Servizi pubblici locali, controlli più stringenti sui gestori

Si informa che è iniziato in Senato l’analisi del Disegno di Legge n. 578, di iniziativa governativa, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025”. Come noto il suo obiettivo primario è “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”. Questo disegno di legge rientra negli impegni assunti dall’Italia per l’ottenimento dei fondi previsti dal PNRR (M1C2-13).
Il testo è strutturato in tre Capi principali:
Capo I: Disposizioni in materia di servizi pubblici locali.
Capo II: Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo.
Capo III: Ulteriori disposizioni (riguardanti sanità, trasferimento tecnologico e società tra professionisti).
La sua redazione ha tenuto conto degli obiettivi della CID e delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Di seguito si approfondiscono le norme previste per i servizi pubblici nel Capo I:

Rafforzamento Vigilanza e Controlli (Art. 1)

L’articolo 1 mira a rafforzare la supervisione e il controllo degli enti locali sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Vengono introdotte nuove previsioni all’articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 per superare la prassi di ricognizioni annuali prive di effetti correttivi.
Se l’andamento è insoddisfacente:
Viene introdotto un nuovo comma 1-bis che prevede che l’ente individui le cause di eventuali andamenti negativi e, se dipendenti dal gestore, adotti un atto di indirizzo che imponga al gestore di elaborare un piano di misure correttive (entro 3 mesi), incluso un cronoprogramma per ripristino/miglioramento qualità, efficientamento costi e ripianamento perdite. L’atto e il piano devono essere trasmessi all’ANAC per la pubblicazione. L’AGCM monitorerà e predisporrà una relazione annuale.

L’andamento è considerato insoddisfacente quando: (comma 1-ter):

  • “il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario”;
  • “i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati”;
  • “almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori ai benchmark individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201/2022”.

Conseguenze Inadempimento:
Il comma 1-quater prevede l’applicazione dell’articolo 27, comma 3 (risoluzione anticipata del contratto) in caso di grave inadempimento del gestore al piano.

Sanzioni per Omessa Ricognizione (Art. 2):

Vengono introdotte sanzioni per la mancata adozione, pubblicazione o incompletezza della ricognizione periodica da parte degli enti locali. ANAC ha riscontrato un tasso di inottemperanza del 58% a livello nazionale (64% al Sud). Le sanzioni amministrative pecuniarie variano da 5.000 a 500.000 euro, in analogia con quanto già previsto per la mancata adozione del piano di revisione delle partecipazioni pubbliche.

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