Impianti di cremazione: quanto sarebbe importante l’art. 8

Purtroppo, la L. 30 marzo 2001, n. 130 sembra soffrire di inadempienze, non solo quella collegata all’incipit del suo art. 3, ma anche per altri aspetti.
Come noto, la legge è entrata in vigore il 4 maggio 2001, e già il suo art. 6, comma 1 prevede (prevedeva?) che entro sei mesi (4 novembre 2001) dovessero essere elaborati piani regionali di coordinamento per la realizzazione di crematori, disposizione in larga parte rimasta sulla carta, salvo che, tardivamente, oggi attuata, in qualche modo, sono da un numero striminzito di regioni, non senza trascurare come in altre regioni vi siano state auto-proroghe del termine, a volte anche ripetute.
Ritornando per un momento all’art. 3, non si può omettere di ricordare l’intervento del Consiglio di Stato con parere della Sezione I n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 in relazione ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, partendo dallo stato di fatto delle non avvenute (allora, come oggi) modificazioni previste, ha affermato inizialmente:
Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall’art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrate in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario.
Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina
(self executing) devono ritenersi senz’altro applicabili, per giungere a ritenere comunque ammissibile l’affidamento ai familiari delle urne cinerarie, ma non la dispersione delle ceneri, dove il diverso orientamento trova una sua ratio nel fatto che la seconda presenta caratteristiche di irreversibilità.
Non si affronta qui il fatto che recentemente (2022) qualcuno, svolgente funzione per cui il sopra ricordato parere del Consiglio di Stato non dovrebbe essere ignoto, avrebbe affermato che la legge non è ancora applicabile, né il fatto che era stato iscritto all’O.d.G. della Conferenza Stato-Regioni per la seduta dell’11 luglio 2001 un testo di modifica del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, successivamente ritirato.

Questo richiamo alle vicende di attuazione dell’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 è stato collocato dopo quello riferito all’inattuazione dell’art. 6, in quanto il Consiglio di Stato (questa volta in sede giurisdizionale), con la pronuncia della Sez. IV, del 3 gennaio 2002, n. 14, ha riaffermato l’inadempienza dello Stato, questa volta in relazione alla non avvenuta emanazione (… Entro tre mesi …., cioè entro il 4 agosto 2001) del decreto interministeriale di cui all’art. 8 stessa L. 30 marzo 2001, n. 130 [1].
Si tratta di una disposizione di particolare interesse, e la stessa previsione del ricorso ad un decreto interministeriale indica come si tratti di aspetti che si proiettano in più contesti.
Incidentalmente, i Ministeri indicati hanno ora diversa denominazione (cosa di scarso rilievo), trattandosi, ricorrendo alle denominazioni attuali, del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico. Un cenno va fatto al concerto con l’(ex) Ministero dell’ambiente (che nel tempo ha subito plurime modifiche di denominazione), dato che questo porta a ricordare come l’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. (nel testo entrato in vigore successivamente alla L. 30 marzo 2001, n. 130) preveda che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema afferisca alla competenza legislativa (e, quindi, anche regolamentare) – esclusiva – dello Stato.
Il coinvolgimento di questo Ministero ha riguardo in particolare alle emissioni, ricordando di come questo possa contare sulle professionalità dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale – https://www.isprambiente.gov.it/it), professionalità che potrebbero dare un contributo anche per quanto riguarda i materiali per la costruzione delle base per la cremazione.
Il MISE è comprensibilmente cointeressato per la realizzazione dei crematori per quanto riguarda gli impianti e gli ambienti tecnologici, unitamente ai materiali per la costruzione delle base per la cremazione.
Rispetto a questo ultimo aspetto, va detto come nel frattempo vi siano stati anche interventi da parte di UNI (che sono ormai in fase di revisione) con l’adozione delle norme tecniche UNI 11519 “cofani funebri – casse di legno – cofani non conformi senza prove (CSP) – metodi di prova e criteri di verifica per l’idoneità all’impiego” ed UNI 11520 “cofani funebri – casse di legno – terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura”, anche se questo non siano specificatamente rivolte all’impiego nella pratica funeraria della cremazione.

La mancata emanazione del decreto interministeriale costituisce un limite evidente, sia dal punto di vista di chi progetti e costruisca gli impianti di cremazione ed, altresì, dei gestori, dal momento che la mancata definizioni di questi aspetti, espone a difformità di trattamenti nelle varie realtà, laddove le AUA sono rilasciate dalle ARPA (regionali, talora anche provinciali) senza che queste possano contare su parametri ed indirizzi che siano abbastanza conformi su base nazionale.
La carenza di indirizzi omogenei sta vieppiù producendo difficoltà nella gestione degli impianti di cremazione, che stanno sempre più crescendo inducendo anche ad elaborazioni che possano essere di ausilio ai Ministeri chiamati al concerto.
È importante che questa previsione, per quanto ormai abbondantemente in ritardo rispetto al momento in cui formalmente doveva essere adottata, trovi attuazione, anche favorendo il dialogo e il confronto sereno e tecnicamente fondato tra le diverse istanze chiamate all’attuazione dell’art. 8 L. 30 marzo 2022, n. 130 o, meglio, auspicabilmente coinvolgendo nel processo elaborativo anche che quotidianamente operi in materia.


[1]Art. 8. (Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione

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Sereno Scolaro

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