L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie costituisce una delle possibili alternative che l’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 ammette.
Allorquando, non essendovi una dispersione delle ceneri, vi sia una conservazione delle urne cinerarie contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione.
In alcune regioni questa modalità di conservazione è stata ri-denominata con altre formulazioni, sulle quali volutamente non si entra, avendo presente come la materia dell’”ordinamento civile” sia considerata all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
Ad esempio, affidamento personale, conservazione in ambito privato, ma anche prevedendo che soggetto affidatario possa essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto e dai suoi familiari.
In tutti casi in cui trovano applicazione queste possibili alternative, rimane (rimarrebbe?) fermo che la scelta tra queste (come anche per la dispersione) avvenga “nel rispetto della volontà del defunto”.
Ciò costituisce un principio di applicazione generale, non solo per quanti optino per la cremazione, ma in relazione agli atti di disposizione post mortem del corpo e/o spoglie mortali.
Probabilmente, il fattore di differenziazione, se ve ne sia una (cosa di cui si dubita, stante l’identica terminologia risultante allo stesso art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130), è dato dalle ipotesi di scelta per la dispersione delle proprie ceneri.
Essa richiede adeguate (sufficienti?) prove, circa tale specifica volontà ad una siffatta “destinazione”, questione affrontata pressoché unicamente dal TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100 secondo cui:
“… tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che consegue – se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius” – che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata2 con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie.
Nello stesso senso depone, inoltre la sopradescritta disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al comune dai familiari dell’interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri”.
Per inciso, da questa pronuncia si ricava anche che i familiari non potrebbero scegliere un affidatario, ma – soprattutto – che l’identità delle formule utilizzate dalla legge nelle norme di riferimento (“nel rispetto della volontà del defunto”) non consente differenziazioni particolari.
L’art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, in attuazione della seconda finalità enucleata all’art. 1 (… …,” nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.”), ha introdotti i commi 3 e 4 all’art. 411 C. P., prevedendo:
“[III] “Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
[IV] La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.””
Con la conseguenza che quell’”espressa” sembrerebbe richiedere un qualche cosa in più, in termini di prova, rispetto alla semplice “nel rispetto della volontà del defunto”.
Da quanto risulti, l’accesso all’istituto dell’affidamento (rimuoviamo l’aggettivo solo per prevenire criticità che potrebbero derivarne da plurime qualificazioni de facto presenti) delle urne cinerarie appare via via sempre maggiormente consistente.
Probabilmente perfino superiore a quelle che risultanti da specifiche ricerche.
Cosa che fa sorgere sospetti di una “deformazione” dell’istituto medesimo, secondo impostazioni nettamente privatistico/proprietarie.
Semplificando grossolanamente: “… le ceneri sono mie (non del defunto …) e ne faccio quel che voglio …”.
Ciò infonde la sensazione che non manchino casi in cui i familiari vi ricorrano non per “conservare” l’urna, quanto per pervenire, materialmente, a iniziative di dispersione.
E questo, senza avere gli incombenti propri previsti per pervenire alla materiale dispersione delle ceneri, a prescindere dai luoghi (in certi casi limitati, se non vietati), modi, titolarità ecc., anche quando queste operazioni vengano ritualizzate.
Sotto il profilo penalistico, si evidenzia la portata della modifica all’art. 411 C.P., per il quale (comma 3) la non rilevanza di fattispecie penale richiede (a) autorizzazione, (b) espressa volontà del defunto.
In difetto di entrambi questi presupposti, la dispersione delle ceneri (c) non autorizzata, o (d) effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, rimane fattispecie penale (per l’aspetto sanzionatorio, comunque non “leggerissimo” si rinvia alla norma citata).
Il fatto che vi siano persone che cercano di “aggirare” le norme previste per la dispersione delle ceneri, con il ricorso al più agevole istituto dell’affidamento, magari considerando che nessuno provvede a controllare/verificare le modalità di “conservazione” (inclusa la continuità nel tempo), potrebbe – forse – essere imputabile a consigli impropri.
Si ritiene che, in via abbastanza diffusa, le persone non abbiano dimestichezza con le procedure pertinenti, salvo quando non vi debbano provvedere, e che non manchino “suggeritori”, che appaiono informati in quanto commissionati.
Alcune situazioni, venute alla luce in qualche località (a volte oggetto di interventi televisivi, in trasmissioni ascrivibili alle tipologie del gossip) e che hanno portato ad esiti incoerenti, consentono di presumere queste situazioni e la loro origine.
Dal momento che il Titolo IV, Capo II del C.P. è dedicato ai “Delitti contro la pietà dei defunti”, pare opportuno ricordare come l’immediatamente successivo Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico” inizi con l’art. 414, rubricato quale “Istigazione a delinquere.
Esso prevede sia punito chi pubblicamente istighi a commettere uno o più reati, per il solo fatto dell’istigazione:
– con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
– con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni e, se si tratti di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel primo caso.
Stante il portato dell’art. 411, comma 4 C.P. (fattispecie eventualmente riferibile a chi provveda ad indebite dispersioni di ceneri o ponga in essere quanto a ciò inteso), le persone che “consiglino” determinati comportamenti in funzione di mettere in atto le condizioni, materiali, per effettuare dispersioni di ceneri senza autorizzazione e/o con modalità differenti da quelle riconducibili alla volontà del defunto, vengono ad operare all’interno della fattispecie dell’art. 414, comma 1 (e, se del caso, comma 2) C.P.
Da qui l’esigenza che quanti assistano i familiari in tali frangenti, operino secondo adeguati, per quanto minimali, livelli di professionalità, tali da non incorrere essi in un tale reato.
Non dimenticando l’art. 50 C.P.P.
10 thoughts on “L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieri”
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Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.
Grazie per la risposta, questione molto interessante quella sollevata, ma è sorpassata dal fatto che il Comune in questione permette l’apposizione dell’urna di chiunque in loculo perpetuo, e questo anche a prescindere dai legami di parentela con il titolare attuale o del concessionario originario, ma così facendo, in ogni caso, sia che si tratti di parenti o di estranei, la conseguenza è che si perde la perpetuità del loculo. Ed è questo il solo aspetto che mi premeva approfondire. Rifletto sul fatto che, permettendo l’apposizione dell’ urna di chiunque, se da una parte l’intento è quello di limitare la richiesta di costruzione di nuovi loculi (che, quando si tratta di loculi che andrebbero a perdere perpetuità, abbiamo visto essere più ipotetica che reale), si rischia concretamente di far vacillare il divieto assoluto di mercimonio dei loculi, che potrebbe rappresentare la vera e unica forma di compensazione per la perdita della perpetuità. Grazie per l’ottima discussione.
x Daniele
a nostra conoscenza il criterio di utilizzo di un loculo già concesso e in presenza di feretro per collocarvi l’urna cineraria di non familiare, usato dal comune in cui ci ha segnalato il caso, risulta singolare. E’ possibile una situazione siffatta, ma facendo ricorso al comma 2 dell’art. 93 del DPR 285/1990 combinato col paragrafo 13.3 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993:
ARt. 92 comma 2.
Puo’ altresi’ essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche’ di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
paragrafo 13.3 – E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
Ma la circolare è sempre stata interpretata nel senso che un loculo se aveva spazio fisico per accogliere urne o cassette di ossa, poteva essere usato a tale scopo, ma sempre per chi aveva diritto ad essere sepolto in quel tumulo. E’ pur vero che un tempo, quando la cremazione era quasi inesistente, era il feretro la cosa preponderante. Ora, invece, con la diffusione della cremazione – di fatto – un loculo è diventato una tomba di famiglia (e quindi non limitato alla sola sepoltura del defunto originario dentro una bara), con ciò che ne consegue circa l’ammissibilità nel tumulo. Ha poi pienamente ragione laddove segnala il possibile mercimonio di posti in loculo con tale tipo di “interpretazione larga” della norma.
Grazie, gentile Redazione, leggo con attenzione e prendo nota. Per concludere questa disamina, ritengo ci siano spunti per impugnare un eventuale provvedimento di conversione da parte del Comune in concessione trentennale della concessione perpetua a fronte della richiesta di apposizione di urna cineraria di familiare (nel senso della dottrina favorevole) in loculo già occupato da oltre 60 anni da altro familiare, senza estumulo. E ciò in ragione del fatto che la concessione originaria si riferiva alla generica sepoltura di salme dei familiari, senza indicazione nominativa e senza un loro numero predeterminato, e senza che venisse fatto alcun cenno alle urne cinerarie. L’ampliamento delle possibilità contenitive di un loculo perpetuo già occupato (con apposizione di urne cinerarie) si può dedurre dalla legge statale, regionale e dallo stesso regolamento comunale, ove l’obbiettivo è quello di sfruttare lo spazio a disposizione (specie quello delle tombe di famiglia perpetue). Mi sembra ovvio, pertanto, che la fruizione di questa possibilità non possa e non debba far decadere la caratteristica della perpetuità del loculo, poichè tutti (o quasi) sarebbero portati a optare per il mantenimento dello status quo, con la conseguenza di compromettere fin da subito la grandissima potenzialità del miglior uso del loculo. Il Comune avrebbe ragione nel solo caso in cui l’obbiettivo di tutti fosse quello di abbattere a tutti i costi la persistenza delle concessioni perpetue. Cosa che francamente non credo. Soprattuto perchè sarebbe un’atteggiamernto in grave contraddizione con le problematiche della gestione dei cimiteri di oggi. Le concessioni perpetue, congiunte alla pratica sempre più diffusa della cremazione, se garantite nella loro durata perpetua, possono/potrebbero rappresentare una vera soluzione ai noti problemi cimiteriali.
x Daniele
le concessioni perpetue sono un aggravio insostenibile, dal punto di vista economico, per un Comune, a meno che non tariffi ogni nuova immissione in maniera significativa. Concordiamo che è meglio la sepoltura in cimitero, anche in concessione perpetua, piuttosto che l’affido di urna cineraria familiare o la dispersione. Il criterio fondamentale che sta alla base dei cimiteri è che sono i luoghi di memoria di una collettività. La vita dei cimiteri sono i morti e se questi vanno in altri luoghi anche il cimitero, alla lunga, rischia di morire … come istituzione.
Buongiorno, vorrei un parere circa la paventata perdita di perpetuità di un loculo occupato da oltre 60 anni dal feretro di un congiunto del concessionario originario, concessione perpetua rilasciata nel 1962 in comune della Brianza (Lombardia), allorquando si volesse oggi tumulare nello stesso loculo un’urna cineraria oggi di altro familiare, con novazione della concessione perpetua in concessione trentennale. Non sarebbe previsto alcun estumulo della salma originaria. Possibile che la semplice apposizione di urna cineraria in loculo perpetuo faccia perdere perpetuità? Secondo lo scrivente, non ci sarebbe alcuna modifica del contratto originario, ma solo un miglior uso del loculo (utilizzo di spazio disponibile). Secondo il Comune, invece, ogni modifica della concessione originaria farebbe perdere il carattere della perpetuità. Compresa la semplice apposizione dell’urna. Grazie.
Occorrerebbe, come sempre, dare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria. In difetto, va tenuto presente come in via generale le concessioni cimiteriali non siano oggetto di c.d. novazione (anche se vi sono stati, rarefatti, orientamenti che l’ammettevano).
Grazie per la risposta. Il regolamento cimiteriale è quello del comune di V… che, sebbene ammetta esplicitamente l’apposizione dell’urna cineraria accanto al feretro in loculo perpetuo, in altro articolo, afferma che ogni modifica al contratto di concessione originario faccia venir meno la perpetuità, senza specificare quali siano le modifiche che fanno da innesco. Sulla scorta di questo articolo, il Comune deduce che l’apposizione dell’urna in loculo perpetuo sia modifica contrattuale, da lì conversione da concessione perpetua a trentennale.
Occorre una analisi approfondita sia dei testi del regolamento che del contratto di concessione, per dare una soluzione definitiva.
Le faccio un esempio: Se il contratto di concessione a suo tempo sottoscritto dicesse che la concessione del loculo è per la tumulazione della salma di XY, anche se fisicamente vi fosse spazio per l’urna, l’immissione di una nuova salma determina una necessità di variazione.
Se invece il testo del contratto avesse detto che la concessione del loculo è per la tumulazione del concessionario XY e di membri della sua famiglia e l’urna cineraria, essendoci posto, è di un membro della famiglia, allora non vi è necessità di novazione contrattuale.
Il passaggio da perpetuo a tempo determinato è obbligatorio, anche laddove vi sia una novazione contrattuale, essendo vietate nuove concessioni perpetue a far tempo dal 10/2/1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975.
Grazie per il vostro commento. Da quanto ho potuto acclarare, il contratto di concessione perpetua menziona genericamente solo le salme dei familiari (non identitificati nominativamente) del concessionario, senza specificare nulla sulla questione delle urne. Del resto, nel 1962, la cremazione era pressoché sconosciuta come pratica di tumulazione. Solo nei primi anni di questo secolo le disposizioni regionali della Lombardia hanno introdotto la possibilità di inserire urne nei loculi, con la sola limitazione dello spazio a disposizione. L’urna che vorrei tumulare appartiene alla moglie del figlio e unico erede vivente del concessionario originario. E non credo ci siano dubbi sul fatto che possa essere considerata come quella di un familiare. Quanto alla questione dell’urna, non menzionata nella concessione originaria, credo che ci si possa appellare alle prerogative che si sono generate a seguito della legge regionale citata, dove si amplia l’ uso del loculo, al fine del miglior uso dello stesso, e ciò in virtù della notoria carenza di spazi nei cimiteri italiani. Normalmente, dal momento che quasi tutti credo siano portati a salvaguardare comunque la perpetuità dei loculi, una volta che si affronta la prospettiva di perderla per la richiesta di apposizione di urna, credo di non sbagliare nel sostenere che tutti (o quasi) opterebbero per la richiesta di altro loculo o di altra sistemazione in concessione trentennale, con ciò vanificando completamente l’intento legislativo. In poche parole, i loculi perpetui rimarranno (in perpetuo) con una sola salma e i cimiteri italiani continueranno a doversi allargare a dismisura. Anche dal punto di vista pratico, non riesco a trovare alcun senso nell’interpretazione comunale.
x Daniele
la sua affermazione che la moglie di un figlio del concessionario sia familiare del concessionario non è condivisibile.
Rientrano: nella “famiglia del concessionario”, salvo che non sia espressamente previsto un allargamento nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nel contratto di concessione, secondo la giurisprudenza:
Coniuge, ascendenti e discendenti diretti del concessionario.
Quanto agli affini (es. moglie di figlio, cioè nuora del concessionario), la giurisprudenza tende a qualificare l’affine come soggetto “estraneo” al nucleo familiare stretto, salvo che il fondatore abbia esplicitamente previsto una estensione o salvo regolamento/convenzione che lo consenta. In particolare, la Cassazione ha rigettato la pretese di una madre‑suocera o di una nuora che non avesse rapporto di consanguineità col fondatore.
A questo punto si va nel difficile:
Esiste una scuola di pensiero in dottrina che è più rigida e ritiene che il concessionario fermo quello originario e che i subentri nella intestazione della tomba determinino solamente chi ha titolo e dovere di garantire la manutenzione, ma non si estende il numero di persone aventi diritto ad essere sepolti nella tomba. Esiste una diversa scuola di pensiero, cosiddetta “a concessionario mobile”, che prevede che una volta defunto il concessionario originale chi subentra assuma in pieno la qualifica di nuovo concessionario e conseguentemente la familia è quella riferita a questo nuovo concessionario (e non al primo). Secondo questa scuola di pensiero il figlio del concessionario (questo premorto) essendo erede subentra pienamente come concessionario (seguendo i criteri di subentro specificati in regolamento comunale di polizia mortuaria) e la sua moglie facendo parte della famiglia del nuovo concessionario ha diritto ad essere sepolta in questo sepolcro. La seconda scuola di pensiero tende cioé ad allargare la platea dei fruitori di una concessione di antica data. Ciò indipendentemente dal fatto economico, ovvero da quanto si debba pagare per poter essere inserito in quel tumulo. E, ovviamente, a contenere il numero di nuove costruzioni di manufatti necessari in un cimitero.