Concessione cimiteriale

Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in  materia.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Mutamento rapporto concessorio

Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto sepolcrale, venendo a essere acquisito al demanio cimiteriale, costituisce un fattore negativo per quest’ultimo, dal momento che (salvi

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3

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Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A]. Perché fare una rinuncia? Quali sono le conseguenze? A volte nell’atto fondativo della concessione può esservi una qualche pre-individuazione delle persone da considerare quali appartenenti alla famiglia del concessionario

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

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Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso la fine ma un po’ prima delle “norme transitorie e finali”, un qualche articolo rubricato “Mutamento del rapporto

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Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie

Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto

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Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano

L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi

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Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?

Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale

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Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato

Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di

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Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?

Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine

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L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro

Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che

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Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero

Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica

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Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”

Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a

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Sepolcro con vista lago

Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo

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Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?

A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel

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Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso

In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come

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Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?

È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti

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E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018

“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa

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Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n. 21598/2018: un breve riassunto dell’episodio di cronaca funeraria, giunto sino al Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma.

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Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3

Questo articolo è parte 2 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale da cui origina il ricorso al supremo giudice della Giurisdizione, ricordano i giudici di piazza Cavour che l’istituto dell’immemoriale, o immemorabile, abrogato dall’art. 630 del cod. civ. del 1865 e non riprodotto

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Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3

Questo articolo è parte 1 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?) di persona defunta e contrastata da altri eredi di altra persona defunta e legata da rapporto parentela

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“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva

“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi

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Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.

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Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,

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La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)

Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria

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Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale

La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare

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Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020

Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II

Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella  del 28 ottobre 1941, quando,

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Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…

Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non

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Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale

Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza

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Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario

Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione

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Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?

La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

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Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)

Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.   Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono

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Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)

Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si

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Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!

Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo

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Concessione-atto o concessione-contratto?

Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990)  viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).

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Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente

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Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?

Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali. La La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”. Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione

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Requisizione dei loculi già prenotati, per scarsità di spazio sepolcrale

Nel frangente di mancanza di loculi Vi pare legittimo che il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000, approvi una, ancorchè temporanea, requisizione di sepolcri privati. E su quali presupposti legali, poi si potrebbe adottare quest’atto ablativo (si dice così?)? con riflessi su un rapporto concessorio già in essere e , quindi, perfezionato, anche se, poniamo l’ipotesi, la cella sepolcrale risultasse vuota, ancorché già prenotata? Atteso che ex

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Retroattività dei regolamenti comunali sulle concessioni già in essere?

“[…] Il regolamento di polizia mortuaria comunale dovrebbe prevedere al proprio interno un articolo in cui venga precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Ora non è dato sapere se ciò viene previsto nel regolamento comunale dello scrivente

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Come e “se”sanare la mancanza del regolare atto concessorio

Cara Redazione, avrei un quesito: Con delibere di Consiglio Comunale del 1978 vengono affidati per la durata di 99 anni dei loculi già concessi negli anni dal 1965 al 1978, pagati, in parte occupati e dei quali manca l’atto concessorio. Non credo che la delibera di Consiglio faccia la funzione dell’atto di concessione, quindi, per sanare oggi la situazione e stipulare questi atti che non sono mai stati fatti è corretto far riferimento a queste

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Concessione di sepolcro privato e voltura della titolarità mortis causa: soluzioni e filosofie a confronto

Muoviamo, in questa breve analisi da un fatto di cronaca, incardinandola sul collaudato schema domanda/risposta, in questa occasione attingeremo ad un parere pro veritate formulato dal SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e redatto dal funzionario istruttore Dr.ssa Rosa Maria Fantini Il Comune istante, che nel 1972, in regime di R.D. n. 1880/1942 ha rilasciato una concessione perpetua[1] di sepolcro privato ad un soggetto,

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Lex Sepulchri e c.d. “riserva” ex art. 93 comma 1 D.P.R. n.285/1990

Cassazione civile, 19 novembre 1924: “E’ ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l’estinguersi della famiglia, diventa ereditario”. Al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire

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Durata delle concessioni: rettifica dell’atto per errore materiale.

Quesito: Codesto Comune ha continuato, nel tempo, a rilasciare concessioni cimiteriali di durata eccedente a quella fissata nel regolamento municipale di polizia mortuaria attualmente vigente. Come comportarsi, una volta rilevata la difformità temporale? ***************************** Occorre necessariamente premettere che la natura giuridica dell’atto-contratto cimiteriale è quella della “concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale” (Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27

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Conflitto tra eredi e consanguinei del fondatore del sepolcro

Cara Redazione, sono l’amministratore dell’Ospedale di X sito nel Comune di Y, e vorrei sottoporVi, una domanda piuttosto spinosa o, per meglio dire, tecnica. Nel 1907 il Conte del casato di Z, a seguito del proprio decesso (dopo tutto muoiono anche i nobili!), e non avendo figli, istituisce suo “erede universale” questo nosocomio. Egli era anche proprietario di una tomba all’interno del cimitero del Comune, sul quale territorio insiste questa struttura sanitaria, sepolcro privato il

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La fine delle concessioni perpetue? Percorsi giurisprudenziali in itinere…

Per il principio di irretroattività della norma giuridica (art. 11 delle cosiddette “Preleggi” al Cod. Civile – R.D. n. 262/1942), cristallizzato anche nel classicissimo brocardo latino “Tempus Regit Actum, una concessione perpetua non può d’imperio essere modificata dal Comune in una “a tempo determinato”, ma tale situazione ormai di diritti perfetti ed acquisiti che ruotano attorno all’oggetto della concessione, può essere variata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando la

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Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.

Si deve immantinente cogliere, nel merito, un aspetto importante nella conduzione della complessa “macchina” cimiteriale: spesso vi può essere divaricazione tra concessionari (= titolari della concessione con annessi diritti di gestione) e persone che hanno titolo jure sanguinis o jure coniugii, ossia per vincolo coniugale o di consanguineità a disporre delle spoglie mortali (si fa ricorso a questa espressione volutamente vaga ed indefinita con una precisa intenzione didascalica, al fine di superare la possibili distinzioni

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Le cause estintive delle concessioni cimiteriali: l’ABBANDONO AMMINISTRATIVO.

Si consiglia preliminarmente la consultazione di questi due link propedeutici all’argomento sviluppato qui di seguito: (https://www.funerali.org/cimiteri/le-cause-estintive-nel-rapporto-concessorio-il-fattore-temporale-46074.html). (https://www.funerali.org/cimiteri/lo-stato-di-abbandono-del-sepolcri-percorsi-giurisprudenziali-e-regolamentari-di-definzione-45924.html) L’art. 4 comma 4 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 ci offre lo spunto per qualche riflessione critica e… “di sistema”, questa disposizione, difatti, è sicuramente implementabile anche in altre realtà territoriali, pure recependola nella semplice regolamentazione comunale, nelle more, dunque, di una specifica normazione regionale in materia funeraria. Con esso, infatti, si introduce, con

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118 thoughts on “Concessione cimiteriale

  1. X Annarosa

    L’istituto del sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte) può avere duplice natura:

    a) familiare o gentilizio. Secondo le omogenee pronunce della Cassazione nel silenzio del fondatore (in tal caso una diversa volontà dovrebbe esser formalizzata alla stipula dell’atto di concessione e SOLO in questo momento costitutivo del rapporto concessorio) il sepolcro deve presumersi di carattere FAMIGLIARE., cioè sibi familiaeque suae, ovvero per il concessionario e la di lui famiglia. In questa fattispecie anche l’eventuale subentro è soggetto regola dello jure coniugii e dello jure sanguinis.

    b) ereditario: in tale figura giuridica, frutto, di elaborazione soprattutto giurisprudenziale, stante la vigente normativa che vieta la trasmissione o la cessione dello Jus Sepulchri per acta inter vivos, il diritto di sepolcro nei suoi passaggi segue il principio dello Jure Haereditatis, sibi heredibus suius, ossia per il concessionario e per i suoi eredi, così lo Jus Sepulchri promana dall’originario fondatore ai suoi eredi, senza il vincolo obbligatorio del rapporto matrimoniale o di consangiuneità, secondo le disposizione civilistiche con cui il Legislatore disciplina il trapasso del patrimonio per la successione mortis causa. Lo Jus Sepulchri, allora, da diritto personalissimo muta in un diritto disponibile per testamento il quale segue la destinazione di qualsiasi altro bene di cui il testatore possa decidere in piena libertà.

    Attenzione, però, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione anche il sepolcro famigliare può trasformarsi in EREDITARIO quando si sia estinta la cerchia del famigliari del de cuius fondatore del sepolcro. L’ultimo discendente del concessionario primo, oltre il quale non sussistano più gradi di parentela legittimanti per il subentro jure sanguinis o jure Coniugii quindi, può lasciare in eredità il proprio Jus Sepulchri o quote dello stesso alle quali egli sia pervenuto tramite il naturale avvicendarsi mortis causa nella titolarità del diritto stesso.

    Di conseguenza: Chi subentra pleno jure diventa titolare dello Jus Sepulchri e dei connessi oneri manutentivi, in quanto nuovo intestatario della concessione, la quale si configura come una comunione SOLIDALE ed INDIVISIBILE, nell’evenienza di un frazionamento del diritto stesso.

    Chi si spoglia, attraverso rinuncia, dello Jus Sepulchri fa cessare, per parte sua, anche le relative obbligazioni di mantenimento della tomba in solido e decoroso stato, scaturenti dal rapporto concessorio e non è più tenuto a partecipare alle eventuali spese.

  2. Gent. Redazione,
    Grazie ancora per tutte le spiegazioni sulle concessioni. Devo ,però, chiedervi un’altra informazione. Nel caso di subentro nella concessione cimiteriale, il subentrante può disporre per testamento a chi lasciare i loculi? E se sì, può escludere i familiari che discendono dal primo concessionario, ad esempio i nipoti del primo concessionario? Oppure deve sempre concedere la sepoltura sulla base del legame familiare con il precedente concessionario? Chi subentra nella concessione deve accollarsi da solo tutte le spese manutentive oppure partecipa con i familiari del primo concessionario? In sintesi quali sono i reali obblighi e quali i diritti del subentrante nella concessione cimiteriale?

    Grazie sempre per la disponibilità e le Vostre risposte.

  3. X Annarosa

    Azzardo un’interpretazione analogica: trattandosi lo Jus Sepulchri di un diritto personale o sin anche personalissimo la sua successione mortis causa dovrebbe esser regolata dal notissimo e “famigerato” principio di poziorità (in cui concorrono potere, cioè legittimazione e preminenza nella posizione successoria) enunciato, in materia di cremazione (ma estensibile ad altre fattispecie analoghe in tema di polizia mortuaria) dall’Art. 79 comma 1 II Periodo del DPR 10 settembre 1990 n. 285, vale a dire: dovrebbero avvicendarsi al fondatore del sepolcro (= concessionario primo) in primis il coniuge superstite (appunto jure coniugii) e poi i consanguinei (jure sanguinis) con precedenza per quelli più stretti, sino al sesto grado di parentela: ossia l’ultimo riconosciuto dal Cod. Civile. Naturalmente, nel ramo famigliare così costituito, il livello più alto, di maggior prossimità, esclude, di default, quelli a lui subordinati (nel nostro caso dovrebbe prevalere la figlia sugli altri congiunti) Tuttavia rammento come la definizione di famiglia anche al fine della legittimazione nel subentro nello jus sepulchri sia fornita dal regolamento comunale. In caso di più successori avremmo uno “spacchettamento” in quote paritarie dello Jus Sepulchri stesso, in cui questi soggetti, titolari di una comunione solidale ed indivisibile, sono posti su un piano di pari ordinazione nella fruizione del sepolcro e nella ripartizione degli oneri manutentivi.

    La rinuncia alla propria frazione di Jus Sepulchri, è atto personale, unilaterale ed irreversibile e trova la sua forma d’espressione in una dichiarazione sottoscritta (Art. 21 comma 2 DPR n. 445/2000) ed opportunamente autenticata, poichè una semplice scrittura privata, data la solenne ufficialità dell’atto, parrebbe (ma anche qui, come al solito, sussistono pareri discordanti) strumento poco idoneo ad incidere su una situazione di diritto pubblico, quale è, appunto, una rapporto concessorio.

  4. Gent. Redazione,
    Grazie per tutte le spiegazioni sulla normativa delle concessioni. Tuttavia, il regolamento di polizia mortuaria locale ed anche l’art. 93 DPR 10/9/1990 n 285 , parlano genericamente di “familiari” , senza dare delle priorità ai figli rispetto ai nipoti o ai coniugi dei figli , nel subentro della concessione . Penso (sebbene il Comune non lo abbia detto nella lettera di risposta) che non esista subentro nelle concessioni ( come questa) perpetue . Il regolamento afferma che le concessioni perpetue antecedenti al DPR n 803/1975 : “restano perpetue ed è consentita la tumulazione di salme o di resti mortali di parenti ed affini del concessionario, in tutti i gradi e linee, sempre che l’atto di concessione non disponga diversamente”( e la concessione non dispone nulla a riguardo).
    Nell’articolo del regolamento del Comune, che si interessa del subentro , si afferma genericamente “In caso di decesso del concessionario di una sepoltura per famiglie e collettività, i discendenti legittimi e le altre persone o enti che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.” Pertanto, se per discendenti si intendono tutti, senza priorità fra figli o nipoti, devo ritenere che mia madre sia alla pari degli altri .
    Piuttosto le chiedo se mia madre può rinunciare ( come sostiene il Comune) alla eredità (non volendo condividere la concessione con gli altri discendenti)e quindi se può rinunciare all’obbligo di manutenzione della gentilizia . Se è possibile , le chiedo in che modo.
    Grazie ancora per la disponibilità e la precisione delle Vostre risposte.

  5. X Annarosa

    IL Suo Comune chiede una procura speciale per addivenire alla voltura di una concessione cimiteriale? Molto STRANO!

    Se accediamo a questa tesi, invero, piuttosto insolita, in particolare andrebbe ricordato l?’art. 1392 codice civile per quanto riguarda la forma, con l?avvertenza che l?’atto di conferimento della rappresentanza costituisce esercizio dell?’autonomia privata, mentre la concessione cimiteriale ha natura di concessione amministrativa di diritto pubblico, il ché importerebbe che la rappresentanza possa essere conferita unicamente con procura speciale derivante da atto pubblico, ovviamente registrato. Alcuni regolamenti comunali ammettono molto opportunamente la possibilità che quando vi siano più concessionari, si presuma che chi agisca lo faccia “in nome e per conto” di tutti gli aventi titolo e con il loro consenso: tali previsioni sono presenti, normalmente, in relazione alle concessioni già sussistenti, in quanto raramente si regola il momento in cui la concessione viene a sorgere, caso che importa dover fare riferimento alle norme di ordinaria applicazione in materia di stipulazione di atti da cui sorgono diritti, anche solo di mero utilizzo, su beni o simili, cioè le norme del codice civile.

    Sinceramente, risulta poco comprensibile l’istituzione di un procuratore, figura che potrebbe giustificarsi unicamente per gli aspetti aventi natura patrimoniale (es.: esecuzione di opere di manutenzione del manufatto sepolcrale), ricordando che il diritto di sepoltura è un diritto personale e non patrimoniale, tanto i più che, Una procura che ecceda l’ambito patrimoniale, ovviamente nei limiti delle disponibilità conferita al procuratore dalla persona che l’ha istituito, potrebbe essere valutata come artificio per porre in essere comportamenti indebiti, quando non illeciti, tanto da doverne conseguire la sua nullità o, almeno, la sua inefficacia.

    Essen do il con cessionario defunto, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria locale per la verifica di quali siano, o possano essere, le persone che siano subentrate (se vi sia stato subentro) nella qualità di concessionario (precisando che potrebbe anche aversi il caso che non vi sia proprio subentro, ma che con cessionario rimanga determinato nel fondatore del sepolcro (con l’effetto dell’inoperatività dell’art. 93, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

    In linea generale, nei sepolcri privati nei cimiteri sono accogliibili (cioè: hanno il diritto di sepolcro) le persone considerate dall’art. 93, sopra citato, salve norme regolamentari che amplino o restringano il diritto di sepolcro), fatta salva la possibilità per il concessionario, esplicitandolo nell’atto di concessione, di indicare, od anche escludere, persone diverse, statuizione che rimane immodificabile di seguito, sia da parte del concessionario, sia da parte (deceduto questi di altri aventi titolo, se subentrati nella titolarità della concessione.

    Gli obblighi di manutenzione di cui all?’art. 63 DPR 10 settembre 1990, n. 285 – recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, fanno carico al concessionario, anche quando questi non abbia il diritto personale di essere sepolto nella sepoltura privata nel cimitero.

    Rispetto al subentro, in caso di decesso del concessionario, è sempre il regolamento comunale a dover regolare la situazione, potendosi scegliere, sempre o in via generalizzata per tutte le concessioni cimiteriali o in via speciale per tipologia, durata, capienza, ecc., se chi “succede” al concessionario, assuma o meno a sua volta la condizione di concessionario, sotto il profilo giuridico.

    Quando il “successore” non venga ad assumere la qualità di concessionario, soggiace, in ogni caso, agli obblighi di manutenzione od altri previsti localmente della sepoltura privata nel cimitero.

    Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che quando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari: cioè si ereditano non già lo Jus Sepulchri, ma solo gli oneri manutentivi.

    Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l?”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate.

    Ho come la vaga impressione che l’istituto della procura speciale, nel fatto da Lei esposto, attenga solo alla componente materiale del sepolcro (Cosiddetto diritto sul sepolcro in sè) cioè sul corpus compositum (opere murarie, arredi votivi, lastre sepolcrali) di cui esso consta, questo sì oggetto del diritto di proprietà, ma in sè solo intermedio ed ontologicamente finalizzato all’esercizio del sovraordinato Jus Sepulchri; con questa logica conseguenza le regolamentazione locale prevede il subentro solo per l’imputazione delle eventuali spese di mantenimento e conservazione del manufatto, senza estendere lo Jus Sepulchri anche ai nuovi titolari dello stesso.

  6. gent. redazione, sottopongo il seguente quesito : mio nonno era titolare di una concessione cimiteriale perpetua con relativa gentilizia familiare. attualmente il nonno è deceduto e sono restati in vita solo i seguenti parenti : Mia madre ,quale unica figlia in vita; la nuora ( moglie del figlio morto ) e i suoi figli;i figli dell’altra figlia ( morta ).mia madre ha chiesto al comune di subentrare nella concessione poichè unica figlia in vita del concessionario. Il comune ha risposto che non è possibile e che mia madre dovrebbe chiedere agli altri parenti (sopra citati)una procura speciale o la rinuncia all’Eredità. personalmente ritengo errata questa interpretazione, ma Vi chiedo se mia madre essendo l’unica in vita della famiglia di origine non abbia precedenza al subentro rispetto ai collaterali o ai discendenti nipoti. Possibilmente vi chiedo di citare la normativa o la giurisprudenza. Ringrazio anticipatamente.Distinti saluti.

  7. X Carlo
    La ringrazio moltissimo per il suo approfondito e puntuale commento grazie al quale mi sono chiarito le idee su alcuni aspetti per me ancora poco chiari. condivido pienamente le sue considerazioni e mi sembra di capire che più o meno avevo inquadrato correttamente la problematica.
    complimenti ancora per la sua preparazione in questa materia, che nonostante sia uno dei rami più antichi e battuti del nostro diritto, rimane ancora oggi fra i più ostici e complessi (e forse per questo affascinanti), probabilmente per la forte commistione fra diritto positivo pubblico e privato, consuetudine e componente sociale morale/emotiva (pietas umana) che in esso si riscontra.

  8. X Ettorino,

    Lei, con la formulazione di codesto quesito dimostra di capire e maneggiare perfettamente meccanismi ed ingranaggi, nonchè il linguaggio proprio della polizia mortuaria, così mi posso, senza tema di fraintendimenti, sbizzarrire con la mia vulgata necroforese, in modo da evitare l’inane bla bla bla introduttivo, precisando quanto segue, per singoli punti tematici, anche se corro il rischio di esser un po’ troppo schematico e quasi apodittico nelle mie asserzioni:

    Occorre sempre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria locale per la verifica di quali siano, o possano essere, le persone che siano subentrate (se vi sia stato subentro) nella qualità di concessionario (precisando che potrebbe anche aversi il caso che non vi sia proprio subentro, ma che con cessionario rimanga determinato nel fondatore del sepolcro (con l’effetto dell’inoperatività dell’art. 93, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
    In linea generale, nei sepolcri privati nei cimiteri sono accogliibili (cioè: hanno il diritto di sepolcro) le persone considerate dall’art. 93, sopra citato salve norme regolamentari che amplino o restringano il diritto di sepolcro), fatta salva la possibilità per il concessionario, esplicitandolo nell’atto di concessione, di indicare, od anche escludere, persone diverse, statuizione che rimane immodificabile di seguito, sia da parte del concessionario, sia da parte (deceduto questi di altri aventi titolo, se subentrati nella titolarità della concessione).

    il “rappresentante” della concessione non ha alcuna posizione particolare di rilievo o di prevalenza, ma assolve, solo, il ruolo di referente, portavoce, specie se nel tempo si sia addivenuti ad una ripartizione in quote (= spacchettamento in frazioni) dello Jus Sepulchri.

    Il diritto alla tumulazione di natura ereditaria può derivare fin dall’inizio dall’atto di concessione, laddove il fondatore stabilisca che il sepolcro viene realizzato per sé e per i propri eredi. Costui si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli “iure haereditatis”) è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine, entro i limiti della propria quota ereditaria.

    Il diritto alla tumulazione di natura ereditaria può derivare, altresì, come detto appena sopra, dallo ius sepulcri che, trasmesso per vincolo di consanguineità all’ultimo superstite della cerchia degli aventi diritto, all’apertura della successione di tale soggetto diventa trasmissibile per via ereditaria quale parte del suo patrimonio.

    In altri termini, con l’estinzione della cerchia dei familiari, esso si trasforma da familiare in ereditario con riviviscenza dello ius successionis e della trasmissibilità per atto inter vivos o mortis causa. Ciò in quanto la presenza di più contitolari realizza quella particolare forma di comunione, differenziata dalla comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene, nella quale non può non riconoscersi la concentrazione dello stesso diritto nelle mani dell’ultimo superstite compreso nella cerchia dei familiari, qualunque sia il suo vincolo col fondatore.
    In questo caso, pertanto, le successive vicende della proprietà dell’edificio cimiteriale nella sua materialità non diventano indifferenti per l’individuazione dei titolari del diritto, anzi, costituisce presupposto indispensabile per l’esercizio della facoltà di sepoltura proprio il fatto che il sepolcro (o parte di esso) rientri nel patrimonio del soggetto.

    La volontà del fondatore di erigere ab origine un sepolcro familiare o ereditario può trovare innanzitutto espressione nell’atto concessorio. In questa sede il fondatore può stabilire se il diritto di sepoltura spetta esclusivamente ai suoi successori oppure alle persone che rientrano nella cerchia della sua famiglia. La qualificazione del sepolcro in forma scritta è ovviamente quella da preferire giacché riduce al minimo le situazioni di possibile contenzioso tra soggetti interessati all’uso della tomba.
    In assenza dell’atto scritto, la volontà può essere manifestata in qualunque forma, potendo risultare anche da elementi indiziari presuntivi, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

    Per questi motivi:

    1) bisogna sempre distinguere tra la mera titolarità della concessione (o addirittura coo-titolarità?), con annessi i diritti di gestione sul sepolcro, ed i diritti di disposizione sulle spoglie mortali (traslazione, cremazione, estumulazione, riduzione in cassetta ossario dei resti ossei…..), in quanto queste due legittimazioni possono, in certi casi, pure divergere, ed anche pesantemente. L’estumulazione come ogni altra opzione sulla destinazione dei defunti, segue SOLO ed ESCLUSIVAMENTE, la regola dello jus sangiunis su cui, a sua volta, prevale lo jus coniugii. Si tratta, insomma di applicare quel “maledetto” principio di poziorità (in cui si coniugano potestà decisionale con la preminenza) enunciato in materia di cremazione dall’Art. 79 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285, ma estensibile, per analogia a tutte le altre pratiche funebri o operazioni di polizia mortuaria che implichino una componente di scelta, PERSONALISSIMA ed intrasmissibile, se non jure sanguinis. Dunque prevale il volere del coniuge superstite e poi, a scalare, “per li rami” (come direbbe Dante) quello dei famigliari di primo grado (ascendenti e discendenti secondo una lettura molto formale della norma) sino al sesto grado di parentela, cioè l’ultimo considerato dal Cod. Civile. Ogni livello sovraordinato esclude quello successivo, con ciò venendosi a creare una sorta di naturale graduatoria istituita sui legami di sangue o matrimonio. Per capirci: eredi (in senso patrimoniale e civilistico) o affini non possono, in quanto sine titulo, presentare domanda di estumulazione.

    2) Il novero degli aventi diritto alla sepoltura, se lo jus sepulchri, non ha natura familiare, ma ereditaria è definito dalle norme che regolano la classica successione mortis causa da leggersi in modo coordinato con il regolamento comunale di polizia mortuaria e l’atto stesso di concessione, questo assetto del sepolcro pone diverse persone su un piano di pari ordinazione, per esse vale la solita formuletta del chi prima muore meglio alloggia…basta che ci sia posto”. Volendo esser più seri potremmo esplicare così il concetto un poìfaceto e spiritoso: sarà l’ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi a determinare l’ingresso delle salme nel sepolcro sono alla sua saturazione fisica oltre la quale lo jus sepulchri spira ex se senza più poter esser esercitato, in effetti si tratta non tanto di un diritto, ma di una legittima aspettativa, sin quando, almeno, si sia in vita.

    Interessante un’ultima osservazione: lo Jus SEpulchri va dimostrato al momento della morte, soprattutto se la concessione pre-esiste: ebbene ho appena detto che lo jus sepulchri si estingue quando si siano esauriti i posti disponibili, ma se a seguito di estumulazioni (richieste da chi ne abbia davvero diritto!) si ricavasse nuovo spazio, si addiverrebbe ad una sorta di reviviscenza dello jus sepulchri il quale potrebbe, nuovamente, esser fatto valere sia per chi già morto sia stato sepolto altrove sia per quanti, ad oggi, stiano ancora vagando in questa valle di lacrime della vita terrena.

  9. Nel 1970 maria bianchi stipula concessione di area cimiteriale in perpetuo in cui “accetta si obbliga e stipula per sé ed eredi”. Non è prevista alcuna riserva o volontà di esclusione. All’interno della tomba così edificata trovano man mano posto, oltre alla concessionaria e a suo marito mario rossi, progressivamente figli, figlie e affini (generi e nuore, etc).
    Il regolamento comunale prevede che:
    – hanno diritto al seppellimento i seguenti familiari del concessionario: coniuge, parenti entro il 4 grado, discendenti diretti senza limite di grado nonché i loro coniugi, altre persone con legami affettivi previa autorizzazione del concessionario o rappresentante della concessione.
    – alla morte del concessionario hanno diritto al subentro in qualità di rappresentante tutti gli eredi legittimi e testamentari. con il subentro il concessionario rimane sempre il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi, rimanendo invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titolo.
    Attualmente sono rimasti ancora disponibili 2 loculi. Sono ancora in vita paolo rossi, unico figlio superstite della concessionaria e – ovviamente – svariati nipoti (cioè figli e figlie di fratelli e sorelle di paolo rossi). Paolo rossi è stato riconosciuto subentrante in qualità di rappresentante della tomba.
    È sorta, purtroppo, grave (e come sempre in questi casi disdicevole) controversia fra paolo rossi e i nipoti dal momento che il primo avanza la seguente pretesa: estumulare i resti di un affine e in questo modo ottenere la disponibilità di n. 3 loculi (insieme ai 2 già disponibili), da riservare per sé e i suoi 2 figli quando arriverà il loro momento, pretendendo che il ius sepulcri su tale tomba sia solo ius sanguinis.
    A modesto parere di chi scrive la pretesa è insostenibile in quanto trattasi di tomba non gentilizia bensì ereditaria per espressa volontà della concessionaria (si veda il tenore della concessione richiamata all’inizio) e pertanto la sepoltura degli affini sarebbe del tutto legittima.
    I miei dubbi per i quali chiedo aiuto alle voci autorevoli e qualificate che animano questo blog sono:
    anche se si dovessero avverare tutte le condizioni normative di procedibilità, una eventuale estumulazione richiederebbe il consenso di chi? Dei discendenti del defunto da estumulare? Solo dei suoi discendenti o anche dei suoi eredi? O addirittura di tutti gli eredi del concessionario fondatore ancora in vita aventi titolo alla sepoltura (maggioranza o unanimità?).
    Come si comporta lo ius sepulcri in questa vicenda? Se la tomba è ereditaria, è possibile affermare che il ius sepulcri appartiene non già solo agli eredi ius sanguinis, bensì a tutti gli eredi ancora in vita come definiti dal regolamento comunale, secondo la regola “chi prima muore prima alloggia”?
    Dal momento che il regolamento comunale parla di discendenti diretti senza limiti di grado e relativi coniugi, si deve pensare che il ius sepulcri vivrà fino a quando ci saranno nipoti (figli di figli di figli etc etc)?
    Domanda finale più spinosa: cosa succederà quando tutti i loculi saranno (mi permetto di aggiungere finalmente!) occupati? Il ius sepulcri si estinguerà? Saranno possibili eventuali estumulazioni, e se si, secondo quali criteri (con la volontà di chi?).
    Mi scuso se sono stato prolisso e se ho sottoposto fin troppi dubbi abusando sicuramente della vostra disponibilità.
    Un cordiale ringraziamento a quanti di voi vorranno prendere parte a questa discussione.

  10. X Chicca,

    Il diritto secondario di sepolcro, come osservato nella precedente risposta, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un dato sepolcro e si traduce, concretamente, nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba (cfr., in tal senso, Corte d’Appello di L’Aquila, 6 giugno 1984), ma si veda anche TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione distaccata di Frattamaggiore, sentenza del 25 agosto 2008.

    Il cosiddetto diritto di sepolcro secondario, consistente nella possibilità di rendere ai defunti le pratiche di “pietas” e di culto non può mai essere compresso o condizionato (semmai è regolato, nel dettaglio dalla fonte regolamentare comunale), neppure dai titolari del diritto di sepolcro primario (= diritto di seppellire o di ricever sepoltura) o del diritto sul sepolcro, in senso stretto (= quello di cui gode il concessionario).

    Se vi siano comportamenti che limitano il diritto di sepolcro secondario, può sempre essere esperita l’azione di cui all’art. 1170 Cod. Civile.

    In parole povere, L’ingresso per pregare, cambiare i fiori o solo ricordare i defunti non può mai essere rifiutato.

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