Norme correlate: Art. 94 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 cod. civ., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto a ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass. Sez. 2 2-2 2016 n. 1994 Rv. 638787-01, Cass. Sez. 2 12 maggio 2017 n. 11971, non massimata, per tutte). Risultano
non eccessive anche le spese relative al sepolcro e al dato che nelle spese funerarie vanno ricomprese non solo le spese per la tumulazione in senso stretto, ma anche le spese per il loculo e perciò anche le spese per la costruzione della tomba.