Jus sepulchri su tomba gentilizia

Se la tomba ha natura familiare è necessaria una espressa menzione nell’atto di fondazione della stessa perché sia trasmessa in via ereditaria al coniuge del fondatore, nonché agli eredi del coniuge di questi. Tale, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Consiglio di Stato, con sentenza 6728/2006, chiamato a decidere sulla legittimità di un atto con il quale il comune annullava un precedente permesso di costruire, rilasciato ad una signora che aveva dichiarato di essere l’unica titolare del diritto di sepolcro. E’ importante ai fini della comprensione della complessa vicenda sapere che la tomba era stata concessa ad un figlio per la sepoltura del padre, senza alcuna condizione o riserva per il figlio stesso o per i suoi eredi. A seguito della contestazione operata dagli eredi del coniuge del fondatore (titolare della concessione) della tomba, il comune aveva poi, provveduto a ritirare il precedente permesso. Trattandosi di una sepoltura personale lo ius sepulcri non era suscettibile di essere trasmesso in via testamentaria (e quindi per quella direzione, agli eredi della coniuge del fondatore, la quale,a sua volta, era erede universale proprio di quest’ultimo morto senza figli), ma si acquistava jure proprio per il solo fatto di trovarsi nel rapporto di parentela previsto, anche implicitamente, nell’atto di fondazione. Il Consiglio di Stato, sulla scorta di queste argomentazioni, ha ritenuto fondate le ragioni della signora che aveva richiesto il permesso di costruire in ampliamento. Infatti, legittimamente essa, discendente del signore tumulato per primo, aveva chiesto e ottenuto il subentro nella posizione del concessionario (figlio del tumulato) e l’abilitazione all’ampliamento da parte del comune. Secondo la giurisprudenza del S.C. (Cass., sez. II, 5 luglio 1979, n. 3851), la titolarità dello “jus sepulcri” quale diritto primario di essere seppelliti o di collocare una salma in una determinata tomba, può derivare o dall’appartenenza a una famiglia (sepolcro familiare), ovvero dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario). Essendo stato costituito come sepolcro familiare(ma della famiglia di origine), quello in questione, per essere trasmesso mortis causa alla moglie del fondatore e ai suoi eredi, necessitava di un’espressa menzione nel testamento a favore di quest’ultima. Il Consiglio di Stato individua altri possibili attori di questa complicata vicenda successoria negli altri discendenti del primo sepolto in quella tomba, che però, disinteressandosi della intera vicenda non hanno ormai più tempo per contrastare l’opera di ampliamento avviata, almeno burocraticamente, dall’altra discendente.

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