Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse?
Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione.
Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”.

Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione.
Vorrei, pertanto, renderVi edotti di alcune mie – forse distorte – congetture:

1) Se non ricorre la buona volontà di costituire, obtorto collo, di una comunione forzosa e solidale, come quando per subentro lo jus sepulchri è frazionato in quote, accettando una co-intestazione di fatto (ed una difficile…coabitazione post mortem) deve, allora, intervenire d’imperio la P.A., in regime di autotutela, con un atto di annullamento per errore materiale (a tal proposito, mi chiedo: ambedue gli atti concessori sarebbero dichiarati nulli o, per criterio cronologico, prevarrebbe la posizione del primo tra i due concessionari che abbia stipulato il regolare atto? A questo punto, come tutelare la bona fides di entrambi da una svista commessa da un soggetto terzo ed impersonale quale è l’Ente Locale?).

2) Come e se ottemperare al principio generale di affidamento e di conservazione dell’atto giuridico negoziale, senza commetter arbitrio o indebite forzature? Ambedue le parti accampano gli diritti d’uso sullo stesso loculo, non senza qualche ragione di fondo?
Quali le sanzioni per l’evidente danno provocato che il Comune dovrebbe infliggere  a sé stesso (paradossalmente), per l’imperdonabile leggerezza commessa? (in realtà si è visto di peggio…almeno sulle pagine di funerali.org!), il tutto al di fuori delle spese di eventuali risarcimenti stabiliti in sede civile? Voi intravedete anche qualche responsabilità patrimoniale o culpa in vigilando?

Giustizia salomonica o ponzio-pilatesca per ricomporre la controversia? Tra l’altro non saprei orientarmi nemmeno sul riparto della giurisdizione: giudice ordinario per sentenza accertativa sulla reale presenza e validità del rapporto concessorio, da cui scaturiscono diritti reali e soggettivi, oppure T.A.R. per ottenere la caducazione di almeno uno dei due atti concessori coesistenti?
Come redazione di www.funerali.org, abbiamo elaborato questo possibile ventaglio di rimedi, al paradosso appena descritto.

Premessa la buona fede delle persone concessionarie, si potrebbe dire così: la soluzione è immediatamente individuabile, nel senso di riconoscere la titolarità della concessione in capo al primo che abbia stipulato l’atto.
Il riferimento – analogico – è individuabile nell’art. 2644 C.C., purtroppo solo “analogico” siccome le concessioni cimiteriali non sono soggette a trascrizione.
A volte, sono oggetto di registrazione, istituto che ha la funzione di attribuire la c.d. “data certa” all’atto, ma non sempre, in sede locale, si ricorre alla registrazione, magari contemplando l’ipotesi della registrazione in caso d’uso (art. 2704 C.C.). Il caso d’uso è previsto dall’art. 6 DPR 26/4/1986, n. 131 e s.m.
Escluderemmo, nettamente, l’esiziale proposta della co-intestazione (o, meglio, di una comunione) poiché l’avvenuta “occupazione” del loculo, impedisce di fatto all’altra persona di fruire del posto feretro, rendendo sterile ed inefficace la concessione, ma anzi ponendo il primo concessionario nella posizione di avere, probabilmente, oneri che non rispondono alla funzione per cui la concessione è stata richiesta ed ottenuta.

Se questo è il quadro, il Comune dovrebbe intervenire per assicurare al primo concessionario l’ordinaria fruizione della concessione, adottando tutte le misure che, caso per caso, possano “convincere” il secondo concessionario a traslare in altro loculo il feretro.
Quest’azione di “moral suasion” potrebbe anche comportare che il Comune assuma su di sé tutti  gli oneri per questa  traslazione (il presupposto iniziale è stato quello della buona fede di entrambe le persone), eventualmente anche ricorrendo a “facilitazioni”, ad esempio consentendo al secondo concessionario una scelta del nuovo loculo o simili, e considerando, tra gli oneri, anche quelli delle eventuali nuove iscrizioni (e, magari, anche si arredi, quali portafiori, portalampade, fotoceramica, ecc.), la sostituzione della lapide iscritta con una nuova, ecc.
Il Comune, subendo un danno dalla vicenda, valuterà se vi siano gli estremi per un’azione disciplinare in capo al dipendente che ne sia stato responsabile (se individuabile; a volte, il concorso di più figure rende anche difficile una tale identificazione, per non dire che l’errore potrebbe essere imputabile a fattori da cui non sia ravvisabile dolo o colposa negligenza), magari anche procedendo alla ripetizione dei danni.

A nostro avviso, non andrebbe esclusa (stante l’avvenuta occupazione del posto feretro), neppure l’alternativa di verificare col primo concessionario le possibilità di una nuova assegnazione, in altro sito, magari anche qui ricorrendo a “facilitazioni” (come già indicato), in modo da giungere ad una bonaria (si fa per dire) composizione della vicenda.
Ovviamente, una tale nuova concessione comporta l’annullamento della precedente, venendo ad essere sostituita dalla successiva: anche qui vi potrebbe essere una “facilitazione”, nel senso che (dato che il primo concessionario disponeva di un loculo non ancora utilizzato) la nuova concessione potrebbe avere non tanto la data di decorrenza iniziale quale originariamente risultante, quanto quella della nuova concessione, col risultato che la scadenza di quest’ultima viene ad essere posticipata, elemento temporale che è un oggettivo vantaggio.
Anche in tal caso potrebbero esservi alcuni oneri a carico del Comune (cioè che il Comune dovrebbe assumere in quanto ha determinato il sorgere di questa situazione, ad esempio non verificando, in sede di tumulazione, se sussistessero le condizioni per procedere (memento semper art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) o non avendo rilevato la duplice concessione del medesimo loculo.

Da come esposta la vicenda, pare che il Comune non possa sottrarsi dal dare atto delle proprie responsabilità e dare in modo di ricercare le soluzioni che possano essere percorribili, per assicurare la posizione di entrambi i concessionari, stante la loro buona fede.
Non stupiamoci di quanto avvenuto… sono d’accordo con Voi:  a volte succedono situazioni che non dovrebbero aversi.

 

Written by:

Carlo Ballotta

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