un tumulo pluriposto, in attesa che – purtroppo – con il susseguirsi degli eventi luttuosi nel tempo, si saturi pure quest’ultimo nella sua capacità ricettiva, può esser tumulata anche una sola urna cineraria, sia o meno presente un feretro. L’importante è accertare il titolo di sepoltura, preventivamente.

      1. buongiorno,mio marito vorrebbe collocare l’urna con le ceneri del padre,presso il loculo dove riposa la nonna.È possibile e se si,deve chiedere il permesso alle zie ancora in vita ?E nel caso,all’unanimità ?grazie Nicola

        1. X PierCarla,

          E’legittimo tumulare un’urna cineraria a fianco di un feretro, nello stesso loculo.
          A contare davvero sono questi pochi elementi di diritto:

          1) deve esserci materialmente spazio fisico per deporre l’urna nel loculo già occupato da un feretro.
          2) non devono sussistere impedimenti “legali”, come eventuali divieti previsti nelle clausole dell’atto di concessione (ipotesi, invero, assai rarefatta) o nel Reg: Comunale di Polizia Mortuaria.
          3) va preliminarmente verificato il diritto delle ceneri ad esser tumulate in quel particolare e determinato loculo. La ricognizione sullo ius sepulchri è semplice: chi è il titolare della concessione del loculo de quo. Dopo aver identificato l’intestatario della concessione stessa si calcola il grado di parentela intercorrente tra costui/costei ed il defunto le cui ceneri sarebbero destinate alla tumulazione, là dove “riposa già la nonna”.
          Il diritto di sepolcro è legato a vincolo coniugale (qui da escludersi tassativamente!), o rapporto di consanguineità tra il de cuius ed il fondatore (= concessionario) della tomba monoposto a sistema di tumulazione. Stabilita questa relazione gerarchica nella rosa tra le persone aventi, in vita, ex capite, il diritto alla tumulazione si rammenta come il medesimo livello di parentela ponga i diretti interessati (o potenziali tali) su un livello di pari ordinazione, così sarà la cronologia naturale degli eventi luttuosi a scandire il riempimento del tumulo, sino alla sua naturale saturazione, oltre la quale, lo stesso diritto di sepolcro (in sè una mera aspettativa proiettata nell’oscuro post mortem) spira ex se, divenendo non piùesercitabile.

  5. Su richiesta dei famigliari è possibile tumulare una urna cineraria in un ossario chiudendo la celletta con un vetro per permettere la visione dell’urna stessa.
    Se si, dobbiamo richiedere alla famiglia di collocare un vetro stratificato “sicuro” che garantisca il sepolcro da eventuali profanazioni?

    1. X Matteo,

      oggettivamente ho già visto dal vivo soluzioni stilistiche di questo tipo….ACCATTIVANTI!
      Tecnicamente nulla osta (basta che il vano in cui l’urna sarà deposta, sia stabile, sicuro e protetto da eventuali atti di profanazione (Art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie).
      Certo molto dipende nell’autorizzare tumuli “a vista” dal piano regolatore cimiteriale, e dai sui strumenti attuativi di dettaglio. Potrebbe, infatti, prevedersi una certa standardizzazione delle componenti lapidee per identificazione della sepoltura, in cui non sia contemplato il vetro, quale elemento di chiusura.

  6. non mi é chiaro se un’urna cineraria, collocata in un loculo sito in cappella gentilizia, debba essere murata
    o se sia sufficiente apporvi davanti, con opportuni agganci, una lapide marmorea. Grazie

    1. X Filippo,
      parafrafo 13.1 sub .1 della Circ.Min. 24 giugno 11993 n. 24 esplicativa del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285…e null’altro aggiungo! L’ipotesi da Lei prospettata è, pertanto, da ritenersi pienamente legittima.
      Invero, in molte realtà territoriali è invalsa l’abitudine di murare anche le nicchie cinerarie, dove vengono deposte le urne e quindi tumulate. Si tratta di una mera prassi, forse dettata dall’esasperata ricerca di quell’ulteriore garanzia contro eventuali profanazioni o sottrazione delle ceneri, per scopi non ammessi dalla Legge, che una tamponatura più solida, con mattoni o lastra di cemento può, fuor di dubbio, assicurare, nel tempo. L’intento del legislatore, invece, sembra propruo esser la precisa volontà di limitare alla sola tumulazione di FERETRI, l’obbligo del tumulo a tenuta stagna.

  7. Buonasera, vorrei un chiarimento in merito alla non autorizzazione a spostare l’urna di mio marito dal loculo in possesso della madre, al comune dove abito io con i miei figli minori e dove abbiamo sempre abitato. Con mia duocera nn abbiamo oiu contatti ed io dedidero quando sarà il momento stare con mio marito, ma, lei nn vuole darmi lautorizzazione per aprire la nicchia di sua proprietà. Grazie, mi scuso per la lungaggine.

    1. X Tiziana,

      scusi del colpevole ritardo, in primis.

      E’opinio juris che gli atti di disposizione sulle spoglie mortali del de cuius, da parte del coniuge superstite, si configurino come l’esercizio di un diritto personalissimo che, come tale, prevale sugli aspetti privatistici del sepolcro, ad esso subordinati e strumentali, ecco perchè Lei abbia tutto il potere di richiedere la traslazione dell’urna, quando sarà il momento.

  8. Buongiorno,mia madre è stata fermata e se volessimo metterla al cimitero andrebbe obbligatoriamente in un ossarino in quinta fila in fondo fondo riservato alle persone decedute 50 anni fa. A noi piacerebbe poter costruire una nicchia con vetro a vista per la sua urna. Come possiamo fare?

    1. Il regolamento comunale di polizia mortuaria in questa materia è sovrano: infatti l’Ente Locale *PUO’* solo, in termini di facoltatività e mai *DEVE” obbligatoriamente disporre di sepolcri privati a sistema di tumulazione, quale ne sia la tipologia costruttiva o la durata del costituendo rapporto concessorio.
      L’alternativa più praticabile, anche se apparentemente eccentrica e stavagante, è chiedere ed ottenere l’autorizzazione all’affido dell’urna per la domiciliazione delle stesse presso un’abitazione privata, a quel punto la Legge vi imporrà il vincolo di realizzare un tumulo ove gelosamente deporre le ceneri, e voi potrete sbizzarrirvi con tutte le soluzioni stilistiche che più Vi aggraderanno.
      L’essenziale è questo: il tumulo (teca, vano ricavato in un muro, nicchia, celletta a vista…) deve avere sicura e stabile destinazione, deve esser chiuso al fine di tutelare l’urna da sottrazioni indebite o atti di profanazione sacrilega, per altro sempre puniti penalmente).

  9. Buongiorno,

    Siamo andati a tumulare le ceneri di mio padre al Cimitero.
    Purtroppo il posto all’interno del loculo non era sufficiente a contenere l’urna ed è stato necessario da parte del crematorio un riconfezionamento in un’urna di diversa dimensione.
    Per fare ciò il crematorio ha voluto un nuovo documento di trasporto A/R (essendo situato in un comune diverso rispetto alla tumulazione) che dettagliasse la necessità di un cambio urna ed ha stilato un nuovo verbale.
    E’ corretta tale procedura, anche se il ritiro dell’urna era stato fatto solo qualche ora prima?
    Vi è una specifica regolamentazione in merito?
    Grazie

    1. X Marsina

      L’urna che esce da crematorio, per esser conferita agli aventi diritto, deve esser chiusa ermeticamente, anche grazie all’apposizione di sigilli di garanzia, contro ogni possibile effrazione, per altro, punita penalmente.
      Se l’autorità amministrativa comunale ha autorizzato l’apertura dell’urna è legittimo, anche se un po’ troppo macchinoso, che sia lo stresso gestore da cui fu eseguita la cremazione, a ri-confezionare l’urna. Secondo un diverso parere, invece, detta operazione, sempre se autorizzata, potrebbe avvenire, con apposita verbalizzazione, anche nella camera mortuaria del cimitero di prossima e definitiva tumulazione, evitando, così un (inutile? Ultroneo) passaggio burocratico.

  10. Con la presente, sono a richiedere se è possibile “tumulare” per così dire, un’urna cineraria all’interno di un’edicola funeraria e precisamente deponendola all’interno di una teca in vetro chiusa e saldamente fissata sopra ad un piccolo altare della stessa tomba.
    Premetto che la cappella gentilizia è chiusa da un cancello accessibile solo dai concessionari.
    Grazie e buona giornata

    1. X Matteo,

      sì, è possibile ai sensi dell’art. 343 del Testo Unico Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 a condizione che l’urna sia deposta in un vano chiuso, avente stabile destinazione, ed atto ad evitare ogni possibile profanazione o sottrazione delle ceneri: queste sono infatti le caratteristiche tecniche proprie di ogni tumulo inteso strictu sensu.

      1. Buongiorno,
        Abbiamo in casa le ceneri della mamma che è stata cremata l’anno scorso.
        Adesso anche nostro padre si sta spegnendo, sappiamo però che lui non avrebbe voluto essere cremato.
        È possibile inserire nella bara del papà le ceneri della mamma per poi essere seppelliti nel cimitero insieme?
        Se non possibile, c’è un’alternativa?
        Grazie

        1. X Daniela,

          mai le ceneri nella stessa cassa ove sarà deposto un altro defunto!
          Sì alla tumulazione di feretro ed urna (fisicamente due contenitori diversi) insieme, nello stesso loculo, così almeno recita il paragrafo 14.3 della Circ.Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24, esplicativa del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      2. Con la presente sono a chiederle cortesemente un quesito, posto dai famigliari di una salma, per una situazione alquanto particolare e precisamente:
        è possibile inserire all’interno di un cassa, prima della chiusura e della tumulazione del feretro, l’urna cineraria degli arti inferiori del defunto, precedentemente amputati anni prima, e regolarmente cremati?
        Grazie e buona giornata

        I Servizi Cimiteriali di Cesena

        1. X Matteo,

          Ci riferiamo, comunque, alla stessa identità indissolubilmente psico-fisica della persona umana.

          Tuttavia ho proprio l’impressione di no, perchè le ceneri, sempre raccolte in un’urna saldamente sigillata, hanno percorsi giuridici (Art. 343 T.U.LL.SS di cui al R .D. 1265/1934, e L. 30 marzo 2001 n. 130, art. 80 D.P.R. n. 285/1990) diversi rispetto ai cadaveri racchiusi nei rispettivi feretri. La commistione, è, pertanto, vietata, poichè le ceneri, ipoteticamente, potrebbero, nell’ordine, esser:

          sì tumulate, ma anche, (…in subordine):
          disperse in natura o giardino delle rimembranze o in cinerario comune
          affidata con custodia famigliare
          inumate

          E’, però, pacifico ritenere legittimo che ceneri ed il feretro potranno, pur nella loro individualità di “contenitori” fisicamente distinti, esser tumulate nello stesso loculo, e mi pare sia la destinazione, alla fine, decisa dagli aventi diritto.

  11. Gentilissimo, ho un problema per alcuni versi simile ad altri che ho letto. Mio padre è stato inumato nel comune di Massa D’Albe nel 2002 in un manufatto ipogeo con relativo copritomba. Mia mamma desidera essere cremata (è ancora vivente, ha 89 anni) e per programmare abbiamo sottoposto un quesito al comune che chiedeva di poter realizzare un pozzetto epigeo o meglio una cassettina chiusa e sigillata con all’interno le ceneri (come è già stata realizzata da altra persona in cimitero anche se abusivamente – lo abbiamo appreso dal comune stesso -) appoggiata sul copritomba. la cosa stravagante è che la risposta si limita rinviando la nostra stessa domanda inviata per pec (e rinviata per posta ordinaria) a un timbro del comune con uno scarabocchio di firma e la scritta si autorizza solo nel primo foglio in basso dove c’è scritto che si richiede di tumulare le ceneri come espresso dalla volontà di Marinella Santacroce. Mentre nella pagina successiva dove era esplicitata la richiesta di come doveva essere fatto il manufatto magari seguendo quello che è già posto nel cimitero di cui ho allegato la foto…nulla. Come devo interpretare questa cosa? Ho provato a telefonare ma il dirigente che probabilmente ha firmato si nega. Faccio presente che è il comune è d’origine dei miei genitori dove mia mamma non ha residenza ma abbiamo una casa dove invece io sono residente.

    1. X Fiorella,

      1) se Suo padre è stato inumato in campo comune (se fosse, invece, in area data in concessione i tempi si dilaterebbero in rapporto alla durata del rapporto concessorio) nel 2002 l’esumazione ordinaria, di solito decennale, inesorabilmente s’avvicina, quindi…tutto tempo sprecato!. La soluzione ottimale, allora sarà la raccolta dei resti ossei da collocare in apposita celletta ove potranno esser tumulate anche le ceneri di Sua Madre, per adesso ancora vivente. Perchè, quindi, crucciarsi così tanto per un evento sì certo (purtroppo moriamo tutti) ma non prevedibile con certezza assoluta, almeno nel breve periodo.
      2) sulla liceità di un pozzetto ipogeo ed opportunamente sigillato dove riporre anche un’urna molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria il quale dovrebbe specificare che: –a) permane solo il diritto d’uso della fossa (insomma non s’instaura surrettiziamente un rapporto concessorio pur trattandosi di una vera e propria tumulazione. –b) il Comune può esigere un cospicuo diritto fisso a parziale compensazione del mancato introito per la concessione di una nicchia cineraria più classica. –c) all’atto dell’esumazione ordinaria per le ceneri saranno previsti gli stessi trattamenti disposti d’ufficio con ordinanza sindacale per le ossa non richieste per una nuova destinazione privata e dedicata (= sostanzialmente dispersione in ossario/cinerario comune).
      3) Giustissima l’individuazione della competenza dirigenziale nel rilascio di un’autorizzazione ad hoc, per una fattispecie di sepolcro così ibrida.
      4) Sugli istituti del possibile silenzio assenso o dell’obbligo della pubblica amministrazione all’adozione, dietro presentazione di formale istanza, di un provvedimento espresso, sia esso di diniego o di accoglimento opero rinvio alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni.
      5) Se il provvedimento risulta incompleto o lacunoso e da esso non si evince chiaramente la volontà del Comune i rimedi possono essere un ricorso amministrativo (D.P.R. n.1199/1971), nelle Sue varie articolazioni e forme o giurisdizionale avanti il T.A.R. o al difensore civico, se istituito presso il Suo Comune.

      1. grazie per la risposta! ma non avevo specificato che mio papà è stato sepolto in loculo a terra (questa la dicitura del comune) per cui ho pagato una concessione area cimiteriale per 40 anni. Questo tipo di sepoltura credo non sia a terra perchè è stata fatta una specie di gabbia in cemento e successivamente chiusa. Ho letto che avendo pagato per questa concessione non devo pagare ancora se volessi porre le ceneri all’interno…è così?
        Fiorella Paris

        1. X Fiorella,

          …allora si tratta di una tumulazione “IPOGEA”, cioè con la cella sepolcrale situata sotto il piano di campagna, ma sussistono tutti gli elementi (il costruito a prova di impermeabilità a gas e liquidi post mortali, la cassa funebre confezionata con il doppio feretro di legno e metallo, saldata ermeticamente) perchè si possa ragionare compiutamente di un sepolcro privato nel cimitero a sistema di tumulazione.
          Se non sussistono ragioni ostative enumerate dal regolamento municipale di polizia mortuaria e che io non conosco, e vi è materiale spazio per l’immissione di un’urna cineraria accanto al feretro nulla osta e si proceda pure; anzi nell’ottica di massimizzare la capacità ricettiva dei sepolcri (la quale, notoriamente non è dilatabile all’infinito per le ovvie leggi della fisica cui tutti siamo sottoposti) la soluzione appare alquanto opportuna. Attenzione però sotto il profilo delle spese: la concessione già posta in essere continua a produrre i propri effetti nel tempo, sino alla sua naturale cessazione, ma il Comune, nella propria autonoma politica tariffaria cimiteriale può legittimamente istituire un cosiddetto “DIRITTO FISSO” di tumulazione, istituito con atto del Consiglio Comunale.
          Si tratta, in fin dei conti dell’esazione di una certa somma (assolutamente modulabile e da calcolarsi con intelligenza) richiesta per ogni nuovo accoglimento di defunti quale ne sia la trasformazione di stato (ossa, resti mortali o ceneri) nella tomba già in uso. Questo “contributo” serve a coprire i costi di gestione della complessa macchina cimiteriale e soprattutto a compensare, seppur parzialmente, il mancato introito dovuto al rilascio di una nuova concessione, ad esempio di nicchia cineraria.

  12. Regione Lombardia – Concessione perpetua tomba di famiglia – Sepolcro saturo – Si chiede se sia possibile, dopo aver estumulato le bare e tumulato i resti nel sepolcro stesso, utilizzare i loculi liberati per altre tumulazioni future senza dover versare oneri al Comune.
    Grazie per l’attenzione

    1. X Anna,

      induttivamente e retroattivamente: art. 103 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, pienamente valevole anche nella Sua Regione: il Comune può imporre un diritto fisso (che se non erro ha natura di tributo) per ogni nuova immissione di feretro in sepolcro privato, anche se a concessione perpetua. Anche così si finanzia l’erario comunale!

  13. Buongiorno, mio padre compro’ un loculo con concessione perpetua,vi è tumulata la salma di mia zia, la sorella di mio padre. Adesso è morto mio marito, abbiamo deciso di cremarlo e vorrei tumulare l’urna nel loculo di mio padre, è possibile anche se dentro c’è la salma di zia e non è parente consanguineo suo?

    1. X Fabiana,

      Lo jus sepulchri primario (diritto di dare o ricever sepoltura) rinviene il suo logico limite nella capienza fisica della tomba: insomma se non c’è materialmente più posto per nuove immissioni esso spira ex se, rimanendo una legittima aspettativa, però inattuabile ai sensi dell’art. 93 comma 1 II periodo del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      il diritto di sepolcro in tumulo, anche monoposto, si esercita jure sanguinis o jure coniugii, cioè per rapporto di consanguineità o vincolo coniugale tra il fondatore del sepolcro ed il de cuius cui dare sepoltura.
      Suo padre è individuabile come concessionario primo, da cui discendono le due condizioni di cui sopra. C’è stato – forse – un subentro, nel corso degli anni, nella titolarità della concessione?
      Se ad esempio fosse divenuta Lei nuova intestataria della concessione con tutti i diritti pleno jure propri del concessionario (= dare e ricever sepoltura) l’urna di Suo marito potrebbe esser legittimamente tumulata nella nicchia sepolcrale già parzialmente occupata dal feretro della zia.
      Se per uno strano gioco di rimandi e simmetrie fosse ancora Suo padre a questo punto ancora vivente il concessionario, si potrebbe “rischiare” con l’istituto della benemerenza di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione però: per accedere alle benemerenze è prevista una procedura di garanzia piuttosto complessa e strutturata (proprio per evitare abusi e distorcimenti come la compravendita occulta di tombe e diritti d’uso ad esse attinenti) vi è, inoltre riserva di regolamentazione comunale di dettaglio, altrimenti l’istituto, così delicaato, non è immediatamente applicabile.

    2. X Fabiana,

      Lo jus sepulchri primario (diritto di dare o ricever sepoltura) rinviene il suo logico limite nella capienza fisica della tomba: insomma se non c’è materialmente più posto per nuove immissioni esso spira ex se, rimanendo una legittima aspettativa, però inattuabile ai sensi dell’art. 93 comma 1 II periodo del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      il diritto di sepolcro in tumulo, anche monoposto, si esercita jure sanguinis o jure coniugii, cioè per rapporto di consanguineità o vincolo coniugale tra il fondatore del sepolcro ed il de cuius cui dare sepoltura.
      Suo padre è individuabile come concessionario primo, da cui discendono le due condizioni di cui sopra. C’è stato – forse – un subentro, nel corso degli anni, nella titolarità della concessione?
      Se ad esempio fosse divenuta Lei nuova intestataria della concessione con tutti i diritti pleno jure propri del concessionario (= dare e ricever sepoltura) l’urna di Suo marito potrebbe esser legittimamente tumulata nella nicchia sepolcrale già parzialmente occupata dal feretro della zia.
      Se per uno strano gioco di rimandi e simmetrie fosse ancora Suo padre a questo punto ancora vivente il concessionario, si potrebbe “rischiare” con l’istituto della benemerenza di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione però: per accedere alle benemerenze è prevista una procedura di garanzia piuttosto complessa e strutturata (proprio per evitare abusi e distorcimenti come la compravendita occulta di tombe e diritti d’uso ad esse attinenti) vi è, inoltre riserva di regolamentazione comunale di dettaglio, altrimenti l’istituto, così delicato, non è immediatamente applicabile.

  14. Le ceneri di due coniugi possono essere mescolate e collocate in un’unica urna? L’urna verrebbe conservata in casa, a cura dei figli. Grazie.

    1. X Antonio,

      ipotesi affascinante, non priva di qualche suggestione tardoromantica e sin anche evangelica: “[…] e i due saranno una carne sola”, così almeno il Gesù dei Vangeli a proposito dell’istituto del matrimonio. Insomma non osi separare l’uomo ciò che DIO ha unito!
      Purtroppo (forse!) per La Legge Italiana (Art. 343 R.D. n. 1265/1934 e soprattutto art. 80 comma 2 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) questa soluzione è contra legem e, quindi, impraticabile.
      Le ceneri di ciascun defunto, per il principio dell’individualità della sepoltura, debbono esser racchiuse in una ed una sola urna cineraria, appositamente sigillata e recante all’esterno gli estremi anagrafici del de cuius.
      L’unica forma di conservazione in perpetuo delle ceneri in modo sì promiscuo, ma anonimo, massivo ed indistinto è pur sempre costituita dal cinerario comune (Art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 di cui ogni cimitero deve necessariamente disporre, ma questa destinazione ultima ed irreversibile, per certi versi simile ad una dispersione, seppur intra moenia, contrasterebbe con la richiesta di affido famigliare delle due urne, per l’attuazione del quale si opera rinvio alla legislazione regionale o alla regolamentazione comunale in materia di domiciliazione delle ceneri provenienti da cremazione, per gli aspetti di dettaglio.

  15. Buongiorno, avrei bisogno un’informazione.
    È possibile interrare un’urna con ceneri, nella stessa tomba con una bara?
    Una figlia ha richiesto questo nel testamento, di essere sepolta nella tomba con la madre. Il sindaco ha negato l’autorizzazione dicendo che leggi nazionali lo vietano. Io questa legge non la trovo… Mi può aiutare? Grazie mille

    1. X Laura,

      addirittura avete scomodato il Sindaco, quale leader maximo del Comune per una semplice autorizzazione amministrativa seppur di rigetto o diniego? Sarebbe bastato un provvedimento ad hoc, debitamente motivato, del dirigente di settore ex art. 107 comma 3 lett. f) D.LGs n. 267/2000.
      IN realtà. molto dipende della legislazione regionale in tema di polizia mortuaria alcune Regioni (es. la Lombardia) vietano espressamente questa possibilità, non annoverandola nel numerus clausus delle legittime destinazioni per le ceneri, altre Regioni sono più permissive e si rifanno integralmente al dettato della Legge Nazionale 30 marzo 2001 n. 130, purtroppo oggi sempre più da considerarsi nelle sue varie e contraddittorie declinazioni ragionali.
      SI applichi o meno questo disposto della Legge n. 130/2001 la parte predominante della dottrina ritiene impraticabile l’ipotesi di interrare un’urna cineraria assieme ad un feretro in campo comune, per il principio della singolarità e tracciabilità della sepoltura, seppur a sistema di inumazione. L’unica soluzione è concedere ex capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, un’apposita area, un campetto di terra all’uopo dedicato dove seppellire ad una ad una le urne cinerarie.
      Si pone, poi un ulteriore problema: nell’inumazione è proibito immettere nel ciclo a rotazione dei campi di terra materiali non biodegradabili (art. 75 D.P.R. n. 285/1990) e le urne, invece debbono risultare resistenti, sigillate ed infrangibili (Cfr. Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e soprattutto il più recente D.M. 1 luglio 2002 emanato proprio ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001. Se, per ottemperare al sullodato art. 75 D.P.R. n. 285/1990 l’urna fosse invece realizzata in modo da decomporsi al contatto con il terreno, il suo pietoso contenuto si spargerebbe nella nuda terra, così, nel tempo avremmo una sorta di velata dispersione delle ceneri, la quale presentando profili di natura penale richiederebbe una procedura autorizzativa aggravata, con competenza a questo punto dell’Ufficiale di Stato Civile, necessaria al pari dello spargimento delle ceneri all’esterno del sacro recinto cimiteriale o nel c.d. giardino delle rimembranze interno al camposanto di riferimento.
      C’è però un probabile escamotage su cui vale la pena di sviluppare una piccola e maliziosa riflessione: se nulla osta a livello di regolamento municipale perché non ricavare nel copritomba apposto sulla fossa della madre un piccolo pozzetto ipogeo con tutte le caratteristiche tecniche della tumulazione, in cui deporre l’urna cineraria per il rimanente tempo di sepoltura legale? Avremmo così un simbolico ricongiungimento nella stessa sepoltura di madre e figlia, senza lambiccarci troppo le meningi sulle dirette conseguenze, spesso non attentamente ponderate, del diretto interro delle urne cinerarie.

  16. Buongiorno vorrei sapere se esiste vincolo per il quale un loculo non possa essere adibito esclusivamente a contenere urna cineraria ma la possa ospitare solo se all interno venga posto anche una bara. Grazie

    1. X Fabrizio,

      è una scelta di politica cimiteriale (non sindacabile più di tanto sotto il profilo della legittimità sostanziale) attuata dal Comune attraverso – probabilmente – una norma ad hoc (esempio: si concede il loculo solo ed esclusivamente in presenza di feretro da tumulare) contenuta nel regolamento municipale di polizia mortuaria. La ratio di tale disposizione in sé è anche abbastanza chiara e condivisibile: occupare un intero loculo con un’urna le cui dimensioni sono alquanto ridotte rispetto ad una bara, produrrebbe un pesante immobilizzo del patrimonio edilizio cimiteriale che, com’è noto, non può esser dilatabile all’infinito, per ovvie esigenze di spazio. La Legge (Art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie ed a sua implementazione art. 80 del regolamento nazionale di polizia mortuaria prevede per le urne la realizzazione di appositi cellari (colombari costituiti da nicchie di congrua cubatura) in cui tumulare le ceneri.
      Poi a rigor del vero, interviene, in materia, anche la Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento statale: la quale per massimizzare la capienza dei loculi ammette la tumulazione negli stessi anche di più urne cinerarie o cassette ossario, sia o meno ivi sepolto un feretro. Ma la sullodata circolare si limita ad un semplice suggerimento, in quanto essa è un semplice atto istruttivo e non fonte del diritto, pertanto soccombe dinanzi la potestà regolamentativa del Comune quale titolare ultimo della funzione cimiteriale. L’amministrazione, infatti, *PUO’* e non *DEVE* necessariamente concedere tombe da adibire a sepolcri privati a sistema di tumulazione quale ne sia la capienza, la tipologia costruttiva o la durata del rapporto concessorio che s’instaura tra il concessionario/privato cittadino e l”Ente Pubblico Locale.

  17. Buongiorno, volevo sapere se ci sono delle tariffe di riferimento per l’insermento di un’urna in loculo già occupato. Per questa operazione il cimitero mi ha chiesto una tariffa a mio avviso spropositata (8 – 10 volte maggiore di altri cimiteri). Hanno inserito queste voci:
    – tariffa apertura loculo
    – tariffa chiusura loculo
    tariffa inserimento urna in loculo già occupato (di cui naturalmente abbiamo già pagato la concessione)
    Il tutto per 779 euro.
    Grazie
    lucia

    1. X Lucia,

      ogni Comune con atto del Consiglio Comunale decide, in piena autonomia, la propria politica tariffaria, nel pieno rispetto, però, dei criteri contabili generali ed astratti dell’art. 117 D.Lgs n. 267/2000.
      L’adozione della declaratoria finale sui piani tariffari spetta, invece, alla Giunta.

      Ogni operazione cimiteriale in sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte, a prescindere dalla tipologia della tomba, dalla sua capacità ricettiva, o dalla durata del rapporto concessorio) sono e saranno sempre a titolo oneroso per il cittadino richiedente.

      Per ciascuna nuova immissione di feretro, urna cineraria, cassetta ossario, contenitore per resti mortali, in una tomba già concessa, cioè con rapporto concessorio in essere, il Comune può istituire un diritto fisso di tumulazione consistente nell’esazione di una somma prestabilita per autorizzare ed eseguire la sepoltura, questo nell’ottica di autofinanziare la macchina cimiteriale e compensare i mancati introiti dovuti all’incasso del canoni concessori se si costituisse ex novo ed all’uopo una concessione (ad esempio: di celletta cineraria).

      La controversia riguardante l’esercizio del potere di fissare le tariffe delle concessioni delle aree cimiteriali rientra, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché interessa un profilo che incide sulla disciplina regolamentare della concessione; ciò esclude la cognizione in favore del giudice ordinario, che la norma citata prevede quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.

      In tutt’onestà, mantenere tariffe di tumulazione così alte per sfruttare tutta la capienza anche di un singolo loculo, soprattutto in forza delle recenti tendenze cremazioniste, potrebbe, nel lungo termine, rappresentare una strategia miope, siccome anche la cella sepolcrale monoposto potrebbe contenere al proprio interno certo uno ed un solo feretro, ma pure più cassette ossario ed urne cinerarie, trasformandosi, così, in una piccola, ma molto funzionale, tomba di famiglia in cui riunire più defunti dello stesso ramo famigliare.

      Se si disincentiva questa ragionevolissima soluzione, l’unica alternativa davvero praticabile diventa l’edificazione di ulteriori manufatti sepolcrali (cellari soprattutto) di cui fare nuova concessione, ma lo spazio funerario, com’è noto, non è certo dilatabile all’infinito e gli ampliamenti cimiteriali, per l’amministrazione cittadina sono assai onerosi e distraggono importanti e cospicue risorse finanziarie dal bilancio comunale….ma questa è solo una mia pallida idea!

      1. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile portare l urna contenente le ceneri di mio figlio, dal cimitero a casa…

        1. X Simona,

          teoricamente è possibile,anzi a tutti gli effetti concreti, ma per modi, tempi, procedure ed obblighi per la domiciliazione delle urne cinerarie, troppo dipende dalla legislazione o regolamentazione locale/regionale.

          Ci dica la Sua Regione d’appartenenza, e, così potremo esser più precisi ed asaurienti.

  18. Buongiorno Sig. Carlo,
    Le vorrei esporre questo problema:
    è in scadenza la concessione cimiteriale di mio padre ed è mio desiderio che una volta estumulato e cremato l’urna cineraria sia tumulata nel loculo ove è tumulato il feretro della sua defunta madre e mia nonna. L’atto di concessione d’uso del colombario della nonna è stato sottoscritto da mio cugino, figlio del fratello di mio padre e nipote della nonna, il quale non mi autorizza la tumulazione dell’urna di mio padre. Vorrei sapere se ho diritto a tumulare l’urna di mio padre, malgrado il titolare della concessione cimiteriale è mio cugino???
    Nella’ttesa di Sua risposta in merito ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.

    1. X Monica,

      in capo al concessionario ruotano sì i diritti di gestione sul sepolcro (nella fattispecie la facoltà di rinuncia e le obbligazioni manutentive), ma non è certo egli, arbitrariamente e per capriccio a poter decidere chi tumulare o escludere, per disdegnoso gusto di dantesca memoria, dalla sepoltura a sistema di tumulazione di cui è nominativamente titolare; lo jus sepulchri, infatti, come spesso ci ricorda la Suprema Corte di Cassazione è diritto sui generis di natura reale, patrimoniale e soprattutto personalissima ossia legata a questioni di D.N.A. (rapporti di consanguineità o vincolo coniugale).
      Vantano, quindi diritto di sepolcro in quel particolare avello murario (sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva della tomba, oltre la quale lo stesso jus sepulchri spira ex se per ovvia mancanza di spazio fisico) tutte le persone appartenenti alla cosiddetta “RISERVA”, ovvero alla rosa dei soggetti portatori, quando ancora in vita del diritto di sepolcro: l’unico, forse ad esser esercitato nell’oscuro post mortem, quando cessa la capacità giuridica, il rapporto concessorio, difatti, deve pre-esistere ed esser già perfezionato.
      Ora la “RISERVA” detta altrimenti: “LEX SEPULCHRI” deve esser scolpita nell’atto di concessione il quale, proprio per evitare abusi e distorcimenti, trae legittimità dalla fonte del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’atto della concessione, eso allora non è in senso proprio un semplice contratto inter-privatistico da gestire in perfetta autonomia negoziale.
      Sempre secondo la Cassazione il sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte) se non diversamente specificato al momento della sua fondazione ha carattere famigliare, è cioè riservato sibi familiaeque suae, quindi per il concessionario e la di lui famiglia, così come definita dal combinato disposto tra il regolamento comunale e lo stesso atto di concessione.
      Vi è poi il caso dello jus superveniens in forza del quale anche ai vecchi atti concessori sorti sotto l’imperio di una precedente disciplina ormai abrogata o novellata si applicano le norme più elastiche ed intelligenti magari proprio sullo sfruttamento ottimale dei posti feretro, oggi, infatti, con le recenti tendenze favorevoli alla cremazione dei resti mortali esumati o estumulati anche un singolo loculo monoposto originariamente pensato ed acquisito perché vi fosse deposto uno ed un solo feretro può trasformarsi in una piccola tomba di famiglia contenente cadaveri o loro trasformazioni di stato, come ossa o ceneri.
      Le consiglio caldamente, dunque, di consultare il regolamento comunale (nel capitolo dedicato all’uso dei sepolcri) e lo stesso atto di concessione, per valutare alla luce dei rapporti di parentela se la spoglia mortale di Suo Padre, una volta cremata abbia o no diritto all’accoglimento, se sì si potrebbe quasi procedere d’ufficio relegando l’eventuale autorizzazione di Suo cugino ad un atto meramente pro forma o consultivo, rectius: dovrebbe esser Suo cugino a dimostrare l’infondatezza della pretesa, con inversione dell’onere della prova.
      Al contrario se Suo padre non fosse contemplato, anche implicitamente, nel novero degli aventi diritto ex lege l’autorizzazione del concessionario diverrebbe fondamentale e dirimente, poichè si tratterebbe di ricorrere all’istituto della benemerenza grazie al quale anche estranei al nucleo famigliare, così come definito nell’atto concessorio possono esser accettati nella sepoltura, comprimendo però, in questo modo l’altrui diritto (il posto non è dilatabile all’infinito e chi prima muore…meglio alloggia, sottraendo spazio sepolcrale ad altri potenziali aventi titolo alla tumulazione.
      Le benemerenze sono “attivabili” solo dietro particolari filtri di legittimazione stabiliti dal regolamento comunale, proprio per evitare immondi mercimoni nelle sepolture, per altro vietatissimi dalla Legge.

      1. Non sussistendo pericoli di fenomeni percolativi dovuti ai miasmi cadaverici,nel caso della tumulazione di soli resti ossei, purchè racchiusi in cassetta di zinco, e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cioè con muratura impermeabile o altro metodo equivalente per garantire la perfetta ermeticità della cella sepolcrale, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, in modo da evitare profanazioni o sottrazioni indebite per scopi non ammessi dalla Legge (così recita il paragrafo 13.2 della circolare ministeriale esplicativa, 24 giugno 1993 n. 24, del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

  19. Buongiorno, da poco è mancato mio padre e per rispettare la sua volontà abbiamo richiesto la cremazione. Il suo desiderio era quello di essere deposto insieme a mia madre che è stata inumata in un campo cimiteriale con concessione comunale dell’ area per un periodo di venti anni.Il comune non accoglie la nostra richiesta e ci obbliga a procedere all’ assegnazione di un ossarietto.
    Come procedere nei confronti del comune per smuovere questa situazione, visto che siamo disponibili comunque a versare quanto dovuto per una nuova concessione purché l’ urna sia tumulata nella fossa della nostra mamma? Grazie

    1. X MariaGrazia,

      Eppure ci sarebbe un soluzione ragionevole: vale a dire ricavare nel copritomba (= la lapide) un pozzetto, magari ipogeo o anche epigeo, purchè opportunamente chiuso e sigillato dove deporre l’urna.

      Per poter essere applicato, tale sistema, necessiterebbe di un’esplicita previsione nel regolamento di polizia mortuaria comunale o meglio ancora nella legislazione regionale, come diclinazione di principio.

      Anche se a parere di questa Redazione sembra non contrastare con la Legge, in generale esiste comunque una problema procedurale. Difatti la inumazione in campo privato presuppone concessione di area, e non semplicemente l’uso della fossa, la quale deve esser singola.

      Inoltre vi è un diritto fisso di polizia mortuaria da esigere per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, e richiesto un diritto per la sistemazione definitiva del copritomba.

      Ragion per cui dovrebbe essere contemplata l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione in quadra data in concessione (20 anni…o per il tempo residuo).

      Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, in questo caso di durata ventennale deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno versate nel cinerario comune.

      In alternativa gli aventi titolo reperiranno un ossarietto dove colocare la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria.

      Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, se non diversamente pattuito nell’atto concessorio.

      Dal punto di vista economico la specificità dell’istanza deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre ovvio che, in ogni momento, l’avente titolo può trovare altra allocazione, tra quelle consentite, per ’urna cineraria.

      1. Buongiorno sig. Carlo
        ho letto molto sulla legge 130/2001 e sui regolamenti Comunali ma, abitando in Lombardia, le ipotesi di costruzione di pozzetti/loculi posati sopra o sotto il copritomba sono ancora remote. Altre Province e altri comuni stanno pensando giustamente a questa soluzione che soddisfa il desiderio di molti di vedere riuniti i propri cari… speriamo che il comune xx (provincia di BG) accolga questa nostra istanza.
        La ringrazio per la sollecita risposta.

  20. Salve, vorrei porre una domanda alquanto semplice:in un loculo familiare ove ci sono le spoglie di due defunti(premettendo che i successivi familiari hanno espresso la volontà di essere cremati) quante urne ancora possono esservi inserite?

    1. X Michela,

      risposta stringata e semplicissima:

      ai sensi dell’art. 93 comma 1 II Periodo del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il diritto di sepolcro, in sepoltura privata data in concessione (quali sono le tumulazioni tutte) si esercita sino al raggiungimento della saturazione fisica dello spazio sepolcrale….insomma fin quando vi sia materialmente posto si può tumulare, oltre questo innegabile limite lo stesso jus sepulchri spira ex se e non può più esser fatto valere.

      Ai termini del paragrafo 13. 2 sub.) 1della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 in un singolo loculo può esser murato certo un solo feretro, ma anche più cassette ossario o urne cinerarie (sia o meno presente una bara) sino all’esaurimento del volume tombale disponibile.

      Il Regolamento Comunale di polizia mortuaria potrebbe, però, contenere anche disposizioni più restrittive alla quali la Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, essendo un mero atto istruttivo, dovrebbe soccombere pur sempre, ma sarebbe una politica cimiteriale miope e suicida, poiché produrrebbe solo un immobilizzo del patrimonio cimiteriale già esistente che, come noto, non è più di tanto ampliabile all’infinito.

      Una buona strategia di governo del fenomeno funerario, in sede locale, dovrebbe, infatti, prevedere il massimo sfruttamento dei loculi ad oggi in essere, consentendo la riunificazione di più defunti (e loro trasformazioni di stato, cioè ossa e ceneri) in un unica cella mortuaria, così da creare, nel tempo, una piccola tomba di famiglia.

  21. Buon giorno! Volevo chiedervi 2 cose anni fa ho perso contatti con le 2 mie sorelle maggiori dopo aver perso il papà in comune. È venuta a mancare una delle due qualche giorno fa e senza chiedere niente a me e dicendomi di andare pure tramite avvocati hanno deposto le ceneri nel loculo di mio padre. Prima domanda per le norme igieniche possono riaprire la tomba di mio padre e metterci le ceneri della signora? E seconda domanda possono per legge farlo senza avere il mio consenso? Perché io avevo espresso il mio non consenso ma a loro dicono ke nn importa quello ke dico io. Grazie mille x la risposta

    1. X Alice,

      dunque: procediamo per singoli punti tematici.

      Assumo a parametro di questa risposta, per mia personalissima comodità, la sola legislazione statale, cioè il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, con relativa circolare esplicativa n. 24 del 24 giugno 1993 (detto inter nos: i diritti di sepolcro, infatti, essendo diritti eminentemente della personalità – ordinamento civile e diritti sociali e, appunto, civili – ex art. 117 Cost. – ricadono nell’esclusiva potestà legislativa dello Stato Centrale e ciò ci salva dall’ingerenza di eventuali leggi e leggine regionali, spesso mal redatte ed inconcludenti.

      Allora, primo problema: se la tumulazione è stagna, cioè con cassa funebre ermetica e loculo impermeabile a gas e liquidi cadaverici ai sensi del paragrafo 13.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 è legittima, senza dubbio alcuno, la deposizione accanto al feretro di più cassette ossario o urne cinerarie sino al completamento della massima capacità fisica del tumulo, oltre la quale, per ovvie ragioni di spazio, si esaurisce il titolo d’accoglimento ai termini dell’art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. n. 285/1990, in quel determinato sepolcro privato a sistema di tumulazione, fosse anche monoposto (ovvero per uno ed un solo feretro ex art. 76 D.P.R. n. 285/1990). Si richiama, sull’operazione cimiteriale dell’estumulazione l’art. 88 D.P.R. n. 285/1990. (sostanzialmente la bara non deve accusare perdite di miasmi post mortali, altrimenti si provvede al risanamento della tomba (= igienizzazione) ed al rifascio della cassa lesionata in un nuovo cassone esterno di metallo.

      Secondo punto, squisitamente di diritto funerario: nello stabilire e verificare, sempre attraverso apposita istruttoria comunale, ex art. 102 D.P.R. n. 285/1990, il titolo d’accettazione in un sepolcro privato – quale è ogni tumulazione – non rilevano i rapporti endo-famigliari, magari poco idilliaci o le sgradevoli sensazioni d’antipatia personale, tra gli aventi diritto; in effetti, a contare giusta l’art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. n. 285/1990 è solo la relazione di consanguineità (Artt. 74, 75, 77, e 77 Cod. Civile), o il vincolo coniugale, che il defunto vantava con il fondatore del sepolcro, ossia con chi ha sottoscritto il contratto di concessione. La Legge, per una volta almeno è chiara e tagliente e non ammette (quasi!) deroghe.

      Si entra nel sepolcro secondo il criterio di premorienza: chi prima muore…meglio alloggia, ma è una strana pole-position che non auguro a nessuno!

      Ora, domando io a Lei: chi è il titolare della concessione del loculo in cui è sepolto Suo Padre? Forse Lei? Sull’opportunità di una sepoltura di disdegnoso gusto, di dantesca memoria, dispettosa ed irriguardosa verso di Lei potremmo a lungo disquisire, immagino che Lei anche quando non avesse del tutto ragione avrebbe, comunque, le Sue buone ragioni da difendere e propugnare, ma se Sua sorella (odiatissima???) era portatrice, in vita, del diritto di sepolcro – diritto insopprimibile, tra l’altro, questa sua volontà sepolcrale va accettata, pertanto, – una volta deceduta, le sue spoglie mortali, sotto forma di ceneri, avranno senz’altro diritto ad esser accettate all’interno del tumulo paterno.
      Su questa questione v’è giurisprudenza costante (= omogeneo e lineare orientamento dei Tribunali chiamati a dirimere controversie di tal fatta), meglio quindi non adire il Giudice, rischiando una lite temeraria, già persa in partenza. Poi se si vuole affrontare un Giudizio, in sede civile, con tutta la sua insita aleatorietà, sempre tenendo conto dei tempi dilatatissimi della nostra giustizia, Le consiglio di contattare un buon avvocato: io da umile necroforo, mi fermo qui ed altro dirLe non voglio…o meglio non posso, per manifesta incompetenza giuridica!

  22. Sig Carlo, grazie mille della risposta, ora provvederemo a fare in modo di sistemare le cose, con i parenti “serpenti”. Cordiali saluti.

  23. X Gianmarco,

    Sì, ha ragione Lei: si è tecnicamente trattato di un piccolo abuso (turbativa di possesso???). Forse che l’urna dove era stata deposta desse “fastidio”, magari in previsione di un ideale ricongiungimento di più defunti nel medesimo loculo? A volte si finisce con il litigare anche su questi aspetti, molto romantici e, paradossalmente di arida logistica sepolcrale.

    La legittimazione a richiedere l’estumulazione, anche se volta a ri-tumulare l’urna cineraria nella medesima sede sorge in capo ai più stretti congiunti del de cuius, e l’operazione stessa (smuratura, estrazione dell’urna, suo nuovo collocamento, tamponatura della nicchia, apposizione della lapide)deve, ad ogni modo, esser AUTORIZZATA dal comune, così come ogni altro lavoro cimiteriale, sulla base di precisi titoli di sepoltura, nella fattispecie di traslazione.

    Senza formalizzarci troppo per gli spostamenti “millimetrici” da un loculo all’altro, purché sempre nella medesima tomba privata e gentilizia (…insomma a destra o a sinistra, sopra o sotto: BASTA CHE CI SIA POSTO!) se le ceneri di Suo padre hanno diritto (e non ho dubbi a tal proposito!) ad esser tumulate in quel dato sacello mortuario lì debbono permanere. L’eventuale istanza di estumulazione deve esser prodotta solo dagli aventi titolo a pronunciarsi sulla nuova destinazione dell’urna cineraria. Qui si apre una questione già in passato affrontata sulle pagine di questo blog: in quale ordine occupare lo spazio sepolcrale di una cappella funeraria? Salvo patti contrari tra i coo-titolari della concessione, che in questo caso si configura come una comunione indivisibile, sotto il profilo civilistico, da notificare in ogni caso al Comune e verso i quali l’ufficio della polizia mortuaria rimane estraneo o silente spettatore, è la cronologia degli eventi luttuosi è stabilire naturalmente il riempimento dei posti (loculi e cellette): insomma chi prima muore meglio alloggia e s’accaparra la tomba migliore, vuoi per esposizione al sole, o all’ombra vuoi per la facilità di raggiungimento…

  24. Buonasera,
    gentilmente avrei un quesito da porVi, in merito all’urna cineria di mio padre, tumulato nella tomba di famiglia della mamma. Questa è situato nel cimitero del comune di Crescentino in prov.di Vercelli. La scorsa settimana, venuta a mancare mia cugina, il figlio e il fratello aventi la proprietà in comune con la nostra famiglia della tomba, han deciso senza comunicarcerlo di spostare l’urna di mio padre da un loculo ad un altro. Vi lascio immaginare il nostro stupore e conseguente dolore, quando ci siamo trovati di fronte a questo spostamento, senza alcun avvertimento nè da parte loro, nè tanto meno da parte delle onoranze funebri. Ora la domanda è semplice: potevano effettuare questo spostamento senza l’autorizzazione del coniuge superstiste, trattandosi comunque di tomba privata? Grazie mille e buona giornata.
    Gian Marco.

  25. X Cristiana,

    non entro nel merito della politica tariffaria del Suo Comune, in ambito cimiteriale, tuttavia è d’uopo precisare quanto segue:

    Secondo me i 416 Euro richiesti sono comprensivi anche del “diritto di tumulazione”

    L’ente locale, infatti, quale proprietario dell’impianto e titolare ultimo della funzione cimiteriale ha facoltà di istituire, con atto formale del consiglio comunale, un diritto fisso di tumulazione (detto altrimenti tassa di tumulazione) ai sensi dell’Art. 103 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Si tratta di una somma da corrispondere all’erario comunale ogni qual volta un feretro, un contenitore per resti mortali, un’urna cineraria o una cassetta ossario vengano deposti in un sepolcro privato a sistema di tumulazione.

    In effetti l’istituzione di un canone annuo destinato alla manutenzione non sarebbe altrimenti possibile per le tombe precedentemente concesse. Lo è invece per le nuove concessioni, per le quali si può prevedere un canone composto di due voci di calcolo (una tantum + canone periodico). è comunque preferibile seguire la strada della determinazione di un congruo “diritto di tumulazione”, anche differenziato, ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento.

    In più si paga, sempre a parte, l’operazione cimiteriale di materiale muratura/smuratura della celletta, con relativa apposizione della lapide e soprattutto il canone di concessione da calcolarsi secondo i criteri fissati dall’Art. 4 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002. Tutte concessioni, quali sepolcri privati nei cimiteri, sono sempre a titolo oneroso ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 95 e [induttivamente] 103 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    I canoni di concessione sono annuali anche se riscossi in un’unica soluzione, spesso versata all’atto della stipula dell’atto di concessione come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 149/E dell?8 luglio 2003.

  26. è possibile che per la tumolazione di una urna cineraria in un piccolo loculo predisposto, mi abbiano chiesto 416,00 euro? precisando che l’urna
    è stata portata da me personalmente al cimitero mi sembra un costo un po’ eccessivo.

  27. X Stefano,

    Anch’io sono della Regione Emilia-Romagna: qui da noi, per il caso in esame, si applica l’Art. 2 comma 14 II Periodo del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, adottato ai sensi dell’Art. 2,comma
    2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. Orbene, la prefata norma, riproduce, con atto avente valore di legge, seppur regionale, la semplice indicazione fornita dal paragrafo 13.2 sub 1) della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Secondo essa, allora, nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza, infatti, una volta raggiunta la saturazione della capacità ricettiva del sepolcro (poiché anche la nicchia cineraria è da considerarsi pienamente un sepolcro privato a sistema di tumulazione ex Art. 80 comma 3 e Capo XVIII DPR n. 285/1990) lo jus sepulchri, cioè il diritto alla tumulazione si estingue ex se, in quanto non più esercitabile ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990. Questa operazione finalizzata a massimizzare lo sfruttamento ottimale del patrimonio edilizio cimiteriale (senza bisogno, quindi, di edificare nuovi loculi o cinerari) deve esser implementata nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni municipalità deve dotarsi giusta l’Art 7 comma 1, della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, senza poi considerare la legislazione nazionale di cui agli Artt. 344 e 345 Regio Decreto n. 1265/1934. Ribadisco la centralità dirimente del regolamento comunale al quale il legislatore demanda il compito tutto “politico” (nel significato alto e nobile dell’aggettivo) di organizzare una valida strategia di pianificazione, programmazione e di buon governo del cimitero, anche incentivando, con un’accorta gestione tariffaria (D.M. 1 luglio 2002) il ri-uso responsabile degli spazi cimiteriale dati in concessione ai privati. La riunificazione di due o più urne entro la stessa nicchia muraria, come se si trattasse di un piccolo sepolcro familiare e non monoposto, come magari originariamente previsto all’atto della stipula del contratto di concessione è senz’altro possibile e legittima, anche perché, per cedevolezza, il regolamento comunale deve adeguarsi alle fonti del diritto ad esso gerarchicamente sovraordinate, pur mantenendo quest’ultimo, quale strumento principe per la conduzione delle aree sepolcrali, margini di fortissima autonomia, sancita addirittura con norma di rango costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001. Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, infatti, non rientra solo nella potestà regolamentare dei comuni stabilita con Legge Ordinaria ex Art. 7 e 13 D.LGS n.267/2000, ma assume dignità costituzionale perché è la legge stessa (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, ma anche (intuitivamente) Artt. 337, 343 comma 2 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934) a statuire l’appartenenza dei cimiteri al demanio comunale.

    Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo stagno con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 DPR n.285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, così da celare alla vista dei passanti le urne e soprattutto da impedirne l’indebita asportazione, da parte di qualche malintenzionato per fini non consentiti dalla Legge (la violazione dei sigilli apposti sulle urne o peggio ancora la loro sottrazione o, di più, la dispersione delle ceneri ancorché fortuita, non autorizzata integrano fattispecie di natura penale punita rispettivamente ai sensi degli Art. 349, 412 e 411 comma 1 Cod. Penale, con sanzioni anche molto dure e severe).

  28. Desidero gentilmente un’informazione relativa alle normative della Regione Emilia Romagna per l’aggiunta un’urna in una celletta dove è già presente un’altra urna.
    Chiedo se la asportazione della lapide e del muro sottostante si effettua davanti ai parenti nel momento in cui si inserisce la seconda urna, oppure se si può togliere lapide e muro retrostante e lasciare la celletta aperta con l’urna all’interno, e con il marmo della lapide rotto all’interno, dove chiunque spostandolo, poteva impossessarsene e a noi ce ne siamo accorti solo casualmente 2 ore prima di inserire nella celletta la seconda urna.
    Grazie anticipatamente.

  29. X Nanni Libera

    Per approfondire l’istituto dell’affido delle ceneri con relative procedure di autorizzazione, operativo anche in Regione Campania per effetto della Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006 si consiglia, preliminarmente, di consultare questo Link: https://www.funerali.org/?page_id=2137.

    Le tariffe massime per la cremazione di cadavere sono dettate dal D.M. 1 luglio 2002 e sottoposte a revisione periodica in base al tasso d’inflazione programmato dal Governo. Ad oggi la cremazione di cadavere può arrivare al limite di 578,59 IVA compresa, laddove l’IVA debba esser applicata.

  30. napoli-campania-ma ho sentito che lr ceneri si possono anche portare a casa?qual’è la prassi per fare cio’??e quanto costra una cremazione??

  31. Laddove la legislazione lo consenta certamente sì. Per la Legge Italiana, invece, le ceneri contenute nell’urna di cui al D.M. 1 luglio 2002 sono un unicum inscindibile.

  32. Nel caso avvenga la suddivisione delle ceneri in due urne (mi risulta che l’Italia sia tra i pochi stati che non lo permetta) queste urne possono essere tumulate in due loculi diversi situati in due stati diversi? spero tanto che possiate aiutarmi, non so a chi rivolgermi

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