Concessione cimiteriale

Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in  materia.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Mutamento rapporto concessorio

Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto sepolcrale, venendo a essere acquisito al demanio cimiteriale, costituisce un fattore negativo per quest’ultimo, dal momento che (salvi

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3

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Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A]. Perché fare una rinuncia? Quali sono le conseguenze? A volte nell’atto fondativo della concessione può esservi una qualche pre-individuazione delle persone da considerare quali appartenenti alla famiglia del concessionario

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

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Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso la fine ma un po’ prima delle “norme transitorie e finali”, un qualche articolo rubricato “Mutamento del rapporto

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Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie

Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto

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Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano

L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi

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Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?

Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale

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Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato

Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di

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Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?

Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine

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L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro

Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che

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Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero

Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica

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Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”

Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a

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Sepolcro con vista lago

Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo

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Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?

A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel

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Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso

In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come

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Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?

È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti

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E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018

“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa

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Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n. 21598/2018: un breve riassunto dell’episodio di cronaca funeraria, giunto sino al Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma.

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Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3

Questo articolo è parte 2 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale da cui origina il ricorso al supremo giudice della Giurisdizione, ricordano i giudici di piazza Cavour che l’istituto dell’immemoriale, o immemorabile, abrogato dall’art. 630 del cod. civ. del 1865 e non riprodotto

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Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3

Questo articolo è parte 1 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?) di persona defunta e contrastata da altri eredi di altra persona defunta e legata da rapporto parentela

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“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva

“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi

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Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.

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Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,

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La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)

Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria

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Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale

La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare

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Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020

Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II

Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella  del 28 ottobre 1941, quando,

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Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…

Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non

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Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale

Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza

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Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario

Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione

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Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?

La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

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Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)

Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.   Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono

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Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)

Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si

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Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!

Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo

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Concessione-atto o concessione-contratto?

Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990)  viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).

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Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente

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Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?

Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali. La La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”. Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione

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Requisizione dei loculi già prenotati, per scarsità di spazio sepolcrale

Nel frangente di mancanza di loculi Vi pare legittimo che il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000, approvi una, ancorchè temporanea, requisizione di sepolcri privati. E su quali presupposti legali, poi si potrebbe adottare quest’atto ablativo (si dice così?)? con riflessi su un rapporto concessorio già in essere e , quindi, perfezionato, anche se, poniamo l’ipotesi, la cella sepolcrale risultasse vuota, ancorché già prenotata? Atteso che ex

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Retroattività dei regolamenti comunali sulle concessioni già in essere?

“[…] Il regolamento di polizia mortuaria comunale dovrebbe prevedere al proprio interno un articolo in cui venga precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Ora non è dato sapere se ciò viene previsto nel regolamento comunale dello scrivente

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Come e “se”sanare la mancanza del regolare atto concessorio

Cara Redazione, avrei un quesito: Con delibere di Consiglio Comunale del 1978 vengono affidati per la durata di 99 anni dei loculi già concessi negli anni dal 1965 al 1978, pagati, in parte occupati e dei quali manca l’atto concessorio. Non credo che la delibera di Consiglio faccia la funzione dell’atto di concessione, quindi, per sanare oggi la situazione e stipulare questi atti che non sono mai stati fatti è corretto far riferimento a queste

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Concessione di sepolcro privato e voltura della titolarità mortis causa: soluzioni e filosofie a confronto

Muoviamo, in questa breve analisi da un fatto di cronaca, incardinandola sul collaudato schema domanda/risposta, in questa occasione attingeremo ad un parere pro veritate formulato dal SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e redatto dal funzionario istruttore Dr.ssa Rosa Maria Fantini Il Comune istante, che nel 1972, in regime di R.D. n. 1880/1942 ha rilasciato una concessione perpetua[1] di sepolcro privato ad un soggetto,

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Lex Sepulchri e c.d. “riserva” ex art. 93 comma 1 D.P.R. n.285/1990

Cassazione civile, 19 novembre 1924: “E’ ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l’estinguersi della famiglia, diventa ereditario”. Al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire

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Durata delle concessioni: rettifica dell’atto per errore materiale.

Quesito: Codesto Comune ha continuato, nel tempo, a rilasciare concessioni cimiteriali di durata eccedente a quella fissata nel regolamento municipale di polizia mortuaria attualmente vigente. Come comportarsi, una volta rilevata la difformità temporale? ***************************** Occorre necessariamente premettere che la natura giuridica dell’atto-contratto cimiteriale è quella della “concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale” (Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27

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Conflitto tra eredi e consanguinei del fondatore del sepolcro

Cara Redazione, sono l’amministratore dell’Ospedale di X sito nel Comune di Y, e vorrei sottoporVi, una domanda piuttosto spinosa o, per meglio dire, tecnica. Nel 1907 il Conte del casato di Z, a seguito del proprio decesso (dopo tutto muoiono anche i nobili!), e non avendo figli, istituisce suo “erede universale” questo nosocomio. Egli era anche proprietario di una tomba all’interno del cimitero del Comune, sul quale territorio insiste questa struttura sanitaria, sepolcro privato il

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La fine delle concessioni perpetue? Percorsi giurisprudenziali in itinere…

Per il principio di irretroattività della norma giuridica (art. 11 delle cosiddette “Preleggi” al Cod. Civile – R.D. n. 262/1942), cristallizzato anche nel classicissimo brocardo latino “Tempus Regit Actum, una concessione perpetua non può d’imperio essere modificata dal Comune in una “a tempo determinato”, ma tale situazione ormai di diritti perfetti ed acquisiti che ruotano attorno all’oggetto della concessione, può essere variata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando la

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Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.

Si deve immantinente cogliere, nel merito, un aspetto importante nella conduzione della complessa “macchina” cimiteriale: spesso vi può essere divaricazione tra concessionari (= titolari della concessione con annessi diritti di gestione) e persone che hanno titolo jure sanguinis o jure coniugii, ossia per vincolo coniugale o di consanguineità a disporre delle spoglie mortali (si fa ricorso a questa espressione volutamente vaga ed indefinita con una precisa intenzione didascalica, al fine di superare la possibili distinzioni

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Le cause estintive delle concessioni cimiteriali: l’ABBANDONO AMMINISTRATIVO.

Si consiglia preliminarmente la consultazione di questi due link propedeutici all’argomento sviluppato qui di seguito: (https://www.funerali.org/cimiteri/le-cause-estintive-nel-rapporto-concessorio-il-fattore-temporale-46074.html). (https://www.funerali.org/cimiteri/lo-stato-di-abbandono-del-sepolcri-percorsi-giurisprudenziali-e-regolamentari-di-definzione-45924.html) L’art. 4 comma 4 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 ci offre lo spunto per qualche riflessione critica e… “di sistema”, questa disposizione, difatti, è sicuramente implementabile anche in altre realtà territoriali, pure recependola nella semplice regolamentazione comunale, nelle more, dunque, di una specifica normazione regionale in materia funeraria. Con esso, infatti, si introduce, con

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118 thoughts on “Concessione cimiteriale

  1. X Laura,

    dipende: ci sono diverse possibilità, tutte parimenti legittime ed esperibili, purché contemplate dal regolamento municipale di polizia mortuaria, a livello nazionale, infatti, il legislatore non ha mai affrontato il problema, demandandolo così al governo locale (= al Comune) del fenomeno funerario italiano.

    Innanzi tutto, una volta deceduto il concessionario primo/fondatore del sepolcro, c’è stato il subentro? (https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html)

    Se sì, chi si è avvicendato al de cuius nella titolarità della concessione? Ed in subordine: il sepolcro è stato fondato come familiare (quale si presume essere anche nel solo silenzio dell’atto concessorio) o ereditario?

    Di norma, chi subentra a pieno titolo assume la qualità di concessionario a sua volta (con relativi diritti di gestione sulla tomba, tra cui spicca sicuramente la facoltà del rinnovo) e diviene per le quote di jus sepulchri ancora da esercitare anche titolare del diritto alla sepoltura, sia attivo (= dar sepoltura) sia passivo (= ricever sepoltura). Questo è il caso del cosiddetto schema a concessionario mobile o scorrevole.

    C’è però una seconda opzione detta anche del concessionario fisso, per cui il necessario subentro (un bene immobile non può rimanere senza un intestatario responsabile dello stesso, almeno in sede civile, ex Art. 2053 Cod. Civile ma senza dimenticare l’Art. 677 Cod. Penale) si limita alle questioni patrimoniali, legate alla materialità del sepolcro (= sostanzialmente gli obblighi manutentivi sull’edificio) senza intaccare l’originaria titolarità della concessione che rimarrebbe, così, in capo al concessionario primo/fondatore del sepolcro oggi deceduto, almeno per l’individuazione delle persone destinatarie del diritto di sepolcro.

    Aggiungo che, stante l’attuale legislazione nazionale, il subentro avviene solo mortis causa, essendo vietata la cessione per atti tra vivi dello jus sepulchri.

    In ambedue le ipotesi sarà chi è subentrato pleno jure a stipulare con il Comune, quale parte contraente, il nuovo atto di concessione (o solo a prorogarlo?). Altri soggetti non avrebbero la necessaria legittimazioni in quanto non parte del rapporto contrattuale tra il Comune ed il concessionario. Se, poi, qualcuno come atto di liberalità volesse divenire nuovo concessionario, instaurando un rapporto giuridico del tutto nuovo, ma avente, come oggetto, lo stesso sepolcro le cose potrebbero anche cambiare radicalmente. Per il principio d’imputazione degli oneri ex Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 – stiamo, pur sempre ragionando di sepolcri privati nei cimiteri, dunque a totale carico dei concessionari – il Comune quale titolare del demanio cimiteriale e della stessa funzione sepolcrale, deve individuare un soggetto certo che sia suo interlocutore, in queste operazioni di gerenza delle moderne necropoli, se così non avvenisse il Comune stesso risulterebbe passibile di responsabilità patrimoniale per danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

    Se il sepolcro sorge come famigliare non è corretto parlare tanto di eredi del de cuius, quanto di discendenti, perchè essendo lo Jus Sepulchri un diritto di natura personale o sin anche personalissima al pari del nome, dell’onore… la titolarità della concessione – mortis causa – si trasmette solo jure sanguinis e jure coniugii, cioè per vincolo di sangue o matrimoniale afferendo a questioni di “D.N.A.” famigliare e non tanto all’eredità, perchè la posizione di un eventuale erede avrebbe valore meramente patrimoniale…insomma si ereditano le sostanze suscettibili di valore economico, non i beni spirituali, tra cui spicca il diritto a riposare in pace nella tomba gentilizia di famiglia.

    Nel caso il de cuius non abbia lasciato discendenti o di successiva estinzione della di lui famiglia, così come definita dal combinato disposto tra l’atto concessorio ed il regolamento comunale di polizia mortuaria, e a certe condizioni la titolarità (intesa come proprietà sul manufatto sepolcrale, ma spesso scissa dal diritto d’uso sulla sepoltura il quale rimane appannaggio dei famigliari) della concessione si trasferisce secondo le normali regole jure hereditatis che regolano il trapasso del patrimonio mortis causa.

    Siamo al paradosso: è vero, l’onere manutentivo della concessione potrebbe sorgere e gravare in capo a chi non detenga anche lo jus sepulchri…della serie pago io ed il bene è fruito da qualcun altro (…ammesso che vi sia davvero questa serrata e folle competizione a godere davvero della tumulazione, la quale presupporrebbe comunque la morte dei sogetti interessati, come azione preliminare all’accesso stabile alla tomba medesima!).

    Quindi: l’eventuale rinnovo della concessione è sostenuto dal concessionario o dai suoi aventi causa, con obbligazione solidale, qualora quest’ultimi siano una pluralità, mentre alla nuova destinazione delle spoglie mortali prima deposte nel sepolcro (se la concessione non sarà rinnovata) penseranno i parenti più stretti di questi defunti, poichè il titolo di disposizione su cadaveri e loro trasformazioni di stato che, poi, in altre parole è sempre il famigerato Jus SEpulchri, come agevolmente dimostrato, prima segue unicamente la linea dello jus sangiunis e dello jus coniugii, mai dello jus haereditatis.

  2. NON SO SE SIA IL POSTO GIUSTO PER PORRE UN QUESITO, MA LO PROPONGO LO STESSO.
    Il caso: due concessioni cimiteriali trentennali intestate ad un soggetto X per loculi ove sono sepolti i suoi suoceri Y e Z.
    X è morto qualche anno fa ed ora le concessioni sono scadute.
    In caso di rinnovo, chi è onerato delle spese?
    Solo gli eredi del concessionario X (nel caso, due figlie) o tutti gli eredi di Y e Z ?
    Per questo ultimo caso preciso che Y e Z avevano 5 figli: due ancora in vita e gli altri tre deceduti. Vanno onerati anche gli eredi di questi ultimi 3 figli (cioè i nipoti di Y e Z) ?
    Ringrazio sin d’ora e saluto.

  3. X Grazia,

    Il Suo richiamo ripetuto alla Circ. Min. Sanità n.24/1993, per altro molto corretto ed opportuno, mi fa pensare che la Sua Regione non sia ancora (per fortuna!)intervenuta con propria Legge in tema di polizia cimiteriale o almeno non abbia toccato questo aspetto così tecnico, come, appunto, la messa a norma delle tombe prive di vestibolo o piano d’appoggio.

    In base alla normativa statale vigente (Art. 76 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e paragrafo 13 Circ. Min. Sanità n.24/1993) è consentita, nell’attuale situazione, solo la collocazione, anche plurima o massiva di cassette di ossa e urne cinerarie, e questo limite operativo prescinde dalla buona volontà o dalle promesse del concessionario, vale adire se non si possono soddisfare i requisiti imposti dalla Legge non si autorizza la tumulazione.

    Laddove si dia luogo ad una o più estumulazioni, la tomba potrà contenere solo un feretro, oltre a urne cinerarie e cassette di ossa in base alla capacità fisica ricettiva e ovviamente in forza del diritto ad essere sepolti in detta tomba ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990.

    Per una buona politica cimiteriale orientata ad ottimizzare gli spazi sepolcrali (che notoriamente non sono dilatabili all’infinito) facilitando l’uso del tumulo da parte degli aventi titolo si rinvia al regolamento comunale di polizia mortuaria, quale strumento principe del buon governo cimiteriale, anche se, come dice Lei ci sarebbe bisogno di una sua profonda riforma, specie quando esso sia un po’ obsoleto e vetusto. La fonte regolamentare comunale, seppur nell’ambito delle sue competenze pressoché esclusive, o comunque molto ampie e discrezionali, ai termini dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. rimane, quale atto amministrativo pur sempre subordinata alla Legge (statale o regionale).

    Per la condizione integrativa di efficacia ad eventuali novelle al regolamento municipale si ricorda come in tutt’Italia permanga ancora l’istituto dell’omologazione ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie.

    Si rammenta l’obbligatorietà di volta in volta della verifica da parte delle autorità comunali preposte sulla legittimità dello jus sepulchri vantato dal defunto ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 50 comma 1 lett. c) e 102 [da leggersi estensivamente per tutte le tumulazioni] DPR n.285/1990.

    Ora se la tumulazione in sepolcro privato e gentilizio presuppone sempre questo accertamento sul titolo di accoglimento nel sepolcro, al fine di evitare abusi appunto sine titulo, in sede di rilascio di tale necessaria autorizzazione il Comune può rifiutare detto permesso qualora il concessionario o i suoi aventi causa subentrati non dimostrino di aver ottemperato alle disposizioni richiamate prima del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Sulla scorta della normativa statale vigente è possibile l’utilizzo di tombe senza il diretto accesso al feretro o solette con la deroga ex art. 106 del D.P.R. 285/90, da attuare con le procedure previste dal paragrafo 16 della circolare 24 giugno 1993, n. 24.

    Sarebbe bene inserire un’espressa proibizione in tal senso nel regolamento municipale invece di procedere caso per caso, tuttavia in questo frangente il Comune esercita pur sempre la potrà potestà in merito alla salubrità delle sepolture, traendo fondamento, nella propria azione, dai principi dell’ordinamento italiano di polizia mortuaria, ed una norma positiva potrebbe parere sin anche pleonastica o peggio ancora ultronea, nell’economia generale del fenomeno funerario.

  4. nel nostro comune ci sono tombe di famiglia (gentilizie) la cui costruzione risale agli anni ’60 -’70 che non sono costruite secondo quanto previsto della circolare del ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (in particolare rispetto alle solette – le bare sono appoggiate su delle barre di ferro o di legno). Quando il concessionario (o gli aventi diritto) ci chiede la sepoltura di un feretro e verifichiamo che il sepolcro non corrisponde alle norme vigenti di polizia mortuaria acconsentiamo alla tumulazione di quest’ultima salma e chiediamo che il manufatto venga messo a norma e al contempo vietiamo nuove sepolture fino a che la “ristrutturazione” non sia avvenuta. Ora un concessionario, pur di poter usare il sepolcro, sarebbe disposto a dichiarare non verranno più tumulate salme ma solo cassette di resti mortali o urne cinerarie. Pensa che si possa accondiscendere a questa richiesta? o per ricevere cassettine o urne il sepolcro dovrebbe essere dotato di parallelepipedi con lato lungo m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.
    Il nostro regolamento comunale in polizia mortuaria (obsoleto) nulla prevede in merito.
    Grazie per la risposta e cordiali saluti

  5. X Lucia,

    È ogni Comune che si regola in base agli usi e tradizioni locali…certo chiudere il camposanto la domenica sembra proprio un controsenso, ma dopo tutto ex Art. 224 comma 2 Cod. Civile il Comune è pur sempre il proprietario dell’impianto cimiteriale e nella sua gestione questi può agire con la discrezionalità propria dei pubblici poteri, fissata dalla Legge.

    Qualche Comune ha stabilito l?’ orario ed i giorni di apertura della struttura nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Si ritiene invece che questa sia materia tipica del Sindaco, che fissa con apposita ordinanza tali aperture ex Art. 50 comma 7 D.Lgs n. 267/2000 recante il testo unico ordinamento enti locali.

    Il regolamento comunale può invece specificare gli avvisi necessari (ad esempio luminosi ed acustici) per informare che entro un determinato lasso di tempo i cancelli saranno chiusi. È inoltre abbastanza diffusa la pratica di utilizzare cancelli ad apertura e chiusura elettrica. In tali casi è importante prevedere non solo gli avvisi acustici e luminosi quando il cancello apre e chiude (o ad es. a distanza di un quarto d?’ ora dalla chiusura), ma anche la presenza di appositi sistemi di apertura per chi accidentalmente sia rimasto chiuso all’ ?interno del sepolcreto.

  6. Buongiorno,volevo porvi una domanda,il sindaco o chi per lui puo’ disporre la chiusura domenicale del cimitero?

    Grazie della vostra attenzione

    Lucia

  7. X Ettore,

    1) Si potrebbe ricercare la deliberazione consiliare con cui è stata concessa l’area, tale operazione, invero un po’ laboriosa, puo’ esser condotta a termine ricorrendo alla raccolta delle deliberazioni del cons.com. A volte, nel passato, non si provvedeva (per quanto sarebbe stato, invece, necessario) a stipulare l’atto contrattuale di concessione dell’area.
    2) Se persone non appartenenti alla famiglia del concessionario (quale definita, a questi fini, dal Regolazmento comunale di polizia mortuaria) ritengano di vantare diritti, possono, pesentando la documentazione di prova, richiedere l’accertamento della sussistenza dei diritti vantati al giudice, in sede civile.
    3) All’epoca (ma anche per un non breve lasso di tempo succedssivo), le concessioni di aree cimiteriali erano soggette ad autorizzazione prefettizia, per cui¨a) la deliberazione conmsiliare non procuceva effetti senza questo nulla osta, b) e’ presumibile che gli atti relativi a tale autorizazione prefettizia siano reperibili all’Archivio di Stato.
    Trattandosi di beni, comunque, demaniali, l’Agenzia delle entrate (ex Agenzia del territoprio, ulteriormente ex Catasto terreni), non dovrebbe fornire elementi (registrazioni) in proposito.
    4) L’istituto dell’immemoruiale richiede accedrtamento giudiziale (come per tutti i diritti soggettivi).
    5) Eventuali diritti afferenti al sepolcro, in particolare quello avente ad oggetto il titolo di accoglimento, sono esclusi da ogni possibilità di trasferimento per atti “inter vivos” o “causa mortis“, atti che (se formati dal 10/2/1976 in poi) sono in se’ stessi nulli, sin dall’origine.
    6) Per la natura stessa delle concessioni di aree cimiteriali, rimane inammissibile (in quanto le aree demaniali sono inusucapibili) ogni ipotesi di ricorso all’usucapione.

  8. X F.D.
    .
    Laddove si voglia far valere un diritto trova applicazione l’art. 2697 Cod. Civile Si tratta, in altri termini, di ricorrere alle usuali procedure di accertamento del diritto stesso.

    Poiché ragioniamo di cimitero privato, fattispecie non così rarefatta, soprattutto in alcune regioni d’Italia, regolata oggi dall’Art. 104 comma 4 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, e, quindi, di un rapporto giuridico in essere di diritto squisitamente PRIVATO (è forse tautologico ripeterlo, ma…repetita juvant!!!), in cui la pubblica amministrazione non interviene come parte contraente, ma solo con funzioni di controllo e vigilanza bisogna, senza dubbio, avverso il provvedimento di diniego dell’Ente titolare del cimitero particolare, adire il Giudice Ordinario in sede civile, per il riconoscimento dello Jus Sepulchri ed anche per l’eventuale azione di risarcimento danni.

  9. Buonasera,
    di recente mi è stato negato il diritto di seppellire un mio congiunto nella sepoltura familiare da parte della Fondazione che gestisce il cimitero privato in cui il sepolcro ha sede.
    Ho dovuto provvedere “acquistando” un loculo (concessione trentennale).
    Vorrei ricorrere alla giustizia per l’illegittimo diniego ricevuto e chiedere il risarcimento dei danni.
    Dal momento che si tratta di un cimitero privato mi domando se devo agire innanzi al Tar ovvero innanzi al Tribunale Ordinario.
    Vorrete darmi un vostro parere al riguardo.
    Grazie
    FD

  10. Gentile redazione
    Qualche giorno fa ho presentato in Comune l’istanza con la richiesta di tumulazione delle ceneri di mia madre, deceduta 10 gg fa nel loculo a 3 posti che da sempre avevamo ritenuto di “famiglia”.
    Premetto che il loculo era stato “acquistato” degli anni 50 in occasione della morte prematura di mio padre; in tale loculo riposa mio padre e anche mio zio ( suo fratello) morto nel 1961.
    Per un periodo che mi sembra di ricordare 3 anni è stato tumulato( dal 1981 al 1984) anche un altro mio zio in attesa che il comune costruisse una nuova sezione di loculi.
    All’epoca dell’acquisto( anni 50) il rapporto economico era stato trattato direttamente dal costruttore.
    Ora il problema è questo: noi parenti non siamo in grado di esibire nessun contratto che riporti i patti intercorsi tra il costruttore e la mia famiglia; in tutta verità non sono neanche in grado di ricordare di aver mai visto tale documento o se questo fosse veramente esistito o se la trattativa e gli accordi fossero addirittura verbali.
    Io so solo che abbiamo sempre considerato il loculo nostro e mai il Comune ha nel corso di 60 anni fatto a noi nessuna richiesta .
    Nel 2012 il Comune ha approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria in cui dedica alcuni articoli proprio a questi loculi, al fine immagino di regolamentare una costruzione che all’epoca aveva probabilmente autorizzato ma senza determinarne delle regole di durata.
    Il Sindaco mi ha personalmente detto che loro non hanno nulla; gli ho chiesto se avesse almeno una delibera di giunta di allora o il nulla osta prefettizio per saperne di più. Niente se non evasivo.
    Insomma neanche loro sono in grado di stabilire se ci fosse una convenzione e per quanti anni .
    Adesso il problema e questo: dagli articoli del regolamento dedicati a questa parte di cimitero il Comune stabilisce che decorsi 50 anni dall’ultima tumulazione il loculo torna nella disponibilità dell’amministrazione che può a suo parere stabilire se concedere onerosamente una nuova convenzione o altro che ancora non so.
    Ho protestato per il fatto che non sono convinto che mia madre avesse acquistato il loculo per una durata maggiore a 50 anni, forse lei era convinta di averlo acquistato; conosco le questioni relative al diritto di superficie e forse è più sensato pensare a 99 anni ….
    Ho fatto presente che nel 1981 era presente un’altra salma e che allora il conteggio dei 50 anni doveva essere effettuato da tale data; ovviamente non sono di questo avviso.
    Mi hanno addirittura ventilato la possibilità di estumulazione di entrambe le salme presenti e deporle in altra parte del cimitero assieme all’urna cineraria di mia madre.
    Le ultime volontà che vorrei esaudire erano naturalmente quelle di essere messa li con suo marito, mio padre.
    grazie

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