La sentenza TAR Liguria n. 211/2024 del 28/4/2025 contiene un principio interessante: non è necessario per la realizzazione di un impianto di cremazione che questi sia preliminarmente inserito nel piano regolatore cimiteriale.
Il principio deriva dalla bocciatura dell’affermazione della ricorrente contro il comune di Genova, per l’approvazione di un impianto di cremazione nel cimitero di Staglieno.
Alla luce di ciò, la ricorrente lamentava che il piano regolatore cimiteriale non fosse menzionato negli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione dell’impianto.
Così considerando questo punto il principale parametro di legittimità per le opere all’interno delle aree cimiteriali.
Estratto delle motivazioni della ricorrente
“Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e artt. 27 e 28 LR n. 15/2020.
Negli atti dell’amministrazione non risulterebbe neppure menzionato il piano regolatore cimiteriale ex artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), principale parametro di legittimità per la valutazione delle opere da realizzare all’interno delle aree cimiteriali.“
Conseguentemente il TAR respinge la tesi della ricorrente contro il Comune di Genova, specificando che considera il motivo palesemente infondato.
Difatti le norme sul piano regolatore cimiteriale disciplinano la costruzione e l’ampliamento dei cimiteri, non dei crematori, che sono costruzioni accessorie da realizzare all’interno dei cimiteri esistenti.
Estratto della sentenza per quanto di interesse
“Palesemente infondato è il settimo motivo di ricorso, con cui
Il piano non è menzionato per la evidente ragione che le disposizioni impropriamente citate disciplinano la costruzione e l’ampliamento dei cimiteri, non già dei crematori, che debbono necessariamente essere realizzati – quali “costruzioni accessorie” (art. 56 D.P.R. n. 285/1990) – entro i recinti dei cimiteri (art. 343 del Regio decreto 27/7/1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).”
Si rimanda alla sentenza che contiene vari ed interessanti ulteriori pronunciamenti del Tar sulla natura dei crematori.
La sentenza, sia come massima che integralmente, può reperirsi anche all’interno dell’area Sentenze del sito www.funerali.org
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