Applicazione del D.Lgs. 201/2022 alla determinazione delle tariffe di cremazione

Le precisazioni della Circolare SEFIT Utilitalia n. 2615/DG del 28 ottobre 2025

In occasione della comunicazione dei nuovi valori tariffari massimi per l’anno 2026,
SEFIT Utilitalia ha diffuso una nota di approfondimento sul quadro normativo applicabile
alla determinazione delle tariffe di cremazione alla luce del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (TUSPL).
La Circolare chiarisce come il decreto abbia introdotto un insieme di criteri e principi che, pur non sostituendo la disciplina di settore (L. 30 marzo 2001 n. 130 e D.M. 1 luglio 2002 – D.M. 16 maggio 2006), ne integra le modalità applicative, incidendo sui processi di aggiornamento e definizione delle tariffe comunali.

Un servizio pubblico locale a rilevanza economica

La cremazione è riconosciuta tra i servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica,
soggetti alla regolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi dell’art. 7 TUSPL, essendo parte dei servizi cimiteriali.
Il richiamo normativo è ampio: dal R.D. 1265/1934 (art. 343), che impone ai Comuni di concedere gratuitamente l’area cimiteriale per la costruzione dei crematori, fino alla L. 130/2001, che ha introdotto un sistema tariffario nazionale e la competenza comunale nella gestione del servizio.

Dopo avere richiamato le norme applicabili, la circolare SEFIT Utilitalia precisa che ad avviso della Federazione varrebbe quanto segue:


1) la tariffa massima sul territorio nazionale è quella stabilita con i citati D.M. 1/7/2002 e 16/05/2006 e quindi l’insieme di queste disposizioni, unitamente alla L. 130/2001, costituiscono disciplina di settore fatta salva dal TUSPL;
2) la tariffa vigente per ogni crematorio è stabilita dal Comune, in misura inferiore o pari a quella massima
ministeriale, e aggiornata il 1° gennaio di ogni anno;
3) in caso di affidamento del servizio prima dell’entrata in vigore del TUSPL, la tariffa stabilita dal Comune (punto
2) segue i criteri previsti dal contratto di servizio. Tuttavia, se il Comune agisce in accordo con il concessionario
ci possono essere delle modifiche contrattuali in corso di rapporto, ma dette modifiche devono essere compatibili con la normativa nel frattempo introdotta (vale a dire il TUSPL e decreti MIMIT).
Cosicché la tariffa, sempre determinata dal Comune, deve garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del PEF presentato (ad es. VAN, TIR), revisionato in base ai nuovi numeri di cremazioni, all’evoluzione dei costi ed investimenti previsti e al rispetto del contenuto del contratto.
In definitiva, si applicheranno in tal caso i criteri per la determinazione della tariffa e per il suo aggiornamento previsti nel TUSPL;
4) per gli affidamenti successivi all’entrata in vigore del TUSPL la tariffa è stabilita dal Comune (punto 2) in
applicazione delle citate disposizioni degli artt. 24 e 26 e dei citati decreti MIMIT relativi al piano economico
finanziario, indicatori di qualità, contratti e bandi tipo;
5) in caso di gestione in economia diretta del crematorio le tariffe dal 1° gennaio 2026 sono determinate secondo
i criteri di cui al punto 4).

Fonte: Circolare SEFIT Utilitalia n. 2615/DG – Roma, 28 ottobre 2025

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