Anche se possa apparire strano o, meglio, riferibile ad una sorta di “archeologia giuridica” (dato che molte persone non erano ancora “operative”), vi è ancora chi ricorda quanto prevedesse l’art. 117 Cost., prima dell’entrata in vigore (avvenuta l’8 novembre 2001) della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Infatti, il suo testo originario era:
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[I] La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: [ 1 ] = ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; = circoscrizioni comunali; = polizia locale urbana e rurale; = fiere e mercati; = beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; = istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; = musei e biblioteche di enti locali; = urbanistica; = turismo ed industria alberghiera; = tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; = viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; = navigazione e porti lacuali; = acque minerali e termali; = cave e torbiere; = caccia; = pesca nelle acque interne; = agricoltura e foreste; = artigianato; = altre materie indicate da leggi costituzionali.