Cellette ossario e nicchie cinerarie: possono esservi promiscuità?

Al Punto 13.2) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, sono fornite, per le nuove costruzioni, indicazioni – preferibili – per il dimensionamento “interno” dei posti a sistema di tumulazione, indicando
(i) per la tumulazione di feretri le dimensioni di 2,25 x 0,75 x 0,70 m,
(ii) per la tumulazione in ossarietto individuale (altrimenti detti anche: cellette ossario) le dimensioni di 0,70 x 0,30 x 0,50 m,
(iii) per la tumulazione di urne cinerarie le dimensioni 0,30 x 0,30 x 0,50.
Fino a qui queste indicazioni paiono sufficientemente chiare, ma non va dimenticato come qualche regione abbia preferito optare per dimensionamenti differenti (ne è esempio l’Allegato III al Reg. reg. Lombardia 14 giugno 2022, in cui queste misure sono indicate come segue: ossarietti individuali: 0,80 x 0,40 x 0,40 m, nicchie cinerarie: 0,40 x 0,40 x 0,40 m).
Non si entra nel merito, né sull’opportunità di queste opzioni (se non per considerare, in via incidentale, come alcune misure standard di produzione delle cassette ossario possano consentire l’accoglimento di 2 di queste sovrapposte se siano realizzate secondo le indicazioni preferenziali della circolare, ma non se queste siano inferiori).

Assumendo per ragioni di semplicità espositiva le indicazioni della circolare ministeriale ricordata all’inizio, si nota come la lunghezza prevista per gli ossarietti individuali sia superiore al doppio (ne rimangono altri 10 cm) di quella prevista per le nicchie cinerarie, mentre le misure di larghezza e altezza sono uniformi.
In linea di massima le dimensioni delle cassette ossario sono abbastanza standardizzate, mentre per le urne cinerarie un po’ meno, avendo queste semmai l’esigenza di definire la capienza interna, dal momento che costituisce fattore imprescindibile che un’urna cineraria possa accogliere tutte le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere, non potendosi avere un’eccedenza di ceneri rispetto alla capienza dell’urna (se tale condizione di capienza non fosse osservata si avrebbero fattispecie penali).
Va anche aggiunta la considerazione che si è in presenza di “contenitori” il cui contenuto, in entrambi i casi, non presenta inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario (per le cassette ossario: art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.; per le urne cinerarie: art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 marzo 2001, n. 130), per cui si tratta di tumulazioni che non richiedono una chiusura rispondente alle prescrizioni dell’art. 76, commi 8 o 9 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per le tumulazioni di feretri. Ne deriva che si possono prendere in considerazione unicamente le dimensioni del loro ingombro in funzione del sito di collocazione.

Alla luce delle differenze di lunghezza (comunque sia orientato il vano di riferimento) appare legittimo porre la domanda se sia proprio improponibile pensare a che un ossarietto individuale (detto anche: celletta ossario) non possa essere destinato, dal concessionario, ad accogliere non una cassetta ossario, quanto una pluralità di urne cinerarie, almeno 2 stanti le dimensioni, ma molto dipende anche dall’ingombro di ciascuna urna cineraria (ferma restando la questione della sua capienza come sopra ricordato).
La questione potrebbe ampliarsi, dato che la circolare ministeriale ricordata inizialmente, al successivo Punto 13.3) considera che sia consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, dove anche qui vi è un cenno a possibili pluralità.
Magari, in presenza di feretro, se la chiusura del colombaro venisse realizzata in prossimità del feretro, si ricaverebbe un vano vuoto tra la chiusura e la lastra per iscrizioni, in cui collocare – limiti spaziali permettendolo – cassette ossario e/o urne cinerarie.
Tralasciando, per altro quest’ultima soluzione, forse anche laboriosa, oltreché ricorribile solo se queste ultime siano collocate successivamente alla tumulazione del feretro, la prima prospettazione pare del tutto sostenibile.
Mentre non può aversi il contrario, cioè che una nicchia cineraria possa essere utilizzata per accogliere cassetta ossario, dato che le dimensioni di quest’ultima, almeno di norma, sono tali da non poter essere accolta in una nicchia cineraria.

In altre parole, si ritiene che questi manufatti, quando realizzati a buona regola d’arte, possano essere fruiti anche in modo non rigidamente riferito al loro nomen, quanto piuttosto considerandosi in via principale l’aspetto della dimensione interna rapportato a quanto sia richiesto collocarvi.
Tal volta, i Regolamenti comunali di polizia mortuaria possono presentare norme che collegano l’utilizzo di ossarietti individuali all’accoglimento delle (sole) cassette ossario e l’utilizzo delle nicchie cinerarie all’accoglimento delle (sole) urne cinerarie.
In questo secondo caso, la questione è, come visto, dimensionale, ma nel primo non lo è. Ovviamente, spetta ai comuni valutare se e quanto sia funzionale alle esigenze della gestione cimiteriale ed a quelle di dare risposte concrete alle istanze della popolazione, ma dato che la questione reale è puramente dimensionale, forse non guasterebbe disporre di norme regolamentari non ostative.
Infatti, in tale modo di avrebbe che una medesima concessione di queste tipologie di tumulazioni favorirebbe una sistemazione endo-familiare più di una pluralità, magari se allocate, per ragioni dovute (i.e.) alle diverse date di collocazione delle urne cinerarie o delle cassette ossario.

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Sereno Scolaro

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