Cimiteri particolari pre-esistenti

Nelle diverse realtà vi possono essere cimiteri c.d. particolari sorti prima del 24 agosto 1934, data di entrata in vigore del T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., che, a partire dall’art. 82, comma 4 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.
In realtà il termine temporale da assumere a riferimento non è quello dell’entrata in vigore di questo Regolamento (nazionale) di polizia mortuaria, quanto quello sopra indicato cioè dell’entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie …, in conseguenza del disposto dell’art. 340 di questo ultimo, disposizione che ha natura di norma di ordine pubblico interno, prevedendo non solo la sanzione, per il caso di sua violazione, ma altresì il “ripristino” della situazione violata.
Non a caso le previsioni del Regolamento nazionale di polizia mortuaria successive (e testualmente mantenute fino all’attualmente vigente) fanno riferimento a questa data, con la conseguenza che i cimiteri particolari esistenti sono storicamente pre-esistenti, indipendentemente dai soggetti che ne siano titolari e, altrettanto, indipendentemente dall’epoca di impianto (a volte, anche pre-Unitaria), essendo divenuta, con l’entrata in vigore del T.U.LL.SS., non compatibile la loro realizzazione/impianto.
Quella dell’art. 340 T.U.LL.SS. costituisce per certi versi un’anticipazione di quella impostazione che, pochi anni dopo, si ritroverà nell’art. 824, comma 2 C.C., segno che si era venuta a formare nel tempo un convincimento circa la natura dei cimiteri, formazione che ha interessato sia la giurisprudenza sia la c.d. dottrina, che, nel tempo, aveva visto oscillazioni via via, sempre di più, smorzantesi ed indirizzandosi verso tale convincimento, fino a divenire consolidato.

Una delle conseguenze è stata quella di rendere incompatibile col sistema ogni prospettazione non solo di pervenire all’impianto di nuovi cimiteri, diversi da quelli comunali, ma altresì quella di inibire de iure la possibilità che i cimiteri particolari pre-esistenti potessero essere suscettibili di ampliamento, in qualche modo “cristallizzandoli” nella situazione, sia dimensionale sia in termini di titoli di accoglimento, quale sussistente alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS. stesso.
Si tratta di effetti, non sempre adeguatamente colti (talora neppure da parte dei comuni), che portano ad ulteriori effetti, come nel caso in cui i cimiteri particolari pre-esistenti siano nella titolarità di “soggetti” che, nel proprio ordinamento (o usi e tradizioni) qualifichino le sepolture non con criteri “a rotazione”, ma unicamente “ad accumulo”, in particolare nei contesti culturali in cui si escluda l’esumazione dalle sepolture ad inumazione o, ma i casi sono del tutto meno frequenti, per non dire assenti, l’estumulazione dalle sepolture a tumulazione.
Questione che si collega, in parte, anche con la tematica spinosa delle concessioni cimiteriali sorte in perpetuo (Cfr.: l’inciso relativo presente nell’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), anche se, in due casi, siano state trovate soluzioni che “salvano” aspetti ben differenti.
Stante la prevalenza della prima ipotesi, il riferimento viene a considerare principalmente i cimiteri ebraici. Una situazione abbastanza, anche se non totalmente, simile potrebbe aversi per le sepolture delle persone professanti culti islamici, che non si affrontano difettando la condizione di pre-esistenza all’entrata in vigore del T.U.LL.SS.

In ordine cronologico, occorre dapprima citare l’art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 “ Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane che prevede:
(A) che – su richiesta della Comunità ebraica locale – i piani regolatori cimiteriali (P.R.C., art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) prevedano reparti speciali (Cfr.: art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) per l’accoglimento dei defunti ci professione ebraica,
(B) vi sia, in tali reparti speciali, una concessione (Cfr.: art. 90 [1] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.),
(C) le sepolture, sia nei cimiteri particolari pre-esistenti sia nelle concessioni avute nei reparti speciali di cui sopra, sono perpetue.
In altre parole si “separa”, si “scinde” la concessione – sempre a tempo determinato e di durata non eccedente i 99 anni (Cfr.: art. 92, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) – dalla sepoltura, separazione che (comma 4) viene “risolta” prevedendo un obbligo (per il comune si tratta sempre di una facoltà, tranne che in questo – e quello che verrà affrontato successivamente) di rinnovo della concessione (fatta alla Comunità ebraica) ogni 99 anni.
Si ricorda inoltre che lo stesso comma 4 prevede che gli oneri della sepoltura siano a carico degli interessati o, se questi manchino, della Comunità ebraica locale o, infine, dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Il secondo caso è quello regolato all’art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 127 “ Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, abbastanza similare, anche qui prevedendosi:
(A) la richiesta della Chiesa,
(B) la concessione di area, la perpetuità delle sepolture,
(C) l’onerosità a carico della Chiesa (non vi è cenno agli “interessati”),
(D) il rinnovo ogni 99 anni.

Rimangono alcuni aspetti, di una certa quale criticità. Infatti, non si può escludere che in altre situazioni, in dati cimiteri particolari pre-esistenti il soggetto titolare possa, eventualmente nel passato, magari in epoche ben risalenti, avere “assegnato” alcune aree interne al cimitero particolare pre-esistenti con la previsione della perpetuità, situazione che rimane un rapporto “interno” tra il soggetto titolare e gli assegnatari (o loro attuali aventi causa) o assunto l’”impegno” a non provvedere ad esumazioni o ad estumulazioni, per le sepolture a tumulazione.
Si tratta di situazioni che, in quanto rispondenti alla logica del cimitero “ad accumulo”, e senza limiti temporali, dal momento che producono la conseguenza di raggiungere, prima o poi (quando, in taluni casi, ciò non sia già avvenuto), ad una situazione di saturazione delle disponibilità di accoglimento.
Peraltro, si ha “accumulo” anche quando i termini di fruizione siano particolarmente lunghi o quando si faccia ricorso a sistemi di sepoltura che richiedono durate estese o, semplicemente, maggiori dell’ordinario turno di rotazione decennale, nonché, in aggiunta, quando eventuali rinnovi siano assentiti con una certa quale ampiezza.
In tal caso, fermo restando l’effetto che i cimiteri particolari pre-esistenti, a differenza dei cimiteri comunali, non possono (dal 24 agosto 1934!) essere ampliati, quando intervenga (o sia intervenuta) la saturazione, il cimitero non può accogliere altri defunti, ma deve essere mantenuto in buono ed ordinario stato di manutenzione e cura.
Potrebbero, in tali evenienze, i cimiteri particolari pre-esistenti essere oggetto di soppressione?
È questione che dovrebbe rinviare all’ordinamento del soggetto titolare, ma richiederebbe che i relativi provvedimenti siano assunti, a valle di quelli previsti dallo specifico ordinamento del soggetto titolare, dai soggetti, con le procedure e le cautele e conseguenze, inclusi i termini temporali di mantenimento successivi ai provvedimenti di soppressione, di cui al Capo XIX D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., come uno degli effetti della soggezione alla vigilanza dell’autorità comunale, anche se comunque non potrà trovare applicazione l’art. 98, comma 1 poiché non sussiste, per definizione, quel regolare atto di concessione col comune.

[1] – All’art. 16, comma 4 L. 8 marzo 1989, n. 101 è indicato l’art. 91, per quanto il riferimento sia all’art. 90.

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Sereno Scolaro

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