Sepolcri di famiglia, familiari, ius sepulchri e alcune (apparenti) “stranezze”

Premessa
Un tempo l’istituto dell’adozione era un unicum, anzi poteva sorgere anche con un atto, per così dire, negoziale di natura abbastanza privatistica.
Questa unicità è venuta meno a partire dalla L. 5 giugno 1967, n. 431 “Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell’adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell’adozione speciale””, che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano un’adozione interessante i minori che si trovavano in specifiche condizioni ed i cui effetti erano (le relative disposizioni sono state di seguito abrogate con la L. 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”) regolati dall’art. 314/26 C.C. [1], dove era evidente una certa quale incongruenza tra l’assunzione dello stato di figlio legittimo [2] e quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
Con la sopra citata L. 4 maggio 1983, n. 184 il precedente istituto dell’adozione (senza aggettivi) è divenuto “adozione di persone maggiori di età”, mentre l’adozione di persone minori con effetti, più o meno simili a quelli dell'”adozione speciale”, è divenuta, semplicemente, “adozione” ed i cui effetti erano dati dall’art. 27 [3].
In altri Paesi è in uso l’accezione di “adozione piena” per riferirsi agli istituti adottivi che producano l’effetto di far assumere lo stato di filiazione in questi termini.
Contestualmente, sono stati introdotti altri istituti adottivi, cioè l’adozione di minori in casi particolari, l’adozione internazionale, quest’ultima articolata in adozione di minori all’estero e/o di minori in Italia (ma anche, italiani) disposta all’estero, in alcuni casi riferendosi a Convenzioni internazionali o a situazioni coinvolgenti Stati non parte di Convenzioni internazionali in materia.
La pluralità di istituti adottivi così formatisi rende sempre difficile affrontare questi aspetti, per cui si opta (trascurando intenzionalmente per ragioni di brevità espositiva, le diverse fattispecie che si articolano nel concetto di “adozioni internazionali”, dove potrebbero intersecarsi anche normative di altri Stati) per un qualche cenno sull’adozione di minori in casi particolari, limitatamente agli effetti, dal momento che per l’art. 55 L. 4 maggio 1983, n. 184, a tale istituto adottivo si applicano le disposizioni degli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304 C.C., cioè disposizioni propriamente pertinenti all’adozione di persone maggiori di età: si potrebbe dire che questo istituto adottivo costituisca una sorta di “ponte” tra l’”adozione” (senza aggettivi, ma “piena” e – in ogni caso – riferita a minori) e l’”adozione di persone maggiori di età” [4].

Le persone adottate possono essere qualificate quali “familiari” del concessionario?
La domanda sorge dalle peculiarità (ma anche dalla pluralità di istituti adottivi) dato che i diversi istituti sopra considerati pongono l’adozione (o, le adozioni, dovendo “puntualizzare” a quale istituto adottivo si debba, caso per caso, fare riferimento) in posizione di sostanziale alterità giuridica rispetto ai vincoli di parentela e/o di affinità, generalmente assunti come fattori di qualificazione della posizione di “familiari” del concessionario, ai fini dell’applicazione dell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e delle sue declinazioni da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Effettivamente, quando il Regolamento comunale di polizia mortuaria faccia ricorso ai (soli) fattori della parentela e/o dell’affinità la questione potrebbe porsi, non sottovalutando il fatto che, spesso (o, pressoché sempre?), il rapporto di adozione produce legami affettivi così forti che un’eventuale opposizione dell’assenza di vincoli di parentela e/o affinità sarebbe poco comprensibile.
Forse, per superare queste “stranezze” potrebbe farsi ricorso all’art. 536, comma 2 C.C. [5], che, dichiarando l’equiparazione tra “figli” e “adottivi” (si fa rilevare come rimanga inespresso il sostantivo “figli” …, difettando il rapporto di parentela), consente abbastanza agevolmente di qualificare gli “adottivi” come appartenenti alla famiglia dell’adottante.
Rimane irrisolta la questione che si collega al rapporto giuridico di affinità che non verrebbe a potersi assumere rilevante (si pensi al coniuge dell’adottato), con la conseguenza che questo ultimo aspetto potrebbe essere oggetto di apprezzamento attraverso il Regolamento comunale di polizia mortuaria, una fonte che individua, nel concreto, la qualificazione di “familiari” del concessionario, ad esempio, includendo, accanto ed oltre, alle persone per le quali sussistano vincoli di parentela e/o di affinità, anche le persone con cui sussistano rapporti di adozione, meglio se con la precisazione “a prescindere dalla natura dell’adozione” (ed esteso ai loro coniugi o persone a questi assimilate).
Questo per tenere conto che i rapporti di “famiglia” non si formano solo per vincoli di parentela e/o affinità, ma anche per comunanze di vita e di affetti. In fondo, la famiglia è pur sempre una società naturale in cui agiscono, si svolgono relazioni interpersonali spesso significative.


[1] – Codice Civile, Art. 314/26. (Effetti dell’adozione speciale)
[I] Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.
[II] Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.
[2] – Si rammenta che i termini di figlio legittimo (o, di figlio naturale) non possono essere ulteriormente utilizzati dopo l’entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 159 e atti attuativi di questa. I termini attuali sono figli nati nel matrimonio, oppure figli nati fuori dal matrimonio
[3] – Legge 4 maggio 1983, n. 184, Art. 27
[I] Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
[II] Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei.
[III] Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
Per inciso, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 del 31 maggio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1 qui riportato.
[4] – Va tenuto presente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 79 del 28 marzo 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, comma 2 C.C., prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e i parenti dell’adottante.
[5] . Codice Civile, Art. 536. (Legittimari.)
[I] Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.))
[II Ai figli ((…)) sono equiparati ((…)) gli adottivi.
[III] A favore dei discendenti dei figli ((…)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((…)).

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Sereno Scolaro

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